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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/09/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 335 del 2025 V.G.; letta la domanda con cui (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), hanno chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del C.F._2 matrimonio concordatario celebrato in Tempio Pausania il 22.9.2012, come da atto trascritto al n. 24, parte II°, serie A, anno 2012 del Comune di Tempio Pausania, dal quale sono nate, nel 2015 e nel Per_ 2017, le figlie e alle seguenti PE
CONDIZIONI
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato a Tempio Pausania in data 22/09/2012, matrimonio regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Tempio Pausania nella Parte II serie A 1 al numero 24, così come risulta dal Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tempio Pausania ed ordinare la relativa annotazione nel registro dello Stato civile del comune di Tempio Pausania;
2) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare, il Sig. , trasferisce – alle condizioni risolutiva di cui di seguito Parte_2 meglio esplicitata - alla Sig.ra che accetta, la propria quota di proprietà pari al 50% Parte_1 dei seguenti beni immobili siti in Comune di Tempio Pausania alla via NI n. 18, e precisamente:
1 A. appartamento sito al piano secondo, di vani catastali sei, confinante con parti condominiali, con proprietà con proprietà , con detta via G. NI , salvo altri, il tutto è distinto in NCEU Pt_3 Per_3 al foglio175 , mappale 445 sub. 33, zona censuaria 1, categoria A/2,classe U superficie catastale metri 103, rendita 619,75.
B. locale uso garage, distino in NCEU al foglio 175, particella 445, subalterno 7, piano s1, categoria C/6, classe 03 , mq.12, rendita di € 47.72
L' unità immobiliari descritte al punto A) è stata acquistate in data 31/01/2018, con atto per rogito a ministero del notaio rep. 787313 registrato a Olbia in data 08/02/2018 serie 1T e Persona_4 trascritto in data 08/02/2018 reg. gen. 1115 e reg. part. 769; sul quale è stato acceso dai coniugi il mutuo 8E53047823605 dell'importo iniziale di euro 76.000,00.
L'unità immobiliare di cui al punto B) è stata acquistata con accordo di mediazione e firme autenticate a ministero del notaio notaio in Olbia, Repertorio n. 158172, Raccolta n. 5059, Per_5 registrato a Olbia il 29.03.2019 n. 1778, serie 1T, trascritto il 01.04.2019 R.G. 3066, R.P. 2043 e trascritto il 01.04.2019 R.G. 3067, R.P. 2044.
Quale condizione del trasferimento della quota pari al 50% dell'immobile sopra descritto la signora si obbliga ad effettuare la totale liberazione del coobbligato e si obbliga Parte_1 CP_1 ad accollarsi l'intero mutuo residuo gravante sul detto immobile acceso presso la Banca Intesa San paolo, dell'importo residuo in linea capitale ed interessi alla data del 14/05/2025 di euro 61.580,20, ed altresì si obbliga anche ad effettuare il totale pagamento dello stesso e della singole rate mensili pari ad euro 404,25 cadauna. (ultima rata con scadenza in data 01.03.2043).
A seguito del detto totale accollo del mutuo da parte della e totale liberazione del coobbligato Pt_1 il signor sarà liberato integralmente da tutte le obbligazione scaturenti dal predetto Parte_2 contratto di mutuo e da ogni e qualsivoglia pagamento in merito allo stesso, e la banca mutuante procederà alla modifica contrattuale del medesimo mutuo intestandolo alla sola una Parte_1 volta emessa la sentenza di divorzio contente il trasferimento della predetta unità immobiliare.
Quindi le parti danno atto che il detto trasferimento della proprietà è soggetto alla condizione risolutiva del mancato integrale accollo del mutuo residuo in capo alla ed della Parte_1 mancata totale liberazione del coobbligato dal predetto mutuo e dal mancato Parte_2 pagamento dello stesso e delle relative singole rate mensili.
