Articolo 211 del Codice di procedura civile
Articolo 188Articolo 190
Versione
21 aprile 1942
Art. 211.
(Tutela dei diritti del terzo).

Quando l'esibizione e' ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione puo' disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

Il terzo puo' sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente