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Sentenza 24 settembre 2024
Sentenza 24 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2024, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 settembre 2024; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 6109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6109/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MARIO FERRANTE elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) - Via Dante
Alighieri, n. 72– presso lo studio legale dell'avv. GIUSEPPE MARIO FERRANTE
ATTRICE contro
(P.IVA , in persona del procuratore speciale p.t. Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA AFFATATO, elettivamente domiciliato in FOGGIA presso lo studio legale dell'avv. Nadia Parisi
CONVENUTA
e
, CP_2 CP_3
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
rispettivamente quali conducente, nonché erede, unitamente alla seconda, CP_2 CP_3 di , proprietario dell'autovettura Mercedes classe A, tg. BT225ZD, e la Per_1 [...]
quale Compagnia assicuratrice del predetto veicolo, per sentirli condannare, in solido tra CP_1
loro, al risarcimento dei danni fisici patiti allorché il 22.11.2016, alle ore 10:00 circa, nel mentre percorreva a piedi il marciapiede posto a sinistra rispetto al senso di marcia veicolare di Via Ofanto, nell'abitato di San Ferdinando di Puglia, nei pressi del civico 58, veniva investita dall'autovettura pagina 2 di 6 Mercedes, la cui conducente, sopraggiungendo a velocità sostenuta e rasentando il marciapiede della suddetta via, la attingeva con la fiancata sinistra, finendo poi per agganciarla con lo specchietto retrovisore sinistro.
Ha esposto in particolare l'attrice che, a causa dell'urto, veniva scaraventata al suolo, provocandosi delle lesioni tali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso di Cerignola.
Nel costituirsi in giudizio, la ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità e/o la nullità CP_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che l'inammissibilità della domanda così come proposta e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata e comunque non provata, con conseguente vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
e regolarmente citate, non si sono costituite e, pertanto, sono state dichiarate CP_2 CP_3
contumaci.
Espletata l'istruttoria consistita nella produzione di prove documentali, nell'escussione di testi e nell'audizione di CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base delle conclusioni delle parti, come da note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
2. Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276
c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav., n. 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
3. Nel merito, la domanda non è fondata e non merita accoglimento.
4. La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo disciplinato dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pagina 3 di 6 Pertanto, in caso di sinistro coinvolgente un pedone, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro.
Tuttavia, quanto detto non esonera in ogni caso il danneggiato dal fornire la prova del verificarsi dell'evento storico e dell'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto.
Ciò posto, dall'istruttoria espletata durante il giudizio, deve rilevarsi che l'attrice non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c., non avendo sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni delle due testimoni, figlie dell'attrice, che avrebbero assistito al sinistro stradale, le quali, tuttavia, hanno fornito una versione dei fatti tra loro contraddittoria.
Infatti, se la prima ha riferito che, nel giorno e nell'ora indicati, insieme alla mamma, l'odierna attrice, vi erano solo lei e la sorella, quest'ultima ha, invece, dichiarato che, sul luogo del sinistro, oltre a loro, vi erano anche i loro figli nei passeggini.
Ancora, mentre la prima ha riferito di aver accompagnato lei stessa la madre presso il Pronto Soccorso, la seconda ha riferito che, nell'immediatezza dei fatti la tornò a casa, salvo poi essere portata Pt_1 la sera al Pronto Soccorso, con l'ambulanza.
Orbene, tale ultima circostanza risulta, oltretutto, smentita dal referto di Pronto Soccorso presente agli atti dal quale emerge in maniera chiara e incontrovertibile che l'attrice giunse in Ospedale con mezzi propri, non di sera, ma nel primo pomeriggio, ossia, alle 14:47.
Da ultimo, ulteriori contraddizioni emergono con riferimento alla circostanza per la quale a detta di una figlia, a seguito del sinistro, la passeggera dell'autovettura “scese e disse che mia madre stava bene e quindi andarono via entrambe” e che “le generalità le abbiamo avute tramite ricerche sulla macchina”, mentre, a detta dell'altra “nella macchina c'erano due donne, una delle quali scese e disse alla conducente di fermarsi. Ma la conducente proseguì dritto e la passeggera rincorse la macchina e quindi andarono via entrambe. Noi conoscevamo le due donne, che abitano a San Ferdinando da tanti anni”.
Ciò posto, tali evidenti contraddizioni, oltre a rilevare l'inattendibilità delle predette testi, non permettono di ritenere sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria dall'attrice, in quanto, sul punto, la conducente del veicolo antagonista e la terza trasportata hanno riferito una dinamica dei fatti del tutto diversa da quella sostenuta dalla stessa Pt_1
Infatti, entrambe le sorelle in sede di s.i.t. hanno riferito che, la non veniva attinta CP_2 Pt_1
dalla loro autovettura ma che, piuttosto, cadeva a terra, scivolando da sola.
pagina 4 di 6 Non permettono di superare tale contraddizione, nemmeno i referti di Pronto Soccorso presenti agli atti, in quanto, in quello relativo al giorno dell'incidente si fa riferimento ad un incidente stradale, mentre, in quello del 27.11.2016 emergerebbe che la causa delle lesioni patite dalla sia addebitabile Pt_1
ad una riferita caduta accidentale.
Per mero tuziorismo, stante le evidenti contraddizioni emerse durante il giudizio e stante l'assenza di alcun verbale da parte di una qualsivoglia autorità, che certamente avrebbe potuto fornire degli elementi oggettivi per la ricostruzione della dinamica dell'evento, giova sottolineare come,
l'assoluzione della dal reato di frode assicurativa non rilevi ai fini della decisione, parimenti Pt_1
alla relazione di CTU medico-legale esperita nel corso del giudizio, in quanto, sul punto, giova rammentare che “La CTU non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020)”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene che dall'esame complessivo delle risultanze probatorie emerge una forte incertezza sulla veridicità del sinistro, che impone il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte e riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto della di ripetere dall'attrice le somme eventualmente versate o che saranno CP_1
versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della , ogni diversa Parte_1 CP_2 CP_3 CP_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) rigetta la domanda e per l'effetto condanna la a rimborsare le spese di lite Pt_1 sostenute da pari ad € 9.872,10 per compenso professionale, oltre rimborso CP_1
forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
1) pone definitivamente le spese di C.T.U., per come liquidate in corso di causa, a carico dell'attrice, con il diritto della di ripetere da quest'ultima quanto eventualmente già CP_1
versato al CTU in virtù del decreto di liquidazione.
Foggia, 24 settembre 2024
Il Giudice
Concetta Potito
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23 settembre 2024; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 6109/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Concetta Potito ha pronunciato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 6109/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE Parte_1 C.F._1
MARIO FERRANTE elettivamente domiciliato in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) - Via Dante
Alighieri, n. 72– presso lo studio legale dell'avv. GIUSEPPE MARIO FERRANTE
ATTRICE contro
(P.IVA , in persona del procuratore speciale p.t. Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIA GRAZIA AFFATATO, elettivamente domiciliato in FOGGIA presso lo studio legale dell'avv. Nadia Parisi
CONVENUTA
e
, CP_2 CP_3
CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: LESIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.09.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 – applicabile ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 58, comma 2, della novella – si omette la redazione dello svolgimento del processo.
1. Ciò posto, con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
rispettivamente quali conducente, nonché erede, unitamente alla seconda, CP_2 CP_3 di , proprietario dell'autovettura Mercedes classe A, tg. BT225ZD, e la Per_1 [...]
quale Compagnia assicuratrice del predetto veicolo, per sentirli condannare, in solido tra CP_1
loro, al risarcimento dei danni fisici patiti allorché il 22.11.2016, alle ore 10:00 circa, nel mentre percorreva a piedi il marciapiede posto a sinistra rispetto al senso di marcia veicolare di Via Ofanto, nell'abitato di San Ferdinando di Puglia, nei pressi del civico 58, veniva investita dall'autovettura pagina 2 di 6 Mercedes, la cui conducente, sopraggiungendo a velocità sostenuta e rasentando il marciapiede della suddetta via, la attingeva con la fiancata sinistra, finendo poi per agganciarla con lo specchietto retrovisore sinistro.
Ha esposto in particolare l'attrice che, a causa dell'urto, veniva scaraventata al suolo, provocandosi delle lesioni tali che ne rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso di Cerignola.
Nel costituirsi in giudizio, la ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità e/o la nullità CP_1 dell'atto di citazione per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, oltre che l'inammissibilità della domanda così come proposta e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché infondata e comunque non provata, con conseguente vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
e regolarmente citate, non si sono costituite e, pertanto, sono state dichiarate CP_2 CP_3
contumaci.
Espletata l'istruttoria consistita nella produzione di prove documentali, nell'escussione di testi e nell'audizione di CTU medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione, sulla base delle conclusioni delle parti, come da note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
2. Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida – che permette al Giudice di scegliere la soluzione più idonea" sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica", così di fatto preferendo il "profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276
c.p.c." (Cass. Sez.
6-Lav., n. 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), "in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
3. Nel merito, la domanda non è fondata e non merita accoglimento.
4. La fattispecie in esame rientra nell'ambito applicativo disciplinato dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale prevede che: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
pagina 3 di 6 Pertanto, in caso di sinistro coinvolgente un pedone, grava sul conducente la presunzione di colpevolezza stabilita dall'art. 2054, comma I, c.c., il quale si presume comunque responsabile del sinistro, salvo provi l'esclusiva o concorrente responsabilità del pedone nella causazione del sinistro.
Tuttavia, quanto detto non esonera in ogni caso il danneggiato dal fornire la prova del verificarsi dell'evento storico e dell'esistenza di un rapporto causa-effetto tra il fatto storico e il danno ingiusto.