Quindi con la detta condizione risolutiva espressa le parti espressamente prevedono la risoluzione ipso iure del detto trasferimento di proprietà nel caso in cui, per qualsiasi ragione/causa, non si perfezioni l'accollo integrale del detto mutuo in capo alla e la totale liberazione dell' Pt_1 Pt_2 dallo stesso e da tutti i relativi pagamenti, in tal caso il detto trasferimento di proprietà è risolto ipso iure e inefficace e non più produttivo di effettivo giuridici con la conseguenza che l' rientrerà Pt_2 nella piena proprietà della sua quota del 50% del bene de quo ceduto alla e resteranno valide Pt_1 le statuizioni di cui alla separazione in merito al possesso del detto bene. accetta l'immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova con ogni suo diritto, Parte_1 accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, libero da pesi ed oneri ad eccezione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo 8E53047823605 per l'importo di € 152.000,00 con Banca Intesa San Paolo. Il Sig. dichiara con riferimento all'immobile di cui alla lettera A), Parte_2
2 come già a conoscenza della che il predetto cespite immobiliare è stato realizzato in forza di Pt_1 concessione edilizia, rilasciata dal Comune di Tempio Pausania n. 292 ( pratica 399/1976) in data 30/12/1977 e che non sono intervenute successive modifiche, ed è stato dichiarato abitabile con provvedimento del 17/11/1980 n. 6937 rilasciato dal Comune di Tempio Pausania e garantisce che il medesimo non è affetto da irregolarità urbanistiche e/o edilizie ostative alla sua piena e libera commerciabilità ai sensi della legge n.47 del 1985, D.P.R. n.380 del 2001.
Altresì dichiara con riferimento all'immobile di cui alla lettera B), come già a conoscenza della che il predetto cespite immobiliare è stato edificato in virtù di concessione edilizia n.292 Pt_1 rilasciata dal comune di Tempio Pausania in data 30 dicembre 1977 e successiva autorizzazione rilasciata dal medesimo comune in data 14.02.1981, e il fabbricato di cui è parte l'unità immobiliare è stato edificato con la concessione di cui al l'immobile al punto A) - rilasciata dal Comune di Tempio Pausania n. 292 ( pratica 399/1976) in data 30/12/1977-.
La sig.ra dichiara di essere stata informata e di avere ricevuto dal Sig. Pt_1 Parte_2
l'attestato di prestazione energetica del 12/7/2017 a firma del geometra , già Controparte_2 allegato nel rogito di acquisto del bene da parte dei coniugi e a tutt'oggi in vigore, dal quale risulta che l'immobile risulta in classe energetica -_C.
Il Sig. , quale cointestatario degli immobili oggetto di trasferimento, si riferisce e Parte_2 all'uopo richiama le planimetrie che li raffigurano, così come depositate in Catasto, e dichiara la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, e non contengono difformità rilevati ai fini della rendita catastale e che pertanto lo stato di fatto rilevato è coerente con le planimetrie conservate presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
A seguito dell'integrale accollo del detto mutuo in capo alla e della totale liberazione del Pt_1 coobbligato , la si impegna, inoltre, ad effettuare, a propria cura e Parte_2 Parte_1 spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
3) Il signor , che attualmente risiede nell'immobile citato si obbliga al trasferimento Parte_2 della residenza ed a rilasciare il detto immobile entro 10 giorni dalla emissione e dal rilascio del documento finale/definitivo di totale liberazione del coobbligato e di accollo esclusivo del mutuo in capo alla emesso dalla Banca Intesa San Paolo, quindi solo dopo il perfezionamento delle Pt_1 condizioni di cui sopra detto. Con la precisazione che fino all'effettiva immissione della nel Pt_1 possesso dell'immobile, rimarranno ad esclusivo carico del medesimo le rate del mutuo relative al periodo di occupazione del bene da parte dell' . Pt_2
3 4) A seguito della corretta esecuzione di quanto previsto ai precedenti punti 1,2-3, la trasferirà Pt_1 nei termini di cui sopra detto la propria residenza, e quella delle minori, nel detto immobile e, come da disposizioni di cui sopra, graverà sulla predetta il pagamento dell'intero mutuo e quindi sarà a totale ed esclusivo carico della il pagamento anche della singole rate mensile del Parte_1 mutuo gravante sul detto immobile ad oggi pari ad euro 405,25 mensili.
Inoltre, sempre dalla data di immissione nel possesso, saranno di esclusiva competenza della Pt_1
i pagamenti di tutte le spese/tasse/utenze/condominio e quanto altro legato alla proprietà ed uso dei detti beni ceduti, e sarà cura ed onere della Masu volturare entro 30 giorni dall'immissione nel possesso a suo nominativo tutte le dette utenze relative. Con riferimento ai beni mobili presenti all'interno dell'immobile sito in Via NI 18, già casa coniugale, verranno lasciati all'interno gli arredi acquistati in via esclusiva dalla signora Pt_1
Per_ 5) Le due figlie minori e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, e PE vengono collocate stabilmente con la madre che stabilirà la residenza nell'immobile sito in via NI n. 18.
