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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 11/03/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1685 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1685/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
E
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Tempio Pausania il 30.6.1991, trascritto agli atti dello stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II – Serie
A – anno 1991;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nata a [...] il [...], Parte_1 E
, nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato in Tempio Pausania il 30.6.1991, trascritto agli atti dello stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II – Serie A – anno 1991, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili, del matrimonio concordatario contratto celebrato in Tempio Pausania il 30.6.1991, trascritto agli atti dello stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II – Serie A – anno 1991, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. i coniugi danno atto della loro reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Nulla per spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio l'11.3.24
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott.ssa Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 1685/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
E
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, celebrato in Tempio Pausania il 30.6.1991, trascritto agli atti dello stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II – Serie
A – anno 1991;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti in corso di causa ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc. Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nata a [...] il [...], Parte_1 E
, nato a [...] il [...], Parte_2
celebrato in Tempio Pausania il 30.6.1991, trascritto agli atti dello stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II – Serie A – anno 1991, alle seguenti:
CONDIZIONI
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili, del matrimonio concordatario contratto celebrato in Tempio Pausania il 30.6.1991, trascritto agli atti dello stato civile del medesimo Comune al n. 29, parte II – Serie A – anno 1991, ordinando al competente ufficiale dello stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. i coniugi danno atto della loro reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Nulla per spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio l'11.3.24
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo