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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/09/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
319/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CATENA MASTRANTONIO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANTONIELLA MARINARO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come C.F._1 da procura in atti, dall'avv. Catena Mastrantonio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...] (c.f. ) e CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 in Vicolo Stradale n. 2 (c.f. ) elettivamente domiciliate in CodiceFiscale_3
Cefalù (PA) alla via G. Vazzana n. 4 bis presso lo studio dell'avv. Antoniella Marinaro, che le rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTE – ATTRICI IN VIA RICONVENZIONALE
avente per OGGETTO: azione di restituzione - usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 febbraio 2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale la madre e la sorella Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna alla restituzione dell'immobile sito in Pettineo, CP_2
2 via Vicolo Stradale n. 2 censito in Catasto al fg. 8 part. 61 sub. 10, concesso in comodato, di cui chiedeva altresì la risoluzione, nonché al risarcimento del danno da occupazione.
Costituitesi con comparsa del 9 giugno 2023, le convenute resistevano, spiegando altresì domanda riconvenzionale di usucapione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda dell'attore va respinta. ha fondato la pretesa restitutoria su un contratto di comodato Parte_1
(“
1. Ritenere e dichiarare, a seguito dell'imprevisto ed urgente bisogno dell'attore, fondata la domanda di rilascio dell'immobile oggetto di causa.
2. Per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di comodato
a suo tempo insorto tra le parti a far data dalla richiesta di rilascio.
3. Conseguentemente ordinare alle convenute l'immediato rilascio dell'immobile sito in Pettineo, in Via Vicolo Stradale n. 2, in catasto urbano al fg. 8 part. 61 sub. 10”), esercitando pertanto un'azione personale che, come pacificamente sostenuto in giurisprudenza, “è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce” (v., per tutte, Cass., n.
25052/2018).
Non essendo stata depositata la prima memoria istruttoria, tale qualificazione è rimasta ferma malgrado controparte abbia avanzato domanda riconvenzionale di usucapione giacché “[i]n tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato - una mutatio od emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto
3 a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. probatio diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese” (Cass., n. 795/2020).
Sennonché egli, a fronte delle contestazioni di controparte sulla stipula del contratto
(“inesistente contratto di comodato (mai intervenuto tra le parti)” ... “[t]ra le parti non è intercorso alcun contratto di comodato”, cfr. la comparsa di costituzione), non ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a dimostrare la sua esistenza né, invero, l'urgente e impreveduto bisogno, rimasto anch'esso meramente allegato.
Di qui il rigetto della domanda di restituzione e di quelle ad essa connesse.
2. – La domanda riconvenzionale è, invece, fondata.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il suo fondamento si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: a) l'inerzia del titolare del bene;
b) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e c) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e,
4 quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione (v., ex multis, Cass., n. 19568/2021).
Infine, l'animus possidendi non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti
(c.d. animus rem sibi habendi, v. per tutte Cass., n. 9671/2014; Cass., n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Ne consegue che la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza interruzioni, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, sì da rivelare esteriormente l'animus possidendi), nonché la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. (v., ex multis, Cass., n. 31238/2021, alla cui stregua “[è] onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. […] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene”).
Ora, dalla documentazione prodotta (che, a differenza di quanto statuito con ordinanza del 20 febbraio 2023, va ritenuta tempestiva) si evince che l'attore è stato formale intestatario della concessione edilizia necessaria per costruire l'immobile in sopraelevazione rispetto al magazzino dallo stesso acquistato.
Il teste ha dichiarato di avere realizzato nel 1993 su incarico Testimone_1 dell'attore i “muri portanti, il tetto a soletta in cemento armato”, ma che “l'immobile non è stato completato da me poiché sottoposto a sequestro durato circa 5 anni, e poi completato da altra ditta”.
5 Mentre il teste – vicesindaco del Comune di Pettineo Testimone_2 dal 1990 al 2001 – ha affermato che i lavori sono stati pagati da ON
(rispettivamente marito e padre delle convenute) per averlo appreso anche “da Tes_3
moglie del sig. di professione muratore che ha lavorato in quel fabbricato, la
[...] CP_5 quale mi portava a conoscenza di avere assegni impagati a firma del e poi ON pagati successivamente dalla sig.ra o dalla figlia e relativi alla Controparte_1 CP_2 costruzione del fabbricato oggetto di causa” e che “il la moglie e la figlia, ON sono andati a vivere nell'immobile nel periodo 1998/1999 e comunque prima che ho finito di fare il vicesindaco”.
Non essendovi particolari ragioni per dubitare dell'attendibilità e della credibilità dei testi, deve inferirsi che, venuto meno il provvedimento di sequestro, la realizzazione dell'immobile, pur formalmente intestato all'attore (v. concessione in sanatoria in atti del 1998), è stata de facto proseguita dal padre che, da un lato, ha sollecitato l'amministrazione comunale ad attivarsi tempestivamente per adottare i provvedimenti necessari (“il sig. più volte mi sollecitava la pratica in ON commissione edilizia” v. il teste ) e, dall'altro, ha incaricato altra ditta Testimone_2
( e non più ) con cui ha parimenti collaborato (“vedevo CP_5 Testimone_1 il sig. che faceva il manovale insieme al figlio Sul ON Controparte_6 cantiere non ho mai visto cfr. la deposizione di ). Parte_1 Testimone_2
Mancando, come prima chiarito, la prova di una detenzione conseguente all'esistenza di un contratto di comodato, questi elementi sono idonei a far ritenere che la relazione instaurata tra le convenute (e, prima ancora, il loro dante causa) e l'immobile sia quella possessoria, specie perché i testi escussi hanno confermato che esse hanno provveduto lungo gli anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento.
A supporto di tale epilogo il vicino, che nella medesima via è titolare Controparte_7 di una officina dal 1987 e di una abitazione costruita nel 2003, ha dichiarato come
“c'era sempre il sig. che dava le direttive”, confermando che ON nell'immobile oggetto di lite vi hanno sempre abitato le convenute con il defunto marito/padre “circa due o tre anni prima del 2003” e che le stesse hanno eseguito ogni tipo di manutenzione;
circostanze che avvalorano il rilievo per cui l'acquisto è
6 avvenuto in maniera pacifica (requisito non escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso, cfr. Cass.,
S.U., n. 2088/1990) e pubblica (cfr. Cass., n. 6997/1998, secondo cui chi consegue il possesso non deve operare in maniera tale che l'acquisto rimanga occulto al precedente possessore).
Le superiori conclusioni trovano riscontro nel pagamento delle utenze per l'energia elettrica documentato da a far data dal 2000 e che – nel caso di Controparte_1 specie, in cui, lo si ripete, non è stato provato dall'attore l'asserito comodato né dallo stesso è stata mai allegata l'esistenza di un contratto di locazione – concorrono a formare il convincimento in ordine a una relazione uti dominae con l'immobile.
