Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15066/2023
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione quinta civile
Verbale dell'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc
All'udienza dell'1 aprile 2025 alle ore 12,10 chiamato il procedimento n. 15066
2023 tra e è presente l'avv. Parte_1 Controparte_1
Tommaso Terranova in sst. Avv.ti e Radosti il quale insiste in tutti i propri Pt_1
scritti difensivi e chiede che la causa sia decisa.
Nessuno è presente per l'Amministrazione convenuta.
Il Giudice
Pone la causa in decisione riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Nozzetti, all'udienza dell'1 aprile 2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15066 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023
TRA
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile
, nato a [...] [...] (C.F. , Parte_1 CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso da sé stesso e dall'avv. Antonino Email_1
Radosti ( Email_2
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona del pro Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
tempore, e (C.F. Controparte_4
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura dello Stato ( Email_3
APPELLATi
Avente ad OGGETTO: appello in materia di opposizione a sanzione amministrativa
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni altra contraria istanza eccezione e difesa;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da col ricorso il 5.12.2023 e Parte_1
in riforma della sentenza n. 3558/2023 resa dal Giudice di Pace di il 23.11.2023, CP_1 annulla l'ordinanza-ingiunzione M IT PR PAUTG 00108796 Area III-Ufficio II-or, adottata dal Prefetto di Palermo il 12.9.2023; dichiara le spese di lite compensate in ragione di metà e condanna il Controparte_2
e l' a rifondere all'appellante la frazione residua Controparte_4
che liquida, per il primo grado. in complessivi euro 163,50 di cui euro 43,00 per anticipazioni oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, e per il giudizio di appello in complessivi euro 322,50 di cui euro 91,50 per anticipazioni, oltre iva, c.p.a. e spese generali nella misura del 15%.
E delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 3558/2023 resa dal GdP di Palermo il 23.11.2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta avverso l'ordinanza del Prefetto di Palermo prot. n. M_IT
PR_PAUTG 00108796 che, sulla scorta dell'accertamento di cui al verbale n. P0223988 redatto dalla Polizia Locale di Cinisi il 19.3.2023, ritenuta integrata la violazione dell'art
158, comma 2 lett. G) c.d.s. nella fruizione dell'area di sosta per persone con ridotta
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mobilità dell'aeroporto esponendo nella parte anteriore dell'autoveicolo Controparte_5
Toyota RAV4 targato CJ425NV soltanto la fotocopia – e non l'originale - del CUDE
(Contrassegno unificato disabili europeo) n. 40554 rilasciato alla coniuge Parte_2
gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €
[...]
330,00.
L'appello è stato affidato a quattro motivi: 1) violazione dell'art. 196 quater cpc per avere il primo giudice ritenuto costituita in giudizio l'amministrazione convenuta in assenza del deposito telematico di una memoria o altro atto difensivo scritto e dei documenti allegati e per aver quindi ritenuto ammissibili e utilizzabili ai fini del decidere documenti depositati non già nel fascicolo informatico bensì in copia cartacea, in Cancelleria, in assenza di alcun motivato provvedimento autorizzatorio;
2) violazione dell'art. 416 c.p.c. per aver ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata tardivamente, oltre il decimo giorno anteriore all'udienza di discussione;
3) violazione dell'art. 3 legge 241/1990 e dell'art. 18 legge 689/1981 attesi il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia relativamente alle difese addotte col ricorso e la conseguente illogicità della motivazione della sentenza impugnata;
4) violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione ex art. 14 D. Lgs. 689/1981; violazione degli artt. 158 co. 2 lett. G) e 188 co. 5 CdS per avergli ascritto la fattispecie della sosta in area disabili da parte di soggetto non avente diritto, ossia non titolare di pass autorizzativo, pur essendo pacifico che il proprio coniuge fosse titolare di regolare titolo ma si fosse limitata ad esporre la fotocopia, incorrendo semmai nella fattispecie di cui all'art 188 co. 5 CdS, non essendovi alcuna norma del codice della Strada che imponga l'esibizione del pass esclusivamente in originale.
Il ricorrente ha chiesto quindi che, in riforma della sentenza appellata, fossero annullati l'ordinanza prefettizia e il verbale di contestazione n. P0223988 redatto dal Comando della
Polizia Municipale del Comune di Cinisi in data 28.4.2023.