Il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di € 400.00 (€ 200,00 per ciascuna di esse) entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora
[...]
detta somma sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Pt_1
L'assegno unico erogato dall'INPS, sarà a favore di ciascun coniuge nella misura del 50% ciascuno. Saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese di carattere straordinario, che sono regolamentate come di seguito:
a) Spese straordinarie extra-assegno che non richiedono il previo accordo siccome corrispondenti a scelte già condivise tra i genitori e/o dotate della caratteristica della continuità:
• spese per le tasse scolastiche;
• spese per tasse universitarie per la frequentazione di istituti pubblici – la cui iscrizione deve essere stata precedentemente concordata;
• spese per assicurazioni scolastiche;
• spese per i libri scolastici e/o universitari;
• spese per il materiale di corredo scolastico di inizio anno scolastico;
• spese per il fondo cassa richiesto dall'istituto pubblico frequentato. Ù
• gite e uscite scolastiche senza pernottamento.
• spese per il mezzo di trasporto pubblico ( tram- autobus ,metro, treno ) dal luogo di residenza all'istituto scolastico –
• spese per la mensa scolastica ove istituita dall'istituto pubblico frequentato;
• spese sanitarie connotate dai caratteri della urgenza ed indifferibilità;
• spese acquisto di farmaci prescritti ad eccezioni di quelli da banco;
4 • pese per interventi chirurgici urgenti ed indifferibilità;
• spese per cure dentistiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso strutture pubbliche del SSN.
• i trattamenti sanitari e gli esami prescritti dal medico curante o dallo specialista ed effettuati nell'ambito del SSN compresi i relativi ticket sanitari;
• le spese protesiche;
b) Spese straordinarie extra-assegno che richiedono il preventivo accordo tra i genitori : 1) scolastiche:
• iscrizione e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
• frequentazione conservatorio o scuole formative;
• master post universitari ect;
• spese per preparazioni di esami di abilitazione o concorsi e relativo acquisto dei libri , dispense pernottamenti ect.;
• viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
• viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi di apprendimento della lingua straniera;
• dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso la sede universitaria;
• corsi di musica e strumenti musicali;
• viaggi studio in Italia e all'estero;
• stage sportivi e vacanze senza i genitori b) spese di natura ludica e/o parascolastica:
• spese per lo svolgimento delle attività sportive praticate dalle minori, comprese le spese per le attrezzature e per il corredo sportivo;
• tempo prolungato a scuola;
• centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali)
• corsi attività artistica ( musica, disegno, pittura);
• corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
5 • spese acquisto auto, motorino, moto ect. e conseguimento della patente presso autoscuole private;
• corsi di lingue extrascolastici;
c) spese sportive
• attività sportive diverse da quelle già svolte dalle minori e pertinente abbigliamento e attrezzature nuove - comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese sanitarie:
• spese per interventi chirurgici,
• cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private e/o specialisti e per trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma eseguiti privatamente,
• esami diagnostici,
• analisi cliniche, visite specialistiche,
• cicli di psicoterapia e logopedia;
• visite specialistiche e per terapie prescritte dal pediatra o medico curante di carattere straordinario.
Tutte le spese straordinarie da ultimo indicate dovranno essere concordate e in ogni caso, a fronte della richiesta scritta di un genitore all'altro, da farsi via sms, via whatsapp o altri sistemi di messaggistica istantanea, via mail o pec o raccomandata, il genitore che riceve la richiesta dovrà manifestare validi motivi di dissenso per iscritto nell'immediatezza della stessa (massimo entro dieci giorni), precisandosi che il silenzio potrà essere considerato tacito assenso alla spesa con conseguente obbligo di rimborso.
Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere necessariamente debitamente documentate e giustificate con fattura ed elenco esatto e dettagliato per singole voci del bene/i acquistati e/o spese sostenute e non semplicemente della totale somma finale, pena la non debenza delle somme richieste. Per quanto riguarda le modalità di pagamento/rimborso delle spese straordinarie, Nell'ipotesi in cui le spese straordinarie da concordare fossero anticipate dalla sig.ra la stessa provvederà a documentarle e il sig. Pt_1
dovrà rimborsarle entro 10 giorni dalla richiesta e trasmissione dei documenti Pt_2 giustificativi e viceversa nel caso in cui fossero anticipate dall' . Pt_2
6) Disposizioni sul diritto di visita.
