Articolo 10 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 aprile 1987
Art. 10. 1. Al personale interessato agli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei relativi profili professionali in attuazione dell' articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 , si applicano il primo ed il secondo comma dell'articolo 116 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 4 del D.L. n. 283/1981 (per il titolo si veda la nota all'art. 4) e' il seguente:
"Art. 4. - La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fissata in 21.200 unita' dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 e' ridotta, con effetto dal 1 febbraio 1981, a n. 18.000 unita' e cosi' ripartita tra le qualifiche funzionali:

Qualifica Posti numero
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 II-III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.200 IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.300 VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
Alla determinazione e alle successive modificazioni in ciascuna qualifica funzionale dei contingenti dei profili professionali sara' provveduto con decreto del Ministro delle Finanze, sentiti il consiglio di amministrazione e la commissione nazionale paritetica di cui all' art. 104 della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
La medesima procedura sara' seguita per le modificazioni da apportare alle dotazioni organiche delle singole qualifiche funzionali, sempre che le modificazioni stesse non comportino, nel loro insieme, ulteriori oneri finanziari ne' aumento del numero complessivo dei posti in organico.
In prima applicazione del presente decreto i dipendenti che, con riferimento alla posizione dai medesimi occupata negli ex ruoli di provenienza, dovessero non rientrare nei limiti dei nuovi posti in organico stabiliti per ogni qualifica funzionale, verranno collocati in soprannumero con riassorbimento delle posizioni soprannumerarie in relazione alle successive vacanze.
I computisti ed i capi tecnici del precedente ordinamento, man mano che maturano l'anzianita' prescritta in tale ordinamento per l'accesso alle qualifiche di computista principale e di capo tecnico principale, saranno inquadrati nella qualifica funzionale di operatore amministrativo-contabile o di operatore tecnico, previo corso di formazione, con esame finale, da organizzarsi a cura dell'Amministrazione.
Con le stesse modalita' di cui al comma precedente saranno inquadrati nella qualifica superiore di collaboratore amministrativo, contabile, commerciale o di collaboratore tecnico i computisti principali e superiori, i capi tecnici principali e superiori del precedente ordinamento, man mano che maturano una anzianita' complessiva di carriera di 13 anni, sempre che i predetti gia' non svolgano funzioni che a termini della tabella III, richiamata dall' art. 101 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , comportino detto inquadramento.
Gli inquadramenti che in base al presente articolo determinino l'attribuzione di una qualifica funzionale superiore a quella rivestita al 31 gennaio 1981, saranno effettuati applicando, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante, il disposto dell' art. 116, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 .
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai dipendenti assunti in servizio successivamente al 1 luglio 1979, o che dopo tale data abbiano conseguito posizioni superiori in base al vecchio ordinamento".
- I primi due commi dell' art. 116 della legge n. 312/1980 (per il titolo si veda la nota all'art. 5) prevedono che: "Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'art. 105, lettera e), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento gia' in godimento.
Nei casi di cui sopra e' altresi' valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica".
Entrata in vigore il 14 aprile 1987
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