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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3173/2024
tra
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MAURIZIO PAPA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. Controparte_1
fisc./p. iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Preliminarmente, va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 3.7.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 30.7.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3,
del D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è stato depositato il 12.06.2023 entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione dei verbali della commissione medica in sede amministrativa,
rispettivamente datati 30.1.2023 e 2.2.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico per procedere all'accertamento medico preventivo sulle condizioni sanitarie legittimanti
“il riconoscimento della indennità di accompagnamento dalla domanda
amministrativa”.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta Persona_1
depositata l'8.05.2024, ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare, il CTU ha accertato che è affetta dalle Parte_1
seguenti infermità: “Esiti di intervento di risostituzione della protesi mitralica
malfunzionante con protesi biologica. Steno-insufficienza aortica di grado lieve-
moderato. Buoni esiti di tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo.
II Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Osteoporosi. Spondiloartrosi con protusioni
discali multiple che non comprimono la corda midollare. Iniziale degenerazione
maculare senile di tipo atrofico. Tali affezioni consentono di confermare il giudizio
medico-legale di: Invalido ultra-sessantacinquenne con difficoltà persistenti e gravi
a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98), 100%.
Non è, invece, possibile affermare, sulla base dell'odierno accertamento e della
documentazione sanitaria in atti, la sussistenza dei requisiti medico-legali previsti
per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Non vi sono, dunque,
elementi per mettere in dubbio la valutazione clinica e medico-legale, ma soprattutto
Cont funzionale e diretta, effettuata dai Componenti la Commissione Medica dell' di
Siracusa, nel corso della visita collegiale del 23/12/2022 il cui giudizio deve, quindi,
ritenersi corretto”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo
CTU, in persona del dr. , il quale nella relazione depositata in data Persona_2
6.2.2025, ha concluso nel senso di ritenere che è affetta da: “Esiti di Parte_1
intervento di risostituzione della protesi mitralica malfunzionante con protesi
biologica. Ipertensione arteriosa con Steno-insufficienza aortica di grado lieve-
moderato. Tiroidectomia in trattamento ormonale sostitutivo. Ipoacusia
III neurosensoriale bilaterale. Marcata osteoporosi. Spondiloartrosi con protusioni
discali multiple che non comprimono la corda midollare. Iniziale degenerazione
maculare senile di tipo atrofico. Per la superiore diagnosi ed il relativo quadro
clinico-funzionale va riconosciuto, a mio giudizio, la condizione di INVALIDO
ultrassentacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
propri della sua età (L. 509/88 L.124/98) grave 100%. Non sono presenti alla data
della domanda amministrativa ed in atto i requisiti sanitari per il diritto
all'indennità di accompagnamento”.
In base alla consulenza tecnica d'ufficio non sussistono i requisiti medico-legali perché la ricorrente possa usufruire del beneficio economico richiesto (indennità di accompagnamento), né alla data di presentazione della domanda amministrativa, né
durante l'iter amministrativo e/o giudiziario.
Entrambe le relazioni del CTU appaiono ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale
(sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla dichiarazione reddituale in atti, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
IV
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 3173/2024 R.G. depositato il Parte_1 CP_1
30.7.2024 a seguito di ATP:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 6.2.2025 a firma del dr. Persona_2
Dichiara irripetibili le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Clemente Pittera
V