Art. 4.
Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza».
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell' articolo 604-ter del codice penale , oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all' articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;
3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso puo' ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario.»;
5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma», e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi».
Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza».
2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell' articolo 604-ter del codice penale , oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.
3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all' articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;
2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;
3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso puo' ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario.»;
5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;
6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma», e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi».