TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 3109/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SE SI AS, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 16/07/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3109/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Adige 41, presso lo studio dell'avv. Mei Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall'avv. Bontempo Patrizia, giusta CP_1 procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di accertare la sussistenza di grado di invalidità permanente pari o superiore al 11% a causa dell'aggravamento dei postumi già riconosciuti dall' nella misura del 6% per la CP_1 malattia professionale contratta (tunnel carpale bilaterale), da unificare alle ulteriori malattie professionali già riconosciute dall' . CP_1
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver ottenuto in data 06.02.2015 dall' il riconoscimento CP_1 della natura professionale della patologia “tunnel carpale bilaterale” con riconoscimento di una menomazione di grado pari al 6%, oltre ad altre patologie pure riconosciute da;
CP_1
- di aver subito un aggravamento della patologia riconosciuta e di aver presentato in data 18.05.2022 revisione passiva della malattia professionale n. 513372830 del 23.12.2014, allegando idonea documentazione medica a sostegno;
- che in data 25.08.2022 l' rigettava la richiesta di CP_1 aggravamento, confermando il 6% per la patologia indicata;
- di aver presentato avverso tale provvedimento opposizione amministrativa, senza esito.
In conclusione, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente superiore al 6%, e comunque pari o superiore all'11%, a causa dell'aggravamento dei postumi già riconosciuti dall' per la CP_1 malattia contratta (“tunnel carpale bilaterale”), a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte, e ha chiesto la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato che al ricorrente è stato già riconosciuta malattia professionale nella misura del 6% e ha escluso che vi sia un aggravamento della patologia lamentata, per assenza di esposizione a rischio, avendo la ricorrente abbandonato la lavorazione nel 2014.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta CTU medico- legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa nel corso della udienza del 16.07.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Giova in via preliminare che tra le parti sono sorte contestazioni unicamente in ordine al grado di menomazione dell'integrità psicofisica subito dalla ricorrente.
Sono invece pacifiche, in quanto non contestate, sia le mansioni svolte dalla ricorrente, sia la natura professionale della malattia contratta da quest'ultima.
È stata quindi disposta una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il CTU ha accertato che “Il caso appare non semplice da un punto di vista clinico e medico legale, atteso il complesso di menomazioni insistenti sullo stesso organo (mano destra), avuto riguardo del fatto che sulla stessa mano è stato successivamente (espletato altro intervento chirurgico per una patologia ortopedica complessa (M. di ).In sostanza si chiede al CTU di CP_3 estrapolare l'eventuale quantum di maggior danno, ascrivibile alla sola Sindrome del Tunnel Carpale di destra. Per alcune caratteristiche cliniche le due patologie sono in parte sovrapponibili: comune infatti è il dolore, la ipovalidità del pollice e dell'indice della mano colpita, la difficoltà ad afferrare e mantenere oggetti tra le dita;
analoga è anche la genesi di dette due patologie della mano, legate entrambe a movimenti ripetitivi del polso e della mano colpita. Le differenze cliniche e anatomiche tra le due affezioni riguardano la sede ove si reperta il fenomeno infiammatorio alla base delle due patologie: per la M.
[...]
trattasi di una infiammazione della guaina che riveste i Pt_2 due tendini che controllano il movimento del pollice e dell'indice ( CT LI e CT , che CP_4 Controparte_5 infiammandosi ed inspessendosi, determinano dolore e difficoltà nei movimenti sia del pollice che del polso.
La Sindrome del Tunnel Carpale è la compressione del nervo mediano al polso, provocato dalla infiammazione e inspessimento delle guaine tendinee (tenosinovite) che decorrono nello stesso tunnel a livello del polso. I sintomi sono simili, caratterizzati da dolore e parestesie delle prime tre dita della mano colpita. Entrambe le patologie possono riconoscere cause lavorative ed extralavorative, sono più frequenti nel genere femminile, indipendentemente dal lavoro svolto e tra le cause extra lavoro, vi sono fattori ormonali (menopausa, gravidanza ecc.), malattie metaboliche o squilibri ormonali (diabete, tireopatie ecc.) ed infine, tra le cause lavorative, sono individuati come fattori di rischio i movimenti ripetitivi del polso e delle dita. A questo punto
, considerato che la Sig.ra ha cessato l'attività tra il 2014 Parte_1 ed il 2015 , ed il richiesto aggravamento è rappresentato dal nuovo intervento di “Decompressione del Tunnel Carpale dx “eseguito nel Luglio 2021, appare oltremodo inattendibile che il peggioramento sia ascrivibile all' attività lavorativa cessata almeno 6 o 7 anni prima. Infatti, detta patologia, che riconosce
“tra i fattori patogenetici “ i movimenti ripetitivi del polso e delle dita, peggiora fintanto che sussistono i fattori di rischio che l'hanno scatenata;
nel momento che detti fattori vengono a cessare, la malattia, per così dire si stabilizza nella gravità documentata all' epoca dell'indennizzo ,potendosi viceversa ,attribuire ad altri fattori extra lavoro (età , rizoartrosi, fattori dismetabolici ecc. ) l'intervenuto peggioramento.
