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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente relatore
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 231/2024 R.G., promossa da:
, (cod. fisc. ), e , (cod. fisc. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Battista, (cod. fisc. C.F._2 C.F._3
), domiciliati presso lo studio dell'avvocato medesimo sito in Chieti, alla via Eugenio
[...]
Bruno n. 40, come da procura in atti;
APPELLANTE
Contro
, (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_4 dall'avv. Aurelio Irti del foro di Avezzano (c.f. ), in virtù di C.F._5
procura in calce all'atto di costituzione ai sensi dell'art. 83, 3° comma, c.p.c., ed elettivamente domiciliato in via digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
APPELLATO –
e contro
(c.f. ), quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2 C.F._6
individuale, nato a [...] il [...], residente in RT (CH), alla c.da Feudo
n. 38 ed ivi elettivamente domiciliato alla via Cardinale de Apruzzi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Tatiana Carchesio (c.f. , che lo rappresenta e C.F._7
difende giusta delega in calce all'atto di costituzione;
APPELLATO –
e contro
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1
tempore, corrente in RT (CH) ed ivi elettivamente domiciliata alla via Cardinale de
Apruzzi n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Flacco (c.f. , C.F._8
che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di costituzione, rilasciato in separato foglio;
APPELLATO –
e contro
(c.f. – p.i. ), elettivamente CP_4 C.F._9 P.IVA_2
domiciliato in RT (CH), alla via Cardinale De Apruzzi, n. 25, presso e nello studio dell'Avv. Carinci Donato (c.f. ) che lo rappresenta e difende C.F._10
giusta delega in calce all'atto di costituzione;
APPELLATO –
e contro
P. I.V.A. in persona dell'Amministratore Controparte_5 P.IVA_3
p.t., , , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , Controparte_9 Controparte_10 CP_11
[...]
APPELLATI CONTUMACI
pag. 2/15 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Chieti, n. 79-2024, pubblicata in data
30.01.2024, su R.G. n. 404-2020;
All'udienza tenutasi in data 08 aprile 2024, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento del Presidente di Sezione notificato alle parti, le parti depositavano le rispettive note scritte e la Corte tratteneva la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1)Con sentenza n. 79/2024 pubblicata in data 30 gennaio 2024 il Tribunale di Chieti decideva su domanda con la quale il sito in Chieti ed i singoli condomini Controparte_5
convenivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 per chiedere l'accertamento dei gravi difetti cagionati dai lavori commissionati al progettista e direttore dei lavori ing. , alle imprese esecutrici impresa individuale Controparte_1 [...]
e al collaudatore dell'opera ing. . CP_2 Controparte_12 CP_4
Si precisava come i predetti dovessero essere considerati responsabili ai sensi dell'art. 1669
c.c. e 1126 c.c., per pericolo di rovina e gravi difetti dell'edificio, con richiesta di condanna in solido dei convenuti, nell'importo di euro 836.077,32, oltre interessi, con sub-distinzioni di importi da doversi al Condominio e ai singoli proprietari o comproprietari condòmini degli immobili siti nel Condominio medesimo. In subordine si invocava il risarcimento dei medesimi danni ex art. 2043 c.c. con condanna solidale dei convenuti, per importi secondo le varie sub- distinzioni in atti, con vittoria di spese di lite.
Riferivano gli appellanti che a seguito del sisma di L'Aquila del 06.04.2009 si erano evidenziate delle fessurazioni nell'edificio in questione, così da rendere necessaria una verifica geologica che aveva portato alla relazione del Geol rimessa nel luglio 2009. A seguito Controparte_13
di tale verifica era stato incaricato in data 15.09.2009 l'ing. per Controparte_1
l'individuazione delle cause delle lesioni e l'accertamento delle condizioni statiche del fabbricato. Il 01.10.2009 l'ing. rimetteva perizia con la quale rinveniva n. 126 lesioni CP_1
nelle murature e nei tramezzi, salvo ulteriori riserve e con sommaria indicazione degli interventi da eseguire.
pag. 3/15 Il 17.11.2009 il condominio incaricava l'ing. della progettazione e direzione lavori di CP_1 consolidamento fondazioni. Veniva altresì incaricata la ditta dell'esecuzione Controparte_3
lavori. L'ing. prevedeva sottofondazioni costituite da pali pressoinfissi in acciaio, CP_1
rinforzo strutturale di travi e pilastri con collaudo svolto dall'Ing. . CP_4
Tuttavia il fenomeno relativo al quadro fessurativo si aggravava e pertanto il CP_5
incaricava nuovamente l'ing. di un ulteriore intervento di consolidamento del CP_1
fabbricato. Tali interventi venivano eseguiti nel 2017 ed ultimati il 24.04.2017.
I lavori svolti non sanavano le cause del dissesto del fabbricato che progrediva.
Il condòmino il 30.01.2018, depositava ricorso per ATP per accertare l'inidoneità CP_8
degli interventi e per individuare la risoluzione dei problemi, la causa del danno, le modalità di riparazione. La procedura per ATP evidenziava i danni, il nesso eziologico collegabile agli interventi commissionati, l'inidoneità degli interventi fatti.
Pertanto il Condominio ed i singoli condomini agivano contro le parti odierne appellate, nelle rispettive qualità, per accertare la responsabilità ex art. 1669 c.c. del progettista e direttore dei lavori delle imprese esecutrici e del collaudatore in solido tra loro con pericolo di rovina del fabbricato.
Si costituivano i convenuti eccependo in via preliminare nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'esposizione dei fatti e sempre in via preliminare per decadenza dell'azione; nel merito chiedevano il rigetto della causa.
Dopo le dovute acquisizioni probatorie (documentali, testimoniali e valutazioni di c.t.u.) la causa veniva posta in decisione.
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Chieti, con sentenza n. 79-2024, pubblicata il 30.01.2024, rigettava le domande e compensava le spese, ponendo quelle di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
L'eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione veniva respinta in quanto ritenuto l'atto chiaro nell'esposizione dei ruoli e della vicenda.
L'eccezione preliminare di decadenza ex art. 1667 c.c. veniva respinta, in quanto la domanda doveva essere inquadrata come azione di responsabilità per rovina di edifici ai sensi dell'art.
pag. 4/15 1669 c.c. con termine di decadenza per la denuncia di un anno e parimenti di prescrizione per l'inizio dell'azione.
La consulenza tecnica per ATP era stata depositata in data 14.12.2018 e la denunzia dei difetti veniva fatta con lettera raccomandata del 10.06.2019, cosicchè potevano dirsi rispettati i termini di un anno.
Nel merito, la c.t.u. depositata il 24.02.2022 evidenziava che la causa originaria del dissesto della porzione di fabbricato era da attribuirsi alla presenza di un movimento gravitativo del suolo alle profondità di 33, 30 e 23 metri dal piano di campagna.
Lo scivolamento del terreno veniva con ogni probabilità riattivato dagli eventi sismici del 2009
e del 2016/2017, e veniva aggravato dalla presenza del vecchio canale interrato.
Le indagini peritali venivano condotte, secondo il giudice, con metodologia connotata da logicità e rigore scientifico e con causa degli eventi da attribuirsi a movimento gravitativo.
Il c.t.u. affermava che l'intervento posto in atto sul sistema fondale dell'edificio era stato del tutto inidoneo, dato che esso era andato a consolidare le preesistenti strutture di fondazione, che invece erano adeguate. L'intervento realizzato avrebbe addirittura contribuito ad aggravare le conseguenze del movimento franoso e ad accentuare il danneggiamento del corpo di fabbrica colpito.
Concludevano i CTU rilevando come non fosse possibile effettuare interventi riparativi, bensì
l'unica soluzione percorribile fosse la demolizione, anche parziale dell'edificio interessato dai danni e la ricostruzione.
Proprio su tale aspetto, con ordinanza depositata in data 27 giugno 2022, la causa veniva rimessa in istruttoria per un'integrazione peritale al fine di accertare se al momento degli interventi del 2009 e del 2017 la condizione di dissesto fosse suscettiva o no di interventi utili ad evitare la necessità di demolizione e ricostruzione.
