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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/09/2025, n. 12322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12322 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11-3-2025 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, in viale C.F._1
Maresciallo Pilsudsky n. 118, presso lo studio dell'avv. Francesco
Nocera, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
(già ON ON
C.F. con sede legale in Venezia, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC: dell'avv. Email_1
Francesco Torre, che la rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
Pag. 1 a 13 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 in persona del curatore, SOCIO UNICO
[...]
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE C.F. CP_2 C.F._2
CHIAMATI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11-3-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
1298/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 23-1-2022 e pubblicato il 26-1-2022, ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio CP_2 ON
(già , chiedendo l'accoglimento delle seguenti ON conclusioni:
“il sottoscritto difensore precisa le proprie conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
(notificato), nonché a tutti gli ulteriori atti e scritti di causa, così provvedere nel merito:
1) Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1298/2022 del
26.01.2022 (R.G. n. 472/2022 – Tribunale di Roma), dichiarandolo nullo ed inefficace, per le ragioni in atti esposte;
2) In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese
e competenze professionali di causa. Pag. 2 a 13 E per l'effetto rigettare tutte le ulteriori domande, eccezioni e conclusioni formulate da parte opposta”.
A sostegno delle proprie ragioni, gli opponenti Parte_1
e esponevano che, in data 1-3-2022,
[...] CP_2 [...]
(già , cessionaria di ON ON
– già incorporante per fusione Controparte_3 CP_4
aveva notificato al solo il decreto
[...] CP_2 ingiuntivo n. 1298/2022, emesso in data 23-1-2022 dal Tribunale
Ordinario di Roma, con cui era stato ordinato loro, in qualità di garanti della società Controparte_2
il pagamento della complessiva somma di € 70.479,45
[...] oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale debito derivante dal rapporto di c/c n. 60544/55 (successivamente denominato 400731193) acceso dalla Controparte_2
presso la
[...] Controparte_4
Opponendosi alla pretesa di pagamento ex adverso formulata,
e , preliminarmente, rilevavano la Parte_1 CP_2 decadenza dell'odierna opposta dalla possibilità di agire nei propri confronti in qualità di fideiussori per l'asserito credito in contestazione, essendo ampiamente spirato il termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 1957 c.c. e
5 del contratto di fideiussione omnibus dell'8-2-2011.
In subordine, gli opponenti domandavano la revoca del provvedimento monitorio n. 1298/2022 lamentando la carenza dei presupposti di legge ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione dello stesso;
la carenza di prova relativamente alla somma ingiunta, perché in sede di procedimento monitorio controparte aveva allegato la sola certificazione ex art. 50 TUB (e non anche gli e/c integrali), da cui, tra l'altro, emergeva che parte del preteso credito (€ 22.895,01) non derivava dal rapporto di c/c n.
60544/55 (poi n. 400731193) dedotto in giudizio, ma dal diverso rapporto di c/c n. 773649 intrattenuto dalla
[...] presso la Controparte_2 Controparte_4 rispetto al quale la non aveva formulato ON alcuna domanda in sede di ricorso monitorio;
la sussistenza di Pag. 3 a 13 diversi profili di illiceità del rapporto bancario n. 60544/55
(poi n. 400731193) dedotto in giudizio.
In particolare, in relazione al rapporto di conto corrente n.
60544/55, acceso in data 13-10-1994 (poi asseritamente rinominato n. 400731193), gli opponenti contestavano: l'indeterminatezza dei tassi contrattuali e la conseguente invalidità degli stessi per violazione degli artt. 1346 c.c. e 116, 117 TUB;
l'illegittima applicazione di ius variandi, in violazione dell'art. 118 TUB;
l'applicazione al rapporto di interessi anatocistici in violazione dei relativi divieti;
l'illegittima applicazione al rapporto di
CMS indeterminate quanto alla base di calcolo, ai criteri e alla periodicità dell'addebito, nonché prive di giustificazione causale;
l'applicazione di ulteriori commissioni, spese e valute non dovute, in violazione delle previsioni di legge e di contratto.
Da ultimo, gli opponenti rilevavano il mancato invio a sé e alla società correntista degli estratti conto periodici, per tutta la durata del rapporto.
Effettuate le suddette censure, gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio, e, previo ricalcolo del saldo del conto corrente n. 60544/55 (poi n. 400731193) tramite applicazione degli interessi al tasso legale, espunzione della capitalizzazione trimestrale, delle variazioni unilaterali sfavorevoli effettuate in spregio all'art. 118 TUB, delle CMS illegittimamente pattuite, delle commissioni e spese non pattuite e degli addebiti per valuta difformi dalle previsioni di legge e convenzionali, domandavano dichiararsi non dovuto alcun importo alla o, in subordine, ridursi l'entità ON del credito di controparte ad esatta misura.
Si costituiva in giudizio (già ON [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Roma:
Pag. 4 a 13 -In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni suindicate e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le
Tribunale accogliesse, anche solo parzialmente l'opposizione ex adverso spiegata, condannare comunque l'Opponente al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare dagli atti di causa, ovvero di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali, come per legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opposta innanzitutto riferiva che il contratto sottoscritto da e Parte_1 in data 8-2-2011 non era riconducibile alla CP_2 categoria giuridica del contratto di fideiussione omnibus, bensì, correttamente, a quella di contratto autonomo di garanzia. Di talché, tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione al rapporto bancario garantito (conto corrente n. 60544/55, poi n.
400731193) dovevano ritenersi inammissibili, avendo gli stessi rinunciato ad opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità, efficacia ed in genere alle vicende del rapporto fondamentale, tramite la sottoscrizione della clausola di adempimento “a prima richiesta e senza eccezioni” inserita nel negozio in esame.
Inoltre, sosteneva l'opposta che, stante la qualificazione del contratto dell'8-2-2011 in termini di contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di decadenza dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori per inutile decorso del termine di cui all'art. 5 del contratto, convenzionalmente fissato in deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., doveva ritenersi infondata in ragione dell'inapplicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
D'altro canto, l'opposta specificava che, anche a voler qualificare il contratto dell'8-2-2011 come fideiussione omnibus,
l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti doveva Pag. 5 a 13 ritenersi infondata, non essendosi verificata alcuna violazione dell'art. 5 del contratto (in richiamo all'art. 1957 c.c.), poiché la propria dante causa aveva tempestivamente Controparte_3 proposto le proprie istanze contro il debitore principale nel termine convenzionale di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
evidenziava, poi, di aver prodotto ON documentazione idonea e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, giacché, a dimostrazione del proprio credito, aveva allegato al ricorso monitorio sia i contratti da cui aveva avuto origine il rapporto sostanziale in contestazione (contratto di c/c n. 60544/55 del 13-10-1994, estinto il 1-11-2008 per ricodifica del rapporto, con assunzione della numerazione 731193; contratto di apertura di credito n. 773649 del 19-1-2011), sia l'estratto conto conforme alle scritture contabili della banca, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, di per sé già sufficiente ad ottenere l'ingiunzione di pagamento.
Da ultimo, l'opposta sosteneva la genericità, l'infondatezza e la carenza di prova delle contestazioni ex adverso formulate, aventi ad oggetto: l'indeterminatezza dei tassi contrattuali e la conseguente invalidità degli stessi per violazione degli artt.
1346 c.c. e 116, 117 TUB;
l'illegittima applicazione di ius variandi; l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, nonché di CMS indeterminate e non dovute e di altre commissioni, spese e valute non pattuite.
In particolare, nel rilevare la ON genericità delle avverse doglianze, evidenziava che gli opponenti avevano fondato le proprie domande su deduzioni avulse dagli specifici elementi dei rapporti bancari dedotti in causa, omettendo di allegare una consulenza tecnica di parte a suffragio delle proprie contestazioni e/o qualsivoglia produzione di calcolo alternativo contenente i criteri ritenuti eventualmente corretti.
All'udienza del 21-5-2024, il difensore di parte opponente dichiarava che, con sentenza n. 445/2023 del 18-7-2023, il
Tribunale di Roma aveva disposto la liquidazione giudiziale della nonché lo Controparte_2
Pag. 6 a 13 stato di insolvenza del socio illimitatamente responsabile e, pertanto, il Giudice dichiarava l'interruzione CP_2 del giudizio.
In data 3-9-2024, depositava ricorso per la Parte_1 riassunzione del giudizio avverso la ON
(già , in persona del legale rappresentante pro ON tempore, nonché nei confronti della Curatela della Liquidazione giudiziale della Controparte_2
[...
e del socio unico illimitatamente responsabile . CP_2
Il ricorrente, riproponendo tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate, domandava l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del 12-4-
2022.
