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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Venezia, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Tobia Aceto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al R.G. n. 10042/2025, promossa da:
(C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Ermolao (C.F.: C.F._2
) e Michela Fanti ( ),
[...] CodiceFiscale_3
-appellante- contro
(C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Katia Maretto (C.F.: P.IVA_1 [...]
e Roberta Brusegan (C.F.: ) C.F._4 CodiceFiscale_5 dell'Avvocatura della Città metropolitana di Venezia,
-appellato- avverso la Sentenza n. 9/2024 resa dal Giudice di Pace di Dolo, nel procedimento RG n. 1499/2024 pubblicata il 02.10.2024 e non notificata. CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
[…] - nel merito ed in accoglimento del presente ricorso e del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, riformarsi integralmente l'impugnata Sentenza n. 9/2024 resa dal
Giudice di Pace di Dolo avvocato Michela Girardi nel procedimento RG n. 1499/2024 non notificata e le cui motivazioni sono state pubblicate in data 02.10.2024 accertando e dichiarando la nullità del verbale n. V/155131L/2022 del 08.10.2022 (doc. 3) emesso dall' . Con vittoria di competenze professionali Controparte_2
e spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso ex art. 3 DM 55/2014, CP e IVA come per legge.
Per : Controparte_1
Nel merito: - rigettare l'appello proposto in quanto infondato. In ogni caso: - compensi professionali rifusi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
IN FATTO.
Con ricorso ex artt. 7 d.lgs. 150/2011 e 433 e ss. c.p.c., ritualmente notificato, ha appellato la Sentenza n. 9/2024 resa Parte_1 dal Giudice di Pace di Dolo in data 02.10.2024, non notificata, con cui era stata respinta l'opposizione che aveva intentato avverso il verbale n.
V/155131L/2022 del 08.10.2022 del Corpo Polizia Locale dell'
[...]
con cui era stata comminata la Controparte_2 sanzione pecuniaria di € 189,65 e la decurtazione di n. 3 punti della patente, poiché in data 08.10.2022 alle ore 19.41 il conducente del veicolo BMW G3K 6L31 targa GA750GJ era circolato in Via S.S. 309
Romea altezza Km 108+430 direzione Venezia - Comune di Campagna
Lupia (VE), alla velocità di Km/h 85,3, quando il limite di velocità era di 70 Km/h, violando l'art 142 comma 8 del c.d.s.
Il ricorrente, che ha concluso come in epigrafe, ha avversato la sentenza di primo grado, instando contestualmente per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, sostanzialmente sulla scorta di un solo motivo di gravame attinente alla violazione/errata interpretazione della normativa afferente le rilevazioni della velocità a mezzo apparecchiature elettroniche ex art. 142, co. 6, c.d.s. ed errata applicazione dei relativi principi giurisprudenziali. In via gradata, ha rilevato che l'impugnata Sentenza non ha in alcun modo considerato le ulteriori argomentazioni difensive del ricorrente in ordine alla taratura
LAT del 21/02/2022 (compendiate alla lettera A n. 1 del ricorso in appello) e che anche tale circostanza inficia la legittimità della Sentenza posto che i motivi di opposizione apparivano fondati e meritevoli di considerazione.
Si è costituita in giudizio l' Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
All'esito della prima udienza tenutasi il 12.06.2025, il Giudice, stante
Pag. 2 di 8 la natura documentale della controversia e ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e udita la discussione orale, ha riservato il deposito della sentenza, ai sensi degli artt. 281-sexies e 350- bis c.p.c.
IN DIRITTO.
L'appello è fondato e va accolto.
L'appellante, nei limiti che qui rilevano, si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia accolto la propria opposizione con la quale intendeva far valere la circostanza che lo strumento utilizzato per la rilevazione dell'infrazione “Velocar Red&Speed EVO” fosse stato solo approvato con D.M. del MIT n. 814 del 24/02/2015, ma non fosse anche omologato, e abbia perciò ritenuto, quanto agli effetti, che “i due vocaboli, omologazione e approvazione, all'interno delle varie norme, vengono sistematicamente usati in correlazione tra loro, uniti dalla particella “od”, in funzione, quindi, di creare un'alternativa tra le due parole” (cfr. sentenza appellata pag.3) e pertanto fosse fondata la pretesa sanzionatoria dell'odierna appellata, portata dal verbale impugnato.
Ora, deve darsi atto, innanzitutto, che all'udienza del 12.06.2025,
l'appellata ha riconosciuto di non aver prodotto alcuna prova dell'omologazione dello strumento di rilevazione della velocità. Tale pacifica ed incontestata circostanza appare dirimente per quanto qui di interesse, per come si dirà.
Preliminarmente appare essenziale ricostruire il quadro normativo nel quale si staglia la vicenda de quo giacché i contrastanti orientamenti giurisprudenziali avvicendatisi negli anni hanno trovato una composizione in particolare con l'arresto n. 10505/2024, (e da ultimo
Cass. n.12924/2025) con cui la Suprema Corte ha sciolto il nodo interpretativo vertente sui procedimenti di omologazione e preventiva approvazione dell'apparecchio e sulla loro ritenuta equipollenza, sicché in questa sede è necessario affrontare, imprescindibilmente, lo scrutinio delle norme legislative di ordine primario prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo.
