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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/12/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4240/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RR EC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4240/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Markus Wenter e dall'avv. Rosalba Marsico Parte_1 del Foro di Bolzano, giusta procura agli atti, con domicilio eletto presso il loro studio;
attore;
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Forni del Foro di DE, giusta procura Controparte_1 agli atti, con domicilio eletto presso il suo studio;
convenuto;
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro sciistico.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 11.06.2025 con cui sono altresì stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI del procuratore dell'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. In via principale:
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione Controparte_1 dell'incidente sciistico de quo;
b) accertare e dichiarare i danni subiti dal sig. nella misura di Euro 49.940,25 (ossia Parte_1
Euro 28.473,00 per danno biologico, Euro 13.800,00 per invalidità temporanea totale e parziale, Euro
7.118,25 per personalizzazione del danno;
Euro 549,00 per spese mediche documentate);
c) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dal sig. ed il sinistro Parte_1 sciistico per cui è causa e
pagina 1 di 10 d) condannarsi per l'effetto il sig. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice Controparte_1 che si quantifica in Euro 49.970,25 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del 23.01.2022, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge
10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 11) e della Suprema
Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
II. In via subordinata, nel merito:
a) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente paritaria del sig. nella Controparte_1 causazione dell'incidente sciistico de quo;
b) accertare e dichiarare i danni subiti dal sig. nella misura di Euro 49.940,25 (ossia Parte_1
Euro 28.473,00 per danno biologico, Euro 13.800,00 per invalidità temporanea totale e parziale, Euro
7.118,25 per personalizzazione del danno;
Euro 549,00 per spese mediche documentate) ;
c) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dal sig. ed il sinistro Parte_1 sciistico per cui è causa e
d) condannarsi per l'effetto il sig. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice Controparte_1 che si quantifica in Euro 24.970,16 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del 23.01.2022, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge
10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 11) e della Suprema
Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
III: in via subordinata istruttoria: ammettersi prova per testi sui capitoli non ammessi con i testi indicati nella memoria istruttoria di data 13.06.2023. Parte attrice chiede, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; pagina 2 di 10 del procuratore del convenuto:
- contrariis reiectis;
- voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- in via istruttoria :
- rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la prova per testi , sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nella mattinata del 23.1.2022 il teste si trovava insieme al Sig. presso il Controparte_1 comprensorio sciistico RG JO a Valles di Bolzano?
2) Vero che il Sig. alle ore 9:45 circa, si trovava specificamente sulla pista 9 Controparte_1
“Sonnenhang” del suddetto comprensorio sciistico?
3) Vero che, mentre il Sig. era fermo a fine pista, è sopraggiunto da monte il Sig. Controparte_1
andando a scontrarsi con il Sig. e colpendolo a sinistra? Parte_1 CP_1
4) Vero che, confrontandosi con gli altri testimoni presenti in loco il teste ha riferito loro che il Sig. ha tenuto un 1 comportamento imprudente, praticando una manovra scorretta? Parte_1
5) Vero che, scendendo, il Sig. tagliava la pista senza assicurarsi che essa fosse Parte_1 sgombra?
6) Vero che è stato il Sig. ad aver impattato il Sig. che, in quel momento, Parte_1 Controparte_1 era fermo a valle?
7) Vero che il Sig. ha praticato per anni la professione di maestro di sci? Controparte_1
8) Vero che lei in più occasioni ha avuto modo di complimentarsi con il Sig. per la Controparte_1 tecnica di sci dovuta alla sua esperienza di maestro di sci?
- Indica quali testimoni su tutti i capitoli: > , residente in [...], Testimone_1
DE (MO); > , residente in [...], San Martino in Rio (RE); > Testimone_2
, residente in [...], DE (MO), sui capitoli da 3 a 8 ; Testimone_3
> , residente in [...], DE, sui capitoli da 3 a 8 . Testimone_4
- NEL MERITO : - in via principale :
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro Parte_1 sciistico oggetto di causa e conseguentemente rigettare le domande attoree;
-condannare l'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore del Sig. di una somma Controparte_1 equitativamente determinata;
- in via subordinata : - nella denegata ipotesi in cui venga accertata la colpa, o il concorso di colpa, del Sig. nella causazione del sinistro oggetto di causa, detrarre dall'importo accertato CP_1 all'esito dell'istruttoria, la somma di € 25.384,83 che il Sig. ha incassato dalla propria Pt_1
Compagni Assicurativa. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di causa, spese generali al 15%, oltre accessori di legge”. pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. esponendo di essere stato da egli investito da tergo il Controparte_1 giorno 23.01.2022, verso le ore 09.49, mentre stava sciando sulla pista la pista 9 “Sonnenhang”, nell'ambito del comprensorio sciistico RG JO a Valles (BZ).
L'attore allegava l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla causazione del sinistro e produceva documentazione medica a supporto della propria richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che quantificava in € 76.257,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva il convenuto contestando la dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice, allegando l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il convenuto deduceva di essersi trovato fermo a fine pista, quando improvvisamente sarebbe sopraggiunto da monte il Sig. che lo avrebbe colpito sulla sinistra e sarebbe poi caduto. Parte_1
Istruita la causa mediante escussione di due testi per parte, nonché espletata una CTU medico legale sulla persona dell'attore, il Giudicetratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. In punto di diritto costituisce principio generale in materia di incidenti sciistici, quello stabilito dall'art. 28 del D.lgs. n. 40/2021 in base al quale: “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
La norma citata, sul modello di quanto previsto dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone dunque, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione, fino a prova contraria,
“…che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”
Questa presunzione di colpa concorrente incide sull'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la condotta concretamente tenuta da entrambi gli sciatori coinvolti nel sinistro. Tuttavia, la presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è identica a quella posta dal codice civile nell'ambito della circolazione stradale (art. 2054 c.c.).
La norma da ultimo citata, infatti, mediante il collegamento sistematico tra primo e secondo comma, pone, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità concorrenti su entrambi i conducenti, a meno che uno dei due non riesca a superare la presunzione fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella circolazione stradale, insomma, il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta rispettosa delle generiche e specifiche norme prudenziali, ma deve altresì dimostrare di avere messo in atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro. La pagina 4 di 10 norma in materia sciistica non contiene un simile precetto per cui lo sciatore è soggetto, comunque, alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La consolidata giurisprudenza sulla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., secondo cui l'accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell'altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, non è dunque sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori1, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
In sostanza, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci.
3. Nel caso di specie, è pacifico che in data 23 gennaio 2022, alle ore 09:49 circa, sulla pista n. 9 denominata “Sonnenhang”, all'interno del comprensorio sciistico RG JO in Valles (BZ), si sia verificato un sinistro sciistico che ha coinvolto le odierne parti, a seguito del quale l'attore ha riportato lesioni personali, la cui natura ed entità saranno esaminate nel prosieguo.
L'impatto tra i due sciatori è avvenuto sul margine sinistro della pista se osservato da un punto di osservazione da valle verso monte. Ciò si desume dalle dichiarazioni dei testi attorei e dallo schizzo allegato ai verbali di rogatoria acquisiti al fascicolo telematico in data 02.03.2024, nonché dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta che hanno affermato che l'attore avrebbe tagliato trasversalmente tutta la pista da destra verso sinistra (sempre con punto di osservazione da valle verso monte) e che il sig. si sarebbe trovato a circa un metro dal bordo della pista (cfr. teste CP_1
), dunque necessariamente quello sinistro, se osservato da valle. Testimone_4
I testi dell'attore confermano la versione da questi fornita affermando che egli si trovava sul lato destro della pista (si noti bene, questa volta con un punto di osservazione da monte verso valle). allorquando sarebbe stato travolto dal convenuto che stava tentando di sorpassarlo sulla destra.
I testi della parte convenuta, invece, confermano la versione del sig. affermando che mentre CP_1 egli si trovava fermo sul bordo della pista sarebbe stato investito dall'attore. 1 Sul punto cfr. Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, Trib. Rovereto, 29 ottobre 2009, Trib. Rovereto, 9 agosto 2010. pagina 5 di 10 La ricostruzione fornita dai testi attori appare maggiormente compatibile con le lesioni subite dal signor
Pt_1
Come meglio si dirà infra, in conseguenza del sinistro l'attore ha subito le seguenti lesioni: "frattura- lussazione del ginocchio dx, frattura scomposta del piatto tibiale dx, frattura del collo fibulare destro, avulsione legamento crociato posteriore dx e collaterale mediale, rottura menischi".
La lussazione del ginocchio (ove le ossa perdono il loro allineamento) è generalmente causata da un trauma ad alta energia. Qualora effettivamente l'attore avesse travolto il convenuto, al momento dell'impatto, come dedotto in atti dal convenuto, sarebbe stato verosimilmente coinvolto anche l'emisoma sinistro del sig. Altrettanto verosimile è che in tale ipotesi il convenuto avrebbe Pt_1 subito a sua volta importanti conseguenze fisiche qualora fosse stato investito dall'attore mentre si trovava in posizione di quiete.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che sulla base delle prove raccolte, appare più probabile che non che il sig. sia stato colpito da tergo e sulla parte destra dall'altro sciatore, come da egli sostenuto Pt_1
e confermato dai testi escussi mediante rogatoria estera.
4. Ricostruita la dinamica del sinistro nei termini di cui sopra, può affermarsi che il convenuto ha violato le “Regole di comportamento FIS” n. 1. (“Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni”), n. 3 (“Lo sciatore a monte è obbligato a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle”) e n. 4 (“Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari o involontari dello sciatore sorpassato”).
Risultano violate altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, co. 2 e 4, 19 e 20 del D.lgs. 40/2021.
Il convenuto, proveniente da monte, non ha scelto una traiettoria idonea ad evitare l'impatto con lo sciatore che si trovava più a valle e non ha adeguato la propria velocità e la propria condotta durante il sorpasso, causando lo scontro con l'attore.
Diversamente, nessuna condotta illecita è stata dimostrata con riferimento a quest'ultimo che poco prima dell'investimento stava eseguendo delle curve regolari e si trovava in una posizione più a valle.
Può dirsi pertanto superata la presunzione ex art. 28 d.lgs. 40/2021 e la responsabilità del sinistro va integralmente ascritta al convenuto.
5. Per quanto attiene all'accertamento delle conseguenze del sinistro, il CTU nominato, dott.ssa
, le cui determinazione vengono condivise dal Tribunale, in quanto prive di Persona_1 contraddizioni logiche, adeguatamente motivate e frutto dell'approfondita analisi del caso clinico, ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato le seguenti lesioni: “lussazione del pagina 6 di 10 ginocchio dx, fissurazione meta-epifisaria della tibia dx con frattura da impressione al piatto tibiale dx”;
Le lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea, come di seguito quantificata:
Inabilità temporanea totale (100%), giorni 30;
Inabilità temporanea parziale (75%), giorni 90;
Inabilità temporanea parziale (50%), giorni 30;
Inabilità temporanea parziale (25%), giorni 30;
Il danno biologico permanente veniva stimato in 12 punti percentuali.
Il consulente ha ritenuto inoltre congrue le spese mediche documentate in complessivi € 549,00, corrispondenti ai costi sostenuti per l'espletamento di una CTP stragiudiziale.
6.Si procede ora alla quantificazione del danno subito dall'attore.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro (sull'applicabilità delle Tabelle di Milano quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., si veda, tra le altre, Cass. Civ. n. 3505/2016), le quali, riviste alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Sebbene quanto esposto, non escluda in astratto la possibilità che il giudicante operi un'adeguata personalizzazione del danno, qualora la parte danneggiata fornisca la prova che la lesione subita, in considerazione delle particolari condizioni personali, giustifichi un discostamento dal criterio tabellare
(cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 21939/2017), nel caso de quo non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una quota di danno a titolo di personalizzazione. In base alle risultanze istruttorie non risulta infatti provato che le lesioni subite, per usare il linguaggio del legislatore, abbiano inciso
“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass) ed in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe.
pagina 7 di 10 In considerazione della circostanza che l'attore ha dovuto utilizzare le stampelle per diversi mesi sino al mese di luglio 2022 per deambulare, si giustifica tuttavia il riconoscimento della misura media, anziché quella minima, della diaria prevista dalla Tabella applicata.
Procedendo ora alla liquidazione del danno, si premette che i risultati di calcolo vanno espressi in valuta del momento del sinistro (invalidità temporanea) ed in valuta del tempo della fine dell'invalidità temporanea (invalidità permanente).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Spettano inoltre gli interessi corrispettivi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
In base al calcolo tabellare si ottengono i seguenti risultati (attore nato il [...], sinistro di data
23.01.2022).
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (72 anni): 2.354,50
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 12,0%) €. 28.254,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 26.596,18
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 30 €. 4.312,50
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 90 €. 9.703,13
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25 pagina 8 di 10 A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 30 €. 1.078,13
A6) Invalidità temporanea al -- Giorni -- €. 0,00
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 15.572,72
Totale A €. 45.504,01
Totale A devalutato alle date indicate €. 42.168,90
Danno emergente
B) Spese mediche €. 549,00
Totale B €. 549,00
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 4.187,06
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 4.701,50
Totale dovuto €. 51.606,46
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per le cause con valore da € 26.001 a € 52.000,00 in applicazione del principio della liquidazione delle spese in base al decisum.
Le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto di data 07.04.2025 vengono poste definitivamente a carico del convenuto che viene condannato a rimborsare all'attore ogni eventuale somma già corrisposta al CTU.
Non risultano documentate spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta l'esclusiva responsabilità del convenuto in relazione al sinistro sciistico Controparte_1 avvenuto in data 23.01.2022, verso le ore 09.49, sulla pista la pista 9 “Sonnenhang”, nell'ambito del comprensorio sciistico RG JO a Valles (BZ) meglio descritto in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_1
51.606,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro;
3) condanna il convenuto a rifondere all'attore, le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che, nel complesso, liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, € per 815,48 per anticipazioni e pagina 9 di 10 spese vive, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) pone le spese di CTU nella misura liquidata con decreto di data 07.04.2025 definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
5) condanna il convenuto a rimborsare all'attore ogni eventuale somma già corrisposta Controparte_1 al CTU.
Così deciso in Bolzano in data 19.12.2025.
Il Giudice
RR EC
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RR EC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4240/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Markus Wenter e dall'avv. Rosalba Marsico Parte_1 del Foro di Bolzano, giusta procura agli atti, con domicilio eletto presso il loro studio;
attore;
rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Forni del Foro di DE, giusta procura Controparte_1 agli atti, con domicilio eletto presso il suo studio;
convenuto;
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro sciistico.
Causa trattenuta in decisione con ordinanza di data 11.06.2025 con cui sono altresì stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.
CONCLUSIONI del procuratore dell'attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
I. In via principale:
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione Controparte_1 dell'incidente sciistico de quo;
b) accertare e dichiarare i danni subiti dal sig. nella misura di Euro 49.940,25 (ossia Parte_1
Euro 28.473,00 per danno biologico, Euro 13.800,00 per invalidità temporanea totale e parziale, Euro
7.118,25 per personalizzazione del danno;
Euro 549,00 per spese mediche documentate);
c) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dal sig. ed il sinistro Parte_1 sciistico per cui è causa e
pagina 1 di 10 d) condannarsi per l'effetto il sig. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice Controparte_1 che si quantifica in Euro 49.970,25 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del 23.01.2022, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge
10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 11) e della Suprema
Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
II. In via subordinata, nel merito:
a) accertare e dichiarare la responsabilità concorrente paritaria del sig. nella Controparte_1 causazione dell'incidente sciistico de quo;
b) accertare e dichiarare i danni subiti dal sig. nella misura di Euro 49.940,25 (ossia Parte_1
Euro 28.473,00 per danno biologico, Euro 13.800,00 per invalidità temporanea totale e parziale, Euro
7.118,25 per personalizzazione del danno;
Euro 549,00 per spese mediche documentate) ;
c) accertare e dichiarare il nesso di causa tra le lesioni subite dal sig. ed il sinistro Parte_1 sciistico per cui è causa e
d) condannarsi per l'effetto il sig. al risarcimento dei danni in favore di parte attrice Controparte_1 che si quantifica in Euro 24.970,16 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con gli interessi legali dalla data del 23.01.2022, sino alla data della notifica dell'atto di citazione e successivamente nella misura degli interessi previsti dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., come modificato dall'art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 132 e modificato in “sede di conversione” dalla legge
10.11.2014 n. 162, applicabili ratione temporis al caso di specie, essendo il suddetto procedimento azionato trenta giorni dopo l'entrata in vigore della suddetta legge. Pertanto, per il periodo successivo all'azionata domanda, dovranno applicarsi gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali, giusta sentenza del Tribunale di Verona di data 24.04.2019 (doc. 11) e della Suprema
Corte di Cassazione n. 61/2023. Oltre il danno per svalutazione monetaria, con il carico delle spese di lite e di giudizio, le spese di negoziazione assistita, e gli accessori di legge sempre dovuti.
