TRIB
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2024, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2022, vertente tra
, con sede in Roma Viale Luca Gaurico n° 9/11 Parte_1
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente, ai P.IVA_1
fi ni del giudizio, in Bagheria, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Sciortino che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Castronovo per procura allegata telematicamente al momento della costituzione in giudizio. opponente
Contro
, con sede in Via Matteo Bonello Controparte_1 CP_1
n.2, codice fiscale , in persona dell e Procuratrice P.IVA_2 Controparte_2
Generale dell'Arcivescovo di , giusta procura generale del giorno 25/06/2020, CP_1 rappresentata e difesa dal'Avv. Antonina – Antonella – Fundarò, in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
OGGETTO: opposizione avvedo D.I., con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14 settembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
(in avanti, per brevità, ) ha elevato opposizione contro il D.I.
[...] Parte_1
n. 4663/2021 emesso da questo Tribunale su richiesta dell' (in avanti, Controparte_1
1 per brevità, anche soltanto , e notificato il 13 dicembre 2021, per il pagamento CP_1
di euro 587.988,02, oltre accessori e competenze.
La richiesta di ingiunzione trovava fondamento nelle obbligazioni scaturenti dal contratto di permuta sottoscritto il 16 gennaio 2012, con atto ai rogiti del Notaio , Rep. Per_1
19330 e Racc. 7414, registrato a Bagheria il 17 gennaio 2012 al n. 120, stipulato in esecuzione del preliminare raccolto precedentemente agli atti dello stesso notaio in data 24 novembre 2008. In virtù di tale negozio, infatti, aveva acquistato la Parte_1 proprietà dell'area urbana, sita in , tra via Maqueda e Via Sant'Agostino, estesa mq. CP_1
3228 e identificata nel foglio di mappa 131, part. 513, 517, 525, 527, 528, sul quale era stata già progettata la realizzazione di un centro polifunzionale e, in cambio, si era impegnata a realizzarlo consegnando vicendevolmente il 31% dei volumi netti edificati all CP_1
Strumentalmente all'esecuzione del contratto di permuta di bene presente contro bene futuro così sottoscritto, nell'impegnarsi a edificare l'immobile entro un congruo Parte_1
termine, si faceva peraltro carico di tutte le spese di progettazione, direzione lavori, quelle per il rilascio delle concessioni edilizie, i diritti tecnici, le cessioni degli immobili al
Comune comunque dovute per la realizzazione del progettato edificio, ivi comprese le spese di progettazione da corrispondersi a professionisti già incaricati dall' spese che CP_1
sin dalla stipula del contratto preliminare (art. 4, lett. d) erano state concordemente fissate nel massimo a euro 400.000,00. si faceva anche carico di sostenere tutti gli Parte_1
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le relative garanzie di adempimento, il
[... contributo sul costo della costruzione e tutte le altre poste di debito dovute al Org_1
siccome necessarie al rilascio delle concessioni edilizie. CP_1
Muovendo da ciò, l' allegava: CP_1
- che le spese di progettazione antecedenti alla stipula del contratto di permuta erano state nel dettaglio comunicate e quantificate con l'invio della nota del 19/04/2012 in misura di euri 397.486,84 (cfr. DOC. nn. 06; 07; 7.1; 7.2; 08; 8.1; 8.2; 09; 9.1; 9.2; 10; 10.1; 10.2; 11;
11.1);
- che gli oneri concessori richiesti dal con la nota del 25 marzo 2010 Org_2
erano già stati quantificati in euro 251.239,97 (cfr. DOC.03; 12; 13; 14; 15);
-che gli interessi maturati per la rateizzazione di tali oneri concessori ammontavano a euro
1.730,87 (cfr. DOC.14);
2 - che i premi annuali anticipati in relazione alle due polizze fideiussorie richieste dal con la nota del 25/03/2010 (cfr. DOC.n. 03), rispettivamente a garanzia Org_2
della rateizzazione degli oneri concessori ed a garanzia del costo delle opere da realizzare, ammontavano complessivamente a euro 51.139,67 (cfr. Doc. nn. 4 e 5 riepilogo DOC. n. 16 nonché DOC. da n. 17 a n. 25).
- che tutte le altre spese occorse per gli adempimenti tecnico amministrativi correlati al rilascio della concessione ed all'esecuzione dei lavori, ammontavano a euro 3.548,00 (cfr.
Doc. nn. da 26 a 35).
A valle di tale riepilogo, affermava il diritto al pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 705.826,60 e al contempo, dichiarando la compensazione con il controcredito di euro 117.838,58 vantato nei suoi confronti di in virtù del Parte_1
contratto sottoscritto il 17 gennaio 2011 (avente a oggetto “esecuzione dei lavori di sondaggi archeologici presso l'edificio sito in , Piazza Sett'Angeli), concludeva per la CP_1
condanna di in via monitoria, al pagamento di euro 587.988,02, oltre Parte_1
accessori e spese. La richiesta trovava accoglimento e il D.I. veniva tempestivamente notificato.
***
Mediante l'atto di opposizione, ha allegato, con riferimento alle Parte_1
specifiche ragioni di pagamento affermate da in sede monitoria, di aver già CP_1
corrisposto la somma di euro 274.100,00 a saldo della “nota di addebito” prot. n. 42/FM/12 del 13.01.2012 redatta dalla creditrice con riguardo al preliminare di permuta del 24.11.2008
(doc. 3 dell'atto di opposizione). Come si legge nella stessa nota, il pagamento richiesto e saldato ha avuto a oggetto anche il costo degli oneri concessori e delle commissioni per le garanzie rilasciate in favore del . ha così osservato che, Org_2 Parte_1
avendo eseguito quel versamento in data 16.01.2012, non può ritenersi legittima la pretesa dell' di conseguire anche la restituzione degli interessi da lei versati in misura di CP_1
euro 681,45 in data 09.07.2013, e cioè dopo un anno e mezzo dal pagamento ricevuto;
è evidente, infatti, che tale ritardo non può essere ribaltato in suo danno. Analogamente, ha aggiunto l'opponente, non può neppure pretendere il pagamento della somma di CP_1
euro 3.548,00 per adempimenti tecnico amministrativi correlati al rilascio della concessione edilizia ed all'esecuzione dei lavori, dal momento che quella cifra è stata pure essa corrisposta con il pagamento della “nota di addebito” sopra citata. In base alle stesse ragioni
3 ha negato di essere tenuta a pagare il costo delle rate di ammortamento riferite agli anni
2012 e 2013 pagate per la garanzia n. 239 accesa per la rateizzazione degli oneri concessori
(con scadenza ad aprile di ciascun anno) e pari ad € 1.570,58, visto che, come anzi precisato, il saldo di quegli oneri era stato corrisposto il 16.01.2012 e, perciò, avrebbe CP_1
dovuto estinguere il piano di rateizzazione.
Con riguardo alla voce di spesa relativa ai costi delle medesime garanzie bancarie, ha allegato che, mediante il pagamento della stessa “nota di addebito”, Parte_1
aveva eseguito anche il pagamento della prima rata di entrambe le polizze fideiussorie ed i rispettivi impegni di firma pari ad € 6.626,71. Di modo che, concludendo sul punto, ha eccepito che il quantum ancora dovuto ad con riguardo a Parte_1 CP_1
quella voce di costo ammonta alla minor cifra di euro 42.942,38.
Quanto ai costi di progettazione, ammettendo di non aver proceduto al Parte_1
pagamento nei confronti di ha, però, contestato la pretesa di ricomprendere in CP_1
quella voce anche il valore dell'IVA applicata dal progettista in rivalsa, dal momento che ha potuto beneficiare del diritto alla detrazione, essendo noto che il pagamento CP_1
dell'IVA è una posta neutrale.