Costituendosi in giudizio, il e la hanno Controparte_2 Controparte_1
contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione, deducendo, quanto ai denunciati vizi procedurali, che il deposito dei documenti era avvenuto su ordine del giudice non risultando notificato il ricorso introduttivo e che, in ogni caso, gli elementi probatori che avevano giustificato il rigetto dell'opposizione erano desumibili dalla stessa produzione del ricorrente;
nel merito, hanno ribadito la correttezza della qualificazione del fatto nelle trame dell'art. 158 co. 2 lett. G) CdS, in quanto all'atto dell'accertamento della violazione non emergeva prova alcuna – in difetto della certificazione in originale – con riguardo
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all'effettività del titolo di autorizzazione alla sosta, presupposto fondante la fattispecie sanzionatoria disciplinata dall'art. 188 V comma D. Lgs. 285/1992.
***
Riassunti i fatti di causa, va dato conto dell'infondatezza del terzo motivo di gravame con il quale si lamenta la carenza di motivazione dell'ordinanza prefettizia in relazione alle difese addotte da parte ricorrente. Come correttamente affermato dal primo
Giudice, infatti, i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullita' del provvedimento e, quindi, non determinano l'insussistenza del dovere di pagare la sanzione derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e pertanto sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. SU 1786/2010).
Sono invece fondati nei termini che seguono i primi due e il quarto motivo di appello.
Riguardo ai primi due, va in effetti condiviso l'assunto del ricorrente circa l'inammissibilità della costituzione in giudizio della , non perfezionata con il CP_1
deposito telematico di una memoria difensiva con allegati documenti come prescritto dall'art. 196 quater cpc, introdotto dal D. Lgs. 149/2022 che, con la norma transitoria contenuta nell'art. 35, ha stabilito che le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie si sarebbero applicate ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023, nonché circa la tardività dei documenti – diversi dalla copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o notificazione della violazione (questi peraltro già depositati dal ricorrente) - di cui l'adito Giudice di Pace aveva ordinato all'Autorità il deposito con il decreto emesso il 6.10.2023 e notificato in pari data dalla Cancelleria alla Prefettura di
. CP_1
Si è infatti affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione così come disciplinato dall'art. 6 D. Lgs. 150/2011 (richiamato dall'art. 204 CdS) la produzione di documenti da parte dell'amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositato senza limitazioni
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temporali (non avendo natura perentorio il termine contemplato dal comma 8 della stessa disposizione), mentre per il deposito degli altri documenti opera il terzo comma dell'art. 416 c.p.c., con la conseguenza che la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione (Cass. 32226/2022; 9545/2018; 16853/2016).
Essendo incontroverso che la costituzione della non è avvenuta in CP_1
modalità telematica nel termine di cui all'art. 416 c.p.c., devono quindi ritenersi certamente inammissibili le controdeduzioni al ricorso trasmesse al Prefetto dal Comando di Polizia
Locale del Comune di Cinisi e gli ulteriori documenti – diversi dal verbale di contestazione e della relativa notificazione (peraltro già presenti nel fascicolo di parte ricorrente – depositati in forma cartacea dai delegati dell'Autorità oltre il termine di decadenza previsto dal codice di rito.
E però, la circostanza che il Regolamento in vigore prevedesse l'esposizione del
CUDE, in originale ed in corso di validità in posizione ben visibile all'interno del veicolo risultava dal documento 6 depositato dal e non costituiva un adempimento inedito, Pt_1 atteso che l'art. 381 delle disposizioni di attuazione del Codice della Strada prevedeva testualmente: il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo e ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
La polizia locale di Cinisi ha quindi legittimamente constatato che il veicolo era in sosta irregolare, esponendo soltanto una copia e non l'originale del titolo autorizzativo;
né
è provato che al riguardo vi fosse stata una preventiva interlocuzione tra l'avente diritto alla sosta e gli Uffici di atteso che lo screenshot del messaggio whatsapp CP_6
depositato da parte ricorrente (all. 11 del fascicolo di primo grado) si riferisce ad un messaggio inviato il 30 maggio per una sosta “da sabato 18 marzo a domenica 26 marzo”.