A fronte del suddetto ricorso in riassunzione, il Giudice, con decreto del 9-9-2024, fissava l'udienza del 17-12-2024 per la comparizione delle parti, concedendo termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza fino al 23-
9-2024.
Ritualmente notificati il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio la sola riproponendo le difese, istanze, ON eccezioni, conclusioni già formulate in atti.
Nessuno compariva per la Curatela della Liquidazione giudiziale della Controparte_2
[...
e del socio unico illimitatamente responsabile CP_2
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza dell'11-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, pertanto deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1298/2022. Pag. 7 a 13 Conformemente alle allegazioni di parte opponente, occorre innanzitutto rilevare la natura giuridica di fideiussione omnibus
(piuttosto che di contratto autonomo di garanzia) del contratto sottoscritto da e in data 8-2- Parte_1 CP_2
2011 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio).
Ciò si evince chiaramente, analizzando le clausole del rapporto negoziale alla luce dei più recenti indirizzi espressi dalla Suprema Corte e con il dovuto riguardo alla relazione di accessorietà in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia.
Invero, la clausola di cui all'art. 6 del contratto dell'8-2-
2011 denominato “fideiussione omnibus limitata”, prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, e specifica che
“in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto è corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”
e, inoltre, che “l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si estenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Per il che, dovendosi altresì affermare che né l'art. 6 né le ulteriori disposizioni del contratto de quo prevedono alcun riferimento all'inopponibilità, da parte del garante, di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, si conclude per l'evidente inconfigurabilità, nel caso di specie, di tale istituto giuridico, con conseguente corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1938 e ss. c.c., disciplinanti la fideiussione omnibus e la proponibilità da parte dei fideiussori delle medesime eccezioni del debitore principale (la società correntista
[...]
). Controparte_2
La sola clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, quindi, non è di per sé in grado di conferire alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma (a fronte del vincolo di accessorietà che lega la garanzia all'obbligazione principale, e, Pag. 8 a 13 non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto garantito), ma consente comunque al creditore di esigere
“immediatamente” il pagamento del debito da parte dei garanti
(c.d. clausola solve et repete).
Ciò detto, deve evidenziarsi che l'inserimento della clausola relativa al pagamento a prima richiesta ovvero “immediatamente e a semplice richiesta scritta” nel contratto di fideiussione (o anche nel contratto autonomo di garanzia), attinente alle modalità dell'escussione e ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, incide sulle modalità tramite cui si estingue la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., qualora tale articolo sia richiamato nel medesimo atto negoziale, giacché determina una parziale deroga della suddetta norma codicistica.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che la presenza della clausola a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., determina non il venir meno dell'obbligo del creditore di agire entro il termine di 6 mesi nei confronti del debitore principale, pena la liberazione dei fideiussori, bensì solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine (secondo la tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio: “L'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
peraltro, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass. n. 22346/2017).
Pag. 9 a 13 Orbene, valutata la fattispecie concreta alla luce degli orientamenti esposti e delle risultanze istruttorie, deve evidenziarsi che: a) l'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus dell'8-2-2011 dispone che: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; b) con lettera raccomandata A/R, in data 22-11-2017, dante causa dell'odierna Controparte_3 opposta, ha comunicato sia alla debitrice principale
[...]
, sia ai fideiussori Controparte_2 Controparte_2 CP_2
e (con ciò, esercitando il proprio diritto
[...] Parte_1 di escussione a prima richiesta dei fideiussori), l'ammontare del debito derivante dalle linee di credito concesse, diffidandoli a corrispondere la somma dovuta nel termine di 15 giorni, salvo l'esperimento di azioni legali in caso di mancato pagamento (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio); c) che, in ogni caso, dalla documentazione versata in atti dall'opposta a dimostrazione della sussistenza del credito ingiunto (oltre ai contratti di accensione dei rapporti bancari de quibus, l'estratto conto conforme alle scritture contabili della banca, certificato ai sensi dell'art. 50
TUB al 28-9-2018, nonché, gli e/c relativi ai rapporti bancari dedotti in giudizio) e dalle stesse allegazioni delle parti, non risulta che alla data della richiesta stragiudiziale di diffida e messa in mora (22-11-2017) del debitore e dei fideiussori, alla data della certificazione ex art. 50 TUB (28-9-2018), alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo (23-1-2022), il contratto di c/c n. 60544/55 (poi n. 731193) fosse stato estinto, tantomeno che le linee di credito fossero state revocate, non potendosi perciò rilevare con esattezza la “scadenza dell'obbligazione garantita” necessaria per il calcolo del dies a quo del termine di decadenza ex art. 5 del contratto (di rimando all'art. 1957 c.c.).
Dovendosi, in conseguenza, affermare che la ON
non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 5 del
[...]
Pag. 10 a 13 contratto di fideiussione omnibus dell'8-2-2011, come sostenuto da parte opponente, e pertanto, che e Parte_1 CP_2
non possono ritenersi liberati dalla garanzia prestata.
[...]
Per altro verso, accertato l'adempimento dell'onere della prova gravante su in fase monitoria e la ON sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devono essere respinte le contestazioni di parte opponente aventi ad oggetto, in relazione al rapporto di corrente n. 60544/55 (poi n. 400731193): l'indeterminatezza dei tassi contrattuali e la conseguente invalidità degli stessi per violazione degli artt. 1346 c.c. e 116, 117 TUB;
l'illegittima applicazione di ius variandi; l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, nonché di CMS indeterminate e non dovute e di altre commissioni, spese e valute non pattuite, giacché i relativi motivi di doglianza sono stati sollevati dall'istituto di credito in modo del tutto generico ed apodittico, tramite mere enunciazioni di principio evocate senza alcun concreto riferimento alla documentazione contrattuale inerente il conto corrente in contestazione.
Peraltro, tale assoluta genericità ha determinato l'impossibilità di disporre la consulenza tecnica contabile sollecitata dall'opponente. La C.T.U. è, infatti, strumento cui il
Giudice può ricorrere al fine di disporre di un ausilio tecnico– scientifico per l'esatta ricostruzione della portata degli elementi di prova acquisiti, mentre non può giammai costituire mezzo per porre rimedio al mancato assolvimento all'onere di allegazione e probatorio ad opera della parte su cui lo stesso gravava.
L'assoluta indeterminatezza e genericità delle doglianze ha quindi reso impraticabile l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe dovuto non riscontrare le censure sollevate, ma rinvenirle: invero, ove espletata la consulenza tecnica avrebbe supplito alla assoluta carenza di allegazioni da parte dell'opponente che è tenuto, in presenza del contratto di conto corrente e della serie degli estratti conto relativi al Pag. 11 a 13 rapporto bancario, identificare con puntualità gli elementi modificativi ed estintivi del credito.
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte:
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (così, ex multis, Cass. civ. Sez. III, n.
3191/2006).
Per i motivi sopra esposti, non può che pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n.
[...]
1298/2022.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto delle domande come innanzi valutate, per il che sono poste a carico di Parte_1
P.Q.M
Pag. 12 a 13 Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
rigetta integralmente l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
1298/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 23-1-
2022;
condanna e in qualità di Parte_1 CP_2
Co fideiussori della società CP_2 Controparte_2 [...]
(oggi in liquidazione giudiziale), in solido tra CP_2 loro, al pagamento, in favore di (già ON
, del complessivo importo di € 70.479,45 (oltre ON interessi e spese del procedimento monitorio), quale saldo debitore derivante dal rapporto di c/c n. 60544/55
(successivamente denominato 400731193), acceso dalla
[...] presso la Controparte_2 CP_4
[...]
condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
(già , delle spese di lite, ON ON che liquida in € 8.955,00, per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 4 settembre 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 13 a 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Di
Salvo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 26681 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza dell'11-3-2025 e vertente
TRA
, Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, in viale C.F._1
Maresciallo Pilsudsky n. 118, presso lo studio dell'avv. Francesco
Nocera, che lo rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
E
(già ON ON
C.F. con sede legale in Venezia, in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso la PEC: dell'avv. Email_1
Francesco Torre, che la rappresenta e difende giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA IN RIASSUNZIONE
Pag. 1 a 13 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Controparte_2 in persona del curatore, SOCIO UNICO
[...]
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE C.F. CP_2 C.F._2
CHIAMATI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11-3-2025, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.
1298/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 23-1-2022 e pubblicato il 26-1-2022, ritualmente notificato, Parte_1
e convenivano in giudizio CP_2 ON
(già , chiedendo l'accoglimento delle seguenti ON conclusioni:
“il sottoscritto difensore precisa le proprie conclusioni chiedendo che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo
(notificato), nonché a tutti gli ulteriori atti e scritti di causa, così provvedere nel merito:
1) Accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1298/2022 del
26.01.2022 (R.G. n. 472/2022 – Tribunale di Roma), dichiarandolo nullo ed inefficace, per le ragioni in atti esposte;
2) In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese
e competenze professionali di causa. Pag. 2 a 13 E per l'effetto rigettare tutte le ulteriori domande, eccezioni e conclusioni formulate da parte opposta”.
