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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1177/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto con la modifica del punto 4 come da accordo sottoscritto e depositato in data 9.12.2024; Il Pubblico
Ministero chiede di omologare la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario l'1.8.2000, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di EM, anno 2000 Parte II Serie A n. 72, unione dalla quale sono nati due figli,
1 , nato a [...] il [...], ed nata a [...] il [...], chiedevano l'omologa Per_1 Per_2
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate nel ricorso congiunto così come modificate con successivo accordo sottoscritto depositato in data 9.12.2024.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'1.1.1973, e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute nel CP_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di EM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di EM al n.
72, P. II Serie A, anno 2000).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 19.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] l'[...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. SPATA LUCIA ANTONELLA, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto con la modifica del punto 4 come da accordo sottoscritto e depositato in data 9.12.2024; Il Pubblico
Ministero chiede di omologare la separazione dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario l'1.8.2000, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di EM, anno 2000 Parte II Serie A n. 72, unione dalla quale sono nati due figli,
1 , nato a [...] il [...], ed nata a [...] il [...], chiedevano l'omologa Per_1 Per_2
della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 10.12.2024, tenutasi con note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate nel ricorso congiunto così come modificate con successivo accordo sottoscritto depositato in data 9.12.2024.
Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia ordine alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con i figli.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge, deve pertanto procedersi ad omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
l'1.1.1973, e , nato a [...] il [...], alle condizioni contenute nel CP_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di EM (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di EM al n.
72, P. II Serie A, anno 2000).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 19.2.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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