Nell'integrazione di consulenza, il c.t.u. ribadiva come per entrambi gli interventi eseguiti (negli anni 2009 e 2017) non erano state redatte specifiche relazioni geologiche e che si erano basati sulla relazione geologica del luglio 2009 a firma del dott. , che risultava, per il Controparte_13
c.t.u., meramente descrittiva delle caratteristiche geologiche generali del sito.
pag. 5/15 I dati in essa contenuti non erano sufficienti a definire un quadro esaustivo ed attendibile delle reali condizioni dei terreni fondali.
Ne conseguiva che, sulla base della stessa, gli interventi realizzati dai convenuti erano stati effettuati senza conoscere le caratteristiche fisico-meccaniche del sottosuolo.
Pertanto i CTU ritenevano impossibile dare una risposta al quesito e accertare se all'epoca fosse possibile fare interventi tali da evitare demolizione e ricostruzione.
Il giudice pertanto, esaminata la relazione geologica sui terreni di fondazione del fabbricato, rimessa dal geologo dott. , nel luglio 2009, e sulla quale si era basato il progettista nei CP_13 successivi interventi, evidenziava che il geologo, dott. , aveva dato atto di alcuni limiti CP_13
insormontabili per una completa indagine geologica del terreno di fondazione, riscontrando l'impossibilità di reperire ogni tipo di documentazione relativa alle fondazioni e verifiche strutturali in sede di costruzione. Inoltre, aveva affermato che indagini ad una profondità superiore a quella raggiunta avrebbero comportato profili di pericolo per la stabilità del fabbricato. Derivava da tali osservazioni che l'indagine geologica svolta dal dott. CP_13
aveva profili di incompletezza per oggettiva impossibilità di acquisire la totalità dei dati necessari.
Sulla base di quanto osservato il primo giudice concludeva ritenendo che non era esigibile, da parte del progettista e degli altri professionisti e tecnici intervenuti in occasione dei vari interventi, lo svolgimento di indagini geologiche suppletive rispetto ad un'indagine che già si presentava compiuta e che, in definitiva, concludeva consigliando comunque un intervento strutturale per eliminare il quadro fessurativo dell'edificio.
Gli interventi posti in essere dai convenuti risultavano inidonei a risolvere la problematica, quindi, non per profili di responsabilità da ricondurre ai convenuti, ma per ragioni che all'epoca non potevano essere indagate.
Conseguentemente non veniva accertato nessun profilo di responsabilità dei convenuti ed il rigetto della domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite, data la complessità degli accertamenti, venivano compensate tra le parti, e le spese della c.t.u. poste a carico di tutte le parti in solido fra loro.
pag. 6/15 2) L'appello. Avverso la predetta sentenza di primo grado proponevano appello
[...]
e , per un unico motivo di gravame relativo al giudizio Parte_1 Parte_2
dato dal primo giudice di mancata responsabilità degli appellati per i danni del fabbricato, giudicato poi inagibile nella parte interessata dalle fessurazioni.
Rilevavano gli appellanti come il primo giudice non avesse preso in considerazione le conclusioni della consulenza tecnica nella parte in cui i CTU avevano evidenziato le mancanze degli appellati nel non aver svolto le necessarie indagini geotecniche sul terreno prima di svolgere gli interventi in oggetto, così ponendo in essere opere non solo inutili, ma che avevano anche aggravato la situazione di dissesto di per sé già esistente nel fabbricato.
Emergeva infatti totale assenza di parametri geotecnici e inidoneo intervento sul sistema fondale, con altresì assenza di calcoli di verifica all'interno del documento denominato
“Fascicolo di verifica sismica” prot. n. 26854 del 29.04.2010.
Si trattava di manchevolezze tecniche e omissioni dei convenuti che generavano la inagibilità della struttura.
Si chiede quindi il risarcimento del danno cagionato alla porzione del 50% del fabbricato di proprietà di con 50% dell'importo come da computo metrico del 04.12.2019 Parte_1
a firma dell'ing. ; oltre spese per il 50% di interventi eseguiti sulla porzione di Persona_1 fabbricato per metà di proprietà esclusiva della stessa, come da fatture in atti;
oltre che danni al 50% per mancata locazione dell'immobile della stessa che, seppur posto in vendita e in locazione, non riceveva richieste a causa delle condizioni dell'immobile; oltre rimborso Imu al
50%; oltre enel elettricità al 50%; Enel gas al 50%; Tari al 50%; utenza idrica al 50%; spese condominiali al 50% per importi e periodi come in atti.
