Art. 188. Organi centrali 1. Sono organi centrali della Sanita' militare:
a) La struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito ((dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa)) ;
b) il Collegio ((medico-legale)) ;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.
a) La struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito ((dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa)) ;
b) il Collegio ((medico-legale)) ;
c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.