A sostegno delle proprie ragioni, gli opponenti Parte_1
e esponevano che, in data 1-3-2022,
[...] CP_2 [...]
(già , cessionaria di ON ON
– già incorporante per fusione Controparte_3 CP_4
aveva notificato al solo il decreto
[...] CP_2 ingiuntivo n. 1298/2022, emesso in data 23-1-2022 dal Tribunale
Ordinario di Roma, con cui era stato ordinato loro, in qualità di garanti della società Controparte_2
il pagamento della complessiva somma di € 70.479,45
[...] oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale debito derivante dal rapporto di c/c n. 60544/55 (successivamente denominato 400731193) acceso dalla Controparte_2
presso la
[...] Controparte_4
Opponendosi alla pretesa di pagamento ex adverso formulata,
e , preliminarmente, rilevavano la Parte_1 CP_2 decadenza dell'odierna opposta dalla possibilità di agire nei propri confronti in qualità di fideiussori per l'asserito credito in contestazione, essendo ampiamente spirato il termine decadenziale di cui al combinato disposto degli artt. 1957 c.c. e
5 del contratto di fideiussione omnibus dell'8-2-2011.
In subordine, gli opponenti domandavano la revoca del provvedimento monitorio n. 1298/2022 lamentando la carenza dei presupposti di legge ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione dello stesso;
la carenza di prova relativamente alla somma ingiunta, perché in sede di procedimento monitorio controparte aveva allegato la sola certificazione ex art. 50 TUB (e non anche gli e/c integrali), da cui, tra l'altro, emergeva che parte del preteso credito (€ 22.895,01) non derivava dal rapporto di c/c n.
60544/55 (poi n. 400731193) dedotto in giudizio, ma dal diverso rapporto di c/c n. 773649 intrattenuto dalla
[...] presso la Controparte_2 Controparte_4 rispetto al quale la non aveva formulato ON alcuna domanda in sede di ricorso monitorio;
la sussistenza di Pag. 3 a 13 diversi profili di illiceità del rapporto bancario n. 60544/55
(poi n. 400731193) dedotto in giudizio.
In particolare, in relazione al rapporto di conto corrente n.
60544/55, acceso in data 13-10-1994 (poi asseritamente rinominato n. 400731193), gli opponenti contestavano: l'indeterminatezza dei tassi contrattuali e la conseguente invalidità degli stessi per violazione degli artt. 1346 c.c. e 116, 117 TUB;
l'illegittima applicazione di ius variandi, in violazione dell'art. 118 TUB;
l'applicazione al rapporto di interessi anatocistici in violazione dei relativi divieti;
l'illegittima applicazione al rapporto di
CMS indeterminate quanto alla base di calcolo, ai criteri e alla periodicità dell'addebito, nonché prive di giustificazione causale;
l'applicazione di ulteriori commissioni, spese e valute non dovute, in violazione delle previsioni di legge e di contratto.
Da ultimo, gli opponenti rilevavano il mancato invio a sé e alla società correntista degli estratti conto periodici, per tutta la durata del rapporto.
Effettuate le suddette censure, gli opponenti chiedevano la revoca del provvedimento monitorio, e, previo ricalcolo del saldo del conto corrente n. 60544/55 (poi n. 400731193) tramite applicazione degli interessi al tasso legale, espunzione della capitalizzazione trimestrale, delle variazioni unilaterali sfavorevoli effettuate in spregio all'art. 118 TUB, delle CMS illegittimamente pattuite, delle commissioni e spese non pattuite e degli addebiti per valuta difformi dalle previsioni di legge e convenzionali, domandavano dichiararsi non dovuto alcun importo alla o, in subordine, ridursi l'entità ON del credito di controparte ad esatta misura.
Si costituiva in giudizio (già ON [...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 contestando quanto ex adverso dedotto poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale Ordinario di Roma:
Pag. 4 a 13 -In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo perché infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni suindicate e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
-In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le
Tribunale accogliesse, anche solo parzialmente l'opposizione ex adverso spiegata, condannare comunque l'Opponente al pagamento della maggiore o minore somma che dovesse risultare dagli atti di causa, ovvero di giustizia;
-In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre c.p.a., i.v.a. e spese generali, come per legge”.
A sostegno delle proprie ragioni, l'opposta innanzitutto riferiva che il contratto sottoscritto da e Parte_1 in data 8-2-2011 non era riconducibile alla CP_2 categoria giuridica del contratto di fideiussione omnibus, bensì, correttamente, a quella di contratto autonomo di garanzia. Di talché, tutte le eccezioni sollevate dagli opponenti in relazione al rapporto bancario garantito (conto corrente n. 60544/55, poi n.
400731193) dovevano ritenersi inammissibili, avendo gli stessi rinunciato ad opporre al creditore le eccezioni attinenti alla validità, efficacia ed in genere alle vicende del rapporto fondamentale, tramite la sottoscrizione della clausola di adempimento “a prima richiesta e senza eccezioni” inserita nel negozio in esame.
Inoltre, sosteneva l'opposta che, stante la qualificazione del contratto dell'8-2-2011 in termini di contratto autonomo di garanzia, l'eccezione di decadenza dalla possibilità di agire nei confronti dei fideiussori per inutile decorso del termine di cui all'art. 5 del contratto, convenzionalmente fissato in deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c., doveva ritenersi infondata in ragione dell'inapplicabilità della disposizione di cui al suddetto art. 1957 c.c. al contratto autonomo di garanzia.
D'altro canto, l'opposta specificava che, anche a voler qualificare il contratto dell'8-2-2011 come fideiussione omnibus,
l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti doveva Pag. 5 a 13 ritenersi infondata, non essendosi verificata alcuna violazione dell'art. 5 del contratto (in richiamo all'art. 1957 c.c.), poiché la propria dante causa aveva tempestivamente Controparte_3 proposto le proprie istanze contro il debitore principale nel termine convenzionale di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
evidenziava, poi, di aver prodotto ON documentazione idonea e sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, giacché, a dimostrazione del proprio credito, aveva allegato al ricorso monitorio sia i contratti da cui aveva avuto origine il rapporto sostanziale in contestazione (contratto di c/c n. 60544/55 del 13-10-1994, estinto il 1-11-2008 per ricodifica del rapporto, con assunzione della numerazione 731193; contratto di apertura di credito n. 773649 del 19-1-2011), sia l'estratto conto conforme alle scritture contabili della banca, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, di per sé già sufficiente ad ottenere l'ingiunzione di pagamento.
Da ultimo, l'opposta sosteneva la genericità, l'infondatezza e la carenza di prova delle contestazioni ex adverso formulate, aventi ad oggetto: l'indeterminatezza dei tassi contrattuali e la conseguente invalidità degli stessi per violazione degli artt.
1346 c.c. e 116, 117 TUB;
l'illegittima applicazione di ius variandi; l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, nonché di CMS indeterminate e non dovute e di altre commissioni, spese e valute non pattuite.
In particolare, nel rilevare la ON genericità delle avverse doglianze, evidenziava che gli opponenti avevano fondato le proprie domande su deduzioni avulse dagli specifici elementi dei rapporti bancari dedotti in causa, omettendo di allegare una consulenza tecnica di parte a suffragio delle proprie contestazioni e/o qualsivoglia produzione di calcolo alternativo contenente i criteri ritenuti eventualmente corretti.
All'udienza del 21-5-2024, il difensore di parte opponente dichiarava che, con sentenza n. 445/2023 del 18-7-2023, il
Tribunale di Roma aveva disposto la liquidazione giudiziale della nonché lo Controparte_2
Pag. 6 a 13 stato di insolvenza del socio illimitatamente responsabile e, pertanto, il Giudice dichiarava l'interruzione CP_2 del giudizio.
In data 3-9-2024, depositava ricorso per la Parte_1 riassunzione del giudizio avverso la ON
(già , in persona del legale rappresentante pro ON tempore, nonché nei confronti della Curatela della Liquidazione giudiziale della Controparte_2
[...
e del socio unico illimitatamente responsabile . CP_2
Il ricorrente, riproponendo tutte le domande, richieste, istanze ed eccezioni già formulate, domandava l'accoglimento delle medesime conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo del 12-4-
2022.