Ciò posto, dall'istruttoria espletata durante il giudizio, deve rilevarsi che l'attrice non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697 c.c., non avendo sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della domanda.
In primo luogo, va rilevato come la prova si fondi essenzialmente sulle dichiarazioni delle due testimoni, figlie dell'attrice, che avrebbero assistito al sinistro stradale, le quali, tuttavia, hanno fornito una versione dei fatti tra loro contraddittoria.
Infatti, se la prima ha riferito che, nel giorno e nell'ora indicati, insieme alla mamma, l'odierna attrice, vi erano solo lei e la sorella, quest'ultima ha, invece, dichiarato che, sul luogo del sinistro, oltre a loro, vi erano anche i loro figli nei passeggini.
Ancora, mentre la prima ha riferito di aver accompagnato lei stessa la madre presso il Pronto Soccorso, la seconda ha riferito che, nell'immediatezza dei fatti la tornò a casa, salvo poi essere portata Pt_1 la sera al Pronto Soccorso, con l'ambulanza.
Orbene, tale ultima circostanza risulta, oltretutto, smentita dal referto di Pronto Soccorso presente agli atti dal quale emerge in maniera chiara e incontrovertibile che l'attrice giunse in Ospedale con mezzi propri, non di sera, ma nel primo pomeriggio, ossia, alle 14:47.
Da ultimo, ulteriori contraddizioni emergono con riferimento alla circostanza per la quale a detta di una figlia, a seguito del sinistro, la passeggera dell'autovettura “scese e disse che mia madre stava bene e quindi andarono via entrambe” e che “le generalità le abbiamo avute tramite ricerche sulla macchina”, mentre, a detta dell'altra “nella macchina c'erano due donne, una delle quali scese e disse alla conducente di fermarsi. Ma la conducente proseguì dritto e la passeggera rincorse la macchina e quindi andarono via entrambe. Noi conoscevamo le due donne, che abitano a San Ferdinando da tanti anni”.
Ciò posto, tali evidenti contraddizioni, oltre a rilevare l'inattendibilità delle predette testi, non permettono di ritenere sufficientemente provato il fatto storico posto a fondamento della pretesa risarcitoria dall'attrice, in quanto, sul punto, la conducente del veicolo antagonista e la terza trasportata hanno riferito una dinamica dei fatti del tutto diversa da quella sostenuta dalla stessa Pt_1
Infatti, entrambe le sorelle in sede di s.i.t. hanno riferito che, la non veniva attinta CP_2 Pt_1
dalla loro autovettura ma che, piuttosto, cadeva a terra, scivolando da sola.
pagina 4 di 6 Non permettono di superare tale contraddizione, nemmeno i referti di Pronto Soccorso presenti agli atti, in quanto, in quello relativo al giorno dell'incidente si fa riferimento ad un incidente stradale, mentre, in quello del 27.11.2016 emergerebbe che la causa delle lesioni patite dalla sia addebitabile Pt_1
ad una riferita caduta accidentale.
Per mero tuziorismo, stante le evidenti contraddizioni emerse durante il giudizio e stante l'assenza di alcun verbale da parte di una qualsivoglia autorità, che certamente avrebbe potuto fornire degli elementi oggettivi per la ricostruzione della dinamica dell'evento, giova sottolineare come,
l'assoluzione della dal reato di frode assicurativa non rilevi ai fini della decisione, parimenti Pt_1
alla relazione di CTU medico-legale esperita nel corso del giudizio, in quanto, sul punto, giova rammentare che “La CTU non può essere utilizzata (come nel caso di specie) per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass.
n. 31886/2019; Cass., Ord. n. 196317/2020)”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si ritiene superfluo anche in questa sede l'esame del quantum debeatur e si ritiene che dall'esame complessivo delle risultanze probatorie emerge una forte incertezza sulla veridicità del sinistro, che impone il rigetto della domanda.
5. Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione al valore della lite. Al riguardo, si evidenzia di aver tenuto conto dei parametri aggiornati, prevedendo i valori medi e le fasi di giudizio effettivamente svolte e riduzione del 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente
(Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto della di ripetere dall'attrice le somme eventualmente versate o che saranno CP_1
versate al C.T.U. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e della , ogni diversa Parte_1 CP_2 CP_3 CP_1
istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 1) rigetta la domanda e per l'effetto condanna la a rimborsare le spese di lite Pt_1 sostenute da pari ad € 9.872,10 per compenso professionale, oltre rimborso CP_1
forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge;
1) pone definitivamente le spese di C.T.U., per come liquidate in corso di causa, a carico dell'attrice, con il diritto della di ripetere da quest'ultima quanto eventualmente già CP_1
versato al CTU in virtù del decreto di liquidazione.
Foggia, 24 settembre 2024
Il Giudice
Concetta Potito
pagina 6 di 6