Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Esiti dell'udienza a trattazione scritta del giorno 13/03/2025
Il Giudice Dott. Sossio Pellecchia
letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organiz- zativa indicata dalla summenzionata norma;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Letti gli atti del procedimento n. 3262/2024 RG. promosso da contro Parte_1
e e letti i documenti di causa;
CP_1 Controparte_2
OSSERVA
Con ricorso ex artt. 696 bis c.p.c. depositato in data 22/11/2024, ha Parte_1
adito questo Tribunale perché, previa fissazione della data di comparizione delle parti, voglia nominare un consulente tecnico di ufficio affinché “provveda, previa ispezione dello stato dei luoghi, all'accertamento delle problematiche, dei vizi, dei danni, delle cause di tutti questi e degli interventi da eseguire per l'eliminazione degli stessi, con elaborazione di un apposito quesito peritale, nonché alla descrizione ed alla quantificazione dei danni subiti e tenti even- tualmente la composizione bonaria della lite” (n.d.r.: le parole evidenziate in grassetto fanno ricondurre la domanda alla fattispecie normativa di cui all'art. 696bis c.p.c.).
e costituendosi in giudizio, hanno chiesto di CP_1 Controparte_2
dichiarare inammissibile, oltre che infondato il ricorso introduttivo del presente procedimento e, per l'effetto, di rigettare ogni domanda proposta dalla parte ricorrente.
***
Va precisato in punto di diritto che l'art. 696 bis, rubricato "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite", può essere invocato "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei cre- diti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto ille- cito".
E ciò sia per ragioni di sistematica interpretativa, sia per il fatto che la consulenza, nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, è destinata a fungere da prova preventiva tout court
(sul punto la dottrina più autorevole condivisibilmente rileva che, se non fosse delibata per nulla l'ammissibilità dell'istanza in rapporto ad una possibile azione di merito, vi potrebbero essere molti abusi e lo strumento potrebbe prestarsi ad indagini meramente esplorative non sorrette da alcun bisogno, neppure potenziale, di tutela di posizioni giuridiche soggettive).
Quindi, proprio perché, oltre alla funzione conciliativa, la consulenza tecnica preventiva as- solve anche ad una funzione di istruzione preventiva, la sua ammissibilità presuppone la posi- tiva delibazione, da parte del giudice, dell'utilizzabilità del mezzo di prova nel successivo giu- dizio di merito a cognizione piena.
In altri termini, il giudice non deve dare ingresso a consulenze tecniche allorquando, alla luce di questioni preliminari di rito o di merito (si pensi, quanto a quest'ultime, ad esempio a quella di prescrizione) o di altre ragioni risultanti dagli atti o prospettate dalla difesa della parte resi- stente, possa verosimilmente escludersi che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico verrà disposto.
Va altresì evidenziato, con precipuo riguardo alla menzionata funzione conciliativa, che essa deve ritenersi in radice inattuabile quando, come nella specie, le parti controvertono tra di loro, non solo sul quantum debeatur, ma soprattutto sul piano dell'an debeatur, quando, cioè, gli esiti di una eventuale azione di merito si presentano estremamente incerti, essendo prospettate tesi, anche di fatto, del tutto contrastanti tra di loro.
Più in particolare, criterio discretivo dell'ammissibilità del ricorso all'istituto in esame deve considerarsi una “materia del contendere” tale che l'indagine tecnica sollecitata sulla stessa sia astrattamente idonea a comporre la lite, in quanto il fatto storico è pacifico e non vi sono altre questioni, all'infuori di quella concernente il profilo “tecnico” della responsabilità – quali rife- ribilità causale dell'effetto al fatto illecito, presenza di concause e distribuzione del coefficiente causale, incidenza di eventuali fattori interruttivi del rapporto eziologico, datazione storica di eventi, per farli confluire sotto la volta di una determinata condotta (cfr. Trib. Roma, sez. V,
15/09/2020, in De Jure).
Si è infatti osservato che presupposto dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696- bis c.p.c. è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, se- condo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante - altre questioni controverse (cfr. Tribunale Milano, sez. X, 23 gennaio 2007).
Il Tribunale di Roma, con l'ordinanza del 21 luglio 2014 ha precisato che: “La consulenza tecnica preventiva disciplinata ex art. 696 bis c.p.c., si atteggia come un espediente volto alla composizione delle liti maturate in relazione all'accertamento ovvero alla determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito, la cui natura è quella di alternative dispute resolutions attra- verso l'intervento di un terzo. Tuttavia, l'accertamento deve essere astrattamente idoneo ad agevolare la composizione della lite facendo chiarezza su un preciso e delimitato punto di dis- senso tra le parti. Qualora venga eseguita una consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis
c.p.c., è compito del consulente tecnico quello di percepire, verificare, descrivere e talora va- lutare economicamente i fatti controversi tra le parti, essendo rimesso solo al giudice il potere di decidere questioni di diritto e di stabilire la rilevanza giuridica di tali fatti, dichiarando se essi integrino la fattispecie di un diritto soggettivo. Pertanto “Il ricorso ex art.696 bis c.p.c. è inammissibile allorquando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridi- che complesse ovvero l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica”.
“Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica
o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente
contro
- verse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto” (Trib. Macerata
12.11.2015; nello stesso senso T. Barcellona Pozzo di Gozzo 03.03.2009).
In applicazione di tale principio si è ritenuta inammissibile la richiesta della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'ob- bligazione risarcitoria, bensì soprattutto sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto (Tribunale Milano 17 aprile 2006).
Nella specie, e hanno dedotto e provato do- CP_1 Controparte_2
cumentalmente di non aver avuto con la ricorrente alcun rapporto contrattuale, essendo stati incaricati, rispettivamente, di svolgere le mansioni di progettista architettonico e strutturale nonché direttore dei lavori il primo e di appaltatore il secondo, in relazione a lavori di manu- tenzione straordinaria del fabbricato dedotto in lite, da , dante causa della Controparte_3
ricorrente, e che i lavori sono stati ultimati in data 7.11.2023 ed accettati dal committente
[...]
senza contestazioni, ancor prima che la ricorrente divenisse proprietaria Controparte_4 dell'immobile in virtù di rogito del 25.1.2024, con il quale la vendita è stata “fatta ed accettata
a corpo, con tutti i diritti, ragioni, azioni, accessioni, pertinenze, dipendenze, servitù attive e passive inerenti a quanto trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e come al venditore pervenuto” (n.d.r.: l'evidenziazione in grassetto è a cura dell'estensore della presente ordinanza).
Le esposte considerazioni inducono a ritenere inammissibile l'istanza, in relazione alla fattispe- cie in esame, nella quale, come dinanzi accennato, la parte ricorrente lamenta di aver subito danni, al cui risarcimento a suo avviso sarebbero tenuti i resistenti, per un titolo di responsabilità che, però, allo stato, è imprecisato e non ipotizzabile. Di contro, i resistenti, costituendosi in giudizio, hanno negato qualsiasi propria responsabilità.
In definitiva, le considerazioni dinanzi esposte inducono a ritenere che difettino i presupposti per dare corso alla consulenza tecnica preventiva, sollecitata dalla parte istante ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., per mancanza del necessario fumus boni iuris.
L'istanza ex art. 696bis c.p.c. va dunque dichiarata inammissibile.
Se in linea generale le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a con- clusione della procedura, a carico della parte richiedente e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali,
(v. Cass. 12759/93; 1690/00; 15672/05), è tuttavia da escludersi che le spese di lite sostenute dai resistenti restino a loro carico ove l'accertamento non si svolga per l'ipotesi nella quale il giudice dichiari inammissibile il ricorso;
si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità
a mente della quale per effetto del combinato disposto degli artt. 669-septies, comma 2, e 669- quaterdecies c.p.c., nei procedimenti di consulenza preventiva ex art. 696-bis c.p.c. il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) sola- mente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese (si veda Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018).
Ne discende che le spese di lite devono essere regolate in questa sede: esse seguono la soccom- benza della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, in misura pari al minimo dello scaglione corrispondente alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, per le sole fasi di studio ed introduttiva, non essendosi svolta la fase istruttoria, stante la pronuncia di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara inammissibile la domanda di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e condanna la ricorrente a pagare ai resistenti Parte_1 CP_1
e le spese di lite, liquidate, per ciascuno dei due resistenti,
[...] Controparte_2 in € 890,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi.
Si comunichi.
Avellino, 13.3.2025
Il giudice
(dott. Sossio Pellecchia)