III: in via subordinata istruttoria: ammettersi prova per testi sui capitoli non ammessi con i testi indicati nella memoria istruttoria di data 13.06.2023. Parte attrice chiede, altresì, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”; pagina 2 di 10 del procuratore del convenuto:
- contrariis reiectis;
- voglia l'Ecc.mo Tribunale adito:
- in via istruttoria :
- rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la prova per testi , sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nella mattinata del 23.1.2022 il teste si trovava insieme al Sig. presso il Controparte_1 comprensorio sciistico RG JO a Valles di Bolzano?
2) Vero che il Sig. alle ore 9:45 circa, si trovava specificamente sulla pista 9 Controparte_1
“Sonnenhang” del suddetto comprensorio sciistico?
3) Vero che, mentre il Sig. era fermo a fine pista, è sopraggiunto da monte il Sig. Controparte_1
andando a scontrarsi con il Sig. e colpendolo a sinistra? Parte_1 CP_1
4) Vero che, confrontandosi con gli altri testimoni presenti in loco il teste ha riferito loro che il Sig. ha tenuto un 1 comportamento imprudente, praticando una manovra scorretta? Parte_1
5) Vero che, scendendo, il Sig. tagliava la pista senza assicurarsi che essa fosse Parte_1 sgombra?
6) Vero che è stato il Sig. ad aver impattato il Sig. che, in quel momento, Parte_1 Controparte_1 era fermo a valle?
7) Vero che il Sig. ha praticato per anni la professione di maestro di sci? Controparte_1
8) Vero che lei in più occasioni ha avuto modo di complimentarsi con il Sig. per la Controparte_1 tecnica di sci dovuta alla sua esperienza di maestro di sci?
- Indica quali testimoni su tutti i capitoli: > , residente in [...], Testimone_1
DE (MO); > , residente in [...], San Martino in Rio (RE); > Testimone_2
, residente in [...], DE (MO), sui capitoli da 3 a 8 ; Testimone_3
> , residente in [...], DE, sui capitoli da 3 a 8 . Testimone_4
- NEL MERITO : - in via principale :
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. nella causazione del sinistro Parte_1 sciistico oggetto di causa e conseguentemente rigettare le domande attoree;
-condannare l'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore del Sig. di una somma Controparte_1 equitativamente determinata;
- in via subordinata : - nella denegata ipotesi in cui venga accertata la colpa, o il concorso di colpa, del Sig. nella causazione del sinistro oggetto di causa, detrarre dall'importo accertato CP_1 all'esito dell'istruttoria, la somma di € 25.384,83 che il Sig. ha incassato dalla propria Pt_1
Compagni Assicurativa. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali di causa, spese generali al 15%, oltre accessori di legge”. pagina 3 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il sig. esponendo di essere stato da egli investito da tergo il Controparte_1 giorno 23.01.2022, verso le ore 09.49, mentre stava sciando sulla pista la pista 9 “Sonnenhang”, nell'ambito del comprensorio sciistico RG JO a Valles (BZ).
L'attore allegava l'esclusiva responsabilità del convenuto in ordine alla causazione del sinistro e produceva documentazione medica a supporto della propria richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, che quantificava in € 76.257,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva il convenuto contestando la dinamica del sinistro fornita dalla parte attrice, allegando l'esclusiva responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Il convenuto deduceva di essersi trovato fermo a fine pista, quando improvvisamente sarebbe sopraggiunto da monte il Sig. che lo avrebbe colpito sulla sinistra e sarebbe poi caduto. Parte_1
Istruita la causa mediante escussione di due testi per parte, nonché espletata una CTU medico legale sulla persona dell'attore, il Giudicetratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
2. In punto di diritto costituisce principio generale in materia di incidenti sciistici, quello stabilito dall'art. 28 del D.lgs. n. 40/2021 in base al quale: “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni”.
La norma citata, sul modello di quanto previsto dal codice civile in tema di circolazione stradale (art. 2054 c.c.), pone dunque, nel caso di scontro tra sciatori, una presunzione, fino a prova contraria,
“…che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.”
