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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 467/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15605/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240046096878000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento riferita a due avvisi di liquidazione per tassazione atto di compravendita del 27.2.2018, di cessione al coniuge del 50% del diritto di proprietà di un immobile, con conseguente perdita delle agevolazioni prima casa sul suddetto 50%. Nel ricorso si segnala che, a seguito della notifica nel 2022 di due avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni fiscali acquisto prima casa, il contribuente impugnava i suddetti provvedimenti con contestuale reclamo/mediazione. L'Ufficio, riconosciuto l'errore di calcolo (imposta sul 100% anziché sul 50% della quota di compravendita) rideterminava le suddette imposizioni fiscali con altri due avvisi di liquidazione (2016IT025112000 e
2016IT02511400), per un totale di € 3.520,66. L'Ufficio accordava altresì al contribuente la possibilità di effettuare pagamenti rateali di cui, per mero errore, lo stesso veniva a conoscenza nel luglio 2023, iniziando a corrispondere i ratei per € 1.403,53, con residuo carico al momento della presentazione del ricorso di
€ 2.117,13. Senonché, nell'atto impugnato gli importi indicati come dovuti non corrispondono a quelli sopra segnalati. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché lo stesso è stato notificato il 17.6.2024, ma il ricorrente si è costituito il 15.10.2024, ovvero 89 giorni dopo la notifica, in violazione dell'art. 22 D. Lgs. n. 546/92. Il D. Lgs. n. 220/2023 ha abolito la mediazione tributaria prevista dall'art. 17bis D. Lgs. n. 546/92, per i ricorsi presentati dopo il 4.1.2024, con la conseguenza che il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dopo la notifica del ricorso.
Il ricorso sarebbe parimenti inammissibile per omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore. Eccepisce infine difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come illustrato in fatto, il sig. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento riferita a due avvisi di liquidazione per tassazione atto di compravendita del 27.2.2018, di cessione al coniuge del 50% del diritto di proprietà di un immobile, con conseguente perdita delle agevolazioni prima casa sul suddetto 50%.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente, con motivazioni condivise da questo giudice. In particolare, il ricorso risulta notificato il 17.6.2024, ma il ricorrente si è costituito il 15.10.2024, ovvero 89 giorni dopo la notifica, in violazione dell'art. 22 D. Lgs. n. 546/92. Il D. Lgs. n. 220/2023 ha abolito la mediazione tributaria prevista dall'art. 17bis D. Lgs. n. 546/92, per i ricorsi notificati dopo il 4.1.2024 (come nel caso di specie), con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro trenta giorni dopo la notifica del ricorso e, pertanto, entro il 17.7.2024.
Da quanto sopra consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente e costituita, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente e costituita, delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
NI US
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15605/2024 depositato il 15/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240046096878000 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento riferita a due avvisi di liquidazione per tassazione atto di compravendita del 27.2.2018, di cessione al coniuge del 50% del diritto di proprietà di un immobile, con conseguente perdita delle agevolazioni prima casa sul suddetto 50%. Nel ricorso si segnala che, a seguito della notifica nel 2022 di due avvisi di liquidazione per decadenza agevolazioni fiscali acquisto prima casa, il contribuente impugnava i suddetti provvedimenti con contestuale reclamo/mediazione. L'Ufficio, riconosciuto l'errore di calcolo (imposta sul 100% anziché sul 50% della quota di compravendita) rideterminava le suddette imposizioni fiscali con altri due avvisi di liquidazione (2016IT025112000 e
2016IT02511400), per un totale di € 3.520,66. L'Ufficio accordava altresì al contribuente la possibilità di effettuare pagamenti rateali di cui, per mero errore, lo stesso veniva a conoscenza nel luglio 2023, iniziando a corrispondere i ratei per € 1.403,53, con residuo carico al momento della presentazione del ricorso di
€ 2.117,13. Senonché, nell'atto impugnato gli importi indicati come dovuti non corrispondono a quelli sopra segnalati. Chiede l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività, poiché lo stesso è stato notificato il 17.6.2024, ma il ricorrente si è costituito il 15.10.2024, ovvero 89 giorni dopo la notifica, in violazione dell'art. 22 D. Lgs. n. 546/92. Il D. Lgs. n. 220/2023 ha abolito la mediazione tributaria prevista dall'art. 17bis D. Lgs. n. 546/92, per i ricorsi presentati dopo il 4.1.2024, con la conseguenza che il ricorrente deve costituirsi in giudizio entro trenta giorni dopo la notifica del ricorso.
Il ricorso sarebbe parimenti inammissibile per omessa chiamata in giudizio dell'ente impositore. Eccepisce infine difetto di legittimazione passiva per il merito della pretesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Come illustrato in fatto, il sig. Ricorrente_1 impugna cartella di pagamento riferita a due avvisi di liquidazione per tassazione atto di compravendita del 27.2.2018, di cessione al coniuge del 50% del diritto di proprietà di un immobile, con conseguente perdita delle agevolazioni prima casa sul suddetto 50%.
Costituendosi in giudizio, Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente, con motivazioni condivise da questo giudice. In particolare, il ricorso risulta notificato il 17.6.2024, ma il ricorrente si è costituito il 15.10.2024, ovvero 89 giorni dopo la notifica, in violazione dell'art. 22 D. Lgs. n. 546/92. Il D. Lgs. n. 220/2023 ha abolito la mediazione tributaria prevista dall'art. 17bis D. Lgs. n. 546/92, per i ricorsi notificati dopo il 4.1.2024 (come nel caso di specie), con la conseguenza che il ricorrente avrebbe dovuto costituirsi in giudizio entro trenta giorni dopo la notifica del ricorso e, pertanto, entro il 17.7.2024.
Da quanto sopra consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente e costituita, delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte resistente e costituita, delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se dovuti.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
NI US