In definitiva, con riguardo all'oggetto del D.I. ha riconosciuto di essere Parte_1
debitrice della minor somma di euro 424.577,38 (euro 42.942,38, per oneri di polizza e euro
381.635,00 per spese di progettazione) e perciò, tenuto conto della compensazione dichiarata dalla stessa di essere ancora debitrice della minor somma di euro CP_1
306.738,80. Dopo di ciò, ha avanzato ulteriori e diverse eccezioni di Parte_1
compensazione sia impropria che propria e, infine, con domanda riconvenzionale, ha avanzato pretesa di pagamento per la differenza. In tal senso ha allegato una Parte_1
seria di controcrediti esigibili nei confronti della controparte.
Con riguardo al rapporto contrattuale del 17 novembre 2011, indicato da CP_1
come titolo della compensazione dichiarata in misura di euro 117.838,58, ha Parte_1
eccepito il diritto a una maggiore compensazione, stimata in euro 210.065,80, secondo quanto indicato nella fattura pro-forma (doc. 6 dell'atto di opposizione) del 24.09.2020. A tal proposito, ha chiarito che i sondaggi archeologici commissionati su Piazza Parte_1
Sett'Angeli erano propedeutici all'esecuzione di un intervento edile del valore di euro
500.000,00, sostanzialmente commissionato nell'ambito dello stesso rapporto, poi
4 unilateralmente interrotto da Perciò, ha concluso, in suo favore devono essere CP_1
conteggiate le spese generali pari al 15% sull'imponibile lavorazioni di € 96.589,00, l'utile di impresa pari al 10% del dovuto per i lavori di sondaggio - così per un totale parziale di €
122.185,09 oltre iva al 22% (per complessivi € 149.065,81)-, oltre al mancato utile di euro
50.000,00 più IVA al 22% (€ 61.000,00), corrispondente al 10% dell'appalto avente a oggetto la realizzazione dell'edificio sull'area interessata dai sondaggi.
Inoltre, ha contrapposto il proprio diritto al corrispettivo per l'esecuzione Parte_1
di altri incarichi nel frattempo affidatigli dalla controparte. In particolare, ha allegato ancora in compensazione:
- il controcredito di euro 1.175,90, per consumi idrici successivi alla consegna della
[...]
(cfr. doc. 9), la cui utenza era intestata alla Organizzazione_3 Parte_1
durante i lavori di realizzazione del medesimo edificio di culto e, dopo la consegna, non è stata tempestivamente volturata in capo all' , come sollecitato con Controparte_1
mail del 03.02.2020 con allegati (doc. 10);
- il controcredito per i lavori di scavo e sbancamento e per i costi tecnici propedeutici per la costruzione della Chiesa dedicata a in quartiere Brancaccio, Org_4 CP_1 commissionati dall' e ammontanti a complessivi € 172.742,24 (cfr. Controparte_1
doc. 11). E in relazione a tale ultimo rapporto ha affermato un credito residuo, al netto, cioè, della compensazione, pari a euro 30.506,56.
A tali eccezioni e pretese ha aggiunto l'ulteriore eccezione di Parte_1
compensazione (impropria) dipendente dai controcrediti scaturenti dal medesimo contratto di permuta indicato nel ricorso monitorio e riferibili alle seguenti ragioni:
- il rimborso dei costi sostenuti per la somministrazione dell'energia elettrica e la fornitura idrica presso i quattro negozi, i due uffici e l'oratorio consegnati ad in base al CP_1
contratto di permuta, richiesti in misura di euro 24.500,00 con e-mail del 29.10.2015 (doc. 7, depositata anche da . 39); Controparte_3
- il rimborso del credito di euro 12.900,00 corrispondente alle somme anticipato per conto dell' al Notaio in relazione al rapporto di Controparte_1 Persona_2
permuta (cfr. dichiarazione dello stesso, prodotta in allegato con il doc. n. 8 dell'atto di opposizione: - € 800,00 per i costi della procura rilasciata dal Cardinale a IM Pt_2
Gioacchino e all'Avv Muratore;
- € 6.200,00 per la registrazione del preliminare di permuta del 24.11.2008; - € 2.900,00 per l'atto di convenzione tra l' ed il CP_1 Org_2
5 del 12.03.2010; - € 3.000,00 per l'atto di vincolo a parcheggio e di inedificabilità CP_1 tra l' ed il del 18.02.2010; CP_1 Org_2
-il pagamento di euro 33.700,00, per i lavori di climatizzazione e vari eseguiti presso l'oratorio (locale polifunzionale) di Via Maqueda su incarico aggiuntivo CP_1 dell' CP_1
In base a tali argomenti, ha chiesto la revoca del D.I. opposto e la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di euro 30.506,56. CP_1
***
Con la comparsa di costituzione ha ammesso di aver in effetti ricevuto il CP_1
pagamento della somma di euro 277.648,00, dichiarandosi soddisfatta con riguardo al credito ingiunto per oneri concessori e per oneri assicurativi, ribadendo di essere creditrice del residuo pari a euro 310.340,02. ha in particolare insistito nella richiesta di CP_1
pagamento del credito corrispondente alle spese di progettazione anticipate per euro
397.486,84 -comprensive di Iva-, contestando perciò la pretesa avversaria di dedurre l'importo dell'imposta indiretta. Sul tema, in via ulteriormente riconvenzionale, CP_1
ha osservato che, benchè nel preliminare le spese di progettazione fossero state riduttivamente indicate in euro 400.000,00, nella realtà, al netto dell'IVA, hanno inciso per la maggior somma di euro 591.365,00. Siccome in base all'art. 4 del contratto di permuta, ha assunto l'impegno di corrispondere “tutte” le spese di progettazione, non Parte_1
vi possono essere dubbi sul fatto che la posta richiesta in misura di euro 397.486,48 è legittima, risultando persino inferiore all'ammontare dei costi sostenuti al netto di IVA.
ha poi contestato la pretesa di di portare in compensazione il CP_1 Parte_1
costo di euro 24.500,00 per gli “allacci” delle utenze relative ai beni consegnati in permuta dalla costruttrice. In virtù dell'art. 5 del contratto di permuta, infatti, quei costi devono allocarci in capo all'impresa. Ha peraltro osservato che la pretese si fonda sul contenuto di una e-mail inidonea a fornire valida prova di quanto affermato. AR ha pure negato il diritto della di conseguire il compenso affermato –in misura di euro Parte_1
33.700,00- per gli impianti di condizionamento. Premesso che l'appendice allegata sub lettera “G” al preliminare di permuta Rep. 16764/Racc. 5503 (cfr. DOC n. 52) prevede che l'esecuzione e la messa in opera degli impianti era a carico dell'appaltatrice, ha pure contestato la prova del credito, aggiungendo che tali lavori non sono stati peraltro portati a termine.
6 ha pure contestato la pretesa di di ribaltare il costo di euro CP_1 Parte_1
12.500,00 relativo alle prestazioni del notaio . Ha contestato la valida Persona_3
documentazione di quei costi, comunque riferibili a spese connesse al rilascio delle concessioni edilizie da parte del Comune di e perciò direttamente dovute da CP_1
in base al contratto di permuta. Parte_1
ha poi contesto la pretesa di compensare ulteriormente il credito in misura di CP_1
euro 92.226,42, sulla scorta dell'altro rapporto di appalto relativo agli scavi archeologici in
Piazza Sett'Angeli. A tal proposito, ha negato la sussistenza dei presupposti per CP_1
la compensazione legale e ha contestato pure la sussistenza dei presupposti per la compensazione giudiziale, dal momento che il credito è radicalmente contestato, visto che non vi è alcun titolo a sostegno. Ha osservato che la fattura trasmessa da il Parte_1
18 febbraio 2015 è l'unica coerente con il contratto del 17 gennaio 2011 (cfr. art. 2) mentre non sono valide le richieste oggetto delle successiva fattura del 24 settembre 2020, tesa a conseguire il pagamento di un indennizzo relativo a opere mai commissionate.