Il padre potrà prendere e tenere con sé le minori secondo i seguenti orari, in base al turno di lavoro dell' , che il predetto avrà cura di comunicare alla sig.ra all'inizio di ogni Pt_2 Pt_1 mese, mediante mail, o sms o wz, e quindi con tempo utile affinché la medesima possa organizzarsi. Quanto avrà il turno dalle ore 06,00- alle ore 14.00: il padre, nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì, prenderà le minori dopo fine turno, ovvero alle ore 14.15 e sino alle ore 20.00 nel periodo invernale ed ore 21.00 nel periodo estivo;
6 quando avrà turno dalle ore 08,00 alle ore 16.00: il padre, nelle giornate del lunedì e mercoledì, prenderà le minori a fine turno – ovvero alle ore 16.15 e fino alle 20.00 nel periodo invernale e alle ore 21.00 nel periodo estivo.
Quando avrà turno dalle ore 09,00 alle ore 17,00: il padre, nelle giornate del lunedì, mercoledì e giovedì porterà le minori a scuola e, inoltre, nei pomeriggi del lunedì e mercoledì pomeriggio prenderà le minori a fine turno di lavoro,- alle ore 17,15 e fino alle 20.00 nel periodo invernale e ore 21.00 nel periodo estivo.
Quando avrà turno dalle ore 14,00 alle ore 22,00: il padre porterà le minori a scuola nelle giornate di lunedì, mercoledì e giovedì. Durante il periodo di chiusura della scuola – le terrà con sé nelle giornate del lunedì e mercoledì dalle ore 08,00 alle ore 13,40.
Quando avrà turno dalle ore 22,00 alle ore 06,00: il padre, nelle giornate del lunedì e del mercoledì porterà le minori a scuola e andrà a riprenderle e le terrà con sé fino alle ore 20,00 periodo invernale e ore 21.00 d'estate.
A conclusione della scuola, sempre nelle dette giornate di lunedì e mercoledì, terrà le minori con sé dalle ore 14,00 alle ore 21,00.
Le parti si siano esonerate reciprocamente dal deposito di copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni, copia degli estratti dei conti correnti e rapporti finanziari degli ultimi 3 anni, documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali.
8) I coniugi si concedono fin da ora l'assenso ed il reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei loro documenti validi per l'espatrio”.
Il Tribunale
sentiti i coniugi, ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
valutata la rispondenza delle condizioni stabilite all'interesse dei figli;
ritenuta l'opportunità di precisare che la responsabilità circa la validità, e trascrivibilità, dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento immobiliare è e rimane a carico delle parti del procedimento, e che eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi, con conseguente eventuale rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore, non daranno luogo al diritto alla correzione del provvedimento giudiziale (atteso che questo, limitandosi a dare atto degli accordi, non sarebbe affetto da errori), ma comporteranno che l'accordo stipulato abbia solo valore obbligatorio, con la necessità di ripeterlo in forme adeguate innanzi al Notaio, ai fini della trascrivibilità; ritenuto altresì opportuno darsi atto che resta sotto l'esclusiva responsabilità delle parti ogni dichiarazione (od omessa dichiarazione) resa ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985, n. 52, inerente all'identificazione catastale, al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, nonché alla dichiarazione di conformità oggettiva, e che resta sotto la responsabilità delle parti ogni
7 verifica (od omessa verifica), ovvero dichiarazione (od omessa dichiarazione) di avere verificato autonomamente la realizzabilità dell'effetto reale dell'accordo sotto il profilo urbanistico, edilizio, catastale nonché della legittimazione ad alienare e dell'assenza di iscrizioni, vincoli o formalità pregiudizievoli, e sotto ogni altro profilo ancorché diverso e ulteriore rispetto a quanto sopra evidenziato, rilevante ai fini del trasferimento (anche a mezzo di professionisti di fiducia), considerato che il Tribunale è chiamato ad esprimersi solo sulla compatibilità della cessione all'interesse dei minori, e del coniuge più debole. preso atto del parere del Pubblico Ministero;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in
Tempio Pausania il 22.9.2012 tra ed , trascritto presso l'Ufficio di Stato Parte_1 Parte_2
Civile del Comune di Tempio Pausania al n. 24, parte II°, serie A, anno 2012, alle condizioni sopra indicate;
richiama quanto rilevato in parte motiva, in ordine ai profili di responsabilità delle parti rispetto alla validità e trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento immobiliare, nonché rispetto alle verifiche ed alle dichiarazioni rese con riferimento ai dati catastali ed urbanistici del bene;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tempio Pausania di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 24.9.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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