Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1124/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.01.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosaria Limonciello presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv. Claudia Carmicino e Giulia Sapi presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in San NI CE (CS) il 16.08.2004
(atto iscritto al n. 1, anno 2004, parte II, serie C)
Separati consensualmente con verbale del 16.11.2010
Omologata con decreto del 14.12.2010 (N. 52570/2010 R.G.) del Tribunale di Milano
con i seguenti figli:
nata il [...] Per_1
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto del 14.12.2010 (N. 52570/2010 R.G.) del Tribunale di Milano.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“1) La signora unitamente alle figlie e continueranno a Parte_1 Per_2 Per_1 vivere fino a quando lo vorranno nell'immobile di proprietà della stessa sito in viale Piave n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano come segue: foglio 354, mappale 144, subalterno 292, Viale Piave 11, piani T S1, z.c.2, cat. A/2, classe 3, vani 15,5 R.C. Euro 1.797,27.
In ragione dell'età dell'avv. e al fine principale di favorire la relazione dello stesso Parte_2 con le figlie, i ricorrenti concordano che l'avv. potrà vivere, senza alcun limite di tempo, nel Pt_2 medesimo immobile, ciò anche in ragione della circostanza che si tratta di un immobile di ampie dimensioni, dotato di doppio ingresso e di numerosi vani, circostanze che garantiranno la pacifica convivenza delle parti.
2) Proprio in ragione della circostanza che l'avv. vivrà presso l'immobile indicato al punto Pt_2
1 del presente ricorso, lo stesso corrisponderà alla signora l'importo complessivo di Parte_1
€1.000,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a titolo di contributo per tutte le spese di gestione ordinarie (a mero titolo esemplificativo acqua, luce, metano, condominio) e straordinarie relative all'immobile, per tutto il periodo della convivenza;
il pagamento avverrà mediante bonifico bancario permanente su un conto corrente bancario intestato alla sig.ra già noto all'Avv. da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere Parte_1 Pt_2 dal mese di novembre 2024.
3) L'avv. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento delle figlie Parte_2 Parte_1
e per un importo complessivo pari ad € 1.000,00 mensili, rivalutabile secondo gli Per_1 Per_2 indici ISTAT, mediante bonifico bancario permanente su un conto corrente bancario intestato alla sig.ra già noto all'Avv. da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a Parte_1 Pt_2 decorrere dal mese di novembre 2024. L'avv. sosterrà inoltre per intero le spese scolastiche Pt_2
e mediche delle figlie e , che verranno corrisposte nei 15 giorni successivi Per_1 Per_2 all'esibizione di tutta la documentazione giustificativa. L'avv. sosterrà le spese relative alle vacanze estive delle figlie, entro il limite di € 4.000,00 Pt_2 complessivi;
le stesse verranno corrisposte nei 15 giorni successivi all'esibizione di tutta la documentazione giustificativa.
4) I ricorrenti concordano di revocare a decorrere dalla mensilità di luglio 2024 l'obbligo a carico dell'avv. stabilito nel verbale di separazione omologato dal Tribunale di Milano in Parte_2 data 14 dicembre 2010 di versare l'assegno mensile per il mantenimento della moglie e delle figlie pari ad € 5.000,00 mensili.
B. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) La signora si impegna a costituire - senza alcun corrispettivo - in favore dell'avv. Parte_1 il diritto di abitazione vita natural durante sul suddetto immobile sito in viale Piave Parte_2 n. 11, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano come segue: foglio 354, mappale 144, subalterno 292, Viale Piave 11, piani T S1, z.c.2, cat. A/2, classe 3, vani 15,5 R.C. Euro 1.797,27.
La costituzione del diritto di abitazione avverrà tramite atto notarile, presso un notaio scelto dall'avv. Parte_2
6) Le parti danno atto che tutte le opere d'arte, i dipinti antichi, i mobili e gli arredi antichi e di pregio, gli oggetti d'arte attualmente presenti nell'immobile di viale Piave n. 11, sono di proprietà esclusiva dell'avv. e saranno prelevati nei tempi e nei modi che l'avv. deciderà e lo Pt_2 Pt_2 stesso ne disporrà liberamente. Gli arredi e gli oggetti di uso quotidiano dell'immobile resteranno di proprietà della signora gli stessi saranno liberamente utilizzati, conformemente Parte_1 all'uso, sia dai familiari conviventi che dal personale domestico.
7) La signora si impegna a trasferire - senza alcun corrispettivo - il diritto di Parte_1 proprietà dell'immobile sito in Milano, via Baldissera n. 9, censito al catasto come segue: foglio
355 (trecentocinquantacinque), mappale 6 (sei), subalterno 731 (settecentotrentuno), piano T, z.c.
2, categoria A/3, classe 3, vani 5, superficie catastale totale 63 metri quadrati (totale escluse aree scoperte 63 metri quadrati), Rendita Catastale Euro 581,01, al signor che si Parte_2 impegna ad accettare;
le parti danno atto che tutti i beni mobili (arredi, quadri, mobili, opere d'arte, sculture, suppellettili e libri) presenti nello stesso sono di esclusiva proprietà dell'avv.
e che lo stesso può liberamente disporne in qualsiasi momento. Parte_2
Il suddetto trasferimento avverrà tramite atto notarile, presso un notaio scelto dall'avv. Parte_2
Tutte le spese relative al predetto immobile (a titolo esemplificativo utenze, spese condominiali, Imu
e Tari) resteranno a carico dell'avv. in virtù di comodato già in essere tra le parti, anche se Pt_2 maturate prima del trasferimento di proprietà.
8) Tutte le spese relative al trasferimento immobiliare e alla costituzione del diritto di abitazione di cui ai punti 5) e 7) saranno ad esclusivo carico del sig. Il perfezionamento del Parte_2 trasferimento immobiliare di cui al paragrafo 7) e della costituzione del diritto di abitazione di cui al paragrafo 5) dovranno avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione delle nuove condizioni di separazione emessa da codesto Tribunale.
9) L'avv. si farà carico, per intero, dei costi retributivi e previdenziali della collaboratrice Pt_2 domestica signora (C.F. ) che ha cessato il Parte_3 C.F._3 rapporto di lavoro in essere con la sig.ra in data 30 novembre 2024 ed è stata assunta Parte_1 direttamente alle dipendenze dell'avv. a far data dal 1° dicembre 2024. Pt_2
10) Tutte le procure, di qualsiasi natura e oggetto, che le parti in qualsiasi modalità si sono conferite fino alla data del 22.6.2024 vengono revocate di comune accordo tra le parti.
11) Le parti dichiarano di non aver avviato, ad oggi, alcuna azione civile o penale in relazione ai rapporti giuridici sopra disciplinati e si impegnano in ogni caso a reciprocamente rimettere ed accettare la rimessione di eventuali querele proposte. Le parti dichiarano inoltre di ritenersi pienamente soddisfatte e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, con espressa rinuncia ad ogni azione, diritto, ragione o pretesa, in sede penale e/o civile, con riferimento alle vicende di cui in premessa.
12) Il perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui al punto 7) e della costituzione del diritto di abitazione di cui al punto 5), è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della controversia e dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologazione delle nuove condizioni di separazione emessa da codesto Tribunale.
Con la sottoscrizione e l'adempimento corretto e puntuale di quanto pattuito, le parti si dichiarano di aver definitivamente regolamentato i propri rapporti economici, anche transattivamente, e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere in relazione ai fatti ivi dedotti.
C. COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto del 14.12.2010 (N. 52570/2010
R.G.) del Tribunale di Milano, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 05.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo