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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
AN AN, EL
VITA AN CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 517/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001037249000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001037249000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001037249000 IRAP 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110014758619000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110014758619000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110014758619000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Reclamo/Ricorso proposto a questa Corte di Giustizia Tributaria, depositato in data 05/04/2024 e notificato all'Agenzia delle Entrate/Riscossione (Agente della riscossione per la prov. Di Trapani), nonché all'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Trapani, in data 14/12/2023, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 299 20239001027249/000 notificatagli in data 02/11/2023 per l'importo complessivo di € 20.337,28, relativo alla cartella di pagamento n. 299 2011 0014758619/000 asseritamente notificatagli in data 29/02/2012 con riferimento ad IVA, IRAP,
IRPEF e Add. Com. e regionale per l'anno 2003.
A sostegno del ricorso il Ricorrente_1 ha dedotto:
- la nullità dell'intimazione impugnata per mancata notifica della cartella di pagamento sopra richiamata;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici presupposti alla cartella;
- Sull'intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione quinquennale per l'IRPEF in relazione al disposto dell'art. 3 della Legge 335/95 per il decorso del termine tra l'asserita notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa istanza di sospensione, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio in data 23/04/2024 l'Agenzia delle Entrate/Riscossione contesta tutto quanto asserito ed eccepito da Parte avversa, deposita il referto della regolare notifica della cartella per compiuta giacenza, per il resto dichiara la propria carenza di legittimazione passiva.
In data 08/05/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Trapani, a seguito diniego reclamo, il quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: per violazione dell'art. 19, comma 3 e 21 del D. Lgs. 546/92, ai sensi del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere opposti solo per vizi propri;
inoltre, ritenuta la regolare notifica della cartella, eccepisce in ogni caso l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92, poiché tardivamente proposto. Sottolinea che la cartella di pagamento scaturisce da un contenzioso definito con sentenza n.
59/05/2010 emessa a seguito del ricorso RGR n. 947/2007, di questa Corte di Giustizia Tributaria, che ha accertato la debenza delle somme iscritte a ruolo (Vedi dettaglio ruolo) al quale è applicabile il termine di prescrizione decennale, tenuto conto dei termini di sospensione emanati per far fronte alla crisi epidemiologica da Covid – 19 la prescrizione non risulta maturata. Conclude chiedendo, per i motivi sopra esposti, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rigettare l'istanza di sospensione. Nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e condannare Parte ricorrente alle spese di giudizio. All'udienza del 21/10/2024 in collegamento da remoto, la Corte: assente la difesa, sentita la controparte resistente, ritenuta l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare richiesta, rigettava l'istanza di sospensione.
Alla pubblica udienza del 19/01/2026 la Corte, sentite le Parti presenti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Il ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'intimazione impugnata in quanto la cartella di pagamento sottesa,
n. 299 2011 0014758619/000 asseritamente notificatagli in data 29/02/2012 con riferimento ad IVA, IRAP,
IRPEF e Add. Com. e regionale per l'anno 2003, composta dalle seguenti voci: IVA, IRAP, Add. Comunali
e Regionale all'Irpef, IRPEF, Sanzioni e Interessi, ivi incluse le spese le spese di giudizio ex art. 15 D. Lgs.
n. 546/92 non è stata mai notificata al ricorrente.
In particolare, il ricorrente scrive e deduce nel ricorso introduttivo che, è venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della intimazione di pagamento impugnata. L'intimazione di pagamento si manifesta nulla perché non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione e successivi atti interruttivi.
Inoltre eccepisce inesigibilità delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 Legge
335/95.
La Corte ritiene che le risultanze fattuali risultano diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (cass 10692/24). L'AdER
(da parte sua) ha dato prova della rituale e corretta notifica della cartella. Precisamente, la cartella n. 299
2011 0014758619/000 era notificata in data 31/01/2012 (primo tentativo) e successivamente il 22/02/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'irreperibilità relativa del destinatario e l'assenza delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso alla porta del destinatario e spedizione, in data 13/03/2012, della prescritta raccomandata a.r. che era restituita al mittente per compiuta giacenza.
