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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15830/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15830 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
Parte_1
attrice, con gli avvocati Ivo Formigaro e Alessandro Nolli
e
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
convenuti, con gli avvocati Paolo Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
e
CP_5
convenuto, con gli avvocati Paolo Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 ottobre 2024 e, perciò, per tutte le parti, come da fogli allegati depositati telematicamente
MOTIVAZIONE pagina 1 di 11 1. Lo svolgimento del processo.
Con distinti atti di citazione notificati a mezzo posta il 15 settembre 2016 Parte_1
(di seguito “ ”) conveniva innanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia Pt_1
d'imprese, e ex Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Cont amministratori della (di seguito “ ) poi incorporata per fusione in Controparte_6
, al fine di sentire: i) accertare la loro responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. per i danni arrecati al Pt_1
Cont patrimonio sociale della ad effetto dell'approvazione, in qualità di consiglieri di amministrazione della società dal 6 agosto 2006 al 15 settembre 2011, delle decisioni di finanziamento, progettazione e realizzazione della tangenziale sud di (“Operazione Tangenziale”) e di un impianto di Pt_1
teleriscaldamento nel territorio del Comune di alimentato da una centrale di cogenerazione Pt_1
(“Operazione Co-generatore”); ii) condannare i convenuti a risarcire alla predetta società i danni derivanti dalle predette condotte, quantificati in € 2.641.627,40, oltre interessi e rivalutazione, ovvero per il diverso importo risultante all'esito della causa.
Narrava l'attrice che è una società a capitale pubblico controllata dal Pt_1 Controparte_8
operante nel settore delle public utilities che, per atto a rogito Notaio rep. n. 74873 del 27 Per_1
Cont dicembre 2013, aveva incorporato per fusione anch'essa controllata dal Controparte_8
Cont
deduceva quindi che, in qualità di amministratori di el periodo intercorrente tra il 2006 ed Pt_1 il 2011, i convenuti avrebbero deliberato “l'assunzione di costi e impegni finanziari e contrattuali da parte della società in assenza di un'adeguata istruttoria e senza avere alcuna cognizione in merito alla fattibilità economico – finanziaria di entrambe le operazioni”, con l'effetto di costringere , nel Pt_1
2014, a rettificare la propria contabilità, rimuovendo dall'attivo di bilancio i costi sostenuti dalla società relativamente all'Operazione Tangenziale, pari a complessivi € 1.972.000,00, in quanto non risultavano documentate l'utilità futura e la redditività dell'opera, e di far registrare ad , con riferimento Pt_1 all'Operazione Co-generatore, costi inutilmente sostenuti per € 669.627,40.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con il n. R.G. 15830/2016 ed assegnato alla Sezione
Specializzata per le Imprese.
Con comparsa di costituzione e risposta (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ex artt. 167 e 269 comma 2 c.p.c.), depositata telematicamente il 5 gennaio 2017, si costituivano in giudizio i Signori e , i quali, previa richiesta di differimento CP_2 CP_3 CP_1 CP_4
della prima udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata dei terzi – segnatamente la compagnia assicurativa Lloyd's of London Ltd, il in persona del Sindaco pro CP_8 CP_8
pagina 2 di 11 tempore, nonché i sigg.ri Parte_2 CP_9 CP_10 Controparte_11
ed
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
(amministratori del e amministratori di nel periodo successivo alle Controparte_8 Pt_1 dimissioni dei convenuti), chiedevano: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da per decorrenza del termine quinquennale, con Pt_1
conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità delle domande svolte dall'attrice; ii) nel merito, di rigettare ogni avversa domanda ed eccezione formulata da , siccome infondata in fatto Pt_1
ed in diritto, dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2476 comma 1 c.c., o che comunque non è provata la sussistenza di un danno derivante dalla condotta dei convenuti;
iii) in via subordinata, di accertare e dichiarare il Rappresentate Generale per l'Italia quale rappresentante degli assuntori del rischio di Lloyd's of London Ltd, tenuto a manlevare e tenere indenne i convenuti;
iv) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione comunale intervenuti nei processi decisionali relativi alla realizzazione della e ad una centrale di cogenerazione e di teleriscaldamento nel Comune di Soresina Parte_3
(CR), nonché di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione societaria che hanno compiuto atti gestori relativamente al Progetto Tangenziale Sud e al Progetto Cogeneratore, nonché dei sindaci che hanno avallato gli atti gestori posti in essere dal CDA in relazione al Progetto Tangenziale Sud e al
Progetto Cogeneratore;
v) in ogni caso, di accertare e condannare per temerarietà della lite ex Pt_1
art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Alla prima udienza del 26 gennaio 2017 il G.I. autorizzava esclusivamente la chiamata in causa in manleva della compagnia di assicurazione dei convenuti, rinviando all'udienza del 28 settembre 2018 ed assegnando termine ai convenuti sino a 90 giorni prima dell'udienza per la notifica dell'atto di citazione del terzo;
notifica peraltro omessa dei convenuti, che avevano acquisito solo in corso di causa l'evidenza documentale della inoperatività della polizza, e quindi del fatto che i convenuti medesimi erano privi di copertura assicurativa.
Il 10 febbraio 2017 la difesa di , in considerazione dell'esito negativo della notifica dell'atto di Pt_1
Cont citazione nei confronti di anch'egli ex amministratore di chiedeva ed otteneva CP_5
l'autorizzazione alla sua vocatio in jus; il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione CP_5
e risposta depositata in data 1 febbraio 2018, svolgendo difese ed eccezioni analoghe a quelle degli altri convenuti.
pagina 3 di 11 All'udienza del 27 settembre 2018, dopo che le parti avevano depositato le proprie memorie istruttorie, il G.I. rimetteva la decisione sulle questioni preliminari e sulle istanze istruttorie al collegio;
con ordinanza di rimessione in istruttoria del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ritenendo necessario stimolare il contraddittorio tra le parti in ordine al possibile difetto di propria giurisdizione in favore del Giudice Contabile - circostanza potenzialmente idonea a definire in rito il giudizio - rimetteva la causa in fase istruttoria, fissando l'udienza del 6 febbraio 2020, poi rinviata d'ufficio al 13 febbraio 2020, per la prosecuzione del giudizio limitatamente alla questione della giurisdizione.
In udienza le parti discutevano in merito alla questione sollevata d'ufficio dal Tribunale, e, all'esito del contraddittorio, il G.I. rimetteva nuovamente le parti davanti al collegio sulla questione preliminare di giurisdizione.
Con sentenza parziale del 22 gennaio 2021 il Tribunale di Brescia affermava la propria giurisdizione, rimettendo la causa in istruttoria al fine di disporre c.t.u. volta a ricostruire l'iter decisionale delle due operazioni oggetto del procedimento, nonché ad accertare eventuali carenze nel processo di acquisizione degli elementi idonei a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei due progetti oggetto di censura, e ogni altro elemento utile ai fini di valutare la diligenza dei convenuti della gestione complessiva dei predetti progetti.
Il giuramento del ctu avveniva all'udienza del 27 gennaio 2022.
La relazione peritale, anche a seguito della necessità di decidere nel contraddittorio delle parti sulla istanza di acquisire ulteriore documentazione in possesso di parte attrice, veniva depositata, dopo due proroghe dei termini concessi in sede di conferimento dell'incarico peritale, in data 25 luglio 2023.
All'udienza del 21 settembre 2023, fissata per l'esame della relazione peritale, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 3 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. L'eccezione di prescrizione.
Osserva il Collegio che, con riguardo all'azione risarcitoria promossa dall'attrice nei confronti di e dal momento che, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
essendo la condotta loro addebitata di tipo omissivo, ed operando per tutti i predetti soggetti la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., da un lato si tratta di un illecito permanente, d'altro lato il corso della prescrizione è sospeso per tutti per tutta la durata della loro pagina 4 di 11 permanenza nella carica di amministratore – con la conseguenza che per nessuno di loro può dirsi decorso il termine prescrizionale.