Questa presunzione di colpa concorrente incide sull'onere della prova circa la dinamica del sinistro e la condotta concretamente tenuta da entrambi gli sciatori coinvolti nel sinistro. Tuttavia, la presunzione di colpa concorrente in materia sciistica non è identica a quella posta dal codice civile nell'ambito della circolazione stradale (art. 2054 c.c.).
La norma da ultimo citata, infatti, mediante il collegamento sistematico tra primo e secondo comma, pone, nel caso di scontro tra veicoli, le responsabilità concorrenti su entrambi i conducenti, a meno che uno dei due non riesca a superare la presunzione fornendo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nella circolazione stradale, insomma, il conducente non può limitarsi a provare di avere tenuto una condotta rispettosa delle generiche e specifiche norme prudenziali, ma deve altresì dimostrare di avere messo in atto tutte le condotte positive esigibili e idonee ad evitare il sinistro. La pagina 4 di 10 norma in materia sciistica non contiene un simile precetto per cui lo sciatore è soggetto, comunque, alla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. La consolidata giurisprudenza sulla presunzione di colpa prevista dall'art. 2054 c.c., secondo cui l'accertamento concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente a carico dell'altro, essendo a tal fine necessario che questi fornisca la prova del suo rispetto delle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza, nonché di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, non è dunque sic et simpliciter trasferibile alla responsabilità sciistica. Per superare la presunzione di pari responsabilità prevista in caso di scontro tra sciatori, occorre meno di quanto non sia previsto dall'analoga presunzione prevista in caso di scontro di veicoli e, in particolare, può assumere rilievo dirimente anche il solo accertamento di una colpa particolarmente pregnante di uno dei due sciatori1, pure in mancanza di elementi istruttori precisi sulla condotta posta in essere dall'altro.
In sostanza, lo sciatore che, pure non riuscendo a fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare l'incidente e di avere rispettato pienamente tutte le norme comportamentali specifiche e di prudenza generica, va esente da responsabilità, qualora risulti che l'altro sciatore abbia posto in essere una violazione di un obbligo fondamentale e cruciale per la sicurezza sulle piste da sci.
3. Nel caso di specie, è pacifico che in data 23 gennaio 2022, alle ore 09:49 circa, sulla pista n. 9 denominata “Sonnenhang”, all'interno del comprensorio sciistico RG JO in Valles (BZ), si sia verificato un sinistro sciistico che ha coinvolto le odierne parti, a seguito del quale l'attore ha riportato lesioni personali, la cui natura ed entità saranno esaminate nel prosieguo.
L'impatto tra i due sciatori è avvenuto sul margine sinistro della pista se osservato da un punto di osservazione da valle verso monte. Ciò si desume dalle dichiarazioni dei testi attorei e dallo schizzo allegato ai verbali di rogatoria acquisiti al fascicolo telematico in data 02.03.2024, nonché dalle dichiarazioni dei testi di parte convenuta che hanno affermato che l'attore avrebbe tagliato trasversalmente tutta la pista da destra verso sinistra (sempre con punto di osservazione da valle verso monte) e che il sig. si sarebbe trovato a circa un metro dal bordo della pista (cfr. teste CP_1
), dunque necessariamente quello sinistro, se osservato da valle. Testimone_4
I testi dell'attore confermano la versione da questi fornita affermando che egli si trovava sul lato destro della pista (si noti bene, questa volta con un punto di osservazione da monte verso valle). allorquando sarebbe stato travolto dal convenuto che stava tentando di sorpassarlo sulla destra.
I testi della parte convenuta, invece, confermano la versione del sig. affermando che mentre CP_1 egli si trovava fermo sul bordo della pista sarebbe stato investito dall'attore. 1 Sul punto cfr. Trib. Rovereto, 21 ottobre 2009, Trib. Rovereto, 29 ottobre 2009, Trib. Rovereto, 9 agosto 2010. pagina 5 di 10 La ricostruzione fornita dai testi attori appare maggiormente compatibile con le lesioni subite dal signor
Pt_1
Come meglio si dirà infra, in conseguenza del sinistro l'attore ha subito le seguenti lesioni: "frattura- lussazione del ginocchio dx, frattura scomposta del piatto tibiale dx, frattura del collo fibulare destro, avulsione legamento crociato posteriore dx e collaterale mediale, rottura menischi".