Di poi si chiede il danno cagionato alla porzione di fabbricato di proprietà al 50% di PT
, comproprietario dell'immobile, con istanza risarcitoria di importo al 50% rispetto al
[...] computo metrico del 04.12.2019 a firma dell'ing. . Persona_1
In sede di comparsa conclusionale in appello avviene una nuova quantificazione della somma richiesta, con il risarcimento del danno per una somma pari, per il sig. ad € Parte_2
134.448,13 e per la sig.ra ad € 123.447,41; ed in subordine, di € 9.531,82 per Parte_1
e di € 8.751,91 per . Parte_2 Parte_1
pag. 7/15 L'appellante insiste per il riconoscimento della assoluta responsabilità dei convenuti e inutilità degli interventi eseguiti.
In subordine si chiedeva di essere tenuti indenni quantomeno per le spese sostenute per gli interventi inutili e dannosi svolti.
Si costituivano in secondo grado , e l'omonima ditta Controparte_1 Controparte_2
individuale, , rimanendo contumaci le restanti parte appellate. CP_4
Le parti costituite eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 e 342 c.p.c. e nel merito chiedevano il rigetto del gravame per infondatezza riportandosi alle conclusioni della CTU svolta in primo grado.
Con vittoria di spese.
3) Motivi della decisione.
3.1) Deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto il gravame contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alle quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza dell'appello, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'impugnazione.
Preliminarmente poi deve ritenersi infondata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'appellato in sede di comparsa di costituzione.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza n. 27199 del
16/11/2017 ha avuto modo di affermare che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.83 del 2012, conv. Con modifiche dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris istantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Da ultimo la
Cassazione ha ribadito il principio suddetto precisando che la parte appellante deve porre il pag. 8/15 Giudice nelle condizioni di capire il senso delle censure proposte, comprendendo le ragioni del primo giudice ed indicando i motivi delle censure stesse (Cass. Sent. n. 13535 del 30 maggio
2018).
Nel caso di specie l'appello proposto ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame, come in premessa indicato ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti si dovessero ritenere errati, così da superare il vaglio di ammissibilità dell'atto d'impugnazione in oggetto.
3.2) Nel merito l'appello appare infondato per le ragioni che seguono.
Dalla CTU svolta in primo grado dal collegio peritale composto da un geologo ed un ingegnere, con elaborato approfondito, completo, privo di contraddizioni logiche e pienamente condiviso da questa Corte, è stato accertato come la causa dei danni riscontrati sul fabbricato in oggetto è da ascrivere ad fenomeno gravitativo del terreno su cui è stato costruito l'immobile stesso, terreno interessato anche dallo scorrimento fenomeno che si è riattivato a seguito degli eventi sismici del 2009 e poi del 2017.
In particolare hanno evidenziato i CTU come l'area sottostante sia interessata anche da un canale /fosso che agevola l'azione erosiva svolta dalle acque d'infiltrazione sotterranee.
L'elaborato tecnico svolto in primo grado ha evidenziato in particolare quanto segue:
“Il monitoraggio inclinometrico eseguito nel sito del condominio ha messo CP_5
in evidenza la presenza di superfici di scorrimento del terreno a profondità di 33, 30
e 23 metri dall'attuale piano campagna. Assumendo, quindi, come riferimento il piano
campagna dell'inclinometro, i pali di fondazione originari trivellati e gettati in opera
raggiungono la profondità di 18,00 metri mentre i tubolari metallici infissi nel 2010
raggiungono la profondità di 16,10 e 16,85 metri. Entrambi i sistemi di palificazione
non raggiungono le superfici di scorrimento del terreno profondo e quindi risentono in
toto degli spostamenti dei volumi di terreno stesso. Infatti, la superficie di scorrimento
principale più superficiale è stata rilevata ad una profondità di 23 metri, circa,
pag. 9/15 dall'attuale piano campagna, che è nettamente più profonda di entrambi i sistemi di
palificata. Lo spostamento dei volumi di terreno coinvolge totalmente il sistema
fondale che non può opporre nessuna resistenza alla traslazione delle masse in
quanto “galleggiano” all'interno dei volumi mobilizzati.