L ha infine negato la legittimazione passiva in ordine alle pretese di CP_1
pagamento, affermate da in relazione agli interventi eseguiti per conto della Parte_1
(€ 1.175,90) e ” per CP_4 Controparte_5 Controparte_6
lavori di scavo, sbancamento e costi tecnici (€ 172.742,24) della Chiesa da dedicare a
[...]
Invero, ha argomentato, quegli Enti parrocchiali non sono riferibili alla sfera Parte_3
giuridica dell' che, perciò, non può rispondere. CP_1
In conclusione, ha insistito per il pagamento della somma di euro 310.340,02, CP_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
***
Con ordinanza del 7 aprile 2022 è stata confermata la provvisoria esecutività del D.I. entro il limite di euro 310.342,02 e con separata ordinanza sono stati assegnati i termini di rito di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. L'istruttoria della causa proseguiva con l'assunzione delle fonti orali ammesse con la successiva ordinanza del 20 ottobre 2022. Il 19 settembre 2023 si raccoglievano le conclusioni delle Parti e si assegnavano i termini dell'art. 190 c.p.c.
Analizzati agli atti, ritiene questo giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata.
7 Con la comparsa di costituzione e risposta, ha ammesso di aver ricevuto CP_1 dall'opponente, a tacitazione parziale della sua pretesa, la somma di euro 277.648,00, riducendo aritmeticamente la richiesta di pagamento entro la misura residua di euro
310.340.00. Con la memoria di replica, ha pure chiarito che il pagamento in CP_1
questione deve essere imputato alle poste creditorie indicate nel D.I. sub lettere B (euro
51.139,67), C (253.652,09 per oneri concessori comprensivi degli interessi € 1.730,87) e D
(euro 3.548,00 per costi correlati alla esecuzione dei lavori), concentrando il merito della controversia sulla domanda di pagamento relativa alle “spese di progettazione”, indicate con la lettera A del riepilogo contenuto nel ricorso monitorio -secondo la strategia difensiva sviluppata sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, osservando appena come le poste di credito indicate da Controparte_1
ai fini dell'imputazione di pagamento ammontino complessivamente a una somma superiore, per euro 30.691,76 (B+C+D= 308.339,76), rispetto a quella corrisposta da senza però che vi sia stata alcuna rinuncia, avendo ribadito il Parte_1 CP_1
diritto al pagamento del credito residuo di euro 310.340,00, si deve considerare quanto segue.
Il credito azionato da è unico, scaturendo da un unico rapporto e unica è perciò CP_1
la domanda di pagamento. L'imputazione di quanto ricevuto da alle singole Parte_1
voci di costo elencate con le lettere B, C, e D, del ricorso monitorio va quindi considerata meramente descrittiva;
essa inoltre non oblitera di certo le eccezioni sollevate dall'opponente in riferimento alle voci di spesa indicate. Quelle eccezioni, laddove riferite ai costi conteggiati da per interessi sugli oneri concessori e per le rate versate CP_1
con riguardo alla garanzia bancaria n. 239 ad aprile 2012 e ad aprile 2013, sono invero fondate, riducendo il valore della pretesa iniziale.
L'opposta non ha infatti contestato che con il pagamento della nota di addebito del 13 gennaio 2012 aveva corrisposto, oltre che gli oneri concessori (pretesi per Parte_1 euro 253,652,09), anche la somma di euro 6.626,71 in relazione alle rate dell'anno 2010 di entrambe le garanzie bancarie. E allora, se gli oneri concessori furono pagati a gennaio
2012, allora avrebbe dovuto impiegare subito quella somma per estinguere CP_1
entrambi i piani di rateizzazione: sia quello relativo agli oneri concessori;
sia quello relativo alla garanzia attivata a sostegno di quel debito. Il pagamento dei relativi interessi e oneri fideiussori da parte di dopo il 13 gennaio 2012 non può essere ricondotto alla CP_1
posizione deontica assunta da con il contratto di permuta. La somma di euro Parte_1
8 681,00 per interessi e quella di euro 1.570,58 per la relativa garanzia non sono perciò dovute da La pretesa di pagamento di al netto della compensazione Parte_1 CP_1
operata e del pagamento di euro 277.648,00 riconosciuto in corso di causa, va così ridotta di euro 2.251,58 e perciò va stimata in euro .308.088,42
Non sono fondate le altre eccezioni di compensazione, né la richiesta riconvenzionale di pagamento da essa dipendenti.
Non è fondata l'eccezione di compensazione impropria avanzata da per Parte_1 la somma di euro 24.500,00, siccome riferibile al costo degli “allacci” delle utenze da lei costruite e trasferite in permuta all'AR. In disparte la carenza assoluta di prova circa l'ammontare di tale spesa, non avendo valore rappresentativo la dichiarazione proveniente dalla stessa opponente e contenuta nella e -mail del 29 ottobre 2015, si deve più in particolare osservare che, in base al contratto di permuta (art. 4), gli “allacciamenti” delle utenze costituivano oggetto dell'obbligazione accessoria assunta da come Parte_1 strumentale all'esecuzione del contratto di permuta. Il testo negoziale è molto chiaro nel prevedere che la consegna materiale dei locali, trasferiti in proprietà ad in CP_1
seguito alla loro semplice esistente e senza altra formalità, doveva avvenire “chiavi in mano”, restando a carico dell' soltanto il costo per l'attivazione dei contratti di CP_1
utenza.
Secondo questo giudice non è fondata neppure l'affermazione del controcredito di euro
33.700,00 allegato da a titolo di compenso per i lavori di climatizzazione Parte_1
“e vari” all'interno dell'oratorio. La questione, siccome direttamente collegata alla quantificazione della domanda riconvenzionale di pagamento, è stata analizzata nonostante mancasse il presupposto della “facile e pronta liquidazione” preteso ai fini della mera compensazione dall'art. 1243 c.c. L'istruttoria non ha tuttavia consentito di supplire alla verifica positiva del quantum affermato. non ha prodotto alcun dato Parte_1 oggettivo per dimostrare l'esecuzione dei lavori di climatizzazione “e vari”. Per provare genericamente l'avvenuta esecuzione dei “lavori di climatizzazione” si è rivolta a fonti testimoniali (non ammesse), senza nulla offrire in ordine alla consistenza, tipologia, modalità di quei lavori, affidandosi, perciò, alla istanza di CTU non accolta in quanto esplorativa. Le decisioni istruttorie assunte sul punto in corso di causa vanno ribadite e il credito opposto in compensazione va giudicato non provato.
9 ha affermato il diritto alla restituzione di euro 12.900,00 per Parte_1
l'anticipazione delle tasse, degli onorari e dei compensi riscossi dal notaio
[...]
in relazione: 1) al confezionamento della procura rilasciata dal Per_2 Parte_4
a IM Gioacchino e all'Avv. Muratore -n. rep. 16786-; 2) alla registrazione del preliminare di permuta del 24.11.2008 -rep. 16764-; 3) all'atto di convenzione tra l' ed il del 12.03.2010 -rep. 17832-; 4) all'atto di vincolo a CP_1 Org_2 parcheggio e di inedificabilità tra l' ed il del 18.02.2010 - CP_1 Org_2
rep. 17781.
Sul punto si consideri quanto segue.
