Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2024, proposto da
OM.EG. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, AN SC US, rappresentati e difeso dall'avvocato Eugenio Sigona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittotia, n. 13;
contro
COMUNE DI CESANO BOSCONE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Alessandro Roderi e Dario Sferrazza Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via Legnano, n. 16;
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 6919 del 13.03.2024 con il quale il Comune di Cesano Boscone ha dichiarato inammissibile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 164/2022 (prot. Comune n. 13621 del 25.05.2022) e ordinato la demolizione delle opere eseguite in contrasto con le norme edilizie e con il regolamento locale d’igiene, nonché in difformità dal titolo presentato e il ripristino dello stato dei luoghi;
del provvedimento prot. n. 3052 del 03.02.2023 con il quale il Comune di Cesano Boscone – ritenuti gli interventi eseguiti e riportati nella pratica edilizia numero 164/2022 difformi dal titolo abilitativo - ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in difformità, con ripristino dell’originario stato dei luoghi;
del provvedimento n. 9704 del 14.04.2023 con il quale è stata disposta dal Comune di Cesano Boscone la proroga del termine dell’ordinanza emessa in data 03.02.2023 prot. n. 3052 per ulteriori 120 giorni;
di ogni ulteriore atto collegato, connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo dei diritti e interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Boscone e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NO LE ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, vengono principalmente impugnati i provvedimenti in data 13 marzo 2024 e 3 febbraio 2023 con i quali il Comune di Cesano Boscone ha: a) dichiarato l’inammissibilità della SCIA presentata in data 25 maggio 2022 dal sig. ZI CE ST in relazione ad un intervento di ristrutturazione edilizia da eseguire su un immobile di proprietà della società OM.EG. s.r.l. di cui è amministratore unico; b) ha ordinato la demolizione delle opere eseguite in quanto ritenute difformi dal predetto titolo.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Cesano Boscone e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, alla quale il ricorso è stato notificato.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 2 dicembre 2025.
Il Collegio deve prendere atto che, in prossimità della suindicata udienza, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una nota con cui dichiarano di non avere più interesse alla decisione.
Non resta dunque che prendere atto di quanto sopra e dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritiene il Collegio che la particolarità della situazione di fatto e l’esito della lite giustifichino la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA DA RU, Presidente
NO LE ZZ, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO LE ZZ | MA DA RU |
IL SEGRETARIO