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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17352/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. MOLTENI PAOLO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. NICHOLAS BIAGIONI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 27/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in Adro (BS) in data 12 settembre 1998 (anno 1998, numero 2, parte I) in regime patrimoniale di comunione dei beni.
2) Ordinare alle competenti Autorità dello Stato civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione sui pubblici registri anagrafici della emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio inter-partes, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
1 3) Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno definito ogni aspetto patrimoniale con loro reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa anche economica a qualsiasi titolo in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto tra essi intercorso e stabilire che nessun assegno divorzile venga disposto tra i coniugi.
4) Accertato e dichiarato che la figlia dei ricorrenti è maggiorenne ed Parte_2
economicamente autosufficiente, disporre che nessun assegno di mantenimento della medesima venga posto a carico dei genitori.
5) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12/09/1998, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Adro (BS) (atto n. 2, parte I, anno 1998).
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 31/12/2000), maggiorenne ed economicamente Pt_2
autosufficiente.
Le parti risultano separate dal 26/9/2011 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 17352/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. MOLTENI PAOLO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. NICHOLAS BIAGIONI Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate dalle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., depositate in data 27/1/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai ricorrenti in Adro (BS) in data 12 settembre 1998 (anno 1998, numero 2, parte I) in regime patrimoniale di comunione dei beni.
2) Ordinare alle competenti Autorità dello Stato civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione sui pubblici registri anagrafici della emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio inter-partes, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
1 3) Dare atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e che hanno definito ogni aspetto patrimoniale con loro reciproca rinuncia a qualsiasi pretesa anche economica a qualsiasi titolo in relazione al rapporto di coniugio e ad ogni altro rapporto tra essi intercorso e stabilire che nessun assegno divorzile venga disposto tra i coniugi.
4) Accertato e dichiarato che la figlia dei ricorrenti è maggiorenne ed Parte_2
economicamente autosufficiente, disporre che nessun assegno di mantenimento della medesima venga posto a carico dei genitori.
5) Dichiarare compensate tra le parti le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12/09/1998, trascritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di Adro (BS) (atto n. 2, parte I, anno 1998).
Dalla loro unione è nata la figlia (n. 31/12/2000), maggiorenne ed economicamente Pt_2
autosufficiente.
Le parti risultano separate dal 26/9/2011 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2