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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5307/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
e
con il patrocinio dell'Avv. VALENTINO VESCIO DI MARTIRANO e l'Avv. CP_2
RI PO
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità prevista dall'art. 13 della L. 118/71, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, nonché l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento, a fronte della mancata visita medica in occasione della domanda amministrativa;
che in sede di ATP (rgn. 1396/2022) veniva riconosciuta, ma non omologata, la percentuale di invalidità pari al 68% utile ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e dell'iscrizione nelle liste di collocamento;
di aver contestato le conclusioni del ctu depositando la dichiarazione di dissenso il 6.10.2022. La ricorrente, agendo in opposizione, ha chiesto che le sia riconosciuto il requisito di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 5.8.2021 con condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1 CP_ L' nonostante la regolarità e tempestività della notifica non si è costituito.
L' costituitasi, ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2 rispetto all'accertamento dell'invalidità civile propedeutico al conseguimento dei benefici richiesti, ha inoltre chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata discussa all'udienza odierna a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., redatte, per parte ricorrente, con la collaborazione della dottoressa, , Persona_1 con tesserino n. ai fini della pratica forense. Num_1
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande di condanna, posto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Inoltre, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente CP_2
5. Infatti, deve rilevarsi che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel
[...] procedimento per accertamento tecnico preventivo la legittimazione passiva spetta esclusivamente CP_ all' in considerazione del trasferimento operato dall'art. 20 del d.l. 78 del 2009 in favore dell'ente sia della “responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia [della] legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa”, e detta conclusione vale anche per la fase di opposizione, che ha a sua volta ad oggetto la sola sussistenza delle condizioni sanitarie invalidanti, ferma la verifica dell'interesse ad agire (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 20862/22, n. 29193/2022, n. 24953/2021), e ciò anche quando l'interessato, come nel caso di specie, “intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di Cont altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)” (così Cass. Civ., sent. n. 26317 del 7 settembre 2022).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia ha accertato che la ricorrente risulta e risultava affetta da un complesso di infermità integranti il requisito medico utile ai fini del riconoscimento dell'invalidità cui all'art. 13 L.
118/71.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta hanno consentito di accertare una percentuale di invalidità pari al 76%, percentuale utile per ottenere il riconoscimento del requisito di cui all'art. 13 l. 118/71. Il CTU, esaminata la documentazione medica depositata in atti, ha affermato che “applicando la metodologia valutativa si perviene ad una valutazione del 76% di riduzione della capacità lavorativa, e pertanto sussiste il requisito per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 118/71”.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente. Ha, inoltre, proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Quanto alla decorrenza del requisito il ctu ha affermato che “Occorre tuttavia precisare che tale condizione non era presente all'epoca della domanda amministrativa né all'epoca della prima consulenza d'ufficio, ma che
è insorta successivamente e può essere fatta risalire al mese di novembre 2023. Tale considerazione deriva dal fatto che solo nel gennaio 2024 viene accertata strumentalmente la sofferenza neurogena radicolo-assonale periferica. Pertanto, tenuto conto dell'eziopatogenesi di tale patologia, è possibile stimare che la stessa abbia assunto valore invalidante meritevole di valutazione non già in concomitanza dell'accertamento stesso, ma nel periodo immediatamente prossimo ad esso.”
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. L'esito dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Pertanto, va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 13
L. 118/71 con decorrenza dal novembre 2023.
Deve inoltre essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.8.2021.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere CP_ poste definitivamente a carico di parte resistente a fronte dell'esito positivo per il ricorrente.
A fronte della compensazione delle spese di lite, resta irrilevante la circostanza per cui la parte ricorrente ha inserito in ricorso dichiarazione di esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata, tuttavia erroneamente riferita ai soli redditi personali e non a quelli del nucleo e pertanto non valida, risultando peraltro dalla restante documentazione in atti (e precipuamente dalla dichiarazione depositata al fine dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato) la presenza di altri soggetti nel nucleo stesso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5307/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente, di una percentuale di invalidità pari al 76% utile ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dal mese di novembre 2023 e ai fini della concessione dei requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90 (esenzione pagamento ticket sanitario), nonché ai fini dell'iscrizione delle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal 5.8.2021.
- Compensa tra le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
LA NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LA NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 23.12.2025
a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5307/2022 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. ESTER FERRARI MORANDI Parte_1 ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
e
con il patrocinio dell'Avv. VALENTINO VESCIO DI MARTIRANO e l'Avv. CP_2
RI PO
resistente
Fatto e diritto
Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio premettendo di aver già proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità prevista dall'art. 13 della L. 118/71, l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario, nonché l'accertamento di uno stato invalidante almeno pari al 46% ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento, a fronte della mancata visita medica in occasione della domanda amministrativa;
che in sede di ATP (rgn. 1396/2022) veniva riconosciuta, ma non omologata, la percentuale di invalidità pari al 68% utile ai fini della concessione dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario e dell'iscrizione nelle liste di collocamento;
di aver contestato le conclusioni del ctu depositando la dichiarazione di dissenso il 6.10.2022. La ricorrente, agendo in opposizione, ha chiesto che le sia riconosciuto il requisito di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 5.8.2021 con condanna dell' a corrispondere i relativi importi. CP_1 CP_ L' nonostante la regolarità e tempestività della notifica non si è costituito.
L' costituitasi, ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2 rispetto all'accertamento dell'invalidità civile propedeutico al conseguimento dei benefici richiesti, ha inoltre chiesto di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa è stata discussa all'udienza odierna a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., redatte, per parte ricorrente, con la collaborazione della dottoressa, , Persona_1 con tesserino n. ai fini della pratica forense. Num_1
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità delle domande di condanna, posto che, come da costante giurisprudenza di legittimità, entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono essere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Inoltre, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente CP_2
5. Infatti, deve rilevarsi che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nel
[...] procedimento per accertamento tecnico preventivo la legittimazione passiva spetta esclusivamente CP_ all' in considerazione del trasferimento operato dall'art. 20 del d.l. 78 del 2009 in favore dell'ente sia della “responsabilità ultima degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia [della] legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa”, e detta conclusione vale anche per la fase di opposizione, che ha a sua volta ad oggetto la sola sussistenza delle condizioni sanitarie invalidanti, ferma la verifica dell'interesse ad agire (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 20862/22, n. 29193/2022, n. 24953/2021), e ciò anche quando l'interessato, come nel caso di specie, “intenda poi far valere l'accertamento sanitario omologato nei riguardi di Cont altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)” (così Cass. Civ., sent. n. 26317 del 7 settembre 2022).
Nel merito, la domanda è parzialmente fondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
Quanto al requisito sanitario, in accoglimento delle doglianze di parte ricorrente, è stato disposto il rinnovo della CTU svolta nella fase sommaria.
L'esito della nuova perizia ha accertato che la ricorrente risulta e risultava affetta da un complesso di infermità integranti il requisito medico utile ai fini del riconoscimento dell'invalidità cui all'art. 13 L.
118/71.
Gli stati patologici riscontrati dal consulente medico d'ufficio e specificati nella relazione dal medesimo redatta hanno consentito di accertare una percentuale di invalidità pari al 76%, percentuale utile per ottenere il riconoscimento del requisito di cui all'art. 13 l. 118/71. Il CTU, esaminata la documentazione medica depositata in atti, ha affermato che “applicando la metodologia valutativa si perviene ad una valutazione del 76% di riduzione della capacità lavorativa, e pertanto sussiste il requisito per la concessione dei benefici di cui all'art. 13 118/71”.
Il CTU ha correttamente tenuto conto del quadro patologico della ricorrente e della pluralità di patologie che affliggono la stessa e ha altresì valutato se e in che modo tali patologie incidano sulla capacità lavorativa della ricorrente. Ha, inoltre, proceduto alla valutazione percentuale di ciascuna delle patologie accertate con l'ausilio delle tabelle ministeriali, per poi procedere ad una valutazione complessiva delle stesse fino a giungere alle conclusioni rassegnate.
Quanto alla decorrenza del requisito il ctu ha affermato che “Occorre tuttavia precisare che tale condizione non era presente all'epoca della domanda amministrativa né all'epoca della prima consulenza d'ufficio, ma che
è insorta successivamente e può essere fatta risalire al mese di novembre 2023. Tale considerazione deriva dal fatto che solo nel gennaio 2024 viene accertata strumentalmente la sofferenza neurogena radicolo-assonale periferica. Pertanto, tenuto conto dell'eziopatogenesi di tale patologia, è possibile stimare che la stessa abbia assunto valore invalidante meritevole di valutazione non già in concomitanza dell'accertamento stesso, ma nel periodo immediatamente prossimo ad esso.”
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. L'esito dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Pertanto, va dichiarato che la ricorrente si trova in possesso del requisito sanitario di cui all'art 13
L. 118/71 con decorrenza dal novembre 2023.
Deve inoltre essere dichiarata la sussistenza del requisito sanitario utile al fine dell'esenzione parziale dal pagamento del ticket sanitario e dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, già riconosciuto in fase di ATP ma non omologato, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 5.8.2021.
Le spese devono essere compensate tra le parti in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere CP_ poste definitivamente a carico di parte resistente a fronte dell'esito positivo per il ricorrente.
A fronte della compensazione delle spese di lite, resta irrilevante la circostanza per cui la parte ricorrente ha inserito in ricorso dichiarazione di esenzione dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata, tuttavia erroneamente riferita ai soli redditi personali e non a quelli del nucleo e pertanto non valida, risultando peraltro dalla restante documentazione in atti (e precipuamente dalla dichiarazione depositata al fine dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato) la presenza di altri soggetti nel nucleo stesso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 5307/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo alla ricorrente, di una percentuale di invalidità pari al 76% utile ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 l. 118/71 a decorrere dal mese di novembre 2023 e ai fini della concessione dei requisiti di cui all'art. 5 comma 4 della legge 407/90 (esenzione pagamento ticket sanitario), nonché ai fini dell'iscrizione delle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal 5.8.2021.
- Compensa tra le parti le spese legali;
- Pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Tivoli, 23.12.2025
Il Giudice
LA NI