La lussazione del ginocchio (ove le ossa perdono il loro allineamento) è generalmente causata da un trauma ad alta energia. Qualora effettivamente l'attore avesse travolto il convenuto, al momento dell'impatto, come dedotto in atti dal convenuto, sarebbe stato verosimilmente coinvolto anche l'emisoma sinistro del sig. Altrettanto verosimile è che in tale ipotesi il convenuto avrebbe Pt_1 subito a sua volta importanti conseguenze fisiche qualora fosse stato investito dall'attore mentre si trovava in posizione di quiete.
Per tali ragioni, il Tribunale ritiene che sulla base delle prove raccolte, appare più probabile che non che il sig. sia stato colpito da tergo e sulla parte destra dall'altro sciatore, come da egli sostenuto Pt_1
e confermato dai testi escussi mediante rogatoria estera.
4. Ricostruita la dinamica del sinistro nei termini di cui sopra, può affermarsi che il convenuto ha violato le “Regole di comportamento FIS” n. 1. (“Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone o provocare danni”), n. 3 (“Lo sciatore a monte è obbligato a tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle”) e n. 4 (“Il sorpasso può essere effettuato tanto a monte quanto a valle, sulla destra o sulla sinistra, ma sempre ad una distanza tale da consentire le evoluzioni e i movimenti volontari o involontari dello sciatore sorpassato”).
Risultano violate altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, co. 2 e 4, 19 e 20 del D.lgs. 40/2021.
Il convenuto, proveniente da monte, non ha scelto una traiettoria idonea ad evitare l'impatto con lo sciatore che si trovava più a valle e non ha adeguato la propria velocità e la propria condotta durante il sorpasso, causando lo scontro con l'attore.
Diversamente, nessuna condotta illecita è stata dimostrata con riferimento a quest'ultimo che poco prima dell'investimento stava eseguendo delle curve regolari e si trovava in una posizione più a valle.
Può dirsi pertanto superata la presunzione ex art. 28 d.lgs. 40/2021 e la responsabilità del sinistro va integralmente ascritta al convenuto.
5. Per quanto attiene all'accertamento delle conseguenze del sinistro, il CTU nominato, dott.ssa
, le cui determinazione vengono condivise dal Tribunale, in quanto prive di Persona_1 contraddizioni logiche, adeguatamente motivate e frutto dell'approfondita analisi del caso clinico, ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attore ha riportato le seguenti lesioni: “lussazione del pagina 6 di 10 ginocchio dx, fissurazione meta-epifisaria della tibia dx con frattura da impressione al piatto tibiale dx”;
Le lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea, come di seguito quantificata:
Inabilità temporanea totale (100%), giorni 30;
Inabilità temporanea parziale (75%), giorni 90;
Inabilità temporanea parziale (50%), giorni 30;
Inabilità temporanea parziale (25%), giorni 30;
Il danno biologico permanente veniva stimato in 12 punti percentuali.
Il consulente ha ritenuto inoltre congrue le spese mediche documentate in complessivi € 549,00, corrispondenti ai costi sostenuti per l'espletamento di una CTP stragiudiziale.
6.Si procede ora alla quantificazione del danno subito dall'attore.
Il danno biologico permanente, viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano 2024 che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro (sull'applicabilità delle Tabelle di Milano quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., si veda, tra le altre, Cass. Civ. n. 3505/2016), le quali, riviste alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, e nel rispetto dei criteri ivi indicati, considerano l'intero danno non patrimoniale sofferto dal soggetto, quale lesione della sua integrità psicofisica, negli aspetti che vanno oltre la mera capacità specifica a produrre reddito. Sono in altre parole comprese, nella nuova accezione, tutte le voci in precedenza considerate: danno biologico nelle sue diverse sfaccettature (danno alla capacità lavorativa generica, danno alla valenza estetica, danno alla vita di relazione, danno esistenziale).
