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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/12/2024, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari alla via Cavour n. 65, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Patrizia Adolfi (CF. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._3
studio dell'avv. Viviana Solinas (C.F. sito in via Oriani n. 12 a Sassari che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio separato, da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12 novembre 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 ss. c.p.c., depositato in data 17 maggio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di Controparte_1
separazione personale dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Sassari in data pagina 1 di 5 18.08.1990, atto annotato presso i Registri dello Stato civile del Comune di Sassari al n. 341, Parte 2,
Serie A.
Premesso che dalla unione coniugale era nata il [...] la figlia , maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, ha dedotto che il rapporto tra i coniugi era entrato in crisi già da diverso tempo e la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento della resistente che aveva mancato di apportare alla relazione il necessario sostegno economico e psicologico e aveva persino intrattenuto una relazione extraconiugale.
Ha rappresentato che la trascorreva intere giornate fuori casa e che questo comportamento non era CP_1
venuto meno neanche a seguito dell'amputazione transmetatarsale da lui subita nel marzo 2019 che gli aveva cagionato un'invalidità permanente. In questo stato di grave prostrazione la moglie gli era stato accanto solo superficialmente, lasciandolo di fatto da solo a occuparsi della casa e delle medicazioni.
Ha affermato che a partire da questo periodo, visto l'assenza quotidiana della signora, aveva iniziato a sospettare che la moglie avesse una relazione extraconiugale con un altro uomo, trovando poi conferma di ciò in una ricevuta, rinvenuta nell'auto, di un pagamento di una riparazione di un anello della signora effettuato da un uomo a lui sconosciuto.
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato di essere titolare di una pensione di invalidità dell'importo lordo di € 704,00 mensili e di non avere proprietà immobiliari se non nella misura di 1/5 per successione del padre defunto e che, nonostante questa difficile situazione economica, aveva provveduto da solo a pagare il canone di locazione dell'ultima casa familiare situata a Tissi e anche le utenze, tutte a lui intestate, utilizzando l'importo del suo assegno di invalidità e alcuni sostegni economici comunali e regionali.
Ha lamentato, inoltre, che la somma ottenuta dalla vendita della casa familiare di via Gorizia (avvenuta in data 18 dicembre 2012), pari ad € 152.000,00 e versata su un conto cointestato, era stata quasi completamente prelevata dalla moglie senza che lui ne fosse informato.
Quanto alla ha riferito che svolgeva attività lavorativa par time presso la mensa del plesso CP_1
scolastico di Via de Carolis a Sassari e risultava essere titolare per la proprietà di 1/3 di diversi immobili siti a Sassari e ad Alghero.
Ha quindi concluso chiedendo:
1.- dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie signora
[...]
; CP_1
2.- disporre a favore del ricorrente l'assegno di mantenimento come riconosciuto e quantificato dallo stesso Ill.mo Giudice adito;
pagina 2 di 5 3.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del Matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla
Legge n. 55/2015;
4.- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile di Sassari affinché proceda alle le annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R n. 396/2000;
5.- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori nella misura di legge.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di separazione e contestando invece tutte le domande accessorie.
Ha in particolare allegato che era vero che era venuta meno l'affectio coniugalis, ma che ciò era avvenuto in conseguenza dei comportamenti tenuti dal il quale aveva, gravemente e Pt_1
ripetutamente, violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ha dedotto che da quando era iniziato il rapporto tra i due coniugi, lei aveva sempre prestato attività lavorativa contribuendo di fatto al mantenimento di tutta la famiglia, dapprima come dipendente del negozio di frutta e verdura dei genitori, che dal 2005 e fino al 2014 aveva rilevato, e, successivamente, attraverso svariati lavori, sia come dipendente di una frutta e verdura sia come assistente presso una mensa scolastica, nonché come donna delle pulizie, il tutto mentre il signor non lavorava dal 2014 Pt_1
e non la aiutava né con la gestione delle faccende domestiche, né con l'accudimento dei nipotini, attività che invece le occupavano tutta la sua giornata.
Ha aggiunto che nei 33 anni di matrimonio si era dovuta occupare di tutte le questioni familiari ed economiche come il pagamento degli affitti, delle utenze e della spesa, nonché di crescere con amore e devozione la figlia ed aiutare, successivamente, la stessa con i propri figli fin dal 2016.
Ha anche riferito che il marito, di carattere cupo e solitario, non aveva mai voluto partecipare a feste o altri eventi sociali per cui la signora vi si recava con i suoi familiari o con i suoi amici, e che era stato proprio uno di questi amici a pagare la riparazione del suo anello, così negando di aver intrattenuto alcuna relazione extraconiugale, precisando che si era trovata ad affrontare non solo le incombenze domestiche e familiari, ma anche le difficoltà legate alla personalità del marito.