Ed invero, se pure i predetti soggetti avevano rassegnato le proprie dimissioni, in forza del disposto di cui all'art. 2385, primo comma, ultima parte, c.c. la loro rinuncia aveva avuto effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio (nel caso che ci occupa: la sua totalità) si era ricostituita a seguito dell'accettazione dei nuovi amministratori;
in altri termini gli amministratori dimissionari sono rimasti in carica fino all'accettazione dei nuovi amministratori per effetto della c.d. prorogatio imperii. Cont Orbene, dal momento che tale evento si è verificato solo in esito all'assemblea dei soci di del 15 settembre 2011, l'esercizio dell'azione è avvenuto nell'ultimo giorno del quinquennio di cui all'art. 2392, comma quarto, c.c., vale a dire il 15 settembre 2016; con la conseguenza che il termine prescrizionale non si è compiuto.
Ad analoga conclusione dovrà giungersi con riguardo all'amministratore ed invero, CP_5 vertendosi nell'ipotesi in cui la responsabilità allegata dalla società attrice è di natura solidale tra tutti i co-amministratori, se non è controverso che egli ricevette la notifica dell'atto di citazione in epoca successiva alla maturazione del quinquennio dalla sua cessazione dalla carica, è altrettanto pacifico che, giusta la norma di cui all'art. 1310, comma primo, c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro taluno dei condebitori in solido (nella specie: la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
hanno spiegato effetto riguardo agli altri debitori (nella specie: il condebitore solidale . CP_5
Conseguentemente l'eccezione dovrà essere rigettata.
3. Il merito della azione risarcitoria.
Secondo la prospettazione attorea le decisioni inerenti l'avvio e la prosecuzione del Progetto
e al Progetto Cogeneratore (che, sempre secondo l'attrice, avrebbero procurato alla Parte_3
società poi incorporata in un danno pari a € 2.641.627,40) erano state adottate dai Parte_1 convenuti in assenza di un'adeguata istruttoria e senza avere alcuna cognizione in merito alla fattibilità economico-finanziaria di entrambe le operazioni;
in particolare, quanto alla operazione Parte_3
gli amministratori cessati il 15 settembre 2011 avevano proceduto all'indizione della gara per
[...]
l'affidamento dei lavori per la sua costruzione in assenza di risorse adeguate per il completamento dell'opera e addirittura incrementando progressivamente l'entità della compartecipazione finanziaria della società alla realizzazione dell'opera in assenza di adeguate valutazioni economico-finanziarie; quanto alla operazione Cogeneratore, i convenuti avrebbero deciso di approvare l'iniziativa progettuale pagina 5 di 11 inerente l'operazione e di assumerne i relativi impegni economico-finanziari e contrattuali in una situazione in cui sarebbe risultata palese l'impossibilità di finanziare la realizzazione dell'opera
Cont progettuale con risorse proprie di di ottenere i finanziamenti dal sistema bancario.
All'esito della istruttoria esperita la prospettazione della parte attrice non ha trovato riscontro.
A tale proposito basti osservare come il contenuto delle indagini in fatto compiute dal consulente tecnico di ufficio (chiamato a fornire a ricostruire l'iter decisionale delle due operazioni oggetto del procedimento, nonché ad accertare eventuali carenze nel processo di acquisizione degli elementi idonei a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei due progetti oggetto di censura, e ogni altro elemento utile ai fini di valutare la diligenza dei convenuti della gestione complessiva dei predetti progetti) ha consentito di accertare:
- che, contrariamente a quanto prospettato dalla parte attrice, gli amministratori non avevano avviato alcuna delle due operazioni censurate;
che peraltro, come si vedrà meglio in seguito, la decisione di abbandonare i progetti era seguita a notevole distanza temporale dalla loro cessazione dalla carica, prevalentemente se non esclusivamente per eventi sopravvenuti alle loro dimissioni (senza dimenticare che, per quanto attiene al progetto , non può Parte_3
parlarsi di un abbandono definitivo, dal momento che, sulla base degli elementi propedeutici e procedimentali riferibili agli odierni convenuti, la costruzione dell'opera era stata ripresa a partire dall'anno 2021, ed attualmente si trova in fase di completamento);
- che infatti, quanto all'operazione Tangenziale Sud, con delibera n. 56 del 27.4.2006 (doc. 10/c) la Giunta Comunale ha assunto un atto di indirizzo per coordinare le modalità di esecuzione di
Cont un nuovo contratto di servizio concluso il 13.2.2006 con individuando tra le opere prioritarie per il completamento dell'assetto viabilistico complessivo del anche (ma CP_17
non solo) la progettazione (non la realizzazione) della “tangenziale sud”, oltre alla realizzazione della tangenziale ovest;
il 14.10.2006 la Giunta del Comune di approvava con Delibera Pt_1
n. 113 (doc. 62/c all. C di parte convenuta, pagg. 148/151) il progetto di fattibilità per la realizzazione della “Nuova Tangenziale Sud” - relativamente al “tratto A” - di , Pt_1 prevedendo una spesa per l'Amministrazione Comunale di Euro 200.000 per ogni singola annualità 2007-2008- 2009; dalla documentazione prodotta dai convenuti (doc. 62 all. C, pagg.
