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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 22/07/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MARGHERITA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTANO MAURO, RO C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note scritte di udienza del 13.2.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice relatore.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 14.6.2014, dal quale non nascevano figli, e che da un
Pag. 1 a 6 considerevole lasso di tempo la vita coniugale non si svolgeva più secondo i canoni della comunione di vita materiale e spirituale, esplicate le rispettive condizioni economico-reddituali, ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ordine all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre l'obbligo del Sig. di versare alla ricorrente CP_1
l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo di mantenimento;
3) Condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di lite.”. CP_1
Si è costituito in giudizio , il quale, aderendo alla chiesta separazione, ha RO contestato le avverse deduzioni e la domanda di contributo economico a titolo di mantenimento, così concludendo: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ordine all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) rigettare
l'avversa richiesta di contributo al mantenimento, o comunque ridurla sensibilmente secondo diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.12.2021, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
-pone a carico del marito il versamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore della moglie, oltre aggiornamento istat;
”, disponendo l'ulteriore corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio la Corte d'Appello di L'Aquila, con decreto n. cronol. 219/2022 del
28/03/2022, all'esito del procedimento per reclamo instaurato dall'odierna ricorrente contro l'ordinanza presidenziale, ha incrementato l'assegno di mantenimento a carico del resistente da versare alla moglie in € 600,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 2.3.2023 il giudice istruttore ha formulato alle parti, ex art.185 bis
c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “pronuncia di separazione personale dei coniugi con ordine all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con versamento da parte del a titolo di assegno di mantenimento in favore CP_1 di della somma di € 600,000 mensili, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
spese di lite compensate.”, accettata dalla sola ricorrente a meri fini conciliativi.
Sono state, quindi, assunte le prove orali richieste dalle parti e il procedimento è giunto, alfine, all'udienza cartolare del 13.2.2025, nella quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, ed è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Pag. 2 a 6 ******
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, il fallimento del tentativo di conciliazione, il tempo oramai trascorso dalla cessazione della convivenza e lo stesso contegno processuale delle parti, ambedue concordi sin dagli atti introduttivi sulla domanda di separazione, sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della comunione di vita tra i coniugi e di una convivenza non più voluta dagli stessi.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione, si ritengono quindi ininfluenti tutte le allegazioni in punto di cause della separazione e di reciproci comportamenti asseritamente violativi dei doveri coniugali.
In ordine alle statuizioni economiche, rappresentando la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente la causa di maggiore frizione tra le odierne parti in causa, va, anzitutto, premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato. A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha diritto a percepire dal coniuge resistente un assegno mensile a titolo di mantenimento atteso che non vi è alcun addebito della separazione a suo carico e risultano comprovate le sue precarie condizioni di vita, oltre che una considerevole disparità economico-reddituale tra le parti.
In particolare, dalle emergenze probatorie è emerso che la ricorrente è disoccupata e priva di fonti di reddito, non è titolare di beni immobili e vive in appartamento di proprietà dell' Pt_2 pagando un contributo mensile per locazione e utenze di € 65,00. Peraltro, gli esiti del pregresso intervento di “mastectomia sinistra più impianto di espansore per tumore invasivo” e l'età della donna, attualmente di anni cinquantasei, rendono quantomeno difficoltoso un suo inserimento nel mondo del lavoro.
Le testimonianze assunte in giudizio hanno confermato che la donna è tuttora in cura per il menzionato intervento chirurgico subito nell'anno 2018 ed è aiutata da amici e familiari, oltre che dalla Parrocchia San Paolo Apostolo di Vasto, per far fronte alle spese ordinarie e al proprio sostentamento (cfr. dichiarazioni testi , e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Pag. 3 a 6 Nel corso della vita matrimoniale, invece, la traeva sostentamento dalla impresa Parte_1 individuale SG SERVICE di cui era titolare il marito e presso la quale ha svolto attività lavorativa di fatto dal 7.11.2016 al 17.7.2021, allorquando cessava di fatto anche la convivenza tra le parti.
Nel corso di dette annualità, come emerso in maniera pacifica tra le parti e confermato dai testi escussi, la lavorava tutti i giorni effettuando le pulizie per l'impresa familiare e aveva Parte_1 procacciato anche un importante cliente, la DG Group Srl, che, come attestato dallo stesso resistente, ha interrotto il rapporto di collaborazione con l'impresa dopo la separazione di fatto intercorsa tra le parti, a causa del rapporto di fiducia instauratosi con la ricorrente.