Rileva la Corte che, la Cartella in discussione, come risulta dalla documentazione versata dall'Ufficio, scaturisce dalla sentenza n. 59/05/10 depositata il 25/03/2010 di questa Corte di Giustizia Tributaria che ha accertato la fondatezza della pretesa impositiva, con il quale disponeva “La Commissione Tributaria Provinciale, Sezione Quinta, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in motivazione (€ 800,00)”.
Non si verifica quindi la dedotta decadenza, essendo la pretesa impositiva in esame - in quanto definitivamente accertata in sede giudiziale - soggetta al solo termine prescrizionale decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza suindicata (si applica infatti la disposizione di cui all'art. 2953 c. c., per il criterio di specialità).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Fattispecie relativa a pronuncia, passata in giudicato, di declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente)," Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019.
Pertanto, l'eccezione sollevata dal contribuente in ordine all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale (peraltro inconferente la norma citata dal contribuente L. 335/1995) è comunque destituita di fondamento.
Orbene, pur essendosi ormai i crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale in quanto deve essere riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica dell'atto impugnato dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI del 03/03/2021, n. 5739).
Ciò posto, rileva la Corte, non rimane altro che verificare se alla notifica dell'avviso dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 02/11/2023 sia maturata l'asserita prescrizione. Al riguardo le pretese di cui alla cartella di pagamento notificata il 29/02/2012, la cui prescrizione sarebbe maturata il 29/02/2022, ai fini del computo dei termini prescrizionali bisogna considerare i termini di sospensione per il periodo 01/01/2014 -
15/06/2014 (gg. 166), in ragione delle modifiche apportate alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623, ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, art. 2 conv. con modif. nella L. 2 maggio 2014, n. 68. Inoltre per effetto della sospensione dei termini determinata dalla pandemia da Covid – 19 ha comportato l'adozione di una serie di disposizioni eccezionali, volte a determinare la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento/intimazione di pagamento.
In particolare, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), comma 1, ha previsto la sospensione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento/intimazione di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, senonché le disposizioni
Covid-19 prorogano il termine a 542 giorni dopo, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 159/2015.
Dunque, la proroga dei termini per la notifica della intimazione di pagamento individua il 06/02/2024 come data finale ai fini della prescrizione.
Quanto, infine alle sanzioni (oneri accessori, pag. 3 dell'atto impugnato) e interessi applicabili fino alla data di pagamento, ritiene questo giudicante, che la prescrizione delle sanzioni accessorie al tributo nelle cartelle di pagamento non opposte e che non derivino da un provvedimento giurisdizionale, è di cinque anni;
se invece la sanzione deriva da un provvedimento giurisdizionale è di 10 anni. Quella degli interessi, invece, integrando una obbligazione autonoma rispetto al debito principale è suscettibile di autonome vicende, e si matura, in ogni caso, decorso il quinquennio (Cassazione ordinanza 20955/2020).
Per quanto sopra descritto, il ricorso si ritiene accolto limitatamente alle sanzioni e interessi applicabili per i crediti di cui alla cartella n. 299 2011 0014758619/000 e maturati a decorrere dal 29/02/2012 fino al quinquennio anteriore al 02/11/2023.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato. Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Annulla l'intimazione di pagamento n. 2992023901037249/000 limitatamente alle sanzioni ed agli interessi applicati per i crediti di cui alla cartella n. 299 2011 0014758619/000 e maturati a decorrere dal 29/02/2012 fino al quinquennio anteriore al 02/11/2023;
2. Rigetta per il resto il ricorso proposto dal contribuente;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il EL Il Presidente
GA RA IO AL
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
AN AN, EL
VITA AN CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 517/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001037249000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001037249000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920239001037249000 IRAP 2003 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110014758619000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110014758619000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920110014758619000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Reclamo/Ricorso proposto a questa Corte di Giustizia Tributaria, depositato in data 05/04/2024 e notificato all'Agenzia delle Entrate/Riscossione (Agente della riscossione per la prov. Di Trapani), nonché all'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. Di Trapani, in data 14/12/2023, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 299 20239001027249/000 notificatagli in data 02/11/2023 per l'importo complessivo di € 20.337,28, relativo alla cartella di pagamento n. 299 2011 0014758619/000 asseritamente notificatagli in data 29/02/2012 con riferimento ad IVA, IRAP,
IRPEF e Add. Com. e regionale per l'anno 2003.
