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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 478/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2797/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
COMUNE DI CANICATTI' - Corso Umberto I, N.59 92024 Canicatti' AG
difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4218 - 4375 IMU 2018-2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Canicattì il 01 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 24.07.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...]nella Indirizzo_1 Difensore_1, rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso parziale tardivo versamento e/o omessa dichiarazione e di irrogazione delle sanzioni N. 4218/4375, Imposta Municipale Propria IMU anno 2018-2019, emesso dal Comune di Canicattì ed asseritamente notificato il 02 maggio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 291,00 per IMU ed accessori relativi all'anno Indirizzo_2 e di € 279,00 per IMU ed accessori relativi all'anno 2019, con riferimento a sei fabbricati per il 2018 ed a sei fabbricati per il 2019, descritti nell'atto impugnato, ma con imposta chiesta solo per quelli sito nel Indirizzo e nella Indirizzo_3. La parte ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione dell'obbligo del cd. contraddittorio preventivo obbligatorio per gli enti locali - violazione dell'art.
6-bis nella legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 - nullità dell'atto impugnato per inesistenza e/o nullità giuridica della notifica in violazione dell'art. 1, comma 159 e 161, l. n. 296/2006 nonché degli artt. 148 e 149 C.p.c.; 2) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 507/1993 e dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011, l'immobile versa in condizione di obiettiva inutilizzabilità, immobile inagibile e non abitabile - insussistenza del servizio;
3) illegittimità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. Adottava le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita in accoglimento del ricorso, voglia nel merito annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento impugnato con tutti gli atti impugnati ivi contenuti come meglio specificati in epigrafe e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con interessi, come di legge. Vinte in ogni caso spese ed onorari, di cui si chiede sin d'ora la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 546/1992 e 93 del c.p.c.”. Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e Difensore_3dall'Avv. , con Controdeduzioni depositate il 02 gennaio 2026, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione, in violazione dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992, in quanto l'impugnato avviso di accertamento non era stato notificato alla ricorrente 02 maggio 2024, come da affermato in ricorso, bensì il 18 aprile 2024, come da documentazione che allegava. Così concludeva: “CHIEDE La declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei difensori che si di chiarano antistatari”. In data 22 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava documenti. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è inammissibile e tale va, pertanto dichiarato. La Corte rileva che l'art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992, intitolato “Termine per la proposizione del ricorso”, al primo comma dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. È, quindi, necessario individuare con certezza la data di avvenuta notificazione dell'Avviso di accertamento esecutivo oggetto della controversia, perché da quella decorre il termine per l'impugnazione. La parte ricorrente ha sostenuto nell'atto introduttivo che la notifica sarebbe avvenuta il 02 maggio 2024 (vedi pagina 1 del ricorso introduttivo), ma nessuna prova ha fornito in merito, essendosi limitata ad una mera dichiarazione labiale in ordine alla data di notificazione dell'atto impugnato;
non ha prodotto, invero, alcun documento per corroborare la veridicità dell'assunta data di notifica;
non ha neppure specificato la modalità del procedimento di notifica: se effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario o di Messo Comunale, ovvero a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica certificata;
né dalla copia dell'atto prodotto dalla ricorrente si ricava la data di notifica. Dalla documentazione allegata dal Comune di Canicattì, di contro, si evince che la data effettiva di notificazione dell'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso parziale tardivo versamento e/o omessa dichiarazione e di irrogazione delle sanzioni N. 4218/4375, Imposta Municipale Propria IMU anno 2018-2019, è diversa ed anteriore rispetto a quella affermata verbalmente dalla parte ricorrente. La parte resistente, infatti, ha prodotto l'Avviso di ricevimento della raccomandata n. 000002501972, che è la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento (non raccomandata atti giudiziari - AG) con cui è stato notificato a mezzo del servizio postale l'atto per cui è processo;
il suddetto numero di raccomandata è riportato sia nella prima pagina dell'avviso di accertamento esecutivo, in alto a sinistra, e sia sull'avviso di ricevimento stesso. Dalla lettura del citato Avviso di ricevimento si evince che la raccomandata n. 000002501972 è stata spedita il 26.03.2024 ed è stata consegnata il giorno 18 aprile 2024 a mani della destinataria Ricorrente_1 Indirizzo_1 Luogo_1Sig.ra , presso la di lei residenza sita nella di . La notifica dell'impugnato avviso di accertamento è legittima, valida ed efficace, rilevandosi che la Corte Suprema di Cassazione con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha riaffermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. Ne consegue che il ricorso per cui è causa, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 01 luglio 2024, come da documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (18 aprile 2024), cioè è stato proposto Ricorrente_1tardivamente dalla Sig.ra ed è, pertanto, inammissibile, tale dovendo essere dichiarato. Non conducente ai fini della decisione, per cui va respinta, è l'istanza di rinvio della trattazione del processo avanzata dalla parte ricorrente all'udienza 23 gennaio 2026 al fine di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento. La richiesta del “duplicato” di un documento potrebbe trovare una giustificazione solo nel caso in cui detto documento non fosse già agli atti del processo e una parte volesse avvalersene a fini difensivi. Innanzi tutto si osserva che con l'Ordinanza N. 20627 pubblicata il 22.07.2025 la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'onere della prova della tempestiva notifica del ricorso grava sul contribuente e che la mancata produzione di tale prova, vizio rilevabile d'ufficio dal giudice, rende l'impugnazione inammissibile, impedendo l'esame nel merito della questione;
