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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2230/2024, avente per oggetto “divorzio-cessazione degli effetti
civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Pes Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. verbale di udienza del 05.06.2025 in cui si confermano le conclusioni di cui al ricorso introduttivo:
“a) dichiari la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Sassari il
19.10.1974 ( atto di matrimonio n 691 serie A parte 2 anno 1974 trascritto agli atti del Comune di Sassari;
b) ordini al Comune di Sassari di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) dichiari compensate, salvo opposizione, le spese legali”.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.09.2024 la signora ha convenuto in giudizio davanti Parte_1
all'intestato Tribunale il signor per ottenere la cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto in Sassari (SS) in data 19.10.1974 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Sassari per l'Anno 1974 – Atto 691 – Parte 2 – Serie A.
La ricorrente ha allegato di essersi separata dal marito, dal quale ha avuto i figli: (nata il [...]), Per_1
(nato il [...]), (nata il [...]) (nato il [...] ed adottato dai Persona_2 Per_3 Per_4
coniugi nell'anno 2010), tutti maggiori d'età ed economicamente indipendenti, in forza di sentenza n.1275/2023
del 06.12.2023 emessa dal Tribunale di Sassari e pubblicata in data 12.12.2023, che aveva stabilito: A) i coniugi
vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
B) tenuto conto delle patologie di , i predetti si Per_4
impegnano a supportarlo nel caso di decremento dei suoi redditi o in ogni caso, qualora fosse necessario
sopportare spese straordinarie dipendenti dal suo stato di salute, ripartendo tra loro i costi in pari misura;
, attualmente ospite con il padre dal fratello, andrà ad abitare con il padre non appena quest'ultimo avrà Per_4
reperito una casa;
C) la Signora godrà e disporrà in via esclusiva della casa già coniugale Parte_1
sita in Sassari via Carlo Felice n 68/I con terreno di pertinenza, di cui è usufruttuaria, secondo diritto (art 981
cc); D) afferma e riconosce la Signora unica ed esclusiva proprietaria di tutti i Controparte_1 Parte_1
beni mobili , arredi e corredi nulla escluso contenuti nella casa coniugale, rinunciando su essi ad ogni diritto
azione o ragione;
dichiara di non avere in relazione a detti beni nulla a pretendere;
E) cede Controparte_1
e dismette la proprietà e il possesso della autovettura Ford W targata EA529CE immatricolata il 30.06.2010
carta circolazione BV0586184 a che accetta e acquista . Il trasferimento della proprietà si Parte_1
compirà, con la collaborazione del Signor per quanto occorra, a cura e spese della Signora CP_1
entro 30 giorni dalla omologa;
F) i coniugi godono di pensione pressoché di pari misura Parte_1
(nell'ultimo anno: 31.243,65 31.281,13) e sono autosufficienti;
non necessitano di Parte_1 CP_1
mantenimento. G) il conto comune Banca Desio [...] sarà chiuso appena espletati
gli incombenti per i quali vedi infra;
H) le spese di questo procedimento sono interamente compensate”.
pagina 2 di 4 Ha dedotto che entrambi i coniugi godevano di redditi propri, immutati rispetto al tempo della separazione, che consentivano loro una piena autosufficienza economica.
Ha esposto, infine, che la convivenza con il coniuge non era più ripresa ed era cessata ogni forma di comunione materiale ed affettiva.
Essendo trascorso il termine di legge, la signora ha promosso quindi il presente giudizio di divorzio, Parte_1
chiedendo esclusivamente la pronuncia sullo status.
Il convenuto non si è costituito, né è comparso davanti al Giudice relatore che all'udienza del 05.06.2025,
accertata la regolarità della notifica (avvenuta a mani proprie) ne ha dichiarato la contumacia, rimettendo la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni della ricorrente consentono di ritenere provata la sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 3, n.
2 lett. b, L.898/1970: in accoglimento della proposta domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio essendo decorso ampiamente il termine di legge di ininterrotta separazione dalla sentenza n.1275/2023 del 06.12.2023 resa dal Tribunale di Sassari e pubblicata in data 12.12.2023, ed essendo comunque indiscussa l'impossibilità di ricostruire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale ed affettiva.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Sassari (SS) in data 19.10.1974 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Sassari per l'Anno 1974 – Atto 691 – Parte 2 – Serie A.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 17.06.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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