Da ultimo gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004, 2006 e 2007 (versati da parte convenuta), pur non dando atto del pagamento, contribuiscono a integrare il quadro probatorio prima delineato giacché riguardano pacificamente l'immobile oggetto di lite (
) e sono indirizzati ad sull'evidente presupposto che questi, ON quantomeno de facto (i.e. a prescindere dalla correttezza formale), appariva alla collettività rappresentata dalla pubblica amministrazione comunale proprietario dell'appartamento. Al contrario, il sollecito di pagamento IMU prodotto in atti dall'attore risulta elemento neutro, perché non consente di comprendere a quale immobile l'accertamento è riferito, ben potendo essere stato emesso per il magazzino, la cui proprietà in capo all'attore non è stata mai contestata.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, poiché il possesso uti dominus deve farsi risalire, come riferito dal teste agli anni 2000/2001 (v. anche la deposizione di CP_7
“[r]icordo che il la moglie e la figlia, sono andati a Testimone_2 ON vivere nell'immobile nel periodo 1998/1999 e comunque prima che ho finito di fare il vicesindaco”,
i.e. nel 2001) e la prima contestazione dall'attore è successiva al ventennio, si deve affermare che e hanno acquistato la Controparte_1 Controparte_2 proprietà sul bene immobile sopra indicato, sito a Pettineo, via vicolo Stradale n. 2 censito in Catasto al fg. 8 part. 61 sub. 10, avendo mantenuto su di esso, per oltre
7 venti anni, un possesso caratterizzato dall'esercizio indisturbato di tutti quei poteri spettanti al proprietario.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste carico dell'attore e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 260.000 [calcolato ex art. 15 c.p.c., comma 1, I alinea (€ 348,61 quale rendita catastale x 200)] ridotti del 30 %, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché del tenore degli atti e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione delle convenute al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 319/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) RIGETTA tutte le domande avanzate da;
Parte_1
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara che e sono Controparte_1 Controparte_2 divenute proprietarie per usucapione dell'immobile sito a Pettineo, via vicolo Stradale
n. 2 censito in Catasto al fg. 8 part. 61 sub. 10, oggetto di causa;
3) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) CONDANNA alla rifusione in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in € 9.872,10 oltre spese generali (15%), Pt_2
C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre esborsi per Contributo Unificato e diritti di segreteria prenotati a debito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 settembre 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
8
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
319/2023 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CATENA MASTRANTONIO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANTONIELLA MARINARO, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 319/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, ivi residente in [...], rappresentato e difeso, come C.F._1 da procura in atti, dall'avv. Catena Mastrantonio presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 residente in [...] (c.f. ) e CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2 in Vicolo Stradale n. 2 (c.f. ) elettivamente domiciliate in CodiceFiscale_3
Cefalù (PA) alla via G. Vazzana n. 4 bis presso lo studio dell'avv. Antoniella Marinaro, che le rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTE – ATTRICI IN VIA RICONVENZIONALE
avente per OGGETTO: azione di restituzione - usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 16 febbraio 2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale la madre e la sorella Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna alla restituzione dell'immobile sito in Pettineo, CP_2
2 via Vicolo Stradale n. 2 censito in Catasto al fg. 8 part. 61 sub. 10, concesso in comodato, di cui chiedeva altresì la risoluzione, nonché al risarcimento del danno da occupazione.
Costituitesi con comparsa del 9 giugno 2023, le convenute resistevano, spiegando altresì domanda riconvenzionale di usucapione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile, la causa veniva istruita a mezzo di prova orale e all'odierna udienza viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – La domanda dell'attore va respinta. ha fondato la pretesa restitutoria su un contratto di comodato Parte_1
(“
1. Ritenere e dichiarare, a seguito dell'imprevisto ed urgente bisogno dell'attore, fondata la domanda di rilascio dell'immobile oggetto di causa.
2. Per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di comodato
a suo tempo insorto tra le parti a far data dalla richiesta di rilascio.
3. Conseguentemente ordinare alle convenute l'immediato rilascio dell'immobile sito in Pettineo, in Via Vicolo Stradale n. 2, in catasto urbano al fg. 8 part. 61 sub. 10”), esercitando pertanto un'azione personale che, come pacificamente sostenuto in giurisprudenza, “è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la probatio diabolica della titolarità del diritto di chi agisce” (v., per tutte, Cass., n.
25052/2018).
Non essendo stata depositata la prima memoria istruttoria, tale qualificazione è rimasta ferma malgrado controparte abbia avanzato domanda riconvenzionale di usucapione giacché “[i]n tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato - una mutatio od emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto
3 a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. probatio diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese” (Cass., n. 795/2020).
Sennonché egli, a fronte delle contestazioni di controparte sulla stipula del contratto
(“inesistente contratto di comodato (mai intervenuto tra le parti)” ... “[t]ra le parti non è intercorso alcun contratto di comodato”, cfr. la comparsa di costituzione), non ha formulato alcuna richiesta istruttoria volta a dimostrare la sua esistenza né, invero, l'urgente e impreveduto bisogno, rimasto anch'esso meramente allegato.
Di qui il rigetto della domanda di restituzione e di quelle ad essa connesse.
2. – La domanda riconvenzionale è, invece, fondata.
L'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.).
Il suo fondamento si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono: a) l'inerzia del titolare del bene;
b) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge e c) l'animus possidendi.
Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto.
In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e,
4 quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione (v., ex multis, Cass., n. 19568/2021).
Infine, l'animus possidendi non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti
(c.d. animus rem sibi habendi, v. per tutte Cass., n. 9671/2014; Cass., n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio.
Ne consegue che la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza interruzioni, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, sì da rivelare esteriormente l'animus possidendi), nonché la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. (v., ex multis, Cass., n. 31238/2021, alla cui stregua “[è] onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. […] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi
l'avvenuta usucapione del bene”).
Ora, dalla documentazione prodotta (che, a differenza di quanto statuito con ordinanza del 20 febbraio 2023, va ritenuta tempestiva) si evince che l'attore è stato formale intestatario della concessione edilizia necessaria per costruire l'immobile in sopraelevazione rispetto al magazzino dallo stesso acquistato.
Il teste ha dichiarato di avere realizzato nel 1993 su incarico Testimone_1 dell'attore i “muri portanti, il tetto a soletta in cemento armato”, ma che “l'immobile non è stato completato da me poiché sottoposto a sequestro durato circa 5 anni, e poi completato da altra ditta”.
5 Mentre il teste – vicesindaco del Comune di Pettineo Testimone_2 dal 1990 al 2001 – ha affermato che i lavori sono stati pagati da ON
(rispettivamente marito e padre delle convenute) per averlo appreso anche “da Tes_3
moglie del sig. di professione muratore che ha lavorato in quel fabbricato, la
[...] CP_5 quale mi portava a conoscenza di avere assegni impagati a firma del e poi ON pagati successivamente dalla sig.ra o dalla figlia e relativi alla Controparte_1 CP_2 costruzione del fabbricato oggetto di causa” e che “il la moglie e la figlia, ON sono andati a vivere nell'immobile nel periodo 1998/1999 e comunque prima che ho finito di fare il vicesindaco”.
Non essendovi particolari ragioni per dubitare dell'attendibilità e della credibilità dei testi, deve inferirsi che, venuto meno il provvedimento di sequestro, la realizzazione dell'immobile, pur formalmente intestato all'attore (v. concessione in sanatoria in atti del 1998), è stata de facto proseguita dal padre che, da un lato, ha sollecitato l'amministrazione comunale ad attivarsi tempestivamente per adottare i provvedimenti necessari (“il sig. più volte mi sollecitava la pratica in ON commissione edilizia” v. il teste ) e, dall'altro, ha incaricato altra ditta Testimone_2
( e non più ) con cui ha parimenti collaborato (“vedevo CP_5 Testimone_1 il sig. che faceva il manovale insieme al figlio Sul ON Controparte_6 cantiere non ho mai visto cfr. la deposizione di ). Parte_1 Testimone_2
Mancando, come prima chiarito, la prova di una detenzione conseguente all'esistenza di un contratto di comodato, questi elementi sono idonei a far ritenere che la relazione instaurata tra le convenute (e, prima ancora, il loro dante causa) e l'immobile sia quella possessoria, specie perché i testi escussi hanno confermato che esse hanno provveduto lungo gli anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appartamento.