L'art. 16 del contratto di permuta ha previsto, in effetti, che le spese dell'atto e quelle consequenziali fossero poste a carico di entrambe le Parti. Nondimeno, a sostegno dell'allegazione, ha prodotto due note (del primo luglio 2022 e del 19 Parte_1
gennaio 2022) a firma del pubblico ufficiale rogante, che riferiscono il costo di euro
12.900,00 a ulteriori atti rispetto a quelli indicati. In particolare, risulta che quella posta passiva è stata sostenuta da anche con riferimento all'atto registrato con il Parte_1
rep. n.17780 e all'atto registrato con il rep n. 20367; atti non prodotti. Il dato è importante perché pur indicando il costo sostenuto per ciascuno dei quattro atti sopra Parte_1
elencati a fondamento della sua pretesa (pag. 10 dell'opposizione), non ha documentato il fondamento di quella indicazione. E perciò, siccome la nota del notaio è Per_1
onnicomprensiva e si riferisce a ulteriori rogiti, non può ritenersi raggiunta la prova circa il costo effettivamente sostenuto per ciascuno de quattro documenti elencati dall'opponente.
ha chiesto di escludere tra le “spese” di progettazione da lei dovute Parte_1 all'AR l'ammontare dell'IVA corrisposta per la rivalsa esercitata dal progettista (art. 18 D.P.R. n. 633 de 1972). Ciò in considerazione del fatto che, in base al meccanismo di liquidazione dell'IVA, ha maturato un corrispondente diritto di detrazione (art. CP_1
19 D.P.R. n. 633 del 1972). Per affrontare la questione occorre considerare innanzitutto che non è un soggetto che opera attivamente nell'ambito operativo dell'IVA e, CP_1
perciò, non è titolare del diritto di detrazione. In materia di Enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica per l'ordinamento italiano (legge n. 222 del 1985) occorre infatti distinguere tra:
1) enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari, che sono automaticamente considerati non commerciali con scopo principalmente
10 cultuale;
per i quali, in altri termini, si presume normativamente il fine di religione e di culto
(artt. 1-3, L. n. 222 del 1985);
2) gli altri enti canonici (riconosciuti dalla Chiesa), cioè approvati dall'autorità ecclesiastica, che sono fiscalmente sottoposti a quanto stabiliva l'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 (oggi abrogato dal Codice del Terzo Settore-Dlgs. n 117 del 2017) e che perciò a date condizioni compiono operazioni che possono risultare fiscalmente rilevanti anche ai fini dell'IVA.
Ebbene, l'arcidiocesi rientra nel novero degli Enti che fanno parte della gerarchia della
Chiesa e, infatti, nel caso di specie non risulta sia neppure titolare della Partita Iva per compiere operazioni rientranti nel relativo ambito di applicazione. Non vi è prova, cioè che per l'AR l'ammontare dell'IVA subita a monte a titolo di rivalsa sia neutralizzabile attraverso il meccanismo della detrazione in fase di liquidazione del debito erariale.
Al di là di ciò, si deve ancora osservare che l'obbligazione tributaria dovuta ex lege dal soggetto che subisce la rivalsa, pur non trovando titolo nel contratto concluso con il professionista ma nella legge tributaria, integra il corrispettivo e perciò, tornando al caso di specie, laddove il contratto di permuta stabilisce che “tutte le spese di progettazione” devono essere allocate in capo a ivi comprese quelle anticipate da Parte_1
non si può ritenere, in assenza di una specifica diversa previsione, che la rivalsa CP_1
subita da non debba essere ribaltata su (costituisce questione CP_1 Parte_1
fiscale non rilevante nell'ordine dai rapporti tra le Parti di questo giudizio, la possibilità per di contabilizzare separatamente quanto versato ad per l'IVA Parte_1 CP_1
corrisposta al professionista, in modo da esercitare il diritto di detrazione, oppure indicare la relativa posta passiva alla stregua di costo deducibile).
Per tali ragioni non è condivisibile l'impostazione di Parte_1
Con riferimento ad altri rapporti negoziali pendenti con ha CP_1 Parte_1
opposto il credito di euro 1.175,90, per consumi idrici successivi alla consegna della Chiesa di Bagheria;
nonchè il credito di euro 172.724,24 per i lavori di scavo, Org_3
sbancamento e per i costi tecnici propedeutici alla costruzione della Chiesa dedicata a Padre in nel quartiere Brancaccio. Sul punto, richiamando il contenuto degli artt. 2 Org_4 CP_1
e 3 della L. n. 222 del 1985 sopra citata, si deve però considerare che l' Controparte_1
costituisce un centro di imputazione giuridica distinto dagli Enti parrocchiali (doc.
[...]
nn. 55, 56, della comparsa di costituzione) indicati da Conseguentemente, Parte_1 non sono riferibili all'opposta i rapporti giuridici affermati dall'opponente a fondamento delle pretese di pagamento mediante compensazione sopra riportate. Non vale a sostenere il
11 contrario il documento n. 21 della produzione di consistente nella lettera di Parte_1
incarico sottoscritta dal che, semmai, conferma Parte_5
quanto appena argomentato.
Non è infine fondata la pretesa di di conseguire il corrispettivo di euro Parte_1
92.226,42, in relazione al già citato contratto del 17 gennaio 2011, a titolo di “mancato utile”
e “spese generali”. La pretesa non trova titolo nel “contratto aperto” avente a oggetto l'esecuzione di lavori di sondaggio archeologico (all. n. 12 dell'atto di opposizione).
L'oggetto del contratto è espressamente circoscritto all'esecuzione di quelle sole opere propedeutiche, da eseguirsi in economia e compensarsi espressamente in base a liste settimanali o mensili (artt. 1 e 2 del contratto). Senza dubbio si trattava di interventi propedeutici al futuro ripristino del palazzetto sito in piazza Sett'Angeli che però non risulta sia stato mai commissionato a Non depongono in tal senso le prove orali. Parte_1
Soltanto il teste ha riferito dell'esistenza di un progetto “interno” all'AR Tes_1
avete a oggetto la possibilità di edificare due o tre elevazioni fuori terra;
progetto interno mai sviluppato e mai oggetto di un incarico di committenza. Del resto, non emerge agli atti neppure la predisposizione di un embrionale computo metrico, risultando in definitiva priva di ogni riscontro la prospettazione di circa la colpevole “interruzione” da Parte_1 parte dell' del rapporto teso alla realizzazione dell'opera edificatoria stimata CP_1
unilateralmente euro 500.000,00. Non è dunque valida la prospettata illegittima sospensione del rapporto e dunque non è fondata la pretesa di conseguire, a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva, gli utili non conseguiti in misura 10% sia sul prezzo delle opere di scavo sia sull'ulteriore presso dell'ipotetico appalto di esecuzione delle opere di ripristino del palazzetto, nonché il rimborso, parimenti presuntivo e automatico, delle spese generali secondo la disciplina degli appalti di opere pubbliche.
In definitiva, all'esito del giudizio, la pretesa di pagamento avanzata in via monitoria da risulta fondata nel limite di euro 308.088,42. Il D.I., emesso per euro Controparte_1
587.988,00 va revocato ed va condannata al pagamento del minor importo Parte_1
sopra indicato.
Considerata la natura unitaria del procedimento iniziato con la fase sommaria, in base all'art. 91 comma primo e secondo, deve considerarsi soccombente ma, tenuto Parte_1
conto della fondatezza in punto di quantum e in misura rilevante (per euro 279.218,58) e cioè per il 47% del credito, si ritiene equo compensare le spese di giudizio in misura della
12 metà. Perciò, stimandole in euro 15.000,00, vanno liquidate in capo alla soccombente in misura del 50% e dunque poste a suo carico per euro 7.500,00. Visto l'art. 653, cpv. c.p.c. vanno inoltre liquidati a carico del debitore “anche” gli onorari relativi al decreto ingiuntivo secondo il valore accertato e perciò in misura di euro 4.394,00.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nonché rigettando la domanda riconvenzionale:
accoglie solo parzialmente l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 4663/2021 emesso da questo Tribunale su richiesta dell' , ne dispone la revoca e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare in favore di , la somma di euro , oltre interessi 308.088,42 Controparte_1
.sfo, dalla data della domanda monitoria sino al soddimoratori in misura legale
Condanna , al pagamento delle spese di lite per questa Parte_1
fase di merito in misura di euro 7.500,00, compensandole per il resto, e per la fase monitoria in euro 4.934,00, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, IVA e CPA.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo 15/01/2024
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
13 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.945 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2022, vertente tra
, con sede in Roma Viale Luca Gaurico n° 9/11 Parte_1
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente, ai P.IVA_1
fi ni del giudizio, in Bagheria, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Sciortino che lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Castronovo per procura allegata telematicamente al momento della costituzione in giudizio. opponente
Contro
, con sede in Via Matteo Bonello Controparte_1 CP_1
n.2, codice fiscale , in persona dell e Procuratrice P.IVA_2 Controparte_2
Generale dell'Arcivescovo di , giusta procura generale del giorno 25/06/2020, CP_1 rappresentata e difesa dal'Avv. Antonina – Antonella – Fundarò, in virtù di procura allegata telematicamente in atti.
