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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 973/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4063/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 206/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049987205 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2177/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 206/4/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, che aveva accolto il ricorso annullando gli atti impugnati, ma liquidando le spese in misura inferiore alla nota spese prodotta, senza adeguata motivazione. La parte appellante - vittoriosa in primo grado - si duole pertanto della liquidazione delle spese di giudizio irrispettose dei parametri di legge e consistenti in soli € 200,00.
ADER - convenuta in giudizio con PEC del 31.7.24, in atti, non risulta costituita nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 19318/2017), in presenza di nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale inferiore senza motivare le riduzioni operate, in quanto ciò viola l'art. 15 D.Lgs. 546/92, artt. 91-92 c.p.c., art. 2233 c.c. e i parametri del D.M. 55/2014.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha liquidato € 200,00 senza giustificazione, in contrasto con i principi sopra richiamati. Preso atto della fondatezza di quanto esposto in relazione alle spese di giudizio liquidate in primo grado si osserva, tuttavia che la domanda è parzialmente fondata infatti il valore della causa deve sere ridimensionato in quanto non ha avuto luogo la fase cautelare ( 135,00) la cui voce deve pertanto essere espunta. Tra l'altro la nota spese presenta valori contrastanti con il D.M. n. 147 del 13.8.22 .
Pertanto, visto il suddetto decreto ministeriale (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e il valore della causa applicando i valori medi ,si liquida quanto appresso, relativamente alle spese di primo grado.
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 179,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 105,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 89,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 179,00
(valori medi)
€ 552,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare
€ 552,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 82,80
CA VO ( 4% )
€ 25,39
Totale imponibile
€ 660,19
IVA 22% su Imponibile
€ 145,24
TOTALE
€ 805,43
Comprensiva delle voci accessorie.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, aveva esposto una richiesta superiore, inserendo anche la fase cautelare che in primo grado non ebbe luogo, si compensano le spese di secondo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello liquida alla parte appellante, quali spese di giudizio complessive di primo grado, € 805,43, comprensivi di CA avvocati, Iva, e spese generali, da distrarsi a favore dell'avv.
Difensore_1 dichiaratasi distrattaria. Compensa le spese di secondo grado. Palermo, 27.11.2025 IL PRESIDENTE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4063/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 206/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 4 e pubblicata il 31/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210049987205 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2177/2025 depositato il
01/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 206/4/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Agrigento, che aveva accolto il ricorso annullando gli atti impugnati, ma liquidando le spese in misura inferiore alla nota spese prodotta, senza adeguata motivazione. La parte appellante - vittoriosa in primo grado - si duole pertanto della liquidazione delle spese di giudizio irrispettose dei parametri di legge e consistenti in soli € 200,00.
ADER - convenuta in giudizio con PEC del 31.7.24, in atti, non risulta costituita nel giudizio di secondo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 19318/2017), in presenza di nota spese specifica, il giudice non può procedere a una liquidazione globale inferiore senza motivare le riduzioni operate, in quanto ciò viola l'art. 15 D.Lgs. 546/92, artt. 91-92 c.p.c., art. 2233 c.c. e i parametri del D.M. 55/2014.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha liquidato € 200,00 senza giustificazione, in contrasto con i principi sopra richiamati. Preso atto della fondatezza di quanto esposto in relazione alle spese di giudizio liquidate in primo grado si osserva, tuttavia che la domanda è parzialmente fondata infatti il valore della causa deve sere ridimensionato in quanto non ha avuto luogo la fase cautelare ( 135,00) la cui voce deve pertanto essere espunta. Tra l'altro la nota spese presenta valori contrastanti con il D.M. n. 147 del 13.8.22 .
Pertanto, visto il suddetto decreto ministeriale (D.M. n. 147 del 13/08/2022) e il valore della causa applicando i valori medi ,si liquida quanto appresso, relativamente alle spese di primo grado.
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 179,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 105,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 89,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 179,00
(valori medi)
€ 552,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare
€ 552,00
Spese generali ( 15% sul compenso totale )
€ 82,80
CA VO ( 4% )
€ 25,39
Totale imponibile
€ 660,19
IVA 22% su Imponibile
€ 145,24
TOTALE
€ 805,43
Comprensiva delle voci accessorie.
Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, aveva esposto una richiesta superiore, inserendo anche la fase cautelare che in primo grado non ebbe luogo, si compensano le spese di secondo grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello liquida alla parte appellante, quali spese di giudizio complessive di primo grado, € 805,43, comprensivi di CA avvocati, Iva, e spese generali, da distrarsi a favore dell'avv.
Difensore_1 dichiaratasi distrattaria. Compensa le spese di secondo grado. Palermo, 27.11.2025 IL PRESIDENTE