Sebbene quanto esposto, non escluda in astratto la possibilità che il giudicante operi un'adeguata personalizzazione del danno, qualora la parte danneggiata fornisca la prova che la lesione subita, in considerazione delle particolari condizioni personali, giustifichi un discostamento dal criterio tabellare
(cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 21939/2017), nel caso de quo non sussistono i presupposti per il riconoscimento di una quota di danno a titolo di personalizzazione. In base alle risultanze istruttorie non risulta infatti provato che le lesioni subite, per usare il linguaggio del legislatore, abbiano inciso
“in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali” (v. artt. 138 e 139 Cod. Ass) ed in misura significativamente differenziata per eccesso rispetto a quanto accade normalmente in situazioni analoghe.
pagina 7 di 10 In considerazione della circostanza che l'attore ha dovuto utilizzare le stampelle per diversi mesi sino al mese di luglio 2022 per deambulare, si giustifica tuttavia il riconoscimento della misura media, anziché quella minima, della diaria prevista dalla Tabella applicata.
Procedendo ora alla liquidazione del danno, si premette che i risultati di calcolo vanno espressi in valuta del momento del sinistro (invalidità temporanea) ed in valuta del tempo della fine dell'invalidità temporanea (invalidità permanente).
Poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui è stata redatta la tabella, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei
(rispetto alle altre voci di danno) sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
La rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate fino alla data della loro liquidazione definitiva che va fissata alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica.
Spettano inoltre gli interessi corrispettivi dovuti per il ritardo nella prestazione;
la loro liquidazione avviene in via sostanzialmente equitativa con calcolo degli interessi nella misura legale ex art. 1284
c.c., che, in base alla normativa vigente, varia in relazione alle dinamiche dei tassi correnti sul mercato.
Gli interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie), ma sugli importi via via rivalutati con periodicità mensile (cfr.
Cass. S.U. 1712/1995).
In base al calcolo tabellare si ottengono i seguenti risultati (attore nato il [...], sinistro di data
23.01.2022).
Danno non patrimoniale (biologico – Tabelle di liquidazione)
Punto tabellare di invalidità (72 anni): 2.354,50
Diaria giornaliera da tabella: 143,75
A1) Invalidità permanente (punti di I.P.: 12,0%) €. 28.254,00
Sub totale A1) devalutato alla data della fine della inabilità temporanea €. 26.596,18
A2) Invalidità temporanea al 100% Giorni 30 €. 4.312,50
A3) Invalidità temporanea al 75% Giorni 90 €. 9.703,13
A4) Invalidità temporanea al 50% Giorni 30 €. 2.156,25 pagina 8 di 10 A5) Invalidità temporanea al 25% Giorni 30 €. 1.078,13
A6) Invalidità temporanea al -- Giorni -- €. 0,00
Sub totale A2)-A6) devalutato alla data del sinistro €. 15.572,72
Totale A €. 45.504,01
Totale A devalutato alle date indicate €. 42.168,90
Danno emergente
B) Spese mediche €. 549,00
Totale B €. 549,00
Rivalutazione (dalla data del sinistro alla data della liquidazione) €. 4.187,06
Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente €. 4.701,50
Totale dovuto €. 51.606,46
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
7. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni per le cause con valore da € 26.001 a € 52.000,00 in applicazione del principio della liquidazione delle spese in base al decisum.
Le spese di CTU, nella misura liquidata con decreto di data 07.04.2025 vengono poste definitivamente a carico del convenuto che viene condannato a rimborsare all'attore ogni eventuale somma già corrisposta al CTU.
Non risultano documentate spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta,
1) accerta l'esclusiva responsabilità del convenuto in relazione al sinistro sciistico Controparte_1 avvenuto in data 23.01.2022, verso le ore 09.49, sulla pista la pista 9 “Sonnenhang”, nell'ambito del comprensorio sciistico RG JO a Valles (BZ) meglio descritto in parte motiva;
2) condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dell'importo di € Controparte_1
51.606,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro;
3) condanna il convenuto a rifondere all'attore, le spese di lite del presente giudizio Controparte_1 che, nel complesso, liquida in € 7.616,00 per compenso di avvocato, € per 815,48 per anticipazioni e pagina 9 di 10 spese vive, oltre accessori di legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% di quanto liquidato per compenso;
4) pone le spese di CTU nella misura liquidata con decreto di data 07.04.2025 definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
5) condanna il convenuto a rimborsare all'attore ogni eventuale somma già corrisposta Controparte_1 al CTU.
Così deciso in Bolzano in data 19.12.2025.
Il Giudice
RR EC
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