A fronte del suddetto ricorso in riassunzione, il Giudice, con decreto del 9-9-2024, fissava l'udienza del 17-12-2024 per la comparizione delle parti, concedendo termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza fino al 23-
9-2024.
Ritualmente notificati il ricorso in riassunzione ed il decreto di fissazione udienza, si costituiva in giudizio la sola riproponendo le difese, istanze, ON eccezioni, conclusioni già formulate in atti.
Nessuno compariva per la Curatela della Liquidazione giudiziale della Controparte_2
[...
e del socio unico illimitatamente responsabile CP_2
La causa veniva istruita sulla base della documentazione versata in atti dalle parti;
all'udienza dell'11-3-2025 le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata, pertanto deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1298/2022. Pag. 7 a 13 Conformemente alle allegazioni di parte opponente, occorre innanzitutto rilevare la natura giuridica di fideiussione omnibus
(piuttosto che di contratto autonomo di garanzia) del contratto sottoscritto da e in data 8-2- Parte_1 CP_2
2011 (cfr. doc. 4 del fascicolo monitorio).
Ciò si evince chiaramente, analizzando le clausole del rapporto negoziale alla luce dei più recenti indirizzi espressi dalla Suprema Corte e con il dovuto riguardo alla relazione di accessorietà in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia.
Invero, la clausola di cui all'art. 6 del contratto dell'8-2-
2011 denominato “fideiussione omnibus limitata”, prevede che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, e specifica che
“in caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto è corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore”
e, inoltre, che “l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si estenderà automaticamente estesa al fideiussore”.
Per il che, dovendosi altresì affermare che né l'art. 6 né le ulteriori disposizioni del contratto de quo prevedono alcun riferimento all'inopponibilità, da parte del garante, di eccezioni di merito proprie del rapporto principale, elemento caratterizzante il contratto autonomo di garanzia, si conclude per l'evidente inconfigurabilità, nel caso di specie, di tale istituto giuridico, con conseguente corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1938 e ss. c.c., disciplinanti la fideiussione omnibus e la proponibilità da parte dei fideiussori delle medesime eccezioni del debitore principale (la società correntista
[...]
). Controparte_2
La sola clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, quindi, non è di per sé in grado di conferire alla fideiussione il carattere di garanzia autonoma (a fronte del vincolo di accessorietà che lega la garanzia all'obbligazione principale, e, Pag. 8 a 13 non essendo stati i garanti privati del potere di sollevare eccezioni relative alla validità ed efficacia del rapporto garantito), ma consente comunque al creditore di esigere
“immediatamente” il pagamento del debito da parte dei garanti
(c.d. clausola solve et repete).
Ciò detto, deve evidenziarsi che l'inserimento della clausola relativa al pagamento a prima richiesta ovvero “immediatamente e a semplice richiesta scritta” nel contratto di fideiussione (o anche nel contratto autonomo di garanzia), attinente alle modalità dell'escussione e ai tempi del pagamento da parte del fideiussore, incide sulle modalità tramite cui si estingue la garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c., qualora tale articolo sia richiamato nel medesimo atto negoziale, giacché determina una parziale deroga della suddetta norma codicistica.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che la presenza della clausola a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all'art. 1957 c.c., determina non il venir meno dell'obbligo del creditore di agire entro il termine di 6 mesi nei confronti del debitore principale, pena la liberazione dei fideiussori, bensì solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine (secondo la tradizionale esegesi della norma), essendo sufficiente, per evitare la decadenza, anche una mera iniziativa stragiudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio: “L'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 comma 1 c.c. deve intendersi riferito esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
peraltro, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale”
(Cass. n. 22346/2017).
Pag. 9 a 13 Orbene, valutata la fattispecie concreta alla luce degli orientamenti esposti e delle risultanze istruttorie, deve evidenziarsi che: a) l'art. 5 del contratto di fideiussione omnibus dell'8-2-2011 dispone che: “I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; b) con lettera raccomandata A/R, in data 22-11-2017, dante causa dell'odierna Controparte_3 opposta, ha comunicato sia alla debitrice principale
[...]