Nel corso della vita matrimoniale, peraltro, l'impresa individuale del DI produceva un modesto fatturato, come evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di costituzione del DI, il quale lavorava anche alle dipendenze della Pilkington Italia S.p.a., percependo la relativa retribuzione, così consentendo alla un adeguato tenore di vita, Parte_1 pur non risultando retribuita per la sua collaborazione, atteso che, come dichiarato dalla teste
, “le spese della famiglia venivano pagate dal DI perché gestiva lui tutta la parte Tes_1 economica”.
Venendo alle condizioni economico-reddituali del resistente, sebbene lo stesso abbia cessato l'attività di impresa nelle more del presente giudizio, risultando in atti la cancellazione della impresa individuale “SG SERVICE di IO DI” nel dicembre 2022, ne ha personalmente e unicamente percepito gli introiti nel corso degli anni, i quali nel 2018 hanno prodotto al resistente reddito da regime forfetario pari ad € 32.342,00, nel 2019 pari ad €
41.985,00 e nel 2020 pari ad € 54.773,00, come da dichiarazioni dei redditi in atti, così come ha continuato ad incassare le relative fatture negli anni 2021 e 2022, come emerge dagli estratti conto Banco Posta prodotti dalla ricorrente.
In aggiunta agli introiti della azienda, poi, il ha percepito retribuzione da lavoro CP_1 dipendente, prima e in costanza di matrimonio, alle dipendenze della Pilkington Italia Spa, poi, alle dipendenze di nel corso del 2021 e dal maggio 2022 per la pec. Srl, Controparte_2 Pt_3 con qualifica di autotrasportatore, percependo una retribuzione base ordinaria di circa €
1.700,00 al mese (cfr. Mod. C2/storico, certificato Unilav e buste paga in atti).
Non è, invece, stato dimostrato in giudizio il suo attuale stato di disoccupazione, solo allegato all'udienza del 19.12.2024, risultando invece documentato che lo stesso si sia dimesso Part dalla attività di autotrasportatore per la spec. Srl nell'anno 2023 e che abbia, successivamente, intrapreso altre attività dipendenti della medesima tipologia.
Pag. 4 a 6 Il resistente, poi, è comproprietario, per la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Vasto, pervenuto per eredità paterna, presso il quale vive unitamente alla madre e non ha dimostrato di sostenere spese di locazione o altre spese fisse idonee a ridurne il reddito.
Orbene, tenuto conto dell'accertata insufficienza per la ricorrente di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, del contributo dalla stessa prestato nel corso della vita matrimoniale all'attività d'impresa del marito, dalla quale non risulta aver percepito né retribuzione né utili, e della disparità economico-reddituale delle parti, va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad un importo mensile a titolo di mantenimento da porre a carico del coniuge resistente.
L'importo di detto mantenimento, alla luce delle suesposte condizioni economico- reddituali, della potenzialità lavorativa del coniuge obbligato e degli introiti accantonati negli anni dalle molteplici attività svolte, va quantificato nella misura di € 500,00 mensili, in misura ridotta rispetto a quanto disposto in corso di causa all'esito del giudizio di reclamo dell'ordinanza presidenziale, dovendosi tenere in debito conto che, nell'anno 2022, il resistente ha cessato la propria impresa individuale e, conseguentemente, ha smesso di trarne i relativi utili.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità indicate dalla ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, del suo basso grado di complessità considerato che l'oggetto del giudizio si è sostanzialmente limitato al mantenimento del coniuge, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Il pagamento, vista l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, va eseguito a favore dello Stato, a mente dell'art.133 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, come in atti generalizzati;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vasto di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (Anno 2014, Numero 24, parte I) al momento del suo passaggio in giudicato;
Pag. 5 a 6 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma RO Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT di riferimento, che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese nelle modalità che la beneficiaria avrà cura di indicare all'obbligato;
4) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di RO
, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa Parte_1 come per legge, da eseguire a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 TUSG.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 21.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice relatore
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1039/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI MARGHERITA, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VASTANO MAURO, RO C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vasto;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come da note scritte di udienza del 13.2.2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole alla separazione alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice relatore.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 22.10.2021 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 14.6.2014, dal quale non nascevano figli, e che da un
Pag. 1 a 6 considerevole lasso di tempo la vita coniugale non si svolgeva più secondo i canoni della comunione di vita materiale e spirituale, esplicate le rispettive condizioni economico-reddituali, ha adito questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ordine all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) Disporre l'obbligo del Sig. di versare alla ricorrente CP_1
l'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo di mantenimento;
3) Condannare il Sig. al pagamento delle spese e competenze di lite.”. CP_1
Si è costituito in giudizio , il quale, aderendo alla chiesta separazione, ha RO contestato le avverse deduzioni e la domanda di contributo economico a titolo di mantenimento, così concludendo: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con ordine all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) rigettare
l'avversa richiesta di contributo al mantenimento, o comunque ridurla sensibilmente secondo diritto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'esito dell'udienza presidenziale del 16.12.2021, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione tra i coniugi, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
-pone a carico del marito il versamento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili in favore della moglie, oltre aggiornamento istat;
”, disponendo l'ulteriore corso del giudizio dinanzi al giudice istruttore.
