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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/05/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PADOVA
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13.5.2025 fissata mediante trattazione scritta sono comparsi i procuratori delle parti mediante il deposito di note di udienza ove hanno dato atto di riportarsi al contenuto dei rispettivi atti e hanno precisato le conclusioni.
Il giudice, preso atto del deposito delle conclusioni, al termine della camera di consiglio, pronuncia sentenza, come da fogli allegati al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
dott.ssa M Federica Bonazza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 2099/2024 R.G., promossa da
Parte_1
[...] P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. CANAL CARLO
ATTORE OPPONENTE contro
CP_1 C.F._1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. MUGNONE MARCELLO
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 491/2024 conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
491/2024 del Tribunale di Padova per l'importo di € 30.525,00 relativo a lavorazioni edili eseguite dalla ditta Semian Petru. A sostegno dell'opposizione parte attrice deduceva che le somme richieste in via monitoria erano già state versate ovvero che le lavorazioni non erano state effettuate dal . Concludeva per la CP_1 revoca o la declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
La ditta si costituiva ritualmente con comparsa di costituzione e CP_1 risposta, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione sfornita di prova.
Previa istruttoria documentale e testimoniale, la causa passa in decisione.
L'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
pagina 2 di 4 Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, compete alla convenuta opposta, attrice sostanziale nel passaggio dalla sommarietà della fase monitoria alla cognizione piena del giudizio di opposizione, fornire la prova dell'esistenza ed effettività del proprio credito e del regolare ed esatto adempimento della prestazione a proprio carico e che costituisce titolo della pretesa creditoria azionata.
Parte attrice, riconoscendo l'avvenuta stipulazione del contratto con la società convenuta avente ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni edili ha eccepito l'intervenuto pagamento ovvero la non debenza della somma per non avere il eseguito le lavorazioni richieste in pagamento. CP_1
Parte convenuta opposta ha dato prova di aver compiuto il proprio programma negoziale attraverso la produzione documentale e l'assunto fattuale come narrato dalla ditta ha trovato conferma anche dalle deposizioni testimoniali CP_1 assunte in corso di causa.
Particolare pregnanza è da rinvenirsi nella testimonianza del teste Tes_1
che ha confermato che il signor ha ristrutturato l'immobile di sua
[...] CP_1 proprietà: “posso dire che il Sig. , con l'aiuto dei suoi collaboratori, CP_1 provvedeva a montare le staffe sul tetto per la sicurezza dei lavori, noleggiare una cesta, ed il solare termico presenti sul tetto, smaltire i rifiuti prodotti, posare una nuova guaina, riposizionare le tegole, riposizionare le staffe, rimuovere i parapetti ed il ponteggio”.
Dello stesso tenore è risultata la testimonianza anche dell'ulteriore teste
[...]
che ha dichiarato: “ho portato il materiale edile in cantiere in Tribano per Tes_2 conto del signor;
ho provveduto allo smaltimento dei materiali di risulta del CP_1 cantiere di cui sopra”.
La prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda risulta da elementi documentali e dalla prova orale è stato provato che l'opposta ha adempiuto al programma negoziale e che i lavori richiesti in pagamento sono stati effettivamente svolti.
Così facendo, il creditore adempiva pienamente ai suoi oneri probatori, essendo pacifico che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca - come nel caso in esame- per l'adempimento della prestazione invocata pagina 3 di 4 deve soltanto provare la fonte, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Proprio sotto quest'ultimo profilo, mediante la spiegata opposizione, l'opponente non ha fornito né ha chiesto di fornire in modo idoneo e con adeguata prova scritta, nessuna prova in ordine alla circostanza che tali somme non fossero dovute ovvero volte a provare la mancata esecuzione della prestazione ad opera della ditta convenuta.
Per tali motivi, l'opposizione proposta non può che essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P Q M
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 491/2024 emesso dal Tribunale di Padova dalle parti di cui in epigrafe, ogni contraria eccezione istanza domanda disattesa definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
491/2024; condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della convenuta opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Padova, 13 maggio 2025 dott.ssa M. Federica Bonazza
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