OGGETTO: opposizione avvedo D.I., con domanda riconvenzionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 14 settembre 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Parte_1
(in avanti, per brevità, ) ha elevato opposizione contro il D.I.
[...] Parte_1
n. 4663/2021 emesso da questo Tribunale su richiesta dell' (in avanti, Controparte_1
1 per brevità, anche soltanto , e notificato il 13 dicembre 2021, per il pagamento CP_1
di euro 587.988,02, oltre accessori e competenze.
La richiesta di ingiunzione trovava fondamento nelle obbligazioni scaturenti dal contratto di permuta sottoscritto il 16 gennaio 2012, con atto ai rogiti del Notaio , Rep. Per_1
19330 e Racc. 7414, registrato a Bagheria il 17 gennaio 2012 al n. 120, stipulato in esecuzione del preliminare raccolto precedentemente agli atti dello stesso notaio in data 24 novembre 2008. In virtù di tale negozio, infatti, aveva acquistato la Parte_1 proprietà dell'area urbana, sita in , tra via Maqueda e Via Sant'Agostino, estesa mq. CP_1
3228 e identificata nel foglio di mappa 131, part. 513, 517, 525, 527, 528, sul quale era stata già progettata la realizzazione di un centro polifunzionale e, in cambio, si era impegnata a realizzarlo consegnando vicendevolmente il 31% dei volumi netti edificati all CP_1
Strumentalmente all'esecuzione del contratto di permuta di bene presente contro bene futuro così sottoscritto, nell'impegnarsi a edificare l'immobile entro un congruo Parte_1
termine, si faceva peraltro carico di tutte le spese di progettazione, direzione lavori, quelle per il rilascio delle concessioni edilizie, i diritti tecnici, le cessioni degli immobili al
Comune comunque dovute per la realizzazione del progettato edificio, ivi comprese le spese di progettazione da corrispondersi a professionisti già incaricati dall' spese che CP_1
sin dalla stipula del contratto preliminare (art. 4, lett. d) erano state concordemente fissate nel massimo a euro 400.000,00. si faceva anche carico di sostenere tutti gli Parte_1
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e le relative garanzie di adempimento, il
[... contributo sul costo della costruzione e tutte le altre poste di debito dovute al Org_1
siccome necessarie al rilascio delle concessioni edilizie. CP_1
Muovendo da ciò, l' allegava: CP_1
- che le spese di progettazione antecedenti alla stipula del contratto di permuta erano state nel dettaglio comunicate e quantificate con l'invio della nota del 19/04/2012 in misura di euri 397.486,84 (cfr. DOC. nn. 06; 07; 7.1; 7.2; 08; 8.1; 8.2; 09; 9.1; 9.2; 10; 10.1; 10.2; 11;
11.1);
- che gli oneri concessori richiesti dal con la nota del 25 marzo 2010 Org_2
erano già stati quantificati in euro 251.239,97 (cfr. DOC.03; 12; 13; 14; 15);
-che gli interessi maturati per la rateizzazione di tali oneri concessori ammontavano a euro
1.730,87 (cfr. DOC.14);
2 - che i premi annuali anticipati in relazione alle due polizze fideiussorie richieste dal con la nota del 25/03/2010 (cfr. DOC.n. 03), rispettivamente a garanzia Org_2
della rateizzazione degli oneri concessori ed a garanzia del costo delle opere da realizzare, ammontavano complessivamente a euro 51.139,67 (cfr. Doc. nn. 4 e 5 riepilogo DOC. n. 16 nonché DOC. da n. 17 a n. 25).
- che tutte le altre spese occorse per gli adempimenti tecnico amministrativi correlati al rilascio della concessione ed all'esecuzione dei lavori, ammontavano a euro 3.548,00 (cfr.
Doc. nn. da 26 a 35).
A valle di tale riepilogo, affermava il diritto al pagamento della somma CP_1
complessiva di euro 705.826,60 e al contempo, dichiarando la compensazione con il controcredito di euro 117.838,58 vantato nei suoi confronti di in virtù del Parte_1
contratto sottoscritto il 17 gennaio 2011 (avente a oggetto “esecuzione dei lavori di sondaggi archeologici presso l'edificio sito in , Piazza Sett'Angeli), concludeva per la CP_1
condanna di in via monitoria, al pagamento di euro 587.988,02, oltre Parte_1
accessori e spese. La richiesta trovava accoglimento e il D.I. veniva tempestivamente notificato.
***
Mediante l'atto di opposizione, ha allegato, con riferimento alle Parte_1
specifiche ragioni di pagamento affermate da in sede monitoria, di aver già CP_1
corrisposto la somma di euro 274.100,00 a saldo della “nota di addebito” prot. n. 42/FM/12 del 13.01.2012 redatta dalla creditrice con riguardo al preliminare di permuta del 24.11.2008
(doc. 3 dell'atto di opposizione). Come si legge nella stessa nota, il pagamento richiesto e saldato ha avuto a oggetto anche il costo degli oneri concessori e delle commissioni per le garanzie rilasciate in favore del . ha così osservato che, Org_2 Parte_1
avendo eseguito quel versamento in data 16.01.2012, non può ritenersi legittima la pretesa dell' di conseguire anche la restituzione degli interessi da lei versati in misura di CP_1
euro 681,45 in data 09.07.2013, e cioè dopo un anno e mezzo dal pagamento ricevuto;
è evidente, infatti, che tale ritardo non può essere ribaltato in suo danno. Analogamente, ha aggiunto l'opponente, non può neppure pretendere il pagamento della somma di CP_1
euro 3.548,00 per adempimenti tecnico amministrativi correlati al rilascio della concessione edilizia ed all'esecuzione dei lavori, dal momento che quella cifra è stata pure essa corrisposta con il pagamento della “nota di addebito” sopra citata. In base alle stesse ragioni
3 ha negato di essere tenuta a pagare il costo delle rate di ammortamento riferite agli anni
2012 e 2013 pagate per la garanzia n. 239 accesa per la rateizzazione degli oneri concessori
(con scadenza ad aprile di ciascun anno) e pari ad € 1.570,58, visto che, come anzi precisato, il saldo di quegli oneri era stato corrisposto il 16.01.2012 e, perciò, avrebbe CP_1
dovuto estinguere il piano di rateizzazione.
Con riguardo alla voce di spesa relativa ai costi delle medesime garanzie bancarie, ha allegato che, mediante il pagamento della stessa “nota di addebito”, Parte_1
aveva eseguito anche il pagamento della prima rata di entrambe le polizze fideiussorie ed i rispettivi impegni di firma pari ad € 6.626,71. Di modo che, concludendo sul punto, ha eccepito che il quantum ancora dovuto ad con riguardo a Parte_1 CP_1
quella voce di costo ammonta alla minor cifra di euro 42.942,38.
Quanto ai costi di progettazione, ammettendo di non aver proceduto al Parte_1
pagamento nei confronti di ha, però, contestato la pretesa di ricomprendere in CP_1
quella voce anche il valore dell'IVA applicata dal progettista in rivalsa, dal momento che ha potuto beneficiare del diritto alla detrazione, essendo noto che il pagamento CP_1
dell'IVA è una posta neutrale.
