Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5243/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Landa;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Ciancimino;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 13 gennaio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 26 maggio 2022 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000085198 del 13 aprile 2022 notificatale il 2 maggio 2022, chiedendone l'annullamento. A sostegno della superiore domanda la ricorrente, in primo luogo, ha eccepito l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento
(contestandone in ogni caso la validità perché l'avviso di accertamento n.
596/2016/00082029/14/000 sarebbe stato notificato il 16 dicembre 2021, cioè dopo l'accertamento della presunta violazione) e, di conseguenza, anche la prescrizione del
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in subordine, ha contestato nel merito la pretesa creditoria dell CP_1
sostenendo di aver regolarmente adempiuto le obbligazioni contributive del 2015 tramite la compensazione effettuata dall'Agea; in ulteriore subordine, la ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione degli artt. 14 e 18 della L. 689/1981, perché notificata oltre il termine di 90 giorni decorrente dall'avviso di addebito del 2015; in estremo subordine, infine, la ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione per violazione degli artt. 2 e 3 della L. 241/1990 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 maggio 2024 l' in via preliminare, ha CP_1
evidenziato di aver rideterminato la sanzione in € 757,95 ha chiesto il rigetto dell'opposizione, contestando ciascuna delle doglianze avversarie (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla notifica dell'avviso accertamento.
E' noto che ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 l'applicazione di una sanzione amministrativa dev'essere preceduta da un avviso di accertamento (cfr. a fortiori Cass., sez. lav., ordinanza n. 4225 del 21 febbraio 2018).
Ebbene, l' ha dimostrato di aver contestato la violazione di cui all'ordinanza- CP_1 ingiunzione oggetto di opposizione con l'avviso di accertamento ritualmente notificato il
16 maggio 2017 (cfr. avviso di ricevimento allegato alla memoria di costituzione anche alla lcue di Cass., sez. V, ordinanza n. 28591 del 29 novembre 2017, secondo cui “in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire”).
L'eccezione di nullità di tale avviso di accertamento, poi, è smaccatamente infondata perché l' dopo aver contestato la violazione, ha legittimamente richiesto da un lato il CP_1 pagamento dei contributi omessi con l'avviso di addebito notificato il 16 dicembre 2021 e
2 dall'altro lato il pagamento della sanzione amministrativa con l'ordinanza oggetto dell'odierna opposizione.
Sull'eccezione di prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, espressamente sollevata sull'errato presupposto dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento è infondata perché tra la notifica avvenuta il 16 maggio 2017 e l'ordinanza ingiunzione del 2 maggio 2022 è trascorso un tempo inferiore a cinque anni.
Sull'eccezione di decadenza ex artt. 2 e 3 della L. 141/1990.
L'eccezione è manifestamente infondata perché basata su un precedente giurisprudenziale espresso in una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto di causa
(cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 11390 del 4 settembre 2001: “in tema di sanzioni amministrative, il Prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada nel testo vigente prima della riforma introdotta col D.Lgs. 285 del
285, mediante l'emissione di un'ordinanza - ingiunzione entro il termine di trenta giorni stabilito in linea generale, per la definizione del procedimento amministrativo, dall'art. 2 comma secondo della legge 241 del 90 in trenta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio ovvero dalla domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte”) e comunque espressamente superato dai successivi insegnamenti della Corte di Cassazione (cfr., fra le tante, Cass., sez. lav., sentenza n. 6337 del 30 marzo 2004: “Il provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, emesso ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non deve necessariamente concludersi nel termine di trenta giorni, previsto per l'esaurimento del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito dalla legge o da regolamento;
ciò in quanto il procedimento contenzioso che porta all'adozione dell'ordinanza - ingiunzione, disciplinato dalla stessa legge n. 689 del 1981, prevede il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati e ha una durata incompatibile con il breve termine di trenta giorni;
alla emanazione dell'ordinanza - ingiunzione si può quindi procedere nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni”).
3 Sull'eccezione di decadenza.
Secondo l'art. 14 della L. 689/1981 gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati nel termine di novanta giorni dall'accertamento o dalla data in cui l'autorità competente riceve gli atti relativi alla violazione dall'autorità giudiziaria.
Tale normativa, tuttavia, nel caso di specie non è applicabile per l'ineccepibile ragionamento compiuto dalla Corte d'Appello di Milano nel precedente opportunamente richiamato dall' (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 927/2023 del 17 ottobre CP_1
2023: “Trattandosi di illecito commesso anteriormente all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n.
8/2016, assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall'art. 8 con cui il legislatore ha previsto l'applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 06.02.2016, data di entrata in vigore del decreto medesimo. In particolare, l'art. 8 relativo all''“applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse”, così dispone:
1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo
667, comma 4, del codice di procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”. Il comma 1 dispone quindi che la retroattività operi “sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre i successivi commi 2 e 3 disciplinano, con riguardo agli illeciti depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente
4 all'entrata in vigore (06.02.2016) del D. Lgs. n. 8/2016 e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l'art. 9 disciplina le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa. L' art. 9 prevede che: “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa:
1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 2.
Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale;
la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”. Va rilevato che l'art. 9, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell'art. 14 L. 689/81, si differenzia nel fatto che tale norma non prevede, quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute.
Risulta così di evidenza che con riferimento alle fattispecie, costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del D. Lgs. n. 8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla violazione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell'estinzione dell'obbligazione. In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 citati, questa Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 123/2020 5 (Pres. – Est. Locorotondo) la cui motivazione, condivisa dal Collegio, viene richiamata ex Per_1 art. 118 Disp. Att. Con tale sentenza è stato affermato che: “Come è agevole constatare dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità
Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa;
pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio, di conseguenza la relativa eccezione va disattesa perché infondata”. La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall'omessa o tardiva contestazione delle violazione, nell'ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione (come quella relativa alla fattispecie per cui è causa) rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all'autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all'autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento delle somme dovute. A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all'art. 14 L. 689/81 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non
è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l'ambito di operatività. Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell'ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall'art. 6 del D. lgs. n. 8/2016, che dispone: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle
Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”. Alla fattispecie in esame, l'applicabilità dell'art. 14 dev'essere esclusa da un lato, in quanto l'art. 9 del D. Lgs. 8/2016 pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione, non ne ha sanzionato l'inosservanza con la decadenza dell'Ente impositore e dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall'altro, in ragione del fatto che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica. Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell'art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell'art. 14. Del resto, poiché il potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa è sorto solo a seguito della depenalizzazione 6 dell'illecito commesso da (…), è di evidenza che non può trovare applicazione nel caso in esame l'art. 14 L. n. 689/1981 in forza del quale la sanzione doveva essere irrogata nel termine di 90 giorni dall'accertamento dell'illecito”).
Sul merito della pretesa sanzionatoria.
L'eccezione di adempimento sollevata dalla ricorrente va respinta perché quest'ultima non ha fornito alcuna prova in relazione alla compensazione dei crediti Agea con riguardo al primo e secondo trimestre dell'anno 2015.
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto, cosicché la ricorrente va condannata ai sensi dell'art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese giudiziali dell' che si liquidano CP_1
come in dispositivo secondo i valori tariffari medi ridotti del 20% (in analogia con quanto previsto dal locale protocollo in materia di patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore dell' delle spese giudiziali, che Parte_1 CP_1 liquida in € 344,80 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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