, sia ai fideiussori Controparte_2 Controparte_2 CP_2
e (con ciò, esercitando il proprio diritto
[...] Parte_1 di escussione a prima richiesta dei fideiussori), l'ammontare del debito derivante dalle linee di credito concesse, diffidandoli a corrispondere la somma dovuta nel termine di 15 giorni, salvo l'esperimento di azioni legali in caso di mancato pagamento (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio); c) che, in ogni caso, dalla documentazione versata in atti dall'opposta a dimostrazione della sussistenza del credito ingiunto (oltre ai contratti di accensione dei rapporti bancari de quibus, l'estratto conto conforme alle scritture contabili della banca, certificato ai sensi dell'art. 50
TUB al 28-9-2018, nonché, gli e/c relativi ai rapporti bancari dedotti in giudizio) e dalle stesse allegazioni delle parti, non risulta che alla data della richiesta stragiudiziale di diffida e messa in mora (22-11-2017) del debitore e dei fideiussori, alla data della certificazione ex art. 50 TUB (28-9-2018), alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo (23-1-2022), il contratto di c/c n. 60544/55 (poi n. 731193) fosse stato estinto, tantomeno che le linee di credito fossero state revocate, non potendosi perciò rilevare con esattezza la “scadenza dell'obbligazione garantita” necessaria per il calcolo del dies a quo del termine di decadenza ex art. 5 del contratto (di rimando all'art. 1957 c.c.).
Dovendosi, in conseguenza, affermare che la ON
non è incorsa nella decadenza di cui all'art. 5 del
[...]
Pag. 10 a 13 contratto di fideiussione omnibus dell'8-2-2011, come sostenuto da parte opponente, e pertanto, che e Parte_1 CP_2
non possono ritenersi liberati dalla garanzia prestata.
[...]
Per altro verso, accertato l'adempimento dell'onere della prova gravante su in fase monitoria e la ON sussistenza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo, devono essere respinte le contestazioni di parte opponente aventi ad oggetto, in relazione al rapporto di corrente n. 60544/55 (poi n. 400731193): l'indeterminatezza dei tassi contrattuali e la conseguente invalidità degli stessi per violazione degli artt. 1346 c.c. e 116, 117 TUB;
l'illegittima applicazione di ius variandi; l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, nonché di CMS indeterminate e non dovute e di altre commissioni, spese e valute non pattuite, giacché i relativi motivi di doglianza sono stati sollevati dall'istituto di credito in modo del tutto generico ed apodittico, tramite mere enunciazioni di principio evocate senza alcun concreto riferimento alla documentazione contrattuale inerente il conto corrente in contestazione.
Peraltro, tale assoluta genericità ha determinato l'impossibilità di disporre la consulenza tecnica contabile sollecitata dall'opponente. La C.T.U. è, infatti, strumento cui il
Giudice può ricorrere al fine di disporre di un ausilio tecnico– scientifico per l'esatta ricostruzione della portata degli elementi di prova acquisiti, mentre non può giammai costituire mezzo per porre rimedio al mancato assolvimento all'onere di allegazione e probatorio ad opera della parte su cui lo stesso gravava.
L'assoluta indeterminatezza e genericità delle doglianze ha quindi reso impraticabile l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe dovuto non riscontrare le censure sollevate, ma rinvenirle: invero, ove espletata la consulenza tecnica avrebbe supplito alla assoluta carenza di allegazioni da parte dell'opponente che è tenuto, in presenza del contratto di conto corrente e della serie degli estratti conto relativi al Pag. 11 a 13 rapporto bancario, identificare con puntualità gli elementi modificativi ed estintivi del credito.
Del resto, come costantemente osservato dalla Suprema Corte:
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (così, ex multis, Cass. civ. Sez. III, n.
3191/2006).
Per i motivi sopra esposti, non può che pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1
, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n.
[...]
1298/2022.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto delle domande come innanzi valutate, per il che sono poste a carico di Parte_1
P.Q.M
Pag. 12 a 13 Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
rigetta integralmente l'opposizione proposta da Parte_1
e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
[...]
1298/2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 23-1-
2022;
condanna e in qualità di Parte_1 CP_2
Co fideiussori della società CP_2 Controparte_2 [...]
(oggi in liquidazione giudiziale), in solido tra CP_2 loro, al pagamento, in favore di (già ON
, del complessivo importo di € 70.479,45 (oltre ON interessi e spese del procedimento monitorio), quale saldo debitore derivante dal rapporto di c/c n. 60544/55
(successivamente denominato 400731193), acceso dalla
[...] presso la Controparte_2 CP_4
[...]
condanna alla refusione, in favore di Parte_1 [...]
(già , delle spese di lite, ON ON che liquida in € 8.955,00, per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 4 settembre 2025.
il Giudice Unico
dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 13 a 13