In definitiva, con riguardo all'oggetto del D.I. ha riconosciuto di essere Parte_1
debitrice della minor somma di euro 424.577,38 (euro 42.942,38, per oneri di polizza e euro
381.635,00 per spese di progettazione) e perciò, tenuto conto della compensazione dichiarata dalla stessa di essere ancora debitrice della minor somma di euro CP_1
306.738,80. Dopo di ciò, ha avanzato ulteriori e diverse eccezioni di Parte_1
compensazione sia impropria che propria e, infine, con domanda riconvenzionale, ha avanzato pretesa di pagamento per la differenza. In tal senso ha allegato una Parte_1
seria di controcrediti esigibili nei confronti della controparte.
Con riguardo al rapporto contrattuale del 17 novembre 2011, indicato da CP_1
come titolo della compensazione dichiarata in misura di euro 117.838,58, ha Parte_1
eccepito il diritto a una maggiore compensazione, stimata in euro 210.065,80, secondo quanto indicato nella fattura pro-forma (doc. 6 dell'atto di opposizione) del 24.09.2020. A tal proposito, ha chiarito che i sondaggi archeologici commissionati su Piazza Parte_1
Sett'Angeli erano propedeutici all'esecuzione di un intervento edile del valore di euro
500.000,00, sostanzialmente commissionato nell'ambito dello stesso rapporto, poi
4 unilateralmente interrotto da Perciò, ha concluso, in suo favore devono essere CP_1
conteggiate le spese generali pari al 15% sull'imponibile lavorazioni di € 96.589,00, l'utile di impresa pari al 10% del dovuto per i lavori di sondaggio - così per un totale parziale di €
122.185,09 oltre iva al 22% (per complessivi € 149.065,81)-, oltre al mancato utile di euro
50.000,00 più IVA al 22% (€ 61.000,00), corrispondente al 10% dell'appalto avente a oggetto la realizzazione dell'edificio sull'area interessata dai sondaggi.
Inoltre, ha contrapposto il proprio diritto al corrispettivo per l'esecuzione Parte_1
di altri incarichi nel frattempo affidatigli dalla controparte. In particolare, ha allegato ancora in compensazione:
- il controcredito di euro 1.175,90, per consumi idrici successivi alla consegna della
[...]
(cfr. doc. 9), la cui utenza era intestata alla Organizzazione_3 Parte_1
durante i lavori di realizzazione del medesimo edificio di culto e, dopo la consegna, non è stata tempestivamente volturata in capo all' , come sollecitato con Controparte_1
mail del 03.02.2020 con allegati (doc. 10);
- il controcredito per i lavori di scavo e sbancamento e per i costi tecnici propedeutici per la costruzione della Chiesa dedicata a in quartiere Brancaccio, Org_4 CP_1 commissionati dall' e ammontanti a complessivi € 172.742,24 (cfr. Controparte_1
doc. 11). E in relazione a tale ultimo rapporto ha affermato un credito residuo, al netto, cioè, della compensazione, pari a euro 30.506,56.
A tali eccezioni e pretese ha aggiunto l'ulteriore eccezione di Parte_1
compensazione (impropria) dipendente dai controcrediti scaturenti dal medesimo contratto di permuta indicato nel ricorso monitorio e riferibili alle seguenti ragioni:
- il rimborso dei costi sostenuti per la somministrazione dell'energia elettrica e la fornitura idrica presso i quattro negozi, i due uffici e l'oratorio consegnati ad in base al CP_1
contratto di permuta, richiesti in misura di euro 24.500,00 con e-mail del 29.10.2015 (doc. 7, depositata anche da . 39); Controparte_3
- il rimborso del credito di euro 12.900,00 corrispondente alle somme anticipato per conto dell' al Notaio in relazione al rapporto di Controparte_1 Persona_2
permuta (cfr. dichiarazione dello stesso, prodotta in allegato con il doc. n. 8 dell'atto di opposizione: - € 800,00 per i costi della procura rilasciata dal Cardinale a IM Pt_2
Gioacchino e all'Avv Muratore;
- € 6.200,00 per la registrazione del preliminare di permuta del 24.11.2008; - € 2.900,00 per l'atto di convenzione tra l' ed il CP_1 Org_2
5 del 12.03.2010; - € 3.000,00 per l'atto di vincolo a parcheggio e di inedificabilità CP_1 tra l' ed il del 18.02.2010; CP_1 Org_2
-il pagamento di euro 33.700,00, per i lavori di climatizzazione e vari eseguiti presso l'oratorio (locale polifunzionale) di Via Maqueda su incarico aggiuntivo CP_1 dell' CP_1
In base a tali argomenti, ha chiesto la revoca del D.I. opposto e la Parte_1
condanna di al pagamento della somma di euro 30.506,56. CP_1
***
Con la comparsa di costituzione ha ammesso di aver in effetti ricevuto il CP_1
pagamento della somma di euro 277.648,00, dichiarandosi soddisfatta con riguardo al credito ingiunto per oneri concessori e per oneri assicurativi, ribadendo di essere creditrice del residuo pari a euro 310.340,02. ha in particolare insistito nella richiesta di CP_1
pagamento del credito corrispondente alle spese di progettazione anticipate per euro
397.486,84 -comprensive di Iva-, contestando perciò la pretesa avversaria di dedurre l'importo dell'imposta indiretta. Sul tema, in via ulteriormente riconvenzionale, CP_1
ha osservato che, benchè nel preliminare le spese di progettazione fossero state riduttivamente indicate in euro 400.000,00, nella realtà, al netto dell'IVA, hanno inciso per la maggior somma di euro 591.365,00. Siccome in base all'art. 4 del contratto di permuta, ha assunto l'impegno di corrispondere “tutte” le spese di progettazione, non Parte_1
vi possono essere dubbi sul fatto che la posta richiesta in misura di euro 397.486,48 è legittima, risultando persino inferiore all'ammontare dei costi sostenuti al netto di IVA.
ha poi contestato la pretesa di di portare in compensazione il CP_1 Parte_1
costo di euro 24.500,00 per gli “allacci” delle utenze relative ai beni consegnati in permuta dalla costruttrice. In virtù dell'art. 5 del contratto di permuta, infatti, quei costi devono allocarci in capo all'impresa. Ha peraltro osservato che la pretese si fonda sul contenuto di una e-mail inidonea a fornire valida prova di quanto affermato. AR ha pure negato il diritto della di conseguire il compenso affermato –in misura di euro Parte_1
33.700,00- per gli impianti di condizionamento. Premesso che l'appendice allegata sub lettera “G” al preliminare di permuta Rep. 16764/Racc. 5503 (cfr. DOC n. 52) prevede che l'esecuzione e la messa in opera degli impianti era a carico dell'appaltatrice, ha pure contestato la prova del credito, aggiungendo che tali lavori non sono stati peraltro portati a termine.
6 ha pure contestato la pretesa di di ribaltare il costo di euro CP_1 Parte_1
12.500,00 relativo alle prestazioni del notaio . Ha contestato la valida Persona_3
documentazione di quei costi, comunque riferibili a spese connesse al rilascio delle concessioni edilizie da parte del Comune di e perciò direttamente dovute da CP_1
in base al contratto di permuta. Parte_1
ha poi contesto la pretesa di compensare ulteriormente il credito in misura di CP_1
euro 92.226,42, sulla scorta dell'altro rapporto di appalto relativo agli scavi archeologici in
Piazza Sett'Angeli. A tal proposito, ha negato la sussistenza dei presupposti per CP_1
la compensazione legale e ha contestato pure la sussistenza dei presupposti per la compensazione giudiziale, dal momento che il credito è radicalmente contestato, visto che non vi è alcun titolo a sostegno. Ha osservato che la fattura trasmessa da il Parte_1
18 febbraio 2015 è l'unica coerente con il contratto del 17 gennaio 2011 (cfr. art. 2) mentre non sono valide le richieste oggetto delle successiva fattura del 24 settembre 2020, tesa a conseguire il pagamento di un indennizzo relativo a opere mai commissionate.
L ha infine negato la legittimazione passiva in ordine alle pretese di CP_1
pagamento, affermate da in relazione agli interventi eseguiti per conto della Parte_1
(€ 1.175,90) e ” per CP_4 Controparte_5 Controparte_6
lavori di scavo, sbancamento e costi tecnici (€ 172.742,24) della Chiesa da dedicare a
[...]
Invero, ha argomentato, quegli Enti parrocchiali non sono riferibili alla sfera Parte_3
giuridica dell' che, perciò, non può rispondere. CP_1
In conclusione, ha insistito per il pagamento della somma di euro 310.340,02, CP_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
***
Con ordinanza del 7 aprile 2022 è stata confermata la provvisoria esecutività del D.I. entro il limite di euro 310.342,02 e con separata ordinanza sono stati assegnati i termini di rito di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c. L'istruttoria della causa proseguiva con l'assunzione delle fonti orali ammesse con la successiva ordinanza del 20 ottobre 2022. Il 19 settembre 2023 si raccoglievano le conclusioni delle Parti e si assegnavano i termini dell'art. 190 c.p.c.
Analizzati agli atti, ritiene questo giudice che l'opposizione sia parzialmente fondata.
7 Con la comparsa di costituzione e risposta, ha ammesso di aver ricevuto CP_1 dall'opponente, a tacitazione parziale della sua pretesa, la somma di euro 277.648,00, riducendo aritmeticamente la richiesta di pagamento entro la misura residua di euro
310.340.00. Con la memoria di replica, ha pure chiarito che il pagamento in CP_1
questione deve essere imputato alle poste creditorie indicate nel D.I. sub lettere B (euro
51.139,67), C (253.652,09 per oneri concessori comprensivi degli interessi € 1.730,87) e D
(euro 3.548,00 per costi correlati alla esecuzione dei lavori), concentrando il merito della controversia sulla domanda di pagamento relativa alle “spese di progettazione”, indicate con la lettera A del riepilogo contenuto nel ricorso monitorio -secondo la strategia difensiva sviluppata sin dalla comparsa di costituzione e risposta.
Sul punto, osservando appena come le poste di credito indicate da Controparte_1
ai fini dell'imputazione di pagamento ammontino complessivamente a una somma superiore, per euro 30.691,76 (B+C+D= 308.339,76), rispetto a quella corrisposta da senza però che vi sia stata alcuna rinuncia, avendo ribadito il Parte_1 CP_1
diritto al pagamento del credito residuo di euro 310.340,00, si deve considerare quanto segue.
Il credito azionato da è unico, scaturendo da un unico rapporto e unica è perciò CP_1
la domanda di pagamento. L'imputazione di quanto ricevuto da alle singole Parte_1
voci di costo elencate con le lettere B, C, e D, del ricorso monitorio va quindi considerata meramente descrittiva;
essa inoltre non oblitera di certo le eccezioni sollevate dall'opponente in riferimento alle voci di spesa indicate. Quelle eccezioni, laddove riferite ai costi conteggiati da per interessi sugli oneri concessori e per le rate versate CP_1
con riguardo alla garanzia bancaria n. 239 ad aprile 2012 e ad aprile 2013, sono invero fondate, riducendo il valore della pretesa iniziale.
L'opposta non ha infatti contestato che con il pagamento della nota di addebito del 13 gennaio 2012 aveva corrisposto, oltre che gli oneri concessori (pretesi per Parte_1 euro 253,652,09), anche la somma di euro 6.626,71 in relazione alle rate dell'anno 2010 di entrambe le garanzie bancarie. E allora, se gli oneri concessori furono pagati a gennaio
2012, allora avrebbe dovuto impiegare subito quella somma per estinguere CP_1
entrambi i piani di rateizzazione: sia quello relativo agli oneri concessori;
sia quello relativo alla garanzia attivata a sostegno di quel debito. Il pagamento dei relativi interessi e oneri fideiussori da parte di dopo il 13 gennaio 2012 non può essere ricondotto alla CP_1
posizione deontica assunta da con il contratto di permuta. La somma di euro Parte_1
8 681,00 per interessi e quella di euro 1.570,58 per la relativa garanzia non sono perciò dovute da La pretesa di pagamento di al netto della compensazione Parte_1 CP_1
operata e del pagamento di euro 277.648,00 riconosciuto in corso di causa, va così ridotta di euro 2.251,58 e perciò va stimata in euro .308.088,42
Non sono fondate le altre eccezioni di compensazione, né la richiesta riconvenzionale di pagamento da essa dipendenti.
Non è fondata l'eccezione di compensazione impropria avanzata da per Parte_1 la somma di euro 24.500,00, siccome riferibile al costo degli “allacci” delle utenze da lei costruite e trasferite in permuta all'AR. In disparte la carenza assoluta di prova circa l'ammontare di tale spesa, non avendo valore rappresentativo la dichiarazione proveniente dalla stessa opponente e contenuta nella e -mail del 29 ottobre 2015, si deve più in particolare osservare che, in base al contratto di permuta (art. 4), gli “allacciamenti” delle utenze costituivano oggetto dell'obbligazione accessoria assunta da come Parte_1 strumentale all'esecuzione del contratto di permuta. Il testo negoziale è molto chiaro nel prevedere che la consegna materiale dei locali, trasferiti in proprietà ad in CP_1
seguito alla loro semplice esistente e senza altra formalità, doveva avvenire “chiavi in mano”, restando a carico dell' soltanto il costo per l'attivazione dei contratti di CP_1
utenza.
Secondo questo giudice non è fondata neppure l'affermazione del controcredito di euro
33.700,00 allegato da a titolo di compenso per i lavori di climatizzazione Parte_1
“e vari” all'interno dell'oratorio. La questione, siccome direttamente collegata alla quantificazione della domanda riconvenzionale di pagamento, è stata analizzata nonostante mancasse il presupposto della “facile e pronta liquidazione” preteso ai fini della mera compensazione dall'art. 1243 c.c. L'istruttoria non ha tuttavia consentito di supplire alla verifica positiva del quantum affermato. non ha prodotto alcun dato Parte_1 oggettivo per dimostrare l'esecuzione dei lavori di climatizzazione “e vari”. Per provare genericamente l'avvenuta esecuzione dei “lavori di climatizzazione” si è rivolta a fonti testimoniali (non ammesse), senza nulla offrire in ordine alla consistenza, tipologia, modalità di quei lavori, affidandosi, perciò, alla istanza di CTU non accolta in quanto esplorativa. Le decisioni istruttorie assunte sul punto in corso di causa vanno ribadite e il credito opposto in compensazione va giudicato non provato.
9 ha affermato il diritto alla restituzione di euro 12.900,00 per Parte_1
l'anticipazione delle tasse, degli onorari e dei compensi riscossi dal notaio
[...]
in relazione: 1) al confezionamento della procura rilasciata dal Per_2 Parte_4
a IM Gioacchino e all'Avv. Muratore -n. rep. 16786-; 2) alla registrazione del preliminare di permuta del 24.11.2008 -rep. 16764-; 3) all'atto di convenzione tra l' ed il del 12.03.2010 -rep. 17832-; 4) all'atto di vincolo a CP_1 Org_2 parcheggio e di inedificabilità tra l' ed il del 18.02.2010 - CP_1 Org_2
rep. 17781.
Sul punto si consideri quanto segue.
L'art. 16 del contratto di permuta ha previsto, in effetti, che le spese dell'atto e quelle consequenziali fossero poste a carico di entrambe le Parti. Nondimeno, a sostegno dell'allegazione, ha prodotto due note (del primo luglio 2022 e del 19 Parte_1
gennaio 2022) a firma del pubblico ufficiale rogante, che riferiscono il costo di euro
12.900,00 a ulteriori atti rispetto a quelli indicati. In particolare, risulta che quella posta passiva è stata sostenuta da anche con riferimento all'atto registrato con il Parte_1
rep. n.17780 e all'atto registrato con il rep n. 20367; atti non prodotti. Il dato è importante perché pur indicando il costo sostenuto per ciascuno dei quattro atti sopra Parte_1
elencati a fondamento della sua pretesa (pag. 10 dell'opposizione), non ha documentato il fondamento di quella indicazione. E perciò, siccome la nota del notaio è Per_1
onnicomprensiva e si riferisce a ulteriori rogiti, non può ritenersi raggiunta la prova circa il costo effettivamente sostenuto per ciascuno de quattro documenti elencati dall'opponente.
ha chiesto di escludere tra le “spese” di progettazione da lei dovute Parte_1 all'AR l'ammontare dell'IVA corrisposta per la rivalsa esercitata dal progettista (art. 18 D.P.R. n. 633 de 1972). Ciò in considerazione del fatto che, in base al meccanismo di liquidazione dell'IVA, ha maturato un corrispondente diritto di detrazione (art. CP_1
19 D.P.R. n. 633 del 1972). Per affrontare la questione occorre considerare innanzitutto che non è un soggetto che opera attivamente nell'ambito operativo dell'IVA e, CP_1
perciò, non è titolare del diritto di detrazione. In materia di Enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica per l'ordinamento italiano (legge n. 222 del 1985) occorre infatti distinguere tra:
1) enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari, che sono automaticamente considerati non commerciali con scopo principalmente
10 cultuale;
per i quali, in altri termini, si presume normativamente il fine di religione e di culto
(artt. 1-3, L. n. 222 del 1985);
2) gli altri enti canonici (riconosciuti dalla Chiesa), cioè approvati dall'autorità ecclesiastica, che sono fiscalmente sottoposti a quanto stabiliva l'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 (oggi abrogato dal Codice del Terzo Settore-Dlgs. n 117 del 2017) e che perciò a date condizioni compiono operazioni che possono risultare fiscalmente rilevanti anche ai fini dell'IVA.
Ebbene, l'arcidiocesi rientra nel novero degli Enti che fanno parte della gerarchia della
Chiesa e, infatti, nel caso di specie non risulta sia neppure titolare della Partita Iva per compiere operazioni rientranti nel relativo ambito di applicazione. Non vi è prova, cioè che per l'AR l'ammontare dell'IVA subita a monte a titolo di rivalsa sia neutralizzabile attraverso il meccanismo della detrazione in fase di liquidazione del debito erariale.
Al di là di ciò, si deve ancora osservare che l'obbligazione tributaria dovuta ex lege dal soggetto che subisce la rivalsa, pur non trovando titolo nel contratto concluso con il professionista ma nella legge tributaria, integra il corrispettivo e perciò, tornando al caso di specie, laddove il contratto di permuta stabilisce che “tutte le spese di progettazione” devono essere allocate in capo a ivi comprese quelle anticipate da Parte_1
non si può ritenere, in assenza di una specifica diversa previsione, che la rivalsa CP_1
subita da non debba essere ribaltata su (costituisce questione CP_1 Parte_1
fiscale non rilevante nell'ordine dai rapporti tra le Parti di questo giudizio, la possibilità per di contabilizzare separatamente quanto versato ad per l'IVA Parte_1 CP_1
corrisposta al professionista, in modo da esercitare il diritto di detrazione, oppure indicare la relativa posta passiva alla stregua di costo deducibile).
Per tali ragioni non è condivisibile l'impostazione di Parte_1
Con riferimento ad altri rapporti negoziali pendenti con ha CP_1 Parte_1
opposto il credito di euro 1.175,90, per consumi idrici successivi alla consegna della Chiesa di Bagheria;
nonchè il credito di euro 172.724,24 per i lavori di scavo, Org_3
sbancamento e per i costi tecnici propedeutici alla costruzione della Chiesa dedicata a Padre in nel quartiere Brancaccio. Sul punto, richiamando il contenuto degli artt. 2 Org_4 CP_1
e 3 della L. n. 222 del 1985 sopra citata, si deve però considerare che l' Controparte_1
costituisce un centro di imputazione giuridica distinto dagli Enti parrocchiali (doc.
[...]
nn. 55, 56, della comparsa di costituzione) indicati da Conseguentemente, Parte_1 non sono riferibili all'opposta i rapporti giuridici affermati dall'opponente a fondamento delle pretese di pagamento mediante compensazione sopra riportate. Non vale a sostenere il
11 contrario il documento n. 21 della produzione di consistente nella lettera di Parte_1
incarico sottoscritta dal che, semmai, conferma Parte_5
quanto appena argomentato.
Non è infine fondata la pretesa di di conseguire il corrispettivo di euro Parte_1
92.226,42, in relazione al già citato contratto del 17 gennaio 2011, a titolo di “mancato utile”
e “spese generali”. La pretesa non trova titolo nel “contratto aperto” avente a oggetto l'esecuzione di lavori di sondaggio archeologico (all. n. 12 dell'atto di opposizione).
L'oggetto del contratto è espressamente circoscritto all'esecuzione di quelle sole opere propedeutiche, da eseguirsi in economia e compensarsi espressamente in base a liste settimanali o mensili (artt. 1 e 2 del contratto). Senza dubbio si trattava di interventi propedeutici al futuro ripristino del palazzetto sito in piazza Sett'Angeli che però non risulta sia stato mai commissionato a Non depongono in tal senso le prove orali. Parte_1
Soltanto il teste ha riferito dell'esistenza di un progetto “interno” all'AR Tes_1
avete a oggetto la possibilità di edificare due o tre elevazioni fuori terra;
progetto interno mai sviluppato e mai oggetto di un incarico di committenza. Del resto, non emerge agli atti neppure la predisposizione di un embrionale computo metrico, risultando in definitiva priva di ogni riscontro la prospettazione di circa la colpevole “interruzione” da Parte_1 parte dell' del rapporto teso alla realizzazione dell'opera edificatoria stimata CP_1
unilateralmente euro 500.000,00. Non è dunque valida la prospettata illegittima sospensione del rapporto e dunque non è fondata la pretesa di conseguire, a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva, gli utili non conseguiti in misura 10% sia sul prezzo delle opere di scavo sia sull'ulteriore presso dell'ipotetico appalto di esecuzione delle opere di ripristino del palazzetto, nonché il rimborso, parimenti presuntivo e automatico, delle spese generali secondo la disciplina degli appalti di opere pubbliche.
In definitiva, all'esito del giudizio, la pretesa di pagamento avanzata in via monitoria da risulta fondata nel limite di euro 308.088,42. Il D.I., emesso per euro Controparte_1
587.988,00 va revocato ed va condannata al pagamento del minor importo Parte_1
sopra indicato.
Considerata la natura unitaria del procedimento iniziato con la fase sommaria, in base all'art. 91 comma primo e secondo, deve considerarsi soccombente ma, tenuto Parte_1
conto della fondatezza in punto di quantum e in misura rilevante (per euro 279.218,58) e cioè per il 47% del credito, si ritiene equo compensare le spese di giudizio in misura della
12 metà. Perciò, stimandole in euro 15.000,00, vanno liquidate in capo alla soccombente in misura del 50% e dunque poste a suo carico per euro 7.500,00. Visto l'art. 653, cpv. c.p.c. vanno inoltre liquidati a carico del debitore “anche” gli onorari relativi al decreto ingiuntivo secondo il valore accertato e perciò in misura di euro 4.394,00.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Palermo, in composizione monocratica, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nonché rigettando la domanda riconvenzionale:
accoglie solo parzialmente l'opposizione proposta avverso il D.I. n. 4663/2021 emesso da questo Tribunale su richiesta dell' , ne dispone la revoca e condanna Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Parte_1
pagare in favore di , la somma di euro , oltre interessi 308.088,42 Controparte_1
.sfo, dalla data della domanda monitoria sino al soddimoratori in misura legale
Condanna , al pagamento delle spese di lite per questa Parte_1
fase di merito in misura di euro 7.500,00, compensandole per il resto, e per la fase monitoria in euro 4.934,00, oltre rimborso forfettario del 15% come per legge, IVA e CPA.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Palermo 15/01/2024
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor
Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
13 14