Pag. 3 di 8 Un tanto premesso si osservi, in diritto, che l'art. 142, comma 6, c.d.s. in riferimento alla strumentazione atta alla valutazione della velocità, parla solo di "apparecchiature debitamente omologate", le cui risultanze sono considerate "fonti di prova" per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità. Tale norma va letta in combinato con il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del D.P.R. n. 495 del 1992, (rubricato come “omologazioni e approvazioni”) che in ordine al procedimento di omologazione, (in attuazione dell'art. 45, comma 6, c.d.s.) - contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Più in particolare si rileva che il secondo comma dell'art.192 dell'anzidetto regolamento stabilisce che “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (...)”. Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico
(ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all'omologazione (costituente, perciò, frutto di un'attività distinta e consequenziale) dell'apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Che i due procedimenti effettivamente siano ontologicamente diversi lo si evince anche dal comma settimo del medesimo articolo ove si prevede che “Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante”: anche qui è significativa la locuzione disgiuntiva dalla quale può chiaramente desumersi la diversità tra omologazione e approvazione.
Ciò conduce alla conseguenza che può costituire fonte di prova solo
Pag. 4 di 8 la rilevazione della velocità affidata ad uno strumento “debitamente omologato”, nonché approvato. Circostanza, questa, da escludersi, come detto, nel presente giudizio.
Aderendo quindi alle censure dell'appellante, non può quindi condividersi la motivazione della sentenza gravata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto l'equipollenza dei due termini poiché i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, in quanto da un lato l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al , l'approvazione invece consiste Controparte_3 in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Sicché l'omologazione si sostanzia in una procedura che - pur essendo amministrativa (come l'approvazione) - ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, e tale requisito costituisce l' indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.
(e che, a fronte di contestazione del contravventore, pone a carico della
P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore la relativa prova della funzionalità, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di legittimità cfr.
Cass. n. 14597/2021).
Per altro verso, ove in giudizio vengano sollevate contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, dovendosi considerare che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità
Pag. 5 di 8 dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024).
Vanno sul punto respinte e non possono trovare accoglimento le deduzioni dell'appellata fondate sulle circolari ministeriali dimesse in giudizio poiché detti atti - che sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione - non trovano supporto nelle suddette fonti primarie che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.
Né parimenti può essere accolta l'interpretazione abrogans dell'art. 45, comma 6 cds sostenuta dall'appellata per effetto dell'entrata in vigore del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168 – e quindi successiva al precedente codice della strada - (cfr. comparsa appellata pag. 7) sulla quale si vorrebbe fondare l'ambivalenza dei due termini, “Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” giacché, come è possibile appurare testualmente, detta norma richiama il predetto art 45 co.6 il cui significato nella sistematica sopra esposta esclude l'equipollenza tra omologazione e approvazione, di talché detta diversità di significato (e di effetti) permane anche nel contesto della normativa richiamata dall'Unione dei comuni.
Per altro va esclusa l'equipollenza tra i due procedimenti sulla scorta del citato art. 45, comma 6, c.d.s. e dell'art 345 del regolamento di attuazione del c.d.s.– come al contrario sostenuto dal GDP, in quanto, per quanto già posto in risalto in precedenza – l'art. 45 comma 6, c.d.s. non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione, ma distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, in quanto intende riferirsi a tutti i "mezzi tecnici atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni", taluni dei quali destinati ad essere necessariamente
Pag. 6 di 8 omologati (quali, per l'appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l' inequivocabile precetto di cui all'art. 142, comma 6, c.d.s., laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta,
è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità), mentre per altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione.
A fronte di un quadro normativo che delinea in maniera chiara i due procedimenti, va in ultimo respinta l'apodittica conclusione del giudice di primo grado, ove si afferma “Nel caso di specie, quindi, in assenza di regolamentazione apposita per l'omologazione, deve ritenersi sufficiente
l'approvazione ottenuta con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. prot. 814 del 24 febbraio 2015”, poiché, come detto, tale conclusione si fonda su circolari (Circolare 9/2007) e decreti ministeriali (n. 282 del 2017) inidonei a scalfire le norme primarie.
Va pertanto accolto l'appello proposto da con Parte_1 conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
Alla luce dei contrasti giurisprudenziali in subiecta materia e della relativa novità degli orientamenti emersi, va disposta la compensazione delle spese di lite anche per il primo grado.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello e in riforma della Sentenza n. 9/2024 resa dal
Giudice di Pace di Dolo, nel procedimento RG n. 1499/2024 pubblicata il 02.10.2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. ANNULLA il verbale n. V/155131L/2022 del 08.10.2022 emesso dal
Corpo Polizia Locale dell' ; Controparte_2
2. COMPENSA le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Provvedimento redatto con la collaborazione di AT Testimone_1
Addetto all'Ufficio del Processo.
[...]
Venezia, così deciso in data 08/07/2025
Pag. 7 di 8 IL GIUDICE Tobia Aceto
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