Articolo 188 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 189Articolo 189
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26 febbraio 2014
Art. 188. Organi centrali 1. Sono organi centrali della Sanita' militare:
a) La struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito ((dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa)) ;
b) il Collegio ((medico-legale)) ;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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