Nel corso del giudizio la Corte d'Appello di L'Aquila, con decreto n. cronol. 219/2022 del
28/03/2022, all'esito del procedimento per reclamo instaurato dall'odierna ricorrente contro l'ordinanza presidenziale, ha incrementato l'assegno di mantenimento a carico del resistente da versare alla moglie in € 600,00 mensili.
All'esito dell'udienza del 2.3.2023 il giudice istruttore ha formulato alle parti, ex art.185 bis
c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “pronuncia di separazione personale dei coniugi con ordine all'ufficiale di stato civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, con versamento da parte del a titolo di assegno di mantenimento in favore CP_1 di della somma di € 600,000 mensili, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
spese di lite compensate.”, accettata dalla sola ricorrente a meri fini conciliativi.
Sono state, quindi, assunte le prove orali richieste dalle parti e il procedimento è giunto, alfine, all'udienza cartolare del 13.2.2025, nella quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, ed è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Pag. 2 a 6 ******
Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, il fallimento del tentativo di conciliazione, il tempo oramai trascorso dalla cessazione della convivenza e lo stesso contegno processuale delle parti, ambedue concordi sin dagli atti introduttivi sulla domanda di separazione, sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della comunione di vita tra i coniugi e di una convivenza non più voluta dagli stessi.
Nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione, si ritengono quindi ininfluenti tutte le allegazioni in punto di cause della separazione e di reciproci comportamenti asseritamente violativi dei doveri coniugali.
In ordine alle statuizioni economiche, rappresentando la domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente la causa di maggiore frizione tra le odierne parti in causa, va, anzitutto, premesso, in diritto, che ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato. A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha diritto a percepire dal coniuge resistente un assegno mensile a titolo di mantenimento atteso che non vi è alcun addebito della separazione a suo carico e risultano comprovate le sue precarie condizioni di vita, oltre che una considerevole disparità economico-reddituale tra le parti.
In particolare, dalle emergenze probatorie è emerso che la ricorrente è disoccupata e priva di fonti di reddito, non è titolare di beni immobili e vive in appartamento di proprietà dell' Pt_2 pagando un contributo mensile per locazione e utenze di € 65,00. Peraltro, gli esiti del pregresso intervento di “mastectomia sinistra più impianto di espansore per tumore invasivo” e l'età della donna, attualmente di anni cinquantasei, rendono quantomeno difficoltoso un suo inserimento nel mondo del lavoro.
Le testimonianze assunte in giudizio hanno confermato che la donna è tuttora in cura per il menzionato intervento chirurgico subito nell'anno 2018 ed è aiutata da amici e familiari, oltre che dalla Parrocchia San Paolo Apostolo di Vasto, per far fronte alle spese ordinarie e al proprio sostentamento (cfr. dichiarazioni testi , e ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Pag. 3 a 6 Nel corso della vita matrimoniale, invece, la traeva sostentamento dalla impresa Parte_1 individuale SG SERVICE di cui era titolare il marito e presso la quale ha svolto attività lavorativa di fatto dal 7.11.2016 al 17.7.2021, allorquando cessava di fatto anche la convivenza tra le parti.
Nel corso di dette annualità, come emerso in maniera pacifica tra le parti e confermato dai testi escussi, la lavorava tutti i giorni effettuando le pulizie per l'impresa familiare e aveva Parte_1 procacciato anche un importante cliente, la DG Group Srl, che, come attestato dallo stesso resistente, ha interrotto il rapporto di collaborazione con l'impresa dopo la separazione di fatto intercorsa tra le parti, a causa del rapporto di fiducia instauratosi con la ricorrente.