in particolare ha affermato che il principio dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare attivamente di avere rispettato i termini perentori previsti dalla legge, non essendo possibile affidarsi a prove indirette o al comportamento passivo dell'amministrazione finanziaria ovvero dell'ente impositore ed ha ribadito che la produzione della documentazione che attesta la data di notifica dell'atto impugnato è una condizione essenziale per l'azione di impugnazione. In senso conforme vedasi Cassazione n. 24518 del 2024 secondo cui il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992); il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. In disparte la tardività della richiesta, anche ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, nel caso di specie l'avviso di ricevimento in questione è stato già prodotto dalla parte resistente ed è agli atti del processo. La parte ricorrente, peraltro, non ha formalmente disconosciuto tale documento, dal quale l'atto oggetto di notifica risulta consegnato il 18 aprile 2024 alla destinataria. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore del resistente Comune di Canicattì; le stesse si liquidano in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore dei difensori della parte resistente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte resistente. Agrigento, 23 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2797/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
COMUNE DI CANICATTI' - Corso Umberto I, N.59 92024 Canicatti' AG
difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4218 - 4375 IMU 2018-2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Canicattì il 01 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 24.07.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...]nella Indirizzo_1 Difensore_1, rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso parziale tardivo versamento e/o omessa dichiarazione e di irrogazione delle sanzioni N. 4218/4375, Imposta Municipale Propria IMU anno 2018-2019, emesso dal Comune di Canicattì ed asseritamente notificato il 02 maggio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 291,00 per IMU ed accessori relativi all'anno Indirizzo_2 e di € 279,00 per IMU ed accessori relativi all'anno 2019, con riferimento a sei fabbricati per il 2018 ed a sei fabbricati per il 2019, descritti nell'atto impugnato, ma con imposta chiesta solo per quelli sito nel Indirizzo e nella Indirizzo_3. La parte ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione dell'obbligo del cd. contraddittorio preventivo obbligatorio per gli enti locali - violazione dell'art.
6-bis nella legge n. 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 - nullità dell'atto impugnato per inesistenza e/o nullità giuridica della notifica in violazione dell'art. 1, comma 159 e 161, l. n. 296/2006 nonché degli artt. 148 e 149 C.p.c.; 2) nullità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 507/1993 e dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. n. 201/2011, l'immobile versa in condizione di obiettiva inutilizzabilità, immobile inagibile e non abitabile - insussistenza del servizio;
3) illegittimità dell'atto di accertamento per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000. Adottava le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria adita in accoglimento del ricorso, voglia nel merito annullare in ogni sua parte l'avviso di accertamento impugnato con tutti gli atti impugnati ivi contenuti come meglio specificati in epigrafe e nel contesto con ogni consequenziale statuizione, e in specie con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi la ricorrente fosse costretto a versare per evitare la riscossione coattiva, o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con interessi, come di legge. Vinte in ogni caso spese ed onorari, di cui si chiede sin d'ora la distrazione a favore del procuratore antistatario ai sensi degli artt. 1 del D.Lgs. 546/1992 e 93 del c.p.c.”. Il Comune di Canicattì si costituiva in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2 e Difensore_3dall'Avv. , con Controdeduzioni depositate il 02 gennaio 2026, eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardiva sua proposizione, in violazione dell'art. 21 del D. Lgs. 546/1992, in quanto l'impugnato avviso di accertamento non era stato notificato alla ricorrente 02 maggio 2024, come da affermato in ricorso, bensì il 18 aprile 2024, come da documentazione che allegava. Così concludeva: “CHIEDE La declaratoria di inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto. Con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei difensori che si di chiarano antistatari”. In data 22 gennaio 2026 la parte ricorrente depositava documenti. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla Sig.ra Ricorrente_1 è inammissibile e tale va, pertanto dichiarato. La Corte rileva che l'art. 21 del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992, intitolato “Termine per la proposizione del ricorso”, al primo comma dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. È, quindi, necessario individuare con certezza la data di avvenuta notificazione dell'Avviso di accertamento esecutivo oggetto della controversia, perché da quella decorre il termine per l'impugnazione. La parte ricorrente ha sostenuto nell'atto introduttivo che la notifica sarebbe avvenuta il 02 maggio 2024 (vedi pagina 1 del ricorso introduttivo), ma nessuna prova ha fornito in merito, essendosi limitata ad una mera dichiarazione labiale in ordine alla data di notificazione dell'atto impugnato;
non ha prodotto, invero, alcun documento per corroborare la veridicità dell'assunta data di notifica;
non ha neppure specificato la modalità del procedimento di notifica: se effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario o di Messo Comunale, ovvero a mezzo del servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica certificata;
né dalla copia dell'atto prodotto dalla ricorrente si ricava la data di notifica. Dalla documentazione allegata dal Comune di Canicattì, di contro, si evince che la data effettiva di notificazione dell'Avviso di Accertamento esecutivo per omesso parziale tardivo versamento e/o omessa dichiarazione e di irrogazione delle sanzioni N. 4218/4375, Imposta Municipale Propria IMU anno 2018-2019, è diversa ed anteriore rispetto a quella affermata verbalmente dalla parte ricorrente. La parte resistente, infatti, ha prodotto l'Avviso di ricevimento della raccomandata n. 000002501972, che è la raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento (non raccomandata atti giudiziari - AG) con cui è stato notificato a mezzo del servizio postale l'atto per cui è processo;
il suddetto numero di raccomandata è riportato sia nella prima pagina dell'avviso di accertamento esecutivo, in alto a sinistra, e sia sull'avviso di ricevimento stesso. Dalla lettura del citato Avviso di ricevimento si evince che la raccomandata n. 000002501972 è stata spedita il 26.03.2024 ed è stata consegnata il giorno 18 aprile 2024 a mani della destinataria Ricorrente_1 Indirizzo_1 Luogo_1Sig.ra , presso la di lei residenza sita nella di . La notifica dell'impugnato avviso di accertamento è legittima, valida ed efficace, rilevandosi che la Corte Suprema di Cassazione con le Ordinanze n. 16183 e n. 2339 entrambe del 2021, ha statuito che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta ordinaria dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982 per la notifica giudiziaria (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010), ragione per cui è valida la notifica dell'avviso di accertamento e di ogni altro atto impositivo, senza necessità di invio della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito o avvenuta consegna. La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con l'Ordinanza n. 6586 depositata il 12 marzo 2025 ha riaffermato il principio secondo cui nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo - come consentito a decorrere dal 15.05.1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998 che ha modificato l'art. 14 citato prevedendo la facoltà degli uffici finanziari di provvedere “direttamente” alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale – trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla legge n. 890/1982. Ne consegue che il ricorso per cui è causa, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 01 luglio 2024, come da documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, risulta proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato (18 aprile 2024), cioè è stato proposto Ricorrente_1tardivamente dalla Sig.ra ed è, pertanto, inammissibile, tale dovendo essere dichiarato. Non conducente ai fini della decisione, per cui va respinta, è l'istanza di rinvio della trattazione del processo avanzata dalla parte ricorrente all'udienza 23 gennaio 2026 al fine di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento. La richiesta del “duplicato” di un documento potrebbe trovare una giustificazione solo nel caso in cui detto documento non fosse già agli atti del processo e una parte volesse avvalersene a fini difensivi. Innanzi tutto si osserva che con l'Ordinanza N. 20627 pubblicata il 22.07.2025 la Corte di Cassazione ha sottolineato che l'onere della prova della tempestiva notifica del ricorso grava sul contribuente e che la mancata produzione di tale prova, vizio rilevabile d'ufficio dal giudice, rende l'impugnazione inammissibile, impedendo l'esame nel merito della questione;
in particolare ha affermato che il principio dell'onere della prova impone al contribuente di dimostrare attivamente di avere rispettato i termini perentori previsti dalla legge, non essendo possibile affidarsi a prove indirette o al comportamento passivo dell'amministrazione finanziaria ovvero dell'ente impositore ed ha ribadito che la produzione della documentazione che attesta la data di notifica dell'atto impugnato è una condizione essenziale per l'azione di impugnazione. In senso conforme vedasi Cassazione n. 24518 del 2024 secondo cui il ricorso innanzi al giudice tributario deve essere proposto entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato (articolo 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992); il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato. In disparte la tardività della richiesta, anche ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546/1992, nel caso di specie l'avviso di ricevimento in questione è stato già prodotto dalla parte resistente ed è agli atti del processo. La parte ricorrente, peraltro, non ha formalmente disconosciuto tale documento, dal quale l'atto oggetto di notifica risulta consegnato il 18 aprile 2024 alla destinataria. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore del resistente Comune di Canicattì; le stesse si liquidano in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarre in favore dei difensori della parte resistente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, liquidate in complessivi € 500,00, oltre rimborso forfettario spese generali, contributo previdenziale ed IVA, se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dei difensori della parte resistente. Agrigento, 23 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione