Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Biagio Cimini Consigliere dott. Elena Gelato Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 6523/2019, pendente
TRA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Teresa Parte_1
Lorasso, Marco Cesare e Gaetano Palella
Appellante in riassunzione
E
(c.f. ), con l'avv. prof. Romano Vaccarella, Controparte_1 C.F._1
(c.f. ), con gli avv.ti prof. Mariano Marzocchi Controparte_2 C.F._2
Buratti, Benedetto Barzocchi Buratti e Gianluca Capasso,
(c.f. , con l'avv.to Roberta Carta, Controparte_3 C.F._3
(c.f. ), con l'avv. Mario Giuliano Giaquinto, Controparte_4 C.F._4
Appellati
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'Appellante: “Voglia codesta Corte d'Appello di Roma
1
- accertata la responsabilità civile dei convenuti Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
e conseguente all'uso fraudolento dei badge marcatempo, grazie ai quali essi registravano la Controparte_4
propria presenza in servizio presso gli uffici della Camera dei deputati, pur essendo invece assenti,
CONDANNARE I PREDETTI CONVENUTI
1) a risarcire il danno ingiustamente causato alla Camera dei deputati, nella misura indicata a pag. 42 dell'atto di citazione in riassunzione del 10 ottobre 2019 o - in subordine - nella diversa misura che codesta Corte vorrà determinare;
2) a rifondere le spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio.”.
Per il dott. : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione CP_2
e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da Parte_1
e, respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il dott.
[...] [...]
, per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella CP_2
misura del 15%, oltre Iva e Cpa. … In via istruttoria si chiede l'acquisizione dei fascicoli attinenti i giudizi penali di primo e secondo grado”.
Per il dott. “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, qui riportandosi CP_3
all'atto introduttivo del giudizio, ai verbali di udienza, e a tutte le note di trattazione scritta depositate:
- accogliere l'eccezione pregiudiziale di estinzione del giudizio, per tardività della riassunzione, formulata prima di ogni altra difesa e conseguentemente la declaratoria di estinzione del giudizio e inammissibilità della riassunzione, tenendo anche conto che dovendosi il processo riassumere davanti alla Corte d'appello in funzione di giudice del lavoro e trattandosi di materia sostanziale di lavoro, neppure si poteva applicare la sospensione feriale;
2 - nella denegata ipotesi di non accoglimento della suddetta eccezione pregiudiziale di estinzione, rigettare le domande proposte dalla Camera dei deputati nell'atto di riassunzione del giudizio e, comunque, rigettare le domande tutte a suo tempo proposto nel giudizio penale a quo dalla Camera dei Deputati.
In via istruttoria, per i motivi tutti già esposti:
- dichiarare inammissibile il deposito dei documenti effettuato dalla Camera dei Deputati il 29-30 luglio 2021 in quanto non effettuato in via telematica attraverso il pct e le sue specifiche tecniche;
- in ogni caso stralciare dagli atti il fascicolo delle indagini preliminari depositato il 29 Luglio 2021 in quanto mai autorizzato dalla Corte d'Appello con l'ordinanza 14 ottobre 2020;
- in ogni caso stralciare dagli atti il fascicolo della Corte di Cassazione depositato il 29 Luglio 2021 in quanto mai autorizzato dalla Corte d'Appello con l'ordinanza 14 ottobre 2020;
- revocare l'ordinanza 14 ottobre 2020 nella parte in cui la Corte ammetteva il deposito della documentazione depositata dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 2020 per gli stessi motivi già esposti all'udienza del
29.1.2020 e nelle note autorizzate di trattazione scritta 8.9.2020 trattandosi di produzioni non avvenute nei giudizi penali di primo e secondo grado ai sensi degli artt. 622 c.p.p. e 392 e segg. c.p.c. in quanto nel presente giudizio le parti non possono svolgere nuova attività probatoria e vi è il divieto di nuovi mezzi di prova e stralciarla dal fascicolo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
Per la dott.ssa : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria CP_1 Controparte_1
domanda ed eccezione,
- accertare che non sussiste il diritto al risarcimento della Camera dei deputati nei confronti della dott.ssa
[...]
o in subordine affermare il concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., della creditrice nella causazione Controparte_1
dell'evento dannoso
- in ogni caso condannare la alla restituzione della somma di euro 54.671,56, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per la dott.ssa : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, respingere le Controparte_4
domande avanzate dalla Camera dei Deputati nei confronti della sig.ra in quanto infondata Controparte_4
in fatto ed in diritto e, per l'effetto,
- Dichiarare non dovuto l'importo di €. 13.981 a titolo di danno materiale per le presunte 181 ore non lavorate, in quanto frutto di errore contabile e comunque non dovute in considerazione del monte ore accumulato
3 dalla sig.ra nel corso degli anni e mai retribuito. CP_4
- Dichiarare non dovuto l'importo di €. 40.500,00 a titolo di danno all'immagine in quanto destituito di fondamento e comunque non provato.
- Respingere ogni altro eventuale addebito in quanto non provato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto del 23.12.2010 la si è costituita parte civile nel giudizio penale Parte_1
svoltosi davanti al Tribunale di Roma nei confronti degli odierni appellati e della sig.ra Parte_2
imputati per i reati di truffa aggravata e continuativa in danno della Camera (loro datrice
[...]
di lavoro), per avere – con artifici e raggiri – ottenuto badges non nominativi, diversi da quelli in dotazione ai dipendenti, e per averli utilizzati al fine di far registrare la loro presenza sul posto di lavoro, pur essendo assenti.
Con sentenza n. 16551/2014, il Tribunale di Roma ha condannato gli imputati alle pene di giustizia per i reati loro ascritti e al risarcimento del danno in favore dell'appellante, liquidato in via equitativa in € 30.000,00 a carico di , € 21.500,00 a carico di Controparte_4 CP_3
€ 30.000,00 a carico di , € 65.000,00 a carico di
[...] Controparte_2 Controparte_1
ed € 27.000,00 a carico di , oltre interessi legali e alla rifusione delle spese legali Parte_2
in favore della parte civile.
Il Tribunale ha inoltre ordinato la confisca dei beni di proprietà o nella disponibilità di CP_4
per un valore corrispondente alla somma di € 10.000,00, di per un
[...] Controparte_3
valore corrispondente alla somma di € 1.500,00, di per un valore Controparte_2
corrispondente alla somma di € 10.000,00, di per un valore Controparte_1
corrispondente alla somma di € 45.000,00 e di per un valore corrispondente Parte_2
alla somma di € 7.000,00.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Roma ed il giudizio si è concluso con la dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati loro ascritti e la conferma delle statuizioni civili (sentenza n. 10955/2017).
Il provvedimento della Corte d'Appello è stato censurato per cassazione dagli odierni appellati ma non dalla sig.ra . Pt_2
4 Il giudizio di legittimità si è concluso con la sentenza n. 1343/2019, con la quale la Suprema
Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio nella parte in cui veniva disposta la confisca e con rinvio al giudice civile in relazione alle relative statuizioni sul rilievo della “carenza di motivazione sugli specifici motivi di appello prodotti dalla difesa in ordine alla sussistenza dei fatti ed alla loro dimensione circostanziale”.
Con atto di citazione ritualmente notificato la Camera dei deputati ha riassunto il giudizio, richiamando le difese spiegate nei precedenti gradi e domandando per l'effetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati all'Amministrazione.
Con atto del 7 gennaio 2020 si è costituita la dott.ssa la quale ha addotto: i) l'assenza di CP_1
prova circa i fatti costitutivi della pretesa creditoria perché inutilizzabile e illegittimamente acquisita;
ii) l'assenza di danno conseguente alla condotta e, in ogni caso, la non risarcibilità dello stesso ex art. 1227 c.c. perché evitabile dall'Amministrazione usando l'ordinaria diligenza.
La dott.ssa ha inoltre domandato la condanna della Camera alla restituzione della CP_1
somma di euro 54.671,56, oltre rivalutazione ed interessi, da lei asseritamente già versata all'appellante.
Con atto in pari data si è costituito il dott. l quale ha eccepito: i) l'estinzione del giudizio CP_3
per tardività della riassunzione;
ii) l'assenza di prova degli allontanamenti dal luogo di lavoro stante l'inutilizzabilità ex art. 191 cpp delle videoriprese per nullità del procedimento di acquisizione avvenuto in violazione dell'art. 431 cpp, dell'art. 234 cpp e 189 cpp e perché effettuate in violazione della normativa sulla privacy e dello Statuto dei lavoratori;
iii)
l'inutilizzabilità dei dati/timbrature acquisiti e del lettore alimentazione di sistema;
iv)
l'inutilizzabilità della prova testimoniale assunta nel giudizio penale perché tardivamente richiesta dal PM e, in ogni caso, inidonea a dimostrare il verificarsi dei fatti ascritti;
v) l'assenza del danno lamentato dalla parte civile.
Con atto del 15 gennaio 2020 si è costituito il dott. , il quale: i) ha contestato l'an della CP_2
pretesa creditoria rilevando di non essere tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro e, in ogni caso, di avere accumulato straordinari per un numero di ore superiore a quello contestato;
ii) ha addotto l'inesistenza dei danni lamentati dalla Camera dei deputati e comunque l'omessa indicazione dei parametri utilizzabili per la loro liquidazione.
5 Con atto del 28 gennaio 2020 si è costituita la sig.ra , la quale ha eccepito: i) la legittimità CP_4
dell'uso del badge perché ricevuto dall'Amministrazione negli anni '90; ii) l'assenza di danno per la Camera dei deputati in conseguenza della condotta ascritta.
Con ordinanza del 14.10.2020 la Corte d'appello adita ha ammesso la produzione documentale effettuata dalla Camera dei deputati in data 26 gennaio 2020 relativa alle indagini preliminari (di cui la difesa del dott. aveva chiesto lo stralcio il 29.1.2020) e disposto l'acquisizione dei CP_3
fascicoli relativi ai giudizi penali di primo e di secondo grado.
La Camera dei deputati, in data 29-30 luglio 2021, ha prodotto la documentazione ammessa da questa Corte mediante deposito in cancelleria di DVD e copia cartacea.
A seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze dell'ufficio, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata rimessa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per lo scambio delle memorie conclusionali e delle memorie di replica.
*
§1. In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione.
Secondo la difesa della dott.ssa e del dott. il termine di tre mesi dalla CP_1 CP_3
pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione andrebbe computato, ex art. 615, co. 3,
c.p.p., dalla lettura del dispositivo all'udienza del 22 settembre 2019 e non dal deposito del provvedimento in cancelleria.
La censura è infondata.
Sul punto si intende dar seguito all'orientamento ormai risalente e univoco della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “Nel caso in cui la Corte di cassazione annulli, ai soli effetti civili, una decisione penale, [come è nel caso che ci occupa] il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della stessa Corte, stabilito dall'art. 392 cod. proc. civ. ai fini della riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, decorre, secondo le norme del codice di rito civile, dal deposito in cancelleria della sentenza stessa e non dal giorno della lettura del dispositivo in udienza” (in questi termini, Cass, n. 5287/1997; nello stesso senso, Cass., n. 14384/99 e, da ultimo, Cass., n. 32930/2018).
È poi infondata l'ulteriore eccezione proposta dal sig. secondo cui il giudizio, trattandosi CP_3
di controversia giuslavoristica, avrebbe dovuto essere introdotto con ricorso.
6 La controversia ha infatti ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito (i.e., come detto, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla commissione di un fatto di reato) e non un rapporto di lavoro, sicché si conclude per la correttezza e tempestività dell'istaurazione del giudizio innanzi alla autorità preposta.
Si viene dunque all'esame della controversia nel merito.
§.2. Come desumibile da quanto sopra sinteticamente indicato, gli odierni appellati sono stati imputati e poi condannati, in primo grado, per il reato di truffa aggravata continuativa in danno della Camera dei deputati;
la pronuncia di condanna penale è stata revocata in secondo grado a fronte dell'intervenuta prescrizione dei reati, di modo che, a seguito dell'annullamento del capo di pronuncia con il quale la Corte d'appello penale aveva nondimeno confermato le statuizioni civili, l'odierna Corte è chiamata ad accertare, in via incidentale, la sussistenza degli elementi costitutivi degli illeciti ascritti ai singoli dipendenti della Camera, al limitato fine della pronuncia al risarcimento dei danni.
La Camera dei deputati ha censurato l'operato dei convenuti per avere gli stessi – nei giorni indicati nei tabulati allegati alla richiesta di rinvio a giudizio e alle sentenze penali di primo e secondo grado in atti – superato i varchi di ingresso della sede di lavoro (ora in uscita ora al rientro) omettendo completamente la timbratura laddove una momentanea distrazione del commesso lo avesse permesso oppure utilizzando un badge a loro non intestato e a loro non riconducibile, impedendo al sistema di rilevazione delle presenze di recepire gli allontanamenti illegittimi, così arrecando all'Amministrazione un danno all'immagine e uno patrimoniale consistente nelle retribuzioni erogate a fronte della mancata prestazione di lavoro da parte dei dipendenti infedeli.
Gli odierni appellati hanno contestato gli addebiti mossi a loro carico, deducendo a vario titolo:
a) l'assenza di prova della condotta loro ascritta, per essere stata la prova illegittimamente acquisita ed essere dunque inutilizzabile nella presente sede, b) la fallacia del procedimento seguito per individuare l'utilizzatore dei badges irregolari e, infine, c) l'assenza di danno risarcibile.
§.3. Al fine di dirimere la controversia, stante le molteplici eccezioni mosse rispetto alla legittimità della produzione documentale di parte appellante, occorre in primis chiarire il perimetro probatorio entro cui si esplica la decisione.
7 A sostegno della domanda la Camera dei deputati ha depositato:
1. all'atto della costituzione in giudizio: a) copie autentiche dei provvedimenti dei precedenti gradi;
b) copia dei verbali delle udienze svoltesi innanzi al Tribunale penale;
c) articoli di stampa;
d) copia della delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera del 7 ottobre 2010 in cui furono deliberati i criteri di quantificazione del danno subito per i fatti in questione;
e) estratto del
Regolamento dei servizi del personale della Camera (art. 67 e 69); f) Cud dell'ing. per CP_2
il 2009. Tale produzione è pienamente ammissibile perché già parte dei fascicoli del giudizio svolto in sede penale.
2. in data 27 gennaio 2020: gli atti di indagine relativi al procedimento penale r.g. 57057/2009.
A seguito dell'ordinanza emessa da questa Corte in data 14.10.2020 la Camera ha altresì depositato:
3. in data 29.7.2021: CD contenenti i fascicoli di primo e secondo grado;
4. in data 30.7.2021: talloncino per il ritiro delle copie di 5 CD richieste all'ufficio copie della
Corte d'appello penale di Roma;
5 in data 5.8.2021: n. 5 CD contenti le video registrazioni relative al passaggio dei convenuti attraverso i varchi della Camera dei deputati.
Tale produzione è stata censurata dalle parti appellate, nei seguenti termini:
I.la difesa del dott. ha chiesto lo stralcio degli atti delle indagini preliminari depositati CP_2
il 27.1.2020, perché ritenuti nova non ammessi ex art. 394 c.p.c. in quanto eccentrici rispetto al giudizio penale in senso stretto, con conseguente necessità di revoca dell'ordinanza di ammissione resa da questa Corte.
La censura è infondata con riguardo a tutti i documenti che hanno formato oggetto di deposizione dei testi, perché in tal modo confluiti nel fascicolo del dibattimento, come i DVD contenenti le videoriprese delle immagini dei varchi di ingresso della Camera (in realtà già parte del fascicolo perché ritenuti corpo del reato, v. infra) o le relazioni dell'Ispettorato di PS e gli Per_ scambi epistolari tra i sig.ri e (v. verbale udienza dell'11.3.2013 in atti). CP_5
Tali documenti, appunto limitatamente a quelli confluiti nel fascicolo del dibattimento, sono dunque utilizzabili in questa sede.
II. la difesa dei sig.ri e ha dedotto l'inutilizzabilità ex art. 191 cpp dei CD CP_1 CP_3
contenenti le immagini del circuito di videosorveglianza (depositati nel presente giudizio in data
8 5.8.2021) lamentando: i) il loro illegittimo inserimento nel fascicolo del dibattimento sull'asserito erroneo presupposto che si trattasse del corpo del reato, ii) la loro estrazione in violazione degli artt. 234 e 189 cpp;
iii) e la loro cattura in violazione della normativa sulla Privacy e dello Statuto dei lavoratori.
Anche tale censura non si ritiene recepibile.
In proposito si chiarisce che l'utilizzabilità è categoria propria del solo rito penale, inapplicabile in quello civile governato dal principio dell'atipicità dei mezzi di prova, liberamente valutabili dal giudice.
Da ciò consegue che le prove raccolte nelle precedenti fasi di giudizio, a prescindere dalla loro eventuale inutilizzabilità secondo le regole del rito penale, possono entrare nel processo civile attraverso la loro produzione, alla stregua di qualunque altra prova precostituita, la cui efficacia probatoria dovrà poi autonomamente essere valutata nel contraddittorio tra le parti secondo le regole del codice di procedura civile (Cass., 4 giugno 2014, n. 12577; in argomento, tra le altre,
Cass., n. 3689/21, Cass., n. 31312/21).
I DVD prodotti in data 5.8.2021 dalla Camera dei deputati potranno dunque essere valutati nella presente sede, in quanto già confluiti nel fascicolo del dibattimento perché qualificati dal
Tribunale di Roma come “corpo del reato” e, comunque, perché hanno formato oggetto di testimonianza.
Da respingere è inoltre la censura relativa alla dedotta inutilizzabilità delle immagini perché asseritamente acquisite in violazione della normativa sulla privacy o dello Statuto dei lavoratori.
Da un lato, infatti, si ritiene applicabile al caso di specie il disposto dell'art. 24 codice della privacy, secondo cui il consenso al trattamento dei dati personali non è richiesto “per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Dall'altro lato, si rileva come sia stato accertato in corso di causa che le telecamere, funzionali a garantire la sicurezza della sede parlamentare, erano “posizionate presso gli ingressi della Camera, facendo bene attenzione che l'angolo visuale riprodotto alla telecamera non invest[isse] l'operato dei dipendenti
[proprio] per non violare l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori” (p. 48 del verbale d'udienza del 17.1.2013), norma che comunque preclude il controllo della corretta esecuzione dell'ordinaria prestazione da parte del lavoratore subordinato ma non quello destinato alla difesa del datore di lavoro
9 rispetto a specifiche condotte illecite del dipendente, che, come dichiarato dal teste Tes_1
(v. verbale ud. 5.4.2012), è il motivo per cui, una volta insorto il sospetto sul compimento degli illeciti per cui è causa, sono state visionate le registrazioni degli impianti di video-sorveglianza presenti all'ingresso (in relazione alla legittimità dei cd. controlli difensivi, cfr., ex multis, Cass.,
n. 25732/2021; Cass., n. 2722/2012).
III.la difesa del dott. a eccepito l'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p. delle prove testimoniali CP_3
assunte nel corso del dibattimento stante l'asserita tardività del deposito della lista testimoniale da parte del PM.
La censura deve essere disattesa, dovendo considerarsi i verbali relativi all'escussione dei testi prove liberamente valutabili dal giudice civile, in forza delle considerazioni sopra già enunciate.
Il dott. ha inoltre dedotto l'inammissibilità del deposito dei fascicoli del giudizio di CP_3
legittimità e delle indagini preliminari perché non espressamente autorizzato e perché avvenuto, così come quello del fascicolo di primo e secondo grado, mediante deposito in cancelleria di copia riprodotta su CD, in spregio delle norme sul PCT, con la conseguenza che la Corte non potrebbe tener conto neppure della copia cartacea depositata, in quanto la stessa dovrebbe riprodurre il contenuto della copia informatica, che nella fattispecie non esisterebbe.
L'eccezione non merita accoglimento.
Con provvedimento di questa Corte del 14 ottobre 2020 è stato infatti autorizzato il deposito cartaceo, da ritenersi quindi pienamente legittimo ex art. art. 196-quater, comma 1, disp. att.
c.p.c.
I fascicoli dei precedenti gradi sono stati dunque ritualmente acquisiti al presente giudizio.
§.4. Chiarito quanto sopra, prima di passare alla disamina delle posizioni dei singoli convenuti occorre accertare la correttezza ed affidabilità del procedimento seguito dalla Camera dei deputati per individuare gli utilizzatori dei badges irregolari e per estrarre i dati informatici relativi ai passaggi dei tesserini attraverso i varchi.
A tal fine soccorrono le dichiarazioni rese in fase dibattimentale dai testi (vicequestore Tes_2
aggiunto presso la Camera), (in servizio presso l'ispettorato di pubblica sicurezza Tes_1
della Camera), e (dipendente in quiescenza del servizio informativo Tes_3 Tes_4 Tes_5
della Camera), dalle quali è emerso:
10 i) che il riconoscimento dei dipendenti infedeli è avvenuto mediante la visualizzazione delle riprese registrate presso gli ingressi della Camera – tra il 28 settembre 2009 e il
15 gennaio 2013 – nel momento esatto in cui il sistema informatico aveva rilevato il passaggio dei badges anomali;
ii) che in un primo momento le immagini erano state visionate dall'Ispettorato di pubblica sicurezza (dott. ) e poi – una volta accertato che l'utilizzo Tes_1
irregolare dei cartellini era stato perpetrato da dipendenti della Camera – dall'ufficio del personale, nella persona soprattutto del sig. , il quale aveva provveduto Tes_4
materialmente all' individuazione del nominativo dei singoli lavoratori infedeli (tra i quali quelli degli odierni appellati);
iii) che i sig.ri , e avevano utilizzato i badges personali CP_4 CP_3 CP_2 CP_1
per far registrare l'entrata e l'uscita a inizio e fine della giornata di lavoro, mentre avevano usato i badge irregolari per effettuare uscite infragiornaliere, senza che il sistema di rilevamento delle presenze avesse registrato alcunché (si rimanda alle testimonianze rese dai signori e all'udienza del 5.4.2012 ed a Tes_1 Tes_4
quella resa dal teste all'udienza del 17.1.2013). Tes_3
Tali dichiarazioni, circostanziate e tra loro assolutamente coerenti e concordanti, rese da soggetti della cui attendibilità non è in alcun modo dato dubitare, consentono di ritenere confermate le circostanze riferite, non soccorrendo in contrario le censure a vario titolo formulate dagli odierni appellati.
Gli incolpati hanno sostenuto l'inattendibilità del metodo seguito per l'individuazione dei responsabili per le seguenti ragioni: a) perché le riprese video, in quanto fuori fuoco, non consentirebbero il riconoscimento né del numero di badge, né del suo utilizzatore;
b) perché i video ed i dati delle timbrature non sarebbero stati estratti nel contraddittorio di tutte le parti e sarebbero pertanto inutilizzabili.
Tali eccezioni sono infondate.
In relazione alla censura sub a), osserva la Corte che:
-il sig. (in servizio presso l'ispettorato di pubblica sicurezza della Camera) ha Tes_1
dichiarato che “le immagini, … sono assolutamente chiare” … “alcune di una chiarezza sconvolgente” (v.
11 dichiarazione ud. 5.4.2012), fatto che peraltro emerge anche dalla visione dei DVD Tes_1
in atti;
-il sig. (dipendente in quiescenza del servizio informativo della Camera) ha chiarito che Tes_5
il numero di badge è rilevato dal varco e contestualmente recepito dal sistema informatico, di modo che risulta ininfluente la possibilità di distinguere dalle riprese video l'esatto numero del badge, essendo sufficiente il raffronto tra il dato estratto dal sistema informatico e la ripresa registrata in quell'esatto momento per avere certezza sia del numero di badge utilizzato, sia del soggetto che lo ha usato.
A conferma della correttezza dell'abbinamento badge-utilizzatore soccorre del resto la considerazione che al rilevamento nel sistema informatico di un determinato tesserino corrispondeva sempre il passaggio attraverso i varchi del medesimo dipendente, così come individuato nelle riprese video (v. verbale d'udienza del 27.1.2013 in atti).
Nello stesso senso depone poi la frequenza dell'uso dei cartellini attraverso determinati ingressi, quale indice di abitualità del comportamento dell'utilizzatore, circostanza che pure avvalora la correttezza dell'abbinamento cartellino-dipendente (si veda, ad esempio, il tabulato relativo al badge usato dalla sig.ra negli ingressi di San Macuto e Seminario, o quello di via del CP_1
Vicario per la sig.ra ). CP_4
Le circostanze appena rilevate, tra loro concordanti, consentono di ritenere accertato l'uso dei tesserini in questione da parte degli appellati in riassunzione per tutto il periodo in relazione al quale sono stati estratti i dati delle timbrature anomale dal sistema informatico (1.1.2009-
15.1.2010), compreso il periodo in relazione al quale non sono state esaminate le riprese video da parte dell'ispettorato di PS o dall'ufficio del personale (i.e. il periodo tra il 1 gennaio 2009 al
27.9.2009) e ciò a prescindere dal fatto che, al momento del sequestro dei badges, i dipendenti infedeli fossero stati trovati in possesso dei cartellini o meno.
Si respingono pertanto le censure articolate in proposito dagli appellati.
Con riguardo alla censura sub b) occorre poi considerare:
- la particolare attendibilità da riconoscere al soggetto che ha materialmente provveduto all'estrazione delle videoregistrazioni (i.e. l'Ispettorato di pubblica sicurezza della Camera) e l'assenza di allegazione del ben che minimo elemento da cui in ipotesi potersi evincere la manomissione delle immagini;
12 - che l'estrazione della lista delle timbrature dei badge irregolari presenti dal database, poi confluite nei tabulati, è stata effettuata con procedure che appaiono particolarmente garantiste circa la rispondenza dei dati e la correttezza della loro conservazione: a chiusura delle indagini il database è stato infatti acquisito per intero a cura dell' Controparte_6
che, alla presenza del personale dell'Ispettorato di PS e del suo referente informatico,
[...]
ne ha estratto una copia imprimendola su disco rigido non riscrivibile dopo aver provveduto a criptarla, per poi custodirla all'interno della cassaforte della Camera (v. p. 33 del verbale di ud. del 5.4.2012).
*
Alla luce di quanto sin qui rilevato e delle risultanze probatorie (testimonianze, video e tabulati), del tutto chiare e tra loro concordanti, si ritiene accertato l'illegittimo utilizzo (perché non autorizzato dal datore di lavoro) da parte degli appellati nei giorni e nelle ore indicati nei tabulati di badges “visitatori” o di dipendenti in quiescenza e segnatamente:
• del badge 2471 da parte del sig. CP_2
• del badge 26878 da parte del dott. CP_3
• del badge 35602 da parte della dott.ssa CP_1
• del badge 18320 da parte della dott.ssa CP_4
per effettuare uscite infragiornaliere dal luogo di lavoro eludendo sia il sistema informatico di rilevamento delle presenze che il controllo dell'addetto alla sicurezza, grazie alla capacità dei cartellini non nominativi di far accendere la “luce verde” dei varchi al pari dei badges ufficiali.
Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi in primo grado (si rimanda ancora ai verbali di udienza del 5.4.2012 e del 27.1.2013) e non sono state validamente smentite dalle parti appellate.
In contrario non rileva la censura formulata dalla sig.ra , la quale assume che solo i badge CP_4
dei dipendenti sarebbero in grado di attivare il segnale luminoso, posto che la testimonianza richiamata a sostegno dell'assunto non soccorre allo scopo: il teste , lungi dal Tes_6
confermare con certezza la circostanza, ha formulato mere supposizioni sul relativo fatto storico
(“Io, guardi, alla luce poi delle …. No, secondo me…. […] ritengo di no perché …., sì sì, ritengo di no”), di modo che non può ritenersi fondata l'eccezione formulata dall'appellata.
13 §.5. Tanto premesso in termini generali, si passa ora alla disamina delle singole posizioni degli appellati.
a. Controparte_2
Secondo la Camera dei deputati il dr. avrebbe illegittimamente utilizzato il badge n. CP_2
2471 (già assegnato ad altro dipendente della Camera e poi disabbinato da quel nominativo) 105 volte nei giorni indicati nei tabulati e, nello specifico: 40 volte per entrare ed uscire (20 timbrature in uscita e 20 al rientro), 31 volte facendo registrare solo la timbratura in uscita e 34 volte solo in entrata.
Tali circostanze non sono state contestate dal , il quale ha però eccepito per un verso CP_2
di essere consigliere parlamentare e come tale non tenuto al rispetto di alcun orario di lavoro e per l'altro di aver lavorato – ma l'affermazione è rimasta del tutto apodittica ed è comunque irrilevante per le ragioni di cui si dirà infra- un numero di ore di straordinario superiore a quello delle ore in contestazione.
Le eccezioni devono essere respinte.
L'art. 72 del Regolamento dei servizi del personale individua l'orario di lavoro dei dipendenti della Camera, senza alcuna distinzione tra consiglieri parlamentari o altre figure professionali, in quaranta ore settimanali, circostanza confermata anche dal dott. . Tes_4
In difetto della produzione del contratto di lavoro del dott. la censura articolata sul CP_2
punto deve dunque essere disattesa, non rinvenendosi in atti elementi tali da giustificare la mancata applicazione del citato articolo nel caso concreto.
Anzi, è lo stesso comportamento del dott. a negare la posizione assunta in questa CP_2
sede.
Egli, infatti, risulta aver utilizzato il badge personale sempre all'inizio e alla fine della giornata lavorativa in modo da far correttamente registrare la propria presenza presso la Camera per l'intera giornata, mentre ha utilizzato il cartellino irregolare per gli allontanamenti infragiornalieri, in tal modo confermando di avere piena contezza della funzione “marca tempo” del badge personale (e non solo – come pretestuosamente assunto in questa sede – di
“sicurezza”), oltre che del fatto di essere tenuto a lavorare un numero prestabilito di ore.
14 In relazione all'eccezione di bilanciamento tra le ore di straordinario asseritamente svolte dal convenuto e quelle in cui il dipendente si è allontanato dal luogo di lavoro grazie all'utilizzo illegittimo del badge n. 2471 si rinvia a quanto appresso si dirà al par. 6.1.
b. Controparte_3
La Camera dei deputati ha contestato al sig. l'uso del badge n. 26878 nei giorni indicati CP_3
nei Tabulati per 93 volte: di queste, 92 sono costituite da 46 fittizie uscite con i relativi finti 46 rientri;
in un altro caso c'è solo la fittizia timbratura in uscita.
Il badge 26878 risulta essere stato sequestrato nel corso delle indagini, con il numero abraso (v. pag. 6-38 della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto).
Il sig. ha tentato di paralizzare la pretesa della Camera deducendo l'inutilizzabilità delle CP_3
prove prodotte dall'appellante (sul punto, v. supra par. 3) e, in ogni caso, che l'utilizzo del badge sarebbe rimasto indimostrato, se non addirittura negato dalle risultanze istruttorie del dibattimento, avendo il teste affermato di aver effettuato il riconoscimento Tes_1
confrontando gli orari di passaggio del tesserino con i video di sorveglianza del 9 gennaio 2009, laddove per tale data le riprese non esistevano (essendo disponibili solo a partire dal 28.9.2009)
e avendo affermato che il 6.9.2009, giorno in cui il era in ferie, sarebbe stato registrato CP_3
l'uso del badge anomalo.
Secondo la difesa del ali circostanze renderebbero inattendibili le dichiarazioni del dott. CP_3
, di modo che, stante l'inidoneità delle ulteriori testimonianze a corroborare la tesi Tes_1
accusatoria, la domanda dell'appellante dovrebbe essere rigettata.
Tali affermazioni, frutto una lettura parziale dei verbali del dibattimento, non sono condivisibili.
Non corrisponde al vero che il sig. abbia dichiarato di aver riconosciuto il dott. Tes_1
razie alla visione delle immagini registrate il 9 gennaio. CP_3
Dalla piana lettura del verbale dell'udienza del 5.4.2012 si evince infatti chiaramente che il teste si è limitato a fare un discorso generale e di metodo, scollegato dal singolo episodio cui aveva fatto riferimento l'avv. Cozzoli il quale, nel porre la domanda su come si fosse arrivati all'accertamento dell'identità degli utilizzatori dei tesserini, aveva richiamato per inciso un'uscita registrata alle 12.53 e un'entrata registrata alle 13.50 risultante nelle informative agli atti, senza però mostrare le informative o specificare in alcun modo la data del 9 gennaio.
15 Rispetto al passaggio del cartellino il 6 aprile, giorno in cui il risultava in congedo, è CP_3
invece emerso in fase dibattimentale che in tale data il convenuto aveva fatto registrare il proprio codice identificativo sul PC interno all'ufficio (p. 31 e 32 verbale d'udienza del 5.4.2012), così dimostrando di essersi recato sul luogo di lavoro nonostante il congedo e rendendo veritiero il dato relativo all'uso del badge irregolare anche in tale data.
Il dott. a infine contesto sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria per aver lavorato CP_3
un numero di straordinari superiore a quello di asserito allontanamento illegittimo (doc. 2 e 4 di parte e per non aver l'Amministrazione conteggiato le franchigie previste per le uscite CP_3
infragiornaliere e per la pausa pranzo.
A riprova dell'assenza di danno materiale il a richiamato la testimonianza della dott.ssa CP_3
(v. verbale d'udienza del 16.5.2013, all. 16), Capo Ufficio e responsabile del processo e Tes_7
dell'attività lavorativa, da cui emergerebbe l'assenza di un vulnus al buon andamento della
Camera in conseguenza della condotta illecita.
Il danno all'immagine sarebbe poi del tutto insussistente e indimostrato.
Rispetto a tali eccezioni si rinvia infra al par. 6.
c. Controparte_1
La Camera dei deputati assume che la sig.ra all'epoca dei fatti documentarista di CP_1
biblioteca, si sarebbe procurata il badge n. 35602, in dotazione agli ingressi della Camera per i visitatori occasionali e l'avrebbe usato 711 volte: di queste, 680 sono costituite da 340 fittizie uscite con i relativi finti 340 rientri;
in altri 11 casi c'è solo la fittizia timbratura in uscita;
in 20 casi c'è solo la fittizia timbratura di rientro.
Il badge 35602 le è stato sequestrato.
Al fine di bloccare la pretesa creditoria dell'appellante, la sig.ra ha eccepito l'assenza di CP_1
prova della condotta ascritta perché il riconoscimento sarebbe avvenuto visionando riprese sfuocate e, peraltro, relative ad un periodo di tempo estremamente limitato (20 giorni sui 388 contestati).
Tali censure, in parte comuni ad altri convenuti, sono state già esaminate e superate al paragrafo
4, cui si rinvia.
Ad avviso della difesa della sig.ra la condotta ascrittale sarebbe rimasta indimostrata CP_1
Per_ anche perché i testi escussi, sig.ri e – rispettivamente capo del servizio Tes_8
16 biblioteca e collega dell'appellata– non si sarebbero accorti delle assenze, né avrebbero riferito di aver avuto contezza di richiami formali da parte dell'utenza istituzionale. Per_ La circostanza è ininfluente, posto che in primo luogo i signori e non erano Tes_8
evidentemente tenuti a verificare quale badge (se quello regolare o quello illegittimamente detenuto) fosse in concreto utilizzato dalla sig.ra per allontanarsi dalla sede di lavoro e CP_1
sotto altro profilo l'allontanamento dalla sede era da ritenere ingiustificato anche alla luce della dichiarazione del teste (capo ufficio della sig.ra v. verbale ud. 16.5.2013), il Tes_9 CP_1
quale ha riferito che l'attività lavorativa della convenuta doveva svolgersi esclusivamente all'interno della biblioteca della Camera, senza necessità di spostamenti tra i vari edifici.
L'incrocio dei dati presenti nei database con le riprese video ed il riconoscimento effettuato dai testi e , oltre che il sequestro del badge trovato in possesso della sig.ra Tes_10 Tes_1
confermano in conclusione l'imputabilità alla stessa del fatto illecito ascrittole. CP_1
La sig.ra ha poi contestato la pretesa creditoria perché in fase dibattimentale sarebbe CP_1
emerso che la Camera era stata resa edotta nel 2004 dell'utilizzo irregolare di un badge non riconducibile ad alcun dipendente ed il sig. (allora Capo Servizio Informatica) in Tes_6
quell'occasione avrebbe proposto la creazione di una black list contenente i cartellini non nominativi al fine di impedirne l'utilizzo indebito.
Secondo la tesi della dott.ssa non avendo la Camera dato seguito a tale progetto, i danni CP_1
lamentati dalla PA sarebbero irrisarcibili ex art. 1227 c.c., perché evitabili con l'ordinaria diligenza.
La tesi non è condivisibile, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, perché non vi è prova che il sig. abbia mai proposto la creazione Parte_3
della citata black list : dalla lettura della testimonianza emerge infatti che lo stesso avrebbe Per_ riscontrato la segnalazione ricevuta dal dott. (responsabile della sicurezza) dando atto degli accertamenti svolti, congedandosi vagamente con una “offerta di collaborazione per successivi approfondimenti” (v. verbali del dibattimento in atti).
In secondo luogo, perché risulta provato che l'Amministrazione si è comunque immediatamente attivata per perfezionare il sistema di rilevamento delle presenze dei propri dipendenti e per rendere più sicuro ed efficace l'utilizzo dei badges.
17 Per_ Il dott. ha infatti dichiarato che a valle delle verifiche svolte non era emersa “una causa attendibile di quell'anomalia e allora io … sollecitavo l'estensione anche ai dipendenti di una riforma che … la
Camera aveva introdotto nel 2000, 2001, … che era quella per gli esterni, era una tecnologia che nel frattempo era intervenuta che rendeva disponibile anche una maggiore attendibilità dei tesserini ... ricordo che si fece una lunga valutazione istruttoria tecnica, con tutte le strutture della camera interessate, e poi si adottò questo” (p.
50, verbale ud. 11.3.2013). Per_ Il dott. ha confermato la circostanza anche nel corso della sua seconda deposizione laddove ha riferito che “quando fu incaricato della direzione del servizio per la sicurezza, ci fu una riforma tesa ad introdurre dei badges a riconoscimento visivo, fotografici, insomma, su tutti gli esterni e la … sperimentazione detta buona prova e che, poi, successivamente, in anni successivi, per gradi, è stato esteso anche ai dipendenti. … si seguivano le evoluzioni delle tecnologie”.
La sig.ra ha altresì formulato una domanda riconvenzionale tesa alla “restituzione” della CP_1
somma di euro 54.671,56, trattenuta dalla Camera a seguito della sospensione del servizio, somma pari all'ammontare lordo della differenza tra lo stipendio corrisposto dalla Camera prima della sospensione disposta nel febbraio 2010 a seguito dell'avvio delle indagini penali e i ratei di assegno alimentare versati alla convenuta prima del pensionamento.
La domanda non è suscettibile di disamina in questa sede, posto che la valutazione della legittimità dei provvedimenti di stato economico e giuridico riguardanti i dipendenti della
Camera spetta alla sua giurisdizione interna e non al giudice comune (v. Corte costituzionale, sentenza n. 262 del 2017).
In merito alle contestazioni mosse in merito all'effettivo verificarsi dei danni lamentati dalla PA ed alla loro asserita erronea quantificazione, si rimanda al paragrafo 6.
d. Controparte_4
La Camera dei deputati lamenta l'illegittimo utilizzo da parte della sig.ra del badge n. CP_4
18320, in dotazione agli ingressi della Camera per i visitatori occasionali, per 416 volte: di queste,
410 sono costituite da 205 uscite con i relativi 205 rientri;
in altri 4 casi c'è solo la fittizia timbratura in uscita;
in 2 casi c'è solo la fittizia timbratura di rientro.
Il badge 18320 le è stato sequestrato.
18 La sig.ra ha eccepito la legittimità del possesso e dell'uso del tesserino perché le sarebbe CP_4
stato consegnato negli anni '90 dal sig. già dipendente della Camera ora in pensione, per Pt_4
ovviare al frequente smagnetizzarsi del proprio badge personale.
Tale eccezione, rimasta del tutto apodittica per non aver la sig. chiamato a testimoniare CP_4
il sig. o prodotto documentazione a supporto, risulta negata dallo stesso comportamento Pt_4
della convenuta.
Come risulta provato dai tabulati, dalle riprese video e dalle testimonianze assunte in corso di causa, ella ha utilizzato il badge 18320 solo per gli allontanamenti infragiornalieri, senza mai far menzione ai propri superiori della disponibilità di questo secondo tesserino.
La sig.ra ha inoltre dedotto l'inattendibilità dei dati presenti nei tabulati perché dalla loro CP_4
lettura emergerebbero “numerose anomalie”; di tali numerose anomalie, però, ne ha evidenziata una sola, ovvero la timbratura del badge n. 18320 a distanza di un solo minuto (10.39 e 10.40) in due varchi diversi in data 26.1.2009.
Ebbene, dalla lettura dei tabulati emerge che entrambi i varchi si trovano a piazza del Parlamento
(Lato commessi e e pertanto il lasso temporale tra le due rilevazioni appare del tutto Per_2
verosimile.
Non emergono dunque dalla difesa della sig.ra elementi atti a minare la veridicità dei dati CP_4
relativi alle timbrature.
Né è rilevante, per le stesse ragioni già espresse in relazione alla posizione della dott.ssa CP_1
il fatto che i testi escussi soggetto che collaborava con l'ufficio della convenuta) e Tes_11 Tes_12
(capo struttura operativa) si siano espressi nel senso di non aver notato le assenze ingiustificate della dott.ssa . CP_4
Anche in questo caso, si rinvia al paragrafo 6 per la disamina delle contestazioni sull'effettivo verificarsi dei danni lamentati dalla Camera e sulla loro quantificazione.
Al netto di quanto in quella sede si dirà in ordine all'astratta impossibilità di compensazione tra le ore di assenza ingiustificata ed eventuali ore di straordinario e ferie non godute, si rileva come sia comunque da disattendere la pretesa formulata dalla signora circa la necessità di Pt_5
detrarre 35 giorni (pari a 280 ore) di ferie non godute (come risultanti dal documento in atti denominato “riepilogo fine carriera” datato 2017) e cinque giorni per festività soppresse e 11 giorni di ferie non godute relative al 2009.
19 Non vi è prova, infatti, né che i 35 giorni non siano stati monetizzati dall'Amministrazione, né che la sig.ra non abbia usufruito dei giorni di ferie relativi al 2009. CP_4
La convenuta si è infatti limitata a produrre il riepilogo presenze relativo ai mesi gennaio- novembre 2009, ma non quello relativo al mese di dicembre 2009 o all'anno 2010, periodi in cui, verosimilmente, avrà usufruito delle ferie residue.
Ad avviso della difesa , infine, non si dovrebbe tenere conto di 24 timbrature perché il Pt_5
Regolamento della Camera tollererebbe altrettante timbrature irregolari.
La censura è infondata, dovendosi tale possibilità ritenersi evidentemente riferibile unicamente al badge nominativo e non certo a quello utilizzato sine titulo.
*
Alla luce delle considerazioni che precedono debbono ritenersi incidentalmente accertati i fatti illeciti perpetrati dai convenuti, sia con riguardo alla condotta della fattispecie criminosa loro ascritta, che all'elemento soggettivo dell'illecito.
Ed invero, “la falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, che rilevano di per sé – anche a prescindere dal danno economico cagionato all'ente truffato fornendo una prestazione nel complesso inferiore a quella dovuta – in quanto incidono sull'organizzazione dell'ente stesso, modificando arbitrariamente gli orari prestabiliti di presenza in ufficio, e ledono gravemente il rapporto fiduciario che deve legare il singolo impiegato all'ente” (così, Cass. pen., 30.11.2018, n. 3262; in argomento, tra le molte, Cass. pen,
8.7.2018, n. 41426; Cass. pen., 11.4.2018, n. 20130).
La condotta fraudolenta, come sinora evidenziato, si è nella fattispecie risolta nell'utilizzo di badges irregolarmente detenuti e non collegati al nominativo del dipendente, come tali oggettivamente idonei a indurre in errore l'amministrazione non consentendo la rilevazione delle uscite infragiornaliere.
L'elemento soggettivo dell'illecito non è poi contestabile (né appare a ben vedere contestato dagli odierni appellati), alla luce di quanto previsto dal Regolamento dei servizi e del personale della Camera con riguardo all'orario di lavoro giornaliero ed all'obbligo delle timbrature in entrata e in uscita, nonché, come già sopra indicato, in ragione delle stesse modalità con le quali
20 si è esplicitata la condotta fraudolenta, cui è insita la chiara consapevolezza e volontà della condotta illecita addebitata agli odierni appellati.
§.6. In conseguenza delle condotte denunciate la Camera dei deputati ha avanzato richiesta di risarcimento del danno patrimoniale “derivante dalle retribuzioni che sono state erogate ai singoli dipendenti a fronte di una mancata prestazione di lavoro” e del danno all'immagine da quantificarsi ex art. 1226 c.c.
6.1. Il danno patrimoniale è stato calcolato dall'appellante moltiplicando il costo orario della prestazione del singolo dipendente per le ore di assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, così come registrate dal sistema informatico al passaggio del tesserino illegittimo e risultanti dai tabulati.
Non sono state calcolate le assenze cui corrispondeva un'unica timbratura o in uscita o in entrata e sono altresì stati scomputati i 15 minuti di franchigia previsti dalla circolare del segretario della
Camera del 12.4.1989 per gli spostamenti da un palazzo all'altro della Camera, qualora il tempo intercorso tra la timbratura in uscita e quella in entrata fosse stato inferiore o pari ai 15 minuti previsti (si rimanda alle testimonianze rese dai testi e all'udienza del Tes_1 Tes_13
5.4.2012, pag. 77 del verbale).
I convenuti hanno a vario titolo tentato di paralizzare la pretesa creditoria, eccependo a tal fine:
a) l'assenza di vulnus per l'Amministrazione: a sostegno dell'assunto hanno richiamato la dichiarazione di alcuni testi (colleghi o diretti superiori) da cui emergerebbe che l'attività lavorativa del singolo dipendente e del gruppo di lavoro cui era preposto non aveva subito rallentamenti o riduzioni della qualità nonostante le assenze;
b) la necessità di conteggiare le franchigie di 15 e 30 minuti rispettivamente previste per gli spostamenti tra edifici e il pranzo (se svolto tra le 12 e le 15 all'esterno, senza usufruire della refezione interna);
c) che le ore di straordinario non retribuito e le ore per festività soppresse non godute e non monetizzate eccederebbero quelle accumulate per le assenze ingiustificate grazie all'illecito utilizzo dei badges irregolari.
Tali eccezioni e difese debbono essere disattese
La giurisprudenza contabile, in applicazione dell'art. 55-quinquies, commi 1-2, d.lgs. n.
165/2001, ha ripetutamente chiarito che il danno derivante dalla falsa attestazione in presenza
21 del pubblico dipendente è quanto meno pari alla spesa sostenuta dalla P.A. datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza ingiustificata, nella gestione dei servizi ai quali il predetto dipendente era addetto (ex aliis, corte dei conti Sez.
Toscana, n. 314/2020).
Ne consegue che la semplice assenza ingiustificata, in quanto tale, comporta un danno ingiusto per l'Amministrazione corrispondente allo stipendio erogato al dipendente in assenza del compimento della dovuta controprestazione così come contrattualmente prevista, mentre resta del tutto ininfluente che i colleghi o il diretto superiore o l'utenza si siano o meno accorti dell'assenza o, ancora, che il dipendente abbia o meno portato a termine il lavoro assegnatogli.
Tali circostanze rilevano unicamente in relazione alla domanda, qui non formulata dalla Camera, di risarcimento del danno conseguente alla necessità di riorganizzazione dell'ufficio per sopperire alle mancanze del lavoratore infedele.
Si respinge anche l'eccezione di bilanciamento tra le ore di assenza ingiustificata e quelle di straordinario asseritamente svolte e quelle relative alle festività soppresse non godute dal dipendente né monetizzate, o di quelle di congedo senza compensazione o dei giorni di ferie non goduti.
Come emerge dai tabulati, infatti, i badges in questione sono stati utilizzati anche solo in entrata o solo in uscita (senza registrare i corrispondenti allontanamenti o ingressi), così di fatto impedendo la contabilizzazione esatta del tempo di assenza dal servizio e lasciando intendere che, qualora le circostanze lo permettessero, gli appellati si assentavano dal luogo di lavoro senza registrare alcun passaggio dei cartellini attraverso i varchi, con conseguente impossibilità di calcolare la durata effettiva delle assenze indebite.
In difetto di prova circa uno dei due dati da correlare (e cioè quello delle ore esatte trascorse irregolarmente fuori dai locali di lavoro), si rigetta l'eccezione di bilanciamento formulata dai convenuti, e ciò al netto delle considerazioni sopra esposte in ordine al mancato assolvimento all'onere della prova facente capo agli eccipienti circa l'effettiva esistenza di maggiori ore da compensare ovvero alla loro mancata valorizzazione o monetizzazione nei periodi successivi
(questioni sulle quali, anche ai limitati fini di un'eccezione di compensazione, sarebbe del resto legittimata a pronunciarsi la Camera dei deputati, in ragione della “autodichia” di cui gode).