In sostanza non risulta comprovata, cioè più che provata, l'origine professionale dell'aggravamento documentato. Si conferma il precedente giudizio valutativo espresso dall' .” CP_1
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto avendo il CTU escluso che vi sia un aggravamento della patologia già riconosciuta dall CP_1
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 3109/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro 290,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 17/07/2025
Il Giudice
SE SI AS
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa SE SI AS, ha pronunciato ha pronunciato all'udienza del 16/07/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3109/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Via Adige 41, presso lo studio dell'avv. Mei Francesco, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G. Marconi 31 (sede rappresentato e difeso dall'avv. Bontempo Patrizia, giusta CP_1 procura generale alle liti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di accertare la sussistenza di grado di invalidità permanente pari o superiore al 11% a causa dell'aggravamento dei postumi già riconosciuti dall' nella misura del 6% per la CP_1 malattia professionale contratta (tunnel carpale bilaterale), da unificare alle ulteriori malattie professionali già riconosciute dall' . CP_1
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver ottenuto in data 06.02.2015 dall' il riconoscimento CP_1 della natura professionale della patologia “tunnel carpale bilaterale” con riconoscimento di una menomazione di grado pari al 6%, oltre ad altre patologie pure riconosciute da;
CP_1
- di aver subito un aggravamento della patologia riconosciuta e di aver presentato in data 18.05.2022 revisione passiva della malattia professionale n. 513372830 del 23.12.2014, allegando idonea documentazione medica a sostegno;
- che in data 25.08.2022 l' rigettava la richiesta di CP_1 aggravamento, confermando il 6% per la patologia indicata;
- di aver presentato avverso tale provvedimento opposizione amministrativa, senza esito.
In conclusione, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto al riconoscimento di un grado di invalidità permanente superiore al 6%, e comunque pari o superiore all'11%, a causa dell'aggravamento dei postumi già riconosciuti dall' per la CP_1 malattia contratta (“tunnel carpale bilaterale”), a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte, e ha chiesto la condanna dell' al relativo riconoscimento. CP_1
Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato che al ricorrente è stato già riconosciuta malattia professionale nella misura del 6% e ha escluso che vi sia un aggravamento della patologia lamentata, per assenza di esposizione a rischio, avendo la ricorrente abbandonato la lavorazione nel 2014.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta CTU medico- legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa nel corso della udienza del 16.07.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve pertanto essere respinta.
Giova in via preliminare che tra le parti sono sorte contestazioni unicamente in ordine al grado di menomazione dell'integrità psicofisica subito dalla ricorrente.
Sono invece pacifiche, in quanto non contestate, sia le mansioni svolte dalla ricorrente, sia la natura professionale della malattia contratta da quest'ultima.
È stata quindi disposta una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente.
In particolare, il CTU ha accertato che “Il caso appare non semplice da un punto di vista clinico e medico legale, atteso il complesso di menomazioni insistenti sullo stesso organo (mano destra), avuto riguardo del fatto che sulla stessa mano è stato successivamente (espletato altro intervento chirurgico per una patologia ortopedica complessa (M. di ).In sostanza si chiede al CTU di CP_3 estrapolare l'eventuale quantum di maggior danno, ascrivibile alla sola Sindrome del Tunnel Carpale di destra. Per alcune caratteristiche cliniche le due patologie sono in parte sovrapponibili: comune infatti è il dolore, la ipovalidità del pollice e dell'indice della mano colpita, la difficoltà ad afferrare e mantenere oggetti tra le dita;
analoga è anche la genesi di dette due patologie della mano, legate entrambe a movimenti ripetitivi del polso e della mano colpita. Le differenze cliniche e anatomiche tra le due affezioni riguardano la sede ove si reperta il fenomeno infiammatorio alla base delle due patologie: per la M.
[...]
trattasi di una infiammazione della guaina che riveste i Pt_2 due tendini che controllano il movimento del pollice e dell'indice ( CT LI e CT , che CP_4 Controparte_5 infiammandosi ed inspessendosi, determinano dolore e difficoltà nei movimenti sia del pollice che del polso.
La Sindrome del Tunnel Carpale è la compressione del nervo mediano al polso, provocato dalla infiammazione e inspessimento delle guaine tendinee (tenosinovite) che decorrono nello stesso tunnel a livello del polso. I sintomi sono simili, caratterizzati da dolore e parestesie delle prime tre dita della mano colpita. Entrambe le patologie possono riconoscere cause lavorative ed extralavorative, sono più frequenti nel genere femminile, indipendentemente dal lavoro svolto e tra le cause extra lavoro, vi sono fattori ormonali (menopausa, gravidanza ecc.), malattie metaboliche o squilibri ormonali (diabete, tireopatie ecc.) ed infine, tra le cause lavorative, sono individuati come fattori di rischio i movimenti ripetitivi del polso e delle dita. A questo punto
, considerato che la Sig.ra ha cessato l'attività tra il 2014 Parte_1 ed il 2015 , ed il richiesto aggravamento è rappresentato dal nuovo intervento di “Decompressione del Tunnel Carpale dx “eseguito nel Luglio 2021, appare oltremodo inattendibile che il peggioramento sia ascrivibile all' attività lavorativa cessata almeno 6 o 7 anni prima. Infatti, detta patologia, che riconosce
“tra i fattori patogenetici “ i movimenti ripetitivi del polso e delle dita, peggiora fintanto che sussistono i fattori di rischio che l'hanno scatenata;
nel momento che detti fattori vengono a cessare, la malattia, per così dire si stabilizza nella gravità documentata all' epoca dell'indennizzo ,potendosi viceversa ,attribuire ad altri fattori extra lavoro (età , rizoartrosi, fattori dismetabolici ecc. ) l'intervenuto peggioramento.
In sostanza non risulta comprovata, cioè più che provata, l'origine professionale dell'aggravamento documentato. Si conferma il precedente giudizio valutativo espresso dall' .” CP_1
Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13). La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto avendo il CTU escluso che vi sia un aggravamento della patologia già riconosciuta dall CP_1
Le spese di lite, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 c.p.c., sono irripetibili, avendo parte ricorrente redditi inferiori ai limiti di legge.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , nella causa Parte_1 CP_1 iscritta al n. 3109/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU in CP_1 favore della dott.ssa che si liquidano in euro 290,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 17/07/2025
Il Giudice
SE SI AS