Ha aggiunto che il inoltre, non aveva mai voluto sottoporsi a visite specialistiche, ignorando il Pt_1
peggioramento progressivo delle sue condizioni di salute che aveva reso poi necessario procedere con l'amputazione metatarsale, che a seguito di questo intervento i comportamenti del marito erano divenuti sempre più insostenibili tanto da determinare l'allontanamento della signora dalla casa coniugale nel settembre 2023, atteso che il marito, convinto che lei lo tradisse, era arrivato ad appostarsi sotto casa sua e a installare un dispositivo satellitare sulla sua macchina in modo da poter registrare ogni suo spostamento. pagina 3 di 5 Ha contestato di non aver prestato la dovuta necessaria assistenza al marito a seguito dell'intervento chirurgico, riferendo che in quel momento la crisi coniugale aveva raggiunto il suo culmine, non già perché lei non si fosse occupata del ma a causa del peggioramento di una situazione già Pt_1
compromessa, accentuata dai comportamenti esasperanti del ricorrente che per tutta la durata del matrimonio aveva costantemente denigrato, umiliato e insultato la moglie aggredendola verbalmente in varie occasioni, anche alla presenza di parenti, amici e della figlia.
Ha concluso chiedendo:
“respinta ogni avversa richiesta, il Tribunale, previa dichiarazione di separazione dei coniugi, Voglia:
1) rigettare sia la domanda di addebito nonché la richiesta di assegno di mantenimento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla
Legge 55/2015;
3) Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle spese;
4) Con sentenza esecutiva per legge.”
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini:
“pronuncia di separazione, rinuncia alla domanda di addebito nessun mantenimento reciproco. Spese compensate”.
Hanno anche chiesto che venga pronunciata sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come affermato da entrambi i coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 12 novembre 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non essendo in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché entrambe le parti, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data pagina 4 di 5 della comparizione dei coniugi- provveda ad acquisire, con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e l'eventuale conferma delle conclusioni congiunte.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. nato Parte_1 C.F._1
a Sassari il 13.09.1968, residente a [...], e Controparte_1
,) nata a [...] il [...], residente in [...]
125, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari, in Sassari in data 18.08.1990, atto annotato presso i Registri dello Stato civile del Comune di Sassari al n. 341, Parte 2, Serie
A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice
Dott.ssa Ilaria Bradamante - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 da:
(C.F. elettivamente domiciliato in Sassari alla via Cavour n. 65, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Patrizia Adolfi (CF. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo Controparte_1 C.F._3
studio dell'avv. Viviana Solinas (C.F. sito in via Oriani n. 12 a Sassari che la C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura alle liti su foglio separato, da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 12 novembre 2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis. 12 ss. c.p.c., depositato in data 17 maggio 2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio davanti all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di Controparte_1
separazione personale dal coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio concordatario in Sassari in data pagina 1 di 5 18.08.1990, atto annotato presso i Registri dello Stato civile del Comune di Sassari al n. 341, Parte 2,
Serie A.
Premesso che dalla unione coniugale era nata il [...] la figlia , maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, ha dedotto che il rapporto tra i coniugi era entrato in crisi già da diverso tempo e la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento della resistente che aveva mancato di apportare alla relazione il necessario sostegno economico e psicologico e aveva persino intrattenuto una relazione extraconiugale.
Ha rappresentato che la trascorreva intere giornate fuori casa e che questo comportamento non era CP_1
venuto meno neanche a seguito dell'amputazione transmetatarsale da lui subita nel marzo 2019 che gli aveva cagionato un'invalidità permanente. In questo stato di grave prostrazione la moglie gli era stato accanto solo superficialmente, lasciandolo di fatto da solo a occuparsi della casa e delle medicazioni.
Ha affermato che a partire da questo periodo, visto l'assenza quotidiana della signora, aveva iniziato a sospettare che la moglie avesse una relazione extraconiugale con un altro uomo, trovando poi conferma di ciò in una ricevuta, rinvenuta nell'auto, di un pagamento di una riparazione di un anello della signora effettuato da un uomo a lui sconosciuto.
Sotto il profilo patrimoniale ha rappresentato di essere titolare di una pensione di invalidità dell'importo lordo di € 704,00 mensili e di non avere proprietà immobiliari se non nella misura di 1/5 per successione del padre defunto e che, nonostante questa difficile situazione economica, aveva provveduto da solo a pagare il canone di locazione dell'ultima casa familiare situata a Tissi e anche le utenze, tutte a lui intestate, utilizzando l'importo del suo assegno di invalidità e alcuni sostegni economici comunali e regionali.
Ha lamentato, inoltre, che la somma ottenuta dalla vendita della casa familiare di via Gorizia (avvenuta in data 18 dicembre 2012), pari ad € 152.000,00 e versata su un conto cointestato, era stata quasi completamente prelevata dalla moglie senza che lui ne fosse informato.
Quanto alla ha riferito che svolgeva attività lavorativa par time presso la mensa del plesso CP_1
scolastico di Via de Carolis a Sassari e risultava essere titolare per la proprietà di 1/3 di diversi immobili siti a Sassari e ad Alghero.
Ha quindi concluso chiedendo:
1.- dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie signora
[...]
; CP_1
2.- disporre a favore del ricorrente l'assegno di mantenimento come riconosciuto e quantificato dallo stesso Ill.mo Giudice adito;
pagina 2 di 5 3.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del Matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla
Legge n. 55/2015;
4.- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile di Sassari affinché proceda alle le annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R n. 396/2000;
5.- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori nella misura di legge.
Si è costituita la resistente aderendo alla domanda di separazione e contestando invece tutte le domande accessorie.
Ha in particolare allegato che era vero che era venuta meno l'affectio coniugalis, ma che ciò era avvenuto in conseguenza dei comportamenti tenuti dal il quale aveva, gravemente e Pt_1
ripetutamente, violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ha dedotto che da quando era iniziato il rapporto tra i due coniugi, lei aveva sempre prestato attività lavorativa contribuendo di fatto al mantenimento di tutta la famiglia, dapprima come dipendente del negozio di frutta e verdura dei genitori, che dal 2005 e fino al 2014 aveva rilevato, e, successivamente, attraverso svariati lavori, sia come dipendente di una frutta e verdura sia come assistente presso una mensa scolastica, nonché come donna delle pulizie, il tutto mentre il signor non lavorava dal 2014 Pt_1
e non la aiutava né con la gestione delle faccende domestiche, né con l'accudimento dei nipotini, attività che invece le occupavano tutta la sua giornata.
Ha aggiunto che nei 33 anni di matrimonio si era dovuta occupare di tutte le questioni familiari ed economiche come il pagamento degli affitti, delle utenze e della spesa, nonché di crescere con amore e devozione la figlia ed aiutare, successivamente, la stessa con i propri figli fin dal 2016.
Ha anche riferito che il marito, di carattere cupo e solitario, non aveva mai voluto partecipare a feste o altri eventi sociali per cui la signora vi si recava con i suoi familiari o con i suoi amici, e che era stato proprio uno di questi amici a pagare la riparazione del suo anello, così negando di aver intrattenuto alcuna relazione extraconiugale, precisando che si era trovata ad affrontare non solo le incombenze domestiche e familiari, ma anche le difficoltà legate alla personalità del marito.
Ha aggiunto che il inoltre, non aveva mai voluto sottoporsi a visite specialistiche, ignorando il Pt_1
peggioramento progressivo delle sue condizioni di salute che aveva reso poi necessario procedere con l'amputazione metatarsale, che a seguito di questo intervento i comportamenti del marito erano divenuti sempre più insostenibili tanto da determinare l'allontanamento della signora dalla casa coniugale nel settembre 2023, atteso che il marito, convinto che lei lo tradisse, era arrivato ad appostarsi sotto casa sua e a installare un dispositivo satellitare sulla sua macchina in modo da poter registrare ogni suo spostamento. pagina 3 di 5 Ha contestato di non aver prestato la dovuta necessaria assistenza al marito a seguito dell'intervento chirurgico, riferendo che in quel momento la crisi coniugale aveva raggiunto il suo culmine, non già perché lei non si fosse occupata del ma a causa del peggioramento di una situazione già Pt_1
compromessa, accentuata dai comportamenti esasperanti del ricorrente che per tutta la durata del matrimonio aveva costantemente denigrato, umiliato e insultato la moglie aggredendola verbalmente in varie occasioni, anche alla presenza di parenti, amici e della figlia.
Ha concluso chiedendo:
“respinta ogni avversa richiesta, il Tribunale, previa dichiarazione di separazione dei coniugi, Voglia:
1) rigettare sia la domanda di addebito nonché la richiesta di assegno di mantenimento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla
Legge 55/2015;
3) Con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle spese;
4) Con sentenza esecutiva per legge.”
All'udienza del 12 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini:
“pronuncia di separazione, rinuncia alla domanda di addebito nessun mantenimento reciproco. Spese compensate”.
Hanno anche chiesto che venga pronunciata sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come affermato da entrambi i coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 12 novembre 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali e non essendo in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché entrambe le parti, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data pagina 4 di 5 della comparizione dei coniugi- provveda ad acquisire, con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.
898/70 e l'eventuale conferma delle conclusioni congiunte.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. nato Parte_1 C.F._1
a Sassari il 13.09.1968, residente a [...], e Controparte_1
,) nata a [...] il [...], residente in [...]
125, che hanno contratto matrimonio concordatario in Sassari, in Sassari in data 18.08.1990, atto annotato presso i Registri dello Stato civile del Comune di Sassari al n. 341, Parte 2, Serie
A, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
3. Provvede come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5