A supporto di tale epilogo il vicino, che nella medesima via è titolare Controparte_7 di una officina dal 1987 e di una abitazione costruita nel 2003, ha dichiarato come
“c'era sempre il sig. che dava le direttive”, confermando che ON nell'immobile oggetto di lite vi hanno sempre abitato le convenute con il defunto marito/padre “circa due o tre anni prima del 2003” e che le stesse hanno eseguito ogni tipo di manutenzione;
circostanze che avvalorano il rilievo per cui l'acquisto è
6 avvenuto in maniera pacifica (requisito non escluso per la sola circostanza che il preteso titolare del diritto manifesti una volontà contraria all'altrui possesso, cfr. Cass.,
S.U., n. 2088/1990) e pubblica (cfr. Cass., n. 6997/1998, secondo cui chi consegue il possesso non deve operare in maniera tale che l'acquisto rimanga occulto al precedente possessore).
Le superiori conclusioni trovano riscontro nel pagamento delle utenze per l'energia elettrica documentato da a far data dal 2000 e che – nel caso di Controparte_1 specie, in cui, lo si ripete, non è stato provato dall'attore l'asserito comodato né dallo stesso è stata mai allegata l'esistenza di un contratto di locazione – concorrono a formare il convincimento in ordine a una relazione uti dominae con l'immobile.
Da ultimo gli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004, 2006 e 2007 (versati da parte convenuta), pur non dando atto del pagamento, contribuiscono a integrare il quadro probatorio prima delineato giacché riguardano pacificamente l'immobile oggetto di lite (
) e sono indirizzati ad sull'evidente presupposto che questi, ON quantomeno de facto (i.e. a prescindere dalla correttezza formale), appariva alla collettività rappresentata dalla pubblica amministrazione comunale proprietario dell'appartamento. Al contrario, il sollecito di pagamento IMU prodotto in atti dall'attore risulta elemento neutro, perché non consente di comprendere a quale immobile l'accertamento è riferito, ben potendo essere stato emesso per il magazzino, la cui proprietà in capo all'attore non è stata mai contestata.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, poiché il possesso uti dominus deve farsi risalire, come riferito dal teste agli anni 2000/2001 (v. anche la deposizione di CP_7
“[r]icordo che il la moglie e la figlia, sono andati a Testimone_2 ON vivere nell'immobile nel periodo 1998/1999 e comunque prima che ho finito di fare il vicesindaco”,
i.e. nel 2001) e la prima contestazione dall'attore è successiva al ventennio, si deve affermare che e hanno acquistato la Controparte_1 Controparte_2 proprietà sul bene immobile sopra indicato, sito a Pettineo, via vicolo Stradale n. 2 censito in Catasto al fg. 8 part. 61 sub. 10, avendo mantenuto su di esso, per oltre
7 venti anni, un possesso caratterizzato dall'esercizio indisturbato di tutti quei poteri spettanti al proprietario.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste carico dell'attore e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 260.000 [calcolato ex art. 15 c.p.c., comma 1, I alinea (€ 348,61 quale rendita catastale x 200)] ridotti del 30 %, tenuto conto della semplicità, in fatto e in diritto delle questioni trattate, nonché del tenore degli atti e dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti vittoriose.
Ne va disposto il pagamento in favore dell'Erario stante l'ammissione delle convenute al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 319/2023 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) RIGETTA tutte le domande avanzate da;
Parte_1
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara che e sono Controparte_1 Controparte_2 divenute proprietarie per usucapione dell'immobile sito a Pettineo, via vicolo Stradale
n. 2 censito in Catasto al fg. 8 part. 61 sub. 10, oggetto di causa;
3) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4) CONDANNA alla rifusione in favore Parte_1 dell' delle spese di lite, che liquida in € 9.872,10 oltre spese generali (15%), Pt_2
C.P.A. ed I.V.A. come per legge e oltre esborsi per Contributo Unificato e diritti di segreteria prenotati a debito.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 settembre 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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