22 Del resto, a prescindere da quanto sopra rilevato, l'operazione di compensazione prospettata dai dipendenti della sarebbe in questa sede ontologicamente scorretta, considerata “la Pt_1
improponibilità di compensazioni orarie tra fatti illeciti e fatti leciti, dal che deriva che la struttura del reato è integrata prescindendo dalla, mera, aritmetica compensazione tra ore sottratte con la frode ed extra time non retribuiti, poi calcolati come riposo compensativo (in questi esatti termini, Sez. 2, n. 3262, del 30/11/2018,
Rv. 274895, che si richiama anche per i precedenti conformi indicati in motivazione” (così Cass. pen.,
5.10.2023, n. 40461).
Chiarito quanto precede, si viene alla liquidazione del danno.
Sul punto si ritengono corrette le modalità di calcolo proposte dalla Camera dei deputati, così riepilogabili: stipendio lordo base spettante ai singoli dipendenti (non contestato nel suo ammontare dalle controparti e, pertanto, da ritenere un dato pacifico e come tale non necessitante di prova) / ore annuali di lavoro previste da contratto (40 ore settimanali - così come previste dall'art. 72 del Regolamento della Camera e come confermato dai testi e Tes_3
v. verbali ud. del 17.1.2013 p. 31 e ud. 11.3.2013 p. 12, 19 e 28 – X 52 settimane l'anno) Tes_12
X ore di assenza ingiustificata.
L'appellante ha individuato le ore di assenza da conteggiare sulla base dei dati presenti nei tabulati, escludendo le frazioni di ore e senza tener conto delle ore di assenza di cui era impossibile calcolare l'esatto ammontare poiché per esse era stato registrato il passaggio del badge irregolare solo in uscita o solo in entrata.
Dalla lettura dei tabulati e delle testimonianze dei testi e emerge poi che Tes_1 Tes_4
l'appellante ha tenuto conto della franchigia di quindici minuti prevista per gli spostamenti tra le sedi della Camera (laddove le uscite infragiornaliere avessero avuto una durata pari o inferiore ai citati 15 mn.) ma non della franchigia oraria di trenta minuti, concessa nei casi di uscite dalle sedi della Camera effettuate in orario compreso tra le 12.00 e le 15 “per la refezione in alternativa all'utilizzo per il pranzo dei ristoranti e della caffetteria della Camera” (circolari 26.1.1994 e
15.3.1994, doc. 12 e 13 di parte . CP_3
Tutti i convenuti hanno come detto richiesto lo scomputo di tale franchigia, ma l'assunto non è ad avviso di questa Corte condivisibile.
Il riconoscimento della franchigia presuppone infatti che l'uscita sia legittima e che della stessa il datore di lavoro possa tenere traccia, cosa che certamente non può dirsi con riguardo alle
23 uscite contestate perché effettuate grazie all'uso di badges detenuti sine tutolo e non nominativi e, perciò, inidonei a far registrare l'identità del soggetto che pone in essere l'allontanamento al fine di consentire il conteggio, nella posizione personale del singolo dipendente, dei periodi di franchigia.
Date queste premesse, non è possibile escludere che i dipendenti infedeli, prima o dopo aver effettuato l'uscita illegittima tramite il badge non nominativo, avessero utilizzato anche quello regolarmente detenuto per svolgere la pausa pranzo all'esterno, con conseguente inesistenza del diritto alla detrazione della relativa franchigia.
Analogamente, non è dato escludere che i dipendenti avessero utilizzato il servizio interno di mensa nei giorni in cui si erano verificate le uscite illegittime, il che eliderebbe il vantato diritto all'applicazione della franchigia di 30 minuti per la refezione all'esterno.
Risulta anzi provato dall'esame dei cedolini delle presenze prodotti dai sig. e che CP_3 CP_4
gli stessi non di rado avessero usufruito della refezione interna (v. dicitura “mensa” nei cedolini in atti) utilizzando il badge personale, negli stessi giorni in cui oggi pretendono di veder scomputata la citata franchigia di trenta minuti (si rimanda ad esempio ai resoconti presenze della sig.ra del 10 e 23 febbraio 2009 o del dott. el 30.1.2009). CP_4 CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono si terrà dunque conto della franchigia di 15 minuti, perché sottratta dalla stessa Amministrazione che ha inteso così ridurre il quantum della pretesa azionata, mentre non verrà sottratta dal conteggio finale delle assenze la franchigia di 30 minuti.
In applicazione dei criteri esposti, il numero di ore di assenze ingiustificate poste in essere dai convenuti grazie all'uso dei citati badge, da conteggiare ai fini del calcolo del danno patrimoniale, ammonta:
• a 77 ore per;
CP_2
• a 53 ore per CP_3
• a 388 ore per CP_1
• a 181 ore per . CP_4
In applicazione dei sopra esposti criteri di calcolo, le domande di risarcimento del danno patrimoniale debbono dunque essere accolte in misura pari a quella indicata dall'appellante in riassunzione e segnatamente: quanto al dr. in misura pari ad € 10.792,00, quanto al CP_2
24 dr. in misura pari ad € 2.228,00, quanto alla dr. in misura pari ad € 46.620,00 e CP_3 CP_1
quanto alla dr.ssa in misura pari ad € 13.400,00. CP_4
6.2. La Camera dei deputati ha formulato altresì domanda di risarcimento del danno all'immagine da liquidarsi ex art. 1226 c.c. tenuto conto di una quota base dovuta al prestigio dell'ente pubblico danneggiato e alla diffusione sui mass media del fatto dannoso e di una quota aggiuntiva legata alla soggettiva posizione del dipendente responsabile del comportamento illecito.
Gli appellanti hanno eccepito l'assenza di allegazione e prova specifica del nocumento subito dall'Amministrazione, anche considerato che la Camera ha immediatamente denunciato i fatti contestati e sospeso i dipendenti infedeli, costituendosi parte civile nel giudizio penale, così evitando qualsivoglia danno reputazionale.
Sotto altro profilo hanno sostenuto che difetterebbe nel caso concreto il presupposto previsto dalla legge per la risarcibilità del danno non patrimoniale, ovvero la sentenza irrevocabile di condanna del dipendente.
Ad avviso della difesa della sig.ra la risarcibilità del danno all'immagine conseguente CP_1
all'assenteismo indebito del lavoratore sarebbe preclusa dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 55-quater, d. lgs. 165/2001, co. 3 quater secondo, terzo e quarto periodo.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione formulata dalla che va disattesa. CP_1
Il sistema del “doppio binario”, che trova fondamento negli artt. 24 della Costituzione e 47 della
CEDU, consente invero la coesistenza dell'azione risarcitoria della P.A. danneggiata, anche per uno stesso fatto causativo di pregiudizio e con l'unico limite del ne bis in idem, sia dinanzi al giudice ordinario che dinanzi al giudice contabile, realizzandosi in tal caso una duplicità di azioni risarcitorie, che non creano una interferenza tra giurisdizioni ma solo tra giudizi (in argomento,
Cass., SS.UU., 14.12.2022, n. 36628; Cass., 5 agosto 2020, n. 16722; 22 dicembre 2009, n. 27092)
In applicazione di tali principi deve escludersi, come prospettato da alcuni degli appellati, che il danno all'immagine della P.A. costituisca ipotesi di responsabilità esclusivamente contabile e che, in difetto dei presupposti per la sua configurabilità ai fini dell'azione dinanzi al giudice contabile (esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione), non sia possibile proporre la domanda dinanzi al giudice ordinario.
25 “L'assoluta autonomia dei giudizi è stata consacrata anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 104/1989, seguita dalla sentenza n. 1/2007.
Nel giudizio contabile, invero, il Procuratore generale della Corte dei conti agisce quale pubblico ministero portatore di obiettivi interessi di giustizia nell'esercizio di una funzione neutrale, rivolta alla repressione dei danni erariali conseguenti ad illeciti amministrativi, rappresentando un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati, non l'interesse particolare e concreto dello
Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo (Corte Cost. n. 104 del 1989, n. 1 del 2007, n. 291 del
2008).
