Articolo 204 bis del Codice della strada
Articolo 213Articolo 201
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Art. 204-bis. (( (Ricorso in sede giurisdizionale) ))
(( 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall' articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 . ((105)) -------------- AGGIORNAMENTO (62)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n. 114 (in G.U. 1a s.s. 14/4/2004, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo. -------------- AGGIORNAMENTO (105)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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