Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr.1157/2021 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 03.01.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmen Miceli, sito in Sommatino (CL) nel corso Vittorio
Emanuele n. 117
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' CP_2
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 14.10.2021, il sig. , ha agito in Parte_1 giudizio contro l' per contestare la legittimità dell'avviso di addebito n. CP_1
59220210000025572000 formato il 24 agosto 2021 e notificato in data 30/09/2021.
A fondamento delle domande formulate, ha esposto: “che con unico avviso di addebito n.
59220210000025572000 formato il 24 agosto 2021 e notificato in data 30/09/2021 veniva intimato in capo al ricorrente il pagamento della complessiva somma pari ad € 2.271,70, compresi interessi
Il ricorrente ha inoltre dedotto, di avere svolto nell'anno 2015, attività di lavoro dipendente in agricoltura, come lavoratore a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricolo, alle dipendenze della ditta LCL SRLS, prestando la propria attività lavorativa per un complessivo numero di giornate pari a 102.
Con il presente ricorso ha pertanto, chiesto:
“RITENERE E DICHIARARE in capo al ricorrente per l'anno 2015 la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per una durata complessiva pari a 102 giornate con obbligo dell' odierno resistente al riaccredito dei contributi illegittimamente cancellati. CP_2
RITENERE E DICHIARARE illegittima la richiesta di restituzione (indebito) delle somme percepite
a titolo di indennità di disoccupazione agricola erogate per l'anno 2015;
RITENERE E DICHIARARE non dovuto l'indebito per l'anno 2015 e previa DISAPPLICAZIONE dell'eventuale provvedimento di cancellazione per ciascun anno adottato dall' il diritto del CP_1
ricorrente alla conservazione dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli dipendenti e, per l'effetto, ORDINARE al convenuto Istituto l'iscrizione nel citato elenco, con ogni conseguenza di legge”.
Si è costituito L' spiegando difese volte al rigetto della domanda e segnatamente: CP_1
“previa declaratoria di insussistenza dei rapporti di lavoro subordinato asseriti dal ricorrente CP_ nonché previo accertamento del diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente a titolo di prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione agricola, indennità di malattia, anf, ecc.), rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto;
per
l'effetto confermare in toto – ovvero, in subordine e senza recesso, in parte – l'avviso di avvisi di addebito opposto, ovvero, ancora, sempre in subordine (nella non temuta ipotesi della declaratoria CP_ di inammissibilità degli avvisi di addebito), ritenere e dichiarare il diritto dell' alla ripetizione delle somme indebitamente percepite dal ricorrente, mandando assolto l' dalle domande tutte CP_1 proposte nei suoi confronti.”
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata riassegnata a questo Giudice e decisa all'esito della scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. del 03.01.2025 per il deposito di note.
Il GOP definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni che seguono. L'esame del merito della presente controversia impone di verificare se la richiesta di restituzione (indebito) delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola erogate per l'anno 2015, sia dovuta in conseguenza della cancellazione del ricorrente, per l'anno d'interesse, dall'elenco dei lavoratori agricoli.
Orbene, va rilevato che con sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta – Sezione Lavoro
– in data 06/12/2023 (Sent. n. 404/2023 pubbl. il 06/12/2023) resa all'esito del giudizio (iscritto al
RG n. 989/2020), avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura e conseguente declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di recupero delle somme erogate al ricorrente a titolo di disoccupazione agricola e trattamenti di malattia e maternità relativi all'anno 2015, è stato accertato: “accerta e dichiara che il sig. Parte_1
ha lavorato come bracciante agricolo per una durata complessiva pari a 102 giornate presso
l'azienda agricola LCL SRLS corrente in Sommatino (CL) nell'anno 2015 e per l'effetto dispone
l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;
b) accerta e dichiara l'infondatezza della pretesa dell' di ripetere le somme erogate per l'anno CP_1
2015 a titolo di disoccupazione agricola, trattamenti di famiglia, indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale in agricoltura e per l'effetto condanna l' al pagamento di CP_1
quanto dovuto.
È evidente che siffatta statuizione, ammette già l'infondatezza della richiesta dell'Ente di restituzione delle somme percepite dal ricorrente a titolo di indennità di disoccupazione agricola e/o di ogni altra prestazione previdenziale in agricoltura e conseguentemente non dovuto l'indebito per l'anno 2015.
Alla luce delle superiori ragioni la domanda deve essere accolta in quanto strettamente conseguenziale a quanto già statuito nella sentenza precedentemente richiamata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicati i coefficienti tariffari previsti per le cause di previdenza aventi valore - da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accerta e dichiara la non debenza delle somme portate dall'avviso di addebito n.
59220210000025572000 formato il 24 agosto 2021 e notificato in data 30/09/2021 e per l'effetto condanna l' al riaccredito dei contributi precedentemente cancellati in capo al sig. CP_1 Pt_1
;
[...] - condanna l' alla refusione delle spese processuali in favore di parte ricorrente che vengono CP_1 liquidate nella complessiva somma di € 886,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione all'avv. MICELI CARMEN procuratore antistatario.
Caltanissetta, 28 gennaio 2025
IL GOP
Maria Zammito