Tale azione, a carattere necessario, non potrebbe mai essere condizionata, in senso positivo o negativo, dalle singole amministrazioni danneggiate (Cass., sez. un., 18/12/2014, n. 26659; Cass. Sez.Un. 19/2/2019, n.
4883), le quali ben possono promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto (Cass. Sez.Un. 10/9/2013, n. 20701), non essendo neppure in astratto ipotizzabile che detti soggetti non possano agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti e interessi (artt. 3 e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie….
L'autonomia tra le due azioni emerge evidente anche se si guarda alle rispettive finalità: l'azione contabile ha una funzione prevalentemente sanzionatoria (Cass. Sez. Un. 2/9/2013, n. 20075 e 12/4/2012, n. 5756)
e si caratterizza per una “combinazione di elementi restitutori e di deterrenza” (cfr. Corte Cost. 20/11/1998,
n. 371 e Corte Cost. 30/12/1998, n. 453); non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla mala gestio dell'amministratore o dall'omesso controllo del vigilante;
solo in determinati casi (a differenza dell'azione civile in cui il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi)
è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno (Cass. Sez.Un. 2/9/2013, n. 20075); richiede (a differenza dell'azione civile per la quale è sufficiente la sola colpa) il dolo o la colpa grave;
diversamente,
l'azione civile o penale proposta dalle amministrazioni interessate è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice (Cass. Sez.Un. 27/8/2019, n. 21742; Cass. 4883/2019, cit.; Cass.20/12/2018,
n. 32929, Cass. 14/7/2015, n. 14632; Cass. n. 6372014, cit.).
In altri termini, le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali (Cass. Sez.Un. 3/2/1989, n. 664; Cass. Sez.Un. 4/1/2012, n. 11), declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività (Cass. Sez.Un. 22/12/2009, n. 27092)…
26 In tale prospettiva, non giova alla tesi del ricorrente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale
15/12/2010, n. 355, che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, nella parte in cui prevede che le procure regionali della Corte dei conti esercitano
l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)…
Contrariamente all'assunto del ricorrente, secondo cui il Giudice delle leggi, nella sentenza citata, avrebbe escluso la possibilità di una concorrente azione del giudice ordinario, questa Corte (Cass. Pen. 18/7/2017, n. 35205;
Cass. Pen. 23/10/2017, n. 48.603) si è già espressa nel senso che “In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, è ammessa la costituzione di parte civile per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto la L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, comma 3-ter, nel prevedere la proposizione dell'azione risarcitoria da parte della della presso la Corte dei Conti nel giudizio erariale, si Pt_6 Parte_7
limita a circoscrivere oggettivamente l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario”. In altri termini, la ratio della norma è quella di individuare i casi di iniziativa della procura della corte dei conti per danno all'immagine, senza che ciò comporti alcuna preclusione per l'esercizio della giurisdizione ordinaria” (in questi termini la citata Cass., n.
16722/2020, in motivazione).
Tanto premesso, la domanda di risarcimento del danno all'immagine proposta dalla Camera dei deputati è ad avviso di questa Corte fondata.
A sostegno della domanda la Camera dei deputati ha prodotto articoli di testate giornalistiche con diffusione nazionale (Messaggero, Italia Oggi e Terra) e notizie diffuse dalle maggiori
Agenzia di Stampa nazionali (AGI e ANSA) dalle quali può evincersi la risonanza mediatica che hanno avuto i fatti oggetto di causa, con conseguente lesione della reputazione della Camera.
Ed invero, la comprovata diffusione pubblica della notizia relativa alla condotta illecita posta in essere dai dipendenti della Camera ha inevitabilmente prodotto un vulnus all'immagine dell'ente ed alla sua credibilità nell'opinione pubblica, tale certamente da generare discredito e sfiducia verso l'amministrazione nel suo complesso.
Occorre, infatti, tenere conto del fatto che si tratta di una delle più rilevanti istituzioni del nostro ordinamento, i cui dipendenti godono di salari e benefits notoriamente di molto superiori alla
27 media nazionale, con la conseguenza che la minima condotta irregolare dagli stessa posta in essere e non (efficacemente) impedita dall'organo di appartenenza, è idonea a minare la fiducia dei consociati circa il rispetto, da parte della suddetta istituzione, dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell'agire amministrativo e per pregiudicare dunque l'immagine specchiata che i cittadini dovrebbero percepire dei dipendenti e della suddetta istituzione nel suo complesso.
Alla luce di tali considerazioni non appare contestabile l'esistenza del lamentato danno alla reputazione della Camera dei deputati.
Venendo alla sua quantificazione, si ritiene che il danno possa essere liquidato, in via equitativa, applicando per analogia il criterio sancito dall'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, in tema di azione promossa innanzi all'Autorità contabile.
Il danno non patrimoniale si liquida pertanto in misura doppia “alla somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente” che, nel caso di specie, corrisponde alla retribuzione indebitamente percepita nelle ore di assenza illecita.
In tal modo, indirettamente, si tiene altresì conto sia dalla qualifica rivestita dai singoli dipendenti che della gravità della violazione da ciascuno di essi posta in essere, essendo il danno patrimoniale stato parametrato al costo orario della prestazione lavorativa del singolo dipendente e del numero di ore lavorative sottratte all'Amministrazione.
In conclusione, in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Camera dei deputati, gli appellati devono essere condannati al risarcimento dei danni così liquidati:
-quanto al , in € 10.792,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 21.584,00 a titolo di CP_2
danno non patrimoniale, per un totale di € 32.376,00;
-quanto al in € 2.228,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 4.456 a titolo di danno non CP_3
patrimoniale, per un totale di € 6.684,00.
-quanto alla in € 46.620,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 51.000,00 a titolo di CP_1
danno non patrimoniale, liquidato nei limiti della domanda, per un totale di € 96.620,00;
-quanto alla al pagamento di € 13.400,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 26.800,00 a CP_4
titolo di danno non patrimoniale, per un totale di € 40.200,00, il tutto oltre rivalutazione dal 15.1.2010 (data dell'ultimo accertamento del fatto illecito posto in essere dai convenuti).
28 Gli interessi compensativi per ritardato pagamento, invece, non vengono riconosciuti, pur trattandosi di debito di valore, in assenza di una specifica domanda di parte (in questo senso, da ultimo, Cass., n. 4938/2023, cui questa Corte ritiene di aderire).
§.7. Le spese di lite del grado di legittimità e del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in misura pari a quella prevista in applicazione dei vigenti parametri tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta, e vengono ripartite tra gli appellati in proporzione del rispettivo interesse nella causa, giusto il disposto di cui all'art. 97 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 6523/2019
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1.accertato il fatto illecito ascritto ai convenuti, condanna:
-il sig. al pagamento in favore della della complessiva somma di CP_2 Parte_1
€ 32.376,00, oltre rivalutazione monetaria dal 15.1.2010;
-il sig. al pagamento in favore della Camera dei deputati della complessiva somma di € CP_3
6.684,00, oltre rivalutazione monetaria dal 15.1.2010;
-la sig.ra al pagamento in favore della Camera dei deputati della complessiva somma di CP_1
€ 96.620,00, oltre rivalutazione monetaria dal 15.1.2010;
-la sig.ra al pagamento in favore della Camera dei deputati della complessiva somma di € CP_4
40.200,00, oltre rivalutazione monetaria dal 15.1.2010;
2. rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla dott.sa CP_1
3. liquida le spese del presente grado in complessivi € 26.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie e, per l'effetto, visto l'art. 97, co. 1, c.p.c. condanna:
- il sig. al pagamento di € 7.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della CP_2
Camera dei deputati;
- il sig. l pagamento di € 2.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della Camera CP_3
dei deputati;
- la sig.ra al pagamento di € 10.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della CP_1
Camera dei deputati;
29 - la sig.ra al pagamento di € 7.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della CP_4
Camera dei deputati;
4. liquida le spese del grado di legittimità in € 12.000,00, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese forfettarie e, per l'effetto, ex art. 97, co. 1, c.p.c., condanna:
- il sig. al pagamento di € 3.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della CP_2
Camera dei deputati;
- il sig. l pagamento di € 1.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della Camera CP_3
dei deputati;
- la sig.ra al pagamento di € 5.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della CP_1
Camera dei deputati;
- la sig.ra al pagamento di € 3.000,00, oltre iva e c.p.a. e spese generali in favore della CP_4
Camera dei deputati;
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2024.
Il cons. est. Il presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto
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