Come già riportato in precedenza, la pressoinfissione dei pali metallici fino a rifiuto ha
comportato il sollevamento della struttura ed il conseguente sfilamento, o per meglio
dire scaricamento, dei pali originali che hanno perso, quindi, la loro capacità portante
alla punta, e tutto il carico statico esercitato dalla struttura è stato trasferito sui nuovi
pali pressoinfissi.
La presenza delle superfici di scorrimento del terreno a profondità maggiori della base
dei pali pressoinfissi ha comportato, con la progressione e l'evoluzione del dissesto,
il nuovo abbassamento dell'ala sud ovest dell'edificio condominiale con conseguente
nuova comparsa e sviluppo dei sistemi fessurativi che progrediscono e si ampliano di
pari passo al sistema franoso.
I pali metallici di nuova realizzazione, non essendo vincolati alla struttura sovrastante,
hanno subito uno spostamento differenziale rispetto alla struttura stessa e ai pali
originari vincolati ad essa.
L'intervento di pressoinfissione di pali tubolari metallici volto a costituire un nuovo
sistema fondale ha comportato l'annullamento delle capacità portanti dei pali originari
gettati ed armati in opera in quanto la struttura è stata sollevata insieme ai pali ad
essa vincolati. La pressoinfissione dei pali metallici ha generato dei sollevamenti
differenziali della struttura e dei pali originari in quanto man mano che si è proceduto
con la loro infissione si è avuto il sollevamento di un ristretto settore di struttura e
quindi di un singolo palo originario. In questo modo si è contribuito oltremodo alla
pag. 10/15 disarticolazione della struttura già danneggiata. Allo stesso modo, l'infissione dei pali
metallici in diversi tempi e luoghi, ha comportato l'alterazione ed il degrado delle già
precarie condizioni di equilibrio delle masse di terreno sottostante la struttura.
L'intervento, quindi, oltre a risultare praticamente inutile ed inefficace per la presenza
di movimenti gravitativi, ha contribuito ad aggravare e compromettere le condizioni di
stabilità dei volumi di terreno fondale”.
Pertanto in risposta ai quesiti posti dal primo giudice, i CTU hanno accertato che:
“La causa originaria del dissesto della porzione di fabbricato del CP_5
contraddistinta con il civico n. 126 va primariamente attribuita alla
[...]
presenza di un movimento gravitativo che trova superfici di scorrimento alle
profondità di 33, 30 e 23 metri dall'attuale piano di campagna. L'area è peraltro
interessata da un vecchio fosso o canale colmato con terreni di scadenti
caratteristiche fisico – meccaniche, con contenuto d'acqua prossimo alla
saturazione. Lo scivolamento del terreno è stato con ogni probabilità riattivato
dagli eventi sismici del 2009 e del 2016/2017, ed è stato aggravato dalla
presenza del vecchio canale interrato.
Al processo gravitativo si somma l'effetto deleterio del dilavamento dei
materiali di riempimento del canale interrato presente al di sotto dell'ala sud
ovest del , con la genesi di cedimenti differenziali che si esplicano CP_5
fino a 14 metri di profondità interessando i pali pressoinfissi per tutta la loro
lunghezza ad esclusione degli ultimi 1,5 metri circa.
L'intervento posto in atto sul sistema fondale dell'edificio è stato pertanto del
tutto inidoneo, intendendo esso andare a consolidare (ma in realtà di fatto a
sostituire) le preesistenti strutture di fondazione, che invece non si erano
pag. 11/15 dimostrate inadeguate. L'inidoneità dell'intervento è conseguenza dell'assenza
di indagini ed accertamenti sul terreno, sul fabbricato e sul sistema di
fondazioni, nonché dall'assenza di dati geotecnici di supporto.
E' da osservare inoltre che non risulta alcuna osservazione da parte del
collaudatore circa l'assenza di parametri geotecnici di supporto all'intervento
di consolidamento, così come non risulta alcuna osservazione circa l'assenza
di calcoli di verifica all'interno del documento denominato “Fascicolo di verifica
sismica” allegato al Deposito eseguito presso l'ex Genio Civile di Chieti al Prot.
n. 26854 del 29/04/2010.
L'intervento effettuato è stato per di più anche inutile, in quanto il nuovo
sistema di pali di fondazione posto in opera raggiunge la profondità massima
di 16,85 metri dall'attuale piano campagna mentre la superficie di scorrimento
più superficiale è a ben 23 metri di profondità.
I pali originari trivellati e gettati in opera raggiungono i 18 metri di profondità,
ben 4 metri più profondi dello strato di riempimento del canale soggetto a
dilavamento e a cedimenti differenziali che, invece, i pali pressoinfissi
attraversano appena.
L'intervento realizzato ha tuttavia contribuito ad aggravare le conseguenze del
movimento franoso e ad accentuare il danneggiamento del corpo di fabbrica
colpito.”
Premesso quanto sopra non può ravvisarsi alcun nesso di causalità tra intervento svolto dai lavori degli appellati ed i danni verificatisi al fabbricato in oggetto.
Quanto poi alla inutilità degli interventi suddetti ed al loro effetto di aggravamento delle condizioni già precarie dello stesso, al fine di verificare se le attività svolte e le manchevolezze pag. 12/15 accertate dai c.t.u. siano fonte di responsabilità risarcitoria nei confronti degli appellanti, occorre stabilire se gli interventi posti in essere nel 2009 e nel 2017 avrebbero potuto risanare la situazione o comunque, se svolti correttamente, evitare la strada indicata dai CTU come unica percorribile quale quella della demolizione e ricostruzione.
Al riguardo deve osservarsi come il primo giudice abbia fatto svolgere una integrazione di CTU proprio al fine di accertare se al momento degli interventi del 2009 e del 2017 e per i quali è causa, le condizioni di dissesto già esistenti erano tuttavia suscettive di interventi utili ad evitare la necessità di demolizione e successiva ricostruzione.
A tale quesiti i CTU rispondevano evidenziando come l'unica relazione geologica su cui si era basata la progettazione e gli interventi svolti dagli appellati era quella del 2009, che non aveva evidenziato la reale consistenza del terreno e che non era stata svolta approfondita valutazione dei terreni geotecnica prima di depositare progettazione di intervento e realizzare e collaudare quanto progettato. Sia all'epoca dell'intervento del 2009 che del 2017 era in effetti ipotizzabile effettuare interventi di risanamento diversi dalla demolizione e ricostruzione;
tuttavia rilevavano anche i CTU che non essendo stata svolta alcun accertamento geotecnico ulteriore e non essendo in possesso di dati relativi alla situazione dei terreni a quell'epoca, non era possibile quindi stabilire se eventuali interventi diversi sull'edificio nel 2009 e nel 2017, pur ipotizzati dai tecnici d'ufficio, avrebbero potuto evitare la necessità di demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, non potendo sapere come avrebbero potuto incidere sulla evoluzione dei movimenti gravitativi del terreno sottostante l'edificio.
Pertanto potendo far riferimento solo alla relazione geologica del 2009 che venne posta alla base delle progettazioni e dei lavori degli appellati, relazione che appariva incompleta per impossibilità di approfondimenti ulteriori per mancanza di documentazione e pericolosità di scavi, non può ritenersi accertata alcuna responsabilità degli appellati per i danni verificatisi all'edificio in oggetto, non essendo stata accertato nemmeno in sede di CTU se eventuali diversi interventi avrebbero potuto evitare i fenomeni gravitativi del terreno, questi ultimi unica e vera causa dei danni al fabbricato, tali da rendere necessaria la demolizione e ricostruzione.
pag. 13/15 Né sulla base della CTU integrativa, condivisa da questa Corte, può accertarsi che diversi interventi, come suggeriti dagli stessi tecnici, avrebbero con certezza evitato l'aggravarsi della situazione, non potendo sapere come avrebbero inciso sul fenomeno in corso di movimentazione del terreno.
Pertanto, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello deve essere rigettato con piena conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite, stante le oggettive difficoltà di accertamento riscontrate anche dai consulenti tecnici di primo grado, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e , contro la sentenza n. 79-2024, resa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Chieti, pubblicata il 30.01.2024, nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
quale titolare dell'omonima ditta individuale, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, , in persona CP_4 Controparte_5
dell'amministratore pro tempore, , Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, , , così
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11
provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Compensa tra le parti le spese di lite;
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 08 maggio 2025 su relazione della
Dott. Barbara del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 14/15
pag. 15/15