A sostegno del ricorso il Ricorrente_1 ha dedotto:
- la nullità dell'intimazione impugnata per mancata notifica della cartella di pagamento sopra richiamata;
- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici presupposti alla cartella;
- Sull'intervenuta estinzione del diritto in ordine alla prescrizione quinquennale per l'IRPEF in relazione al disposto dell'art. 3 della Legge 335/95 per il decorso del termine tra l'asserita notifica della cartella e la notifica dell'intimazione impugnata.
Chiedeva, pertanto, previa istanza di sospensione, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Costituitasi in giudizio in data 23/04/2024 l'Agenzia delle Entrate/Riscossione contesta tutto quanto asserito ed eccepito da Parte avversa, deposita il referto della regolare notifica della cartella per compiuta giacenza, per il resto dichiara la propria carenza di legittimazione passiva.
In data 08/05/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Trapani, a seguito diniego reclamo, il quale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sotto diversi profili: per violazione dell'art. 19, comma 3 e 21 del D. Lgs. 546/92, ai sensi del quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere opposti solo per vizi propri;
inoltre, ritenuta la regolare notifica della cartella, eccepisce in ogni caso l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92, poiché tardivamente proposto. Sottolinea che la cartella di pagamento scaturisce da un contenzioso definito con sentenza n.
59/05/2010 emessa a seguito del ricorso RGR n. 947/2007, di questa Corte di Giustizia Tributaria, che ha accertato la debenza delle somme iscritte a ruolo (Vedi dettaglio ruolo) al quale è applicabile il termine di prescrizione decennale, tenuto conto dei termini di sospensione emanati per far fronte alla crisi epidemiologica da Covid – 19 la prescrizione non risulta maturata. Conclude chiedendo, per i motivi sopra esposti, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rigettare l'istanza di sospensione. Nel merito rigettare il ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto e condannare Parte ricorrente alle spese di giudizio. All'udienza del 21/10/2024 in collegamento da remoto, la Corte: assente la difesa, sentita la controparte resistente, ritenuta l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare richiesta, rigettava l'istanza di sospensione.
Alla pubblica udienza del 19/01/2026 la Corte, sentite le Parti presenti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Il ricorrente ha eccepito la illegittimità dell'intimazione impugnata in quanto la cartella di pagamento sottesa,
n. 299 2011 0014758619/000 asseritamente notificatagli in data 29/02/2012 con riferimento ad IVA, IRAP,
IRPEF e Add. Com. e regionale per l'anno 2003, composta dalle seguenti voci: IVA, IRAP, Add. Comunali
e Regionale all'Irpef, IRPEF, Sanzioni e Interessi, ivi incluse le spese le spese di giudizio ex art. 15 D. Lgs.
n. 546/92 non è stata mai notificata al ricorrente.
In particolare, il ricorrente scrive e deduce nel ricorso introduttivo che, è venuto a conoscenza della pretesa tributaria solo con la notifica della intimazione di pagamento impugnata. L'intimazione di pagamento si manifesta nulla perché non vi è alcuna prova dell'effettiva notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione e successivi atti interruttivi.
Inoltre eccepisce inesigibilità delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 3 Legge
335/95.
La Corte ritiene che le risultanze fattuali risultano diverse da quelle prospettate dalla ricorrente.
L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (cass 10692/24). L'AdER
(da parte sua) ha dato prova della rituale e corretta notifica della cartella. Precisamente, la cartella n. 299
2011 0014758619/000 era notificata in data 31/01/2012 (primo tentativo) e successivamente il 22/02/2012 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., stante l'irreperibilità relativa del destinatario e l'assenza delle altre persone previste dall'art. 139 c.p.c., mediante deposito nella casa comunale, affissione del relativo avviso alla porta del destinatario e spedizione, in data 13/03/2012, della prescritta raccomandata a.r. che era restituita al mittente per compiuta giacenza.
Rileva la Corte che, la Cartella in discussione, come risulta dalla documentazione versata dall'Ufficio, scaturisce dalla sentenza n. 59/05/10 depositata il 25/03/2010 di questa Corte di Giustizia Tributaria che ha accertato la fondatezza della pretesa impositiva, con il quale disponeva “La Commissione Tributaria Provinciale, Sezione Quinta, rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in motivazione (€ 800,00)”.
Non si verifica quindi la dedotta decadenza, essendo la pretesa impositiva in esame - in quanto definitivamente accertata in sede giudiziale - soggetta al solo termine prescrizionale decennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza suindicata (si applica infatti la disposizione di cui all'art. 2953 c. c., per il criterio di specialità).
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità "Il diritto alla riscossione di un'imposta si prescrive nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. ove si fondi su un accertamento divenuto definitivo per il passaggio in giudicato formale della sentenza, senza che assuma rilevanza la circostanza che si tratti di una pronuncia di rito e non di merito. (Fattispecie relativa a pronuncia, passata in giudicato, di declaratoria di tardività dell'originario ricorso del contribuente)," Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 8105 del 22/03/2019.
Pertanto, l'eccezione sollevata dal contribuente in ordine all'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale (peraltro inconferente la norma citata dal contribuente L. 335/1995) è comunque destituita di fondamento.
Orbene, pur essendosi ormai i crediti tributari consolidati, se è preclusa al contribuente ogni contestazione della pretesa tributaria anche afferente a questioni di decadenza o prescrizione verificatasi prima della emissione delle cartelle di pagamento, è ammissibile la proposizione dell'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella esattoriale in quanto deve essere riconosciuto l'attuale e concreto interesse del contribuente ad esperire, attraverso l'impugnazione dell'avviso di intimazione, azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica dell'atto impugnato dell'amministrazione facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella (Cass. civ., sez. VI del 03/03/2021, n. 5739).
Ciò posto, rileva la Corte, non rimane altro che verificare se alla notifica dell'avviso dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 02/11/2023 sia maturata l'asserita prescrizione. Al riguardo le pretese di cui alla cartella di pagamento notificata il 29/02/2012, la cui prescrizione sarebbe maturata il 29/02/2022, ai fini del computo dei termini prescrizionali bisogna considerare i termini di sospensione per il periodo 01/01/2014 -
15/06/2014 (gg. 166), in ragione delle modifiche apportate alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 623, ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, art. 2 conv. con modif. nella L. 2 maggio 2014, n. 68. Inoltre per effetto della sospensione dei termini determinata dalla pandemia da Covid – 19 ha comportato l'adozione di una serie di disposizioni eccezionali, volte a determinare la proroga dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento/intimazione di pagamento.
In particolare, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione), comma 1, ha previsto la sospensione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento/intimazione di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, senonché le disposizioni
Covid-19 prorogano il termine a 542 giorni dopo, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. 159/2015.
Dunque, la proroga dei termini per la notifica della intimazione di pagamento individua il 06/02/2024 come data finale ai fini della prescrizione.
Quanto, infine alle sanzioni (oneri accessori, pag. 3 dell'atto impugnato) e interessi applicabili fino alla data di pagamento, ritiene questo giudicante, che la prescrizione delle sanzioni accessorie al tributo nelle cartelle di pagamento non opposte e che non derivino da un provvedimento giurisdizionale, è di cinque anni;
se invece la sanzione deriva da un provvedimento giurisdizionale è di 10 anni. Quella degli interessi, invece, integrando una obbligazione autonoma rispetto al debito principale è suscettibile di autonome vicende, e si matura, in ogni caso, decorso il quinquennio (Cassazione ordinanza 20955/2020).
Per quanto sopra descritto, il ricorso si ritiene accolto limitatamente alle sanzioni e interessi applicabili per i crediti di cui alla cartella n. 299 2011 0014758619/000 e maturati a decorrere dal 29/02/2012 fino al quinquennio anteriore al 02/11/2023.
Ogni altro motivo dedotto dalle parti risulta assorbito o superato. Le spese del giudizio sono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Annulla l'intimazione di pagamento n. 2992023901037249/000 limitatamente alle sanzioni ed agli interessi applicati per i crediti di cui alla cartella n. 299 2011 0014758619/000 e maturati a decorrere dal 29/02/2012 fino al quinquennio anteriore al 02/11/2023;
2. Rigetta per il resto il ricorso proposto dal contribuente;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il EL Il Presidente
GA RA IO AL