Nel corso della vita matrimoniale, peraltro, l'impresa individuale del DI produceva un modesto fatturato, come evidenziato dalle dichiarazioni dei redditi allegate alla comparsa di costituzione del DI, il quale lavorava anche alle dipendenze della Pilkington Italia S.p.a., percependo la relativa retribuzione, così consentendo alla un adeguato tenore di vita, Parte_1 pur non risultando retribuita per la sua collaborazione, atteso che, come dichiarato dalla teste
, “le spese della famiglia venivano pagate dal DI perché gestiva lui tutta la parte Tes_1 economica”.
Venendo alle condizioni economico-reddituali del resistente, sebbene lo stesso abbia cessato l'attività di impresa nelle more del presente giudizio, risultando in atti la cancellazione della impresa individuale “SG SERVICE di IO DI” nel dicembre 2022, ne ha personalmente e unicamente percepito gli introiti nel corso degli anni, i quali nel 2018 hanno prodotto al resistente reddito da regime forfetario pari ad € 32.342,00, nel 2019 pari ad €
41.985,00 e nel 2020 pari ad € 54.773,00, come da dichiarazioni dei redditi in atti, così come ha continuato ad incassare le relative fatture negli anni 2021 e 2022, come emerge dagli estratti conto Banco Posta prodotti dalla ricorrente.
In aggiunta agli introiti della azienda, poi, il ha percepito retribuzione da lavoro CP_1 dipendente, prima e in costanza di matrimonio, alle dipendenze della Pilkington Italia Spa, poi, alle dipendenze di nel corso del 2021 e dal maggio 2022 per la pec. Srl, Controparte_2 Pt_3 con qualifica di autotrasportatore, percependo una retribuzione base ordinaria di circa €
1.700,00 al mese (cfr. Mod. C2/storico, certificato Unilav e buste paga in atti).
Non è, invece, stato dimostrato in giudizio il suo attuale stato di disoccupazione, solo allegato all'udienza del 19.12.2024, risultando invece documentato che lo stesso si sia dimesso Part dalla attività di autotrasportatore per la spec. Srl nell'anno 2023 e che abbia, successivamente, intrapreso altre attività dipendenti della medesima tipologia.
Pag. 4 a 6 Il resistente, poi, è comproprietario, per la quota di 1/3 dell'appartamento sito in Vasto, pervenuto per eredità paterna, presso il quale vive unitamente alla madre e non ha dimostrato di sostenere spese di locazione o altre spese fisse idonee a ridurne il reddito.
Orbene, tenuto conto dell'accertata insufficienza per la ricorrente di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, del contributo dalla stessa prestato nel corso della vita matrimoniale all'attività d'impresa del marito, dalla quale non risulta aver percepito né retribuzione né utili, e della disparità economico-reddituale delle parti, va riconosciuto alla ricorrente il diritto ad un importo mensile a titolo di mantenimento da porre a carico del coniuge resistente.
L'importo di detto mantenimento, alla luce delle suesposte condizioni economico- reddituali, della potenzialità lavorativa del coniuge obbligato e degli introiti accantonati negli anni dalle molteplici attività svolte, va quantificato nella misura di € 500,00 mensili, in misura ridotta rispetto a quanto disposto in corso di causa all'esito del giudizio di reclamo dell'ordinanza presidenziale, dovendosi tenere in debito conto che, nell'anno 2022, il resistente ha cessato la propria impresa individuale e, conseguentemente, ha smesso di trarne i relativi utili.
Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese, secondo le modalità indicate dalla ricorrente.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, in considerazione del valore indeterminabile della controversia, del suo basso grado di complessità considerato che l'oggetto del giudizio si è sostanzialmente limitato al mantenimento del coniuge, dei parametri medi e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Il pagamento, vista l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato, va eseguito a favore dello Stato, a mente dell'art.133 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, come in atti generalizzati;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vasto di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (Anno 2014, Numero 24, parte I) al momento del suo passaggio in giudicato;
Pag. 5 a 6 3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma RO Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT di riferimento, che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese nelle modalità che la beneficiaria avrà cura di indicare all'obbligato;
4) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di RO
, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa Parte_1 come per legge, da eseguire a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 TUSG.
Si comunichi.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 21.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna Rosa Capuozzo
Pag. 6 a 6