Al ricorrente è stata tuttavia contestata la violazione dell'art. 158 comma 2 lett. G) del Codice della Strada, per aver sostato negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188, disposizione che evidentemente sanziona la condotta di coloro i quali parcheggiano veicoli che non siano al servizio di persone invalide negli spazi a queste ultime destinate.
La ratio della disposizione risiede evidentemente nella tutela dei soggetti con disabilità da eventuali utilizzi abusivi delle limitate aree di sosta a essi riservate. E per tale ragione, il diritto di sostare nelle aree riservate, previsto in favore dei titolari di apposito contrassegno H (oggi CUDE), presuppone non solo la titolarità ma anche l'effettiva
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esposizione del contrassegno stesso, in mancanza della quale non essendo possibile stabilire se il veicolo sia al servizio di un portatore di disabilità, l'autorità che procede ad accertare il fatto deve contestare la violazione dell'art. 158 CdS (Cass. 12625/2019).
Ora, nel caso di specie è stato dimostrato attraverso la produzione documentale ammannita dal ricorrente in primo grado che l'autovettura di sua proprietà era utilizzata, nel frangente, per il trasporto della coniuge disabile munita di titolo autorizzativo n. 40554
e che l'auto era stata lasciata in sosta negli spazi riservati alle persone con ridotta mobilità esponendo il titolo autorizzativo in fotocopia, dovendo i due coniugi recarsi a Venezia ed avendo noleggiato un'autovettura da ritirare presso l'aeroporto di destinazione.
Escluso che il CUDE fosse falso o frutto di contraffazione o che la fotocopia esposta fosse stata oggetto di manipolazione al fine di farle assumere l'apparenza dell'originale (condotta che avrebbe integrato peraltro l'illecito di cui all'art. 489; cfr.
Cass. pen. 836/2021; Cass. SU 35814/2019), ritenere che l'esposizione del contrassegno in copia sia equiparata – sul piano dell'illecito amministrativo – all'inesistenza del diritto a sostare in area riservata, come ha fatto il primo giudice, significherebbe trattare allo stesso modo condotte profondamente diverse, aventi distinto disvalore, tradendo la lumeggiata ratio della disposizione.
Non a caso, l'art. 188 Cod. Strada distingue, sul piano sanzionatorio, ai commi 4 e
5, la condotta di chi usufruisce delle strutture riservate alla circolazione e alla sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide senza avere l'autorizzazione di cui al comma 2 o ne faccia un uso improprio, dalla condotta di chi, pur avendone diritto, usa delle predette strutture pur avendone diritti ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione, prevedendo in questo secondo caso una sanzione più mite.
L'esposizione della fotocopia in luogo dell'originale del CUDE – specialmente da parte di chi dimostri di doverne far uso su altro veicolo nel tempo della sosta, come ha provato l'appellante attraverso i titoli di viaggio e il contratto di noleggio di altra autovettura – integrerebbe al più (e in disparte la valutazione delle ragioni che l'abbiano resa necessaria) la fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 188 e non già quella contestata, di cui all'art. 158 Cod. Strada. Dal che non si tratta – come denunciato dall'appellante - di violazione della corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della violazione, stabilita dall'art. 14 L. 689/1981, bensì di insussistenza del fatto così come contestato, ricadendo semmai il fatto nell'alveo di distinta fattispecie normativa.
In parziale accoglimento del gravame l'ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria va quindi annullata.
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E' invece inammissibile la domanda di annullamento del verbale di accertamento e contestazione n. P0223988 redatto dalla Polizia Locale del Comune di Cinisi, avendo il ricorrente esperito – avverso di esso – il ricorso al Prefetto ex art. 203 CdS, costituente rimedio alternativo al ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 204 bis CdS.
In considerazione della peculiarità della materia, sulla quale si registrano orientamenti non uniformi, e del parziale accoglimento del gravame, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio in ragione di metà e per condannare le parti resistenti al pagamento della frazione residua, liquidata secondo i parametri introdotti dal DM 55/2014, applicando, per le prime due fasi, i compensi rispettivamente previsti dalle prime due tabelle del DM 147/2022 e riducendo al minimo i compensi delle altre due fasi, stante la natura documentale del giudizio.
Così deciso in Palermo, all'udienza dell'1 aprile 2025
Il Giudice
Giovanna Nozzetti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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