Cont 156-206) è risultato però che la società si era attivata almeno dal 2005 per commissionare uno studio di fattibilità delle opere previste dal protocollo d'intesa originario, salvo essere poi costretta a rivedere in corsa l'intero progetto per volontà del che aveva modificato il CP_8
pagina 6 di 11 proprio orientamento dopo la stipula del protocollo, disponendo la realizzazione della tangenziale sud in sostituzione della tangenziale ovest;
dell'attività antecedente si trova chiara traccia nell'incipit della relazione introduttiva allo studio di fattibilità realizzato dall'arch.
il quale, nell'elaborato denominato “Tangenziale Sud - Studio di fattibilità – Persona_2
Proposta ottobre 2006” affermava che “la presente proposta rappresenta la seconda soluzione e segue quella a suo tempo valutata dall'Amministrazione Comunale circa un anno fa. Dal momento in cui fu studiata la stesura della prima proposta, sono mutate alcune situazioni di contorno che hanno portato a riconsiderare il tracciato dell'opera. In buona sostanza il venir meno della scelta del tracciato esterno … obbliga l'Amministrazione di ad optare per Pt_1 una soluzione che investa solo il territorio di competenza”; che tale affermazione induce a ritenere che già un anno prima dell'ottobre 2006 (quindi ben prima della nomina dei convenuti, avvenuta nell'agosto 2006) la società avesse assunto impegni di spesa in relazione a tale opera;
- che, quanto alla operazione Cogeneratore, nel bilancio di esercizio al 31.12.2005 (ultimo redatto dal Consiglio di Amministrazione precedente - doc. 62/c all. C pagg. 68/145) a pag. 22 della nota integrativa si legge che sono già stati spesi 4.000 euro per “Individuazione progetto centrale T.E. a gas”; a pag. 26 si legge che sono stati già spesi 112.315 euro per lo «Studio di fattibilità impianto di cogenerazione»; nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio, si legge: “per quanto riguarda le strategie future e lo sviluppo di nuove iniziative, Controparte_18
tramite Cispel Lombardia Services, ha predisposto uno studio di fattibilità per la
[...] realizzazione a di un sistema energetico territoriale.”; che la relazione prosegue Pt_1 dettagliando le caratteristiche dell'impianto e segnalando che l'iniziativa è stata presentata pubblicamente;
- che, quanto al quesito se gli amministratori avessero acquisito elementi adeguati a consentire loro la valutazione della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei progetti, nella relazione peritale si legge che “numerosi, anche nel periodo in cui i convenuti erano in carica, sono stati
i professionisti (sia di estrazione tecnica, quali i progettisti, sia specialisti nel campo del diritto
e/o delle discipline aziendali) che hanno affiancato gli amministratori, come è facile desumere dai passaggi evidenziati nella trattazione, e il loro coinvolgimento e supporto alle decisioni appare documentato;
che non va dimenticato che anche il Direttore generale della società ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario nella definizione di passaggi essenziali per
l'implementazione delle due iniziative;
non è casuale che l'avvento nel 2013 di un nuovo
pagina 7 di 11 direttore (l'ing. , subentrato all'ing. abbia portato all'abbandono del CP_19 CP_20 progetto nell'arco di poche settimane, dopo che per anni più Consigli di Parte_4
Amministrazione avevano insistito nel portarlo a compimento”;
- che, quanto alla questione se le relazioni tecniche ed economico-finanziarie propedeutiche alla realizzazione dei progetti fossero affette da manifeste carenze, nella relazione finale si legge che
“la disamina compiuta in contradditorio tra l'ausiliario tecnico dello scrivente e i consulenti di parte non ha fatto emergere carenze manifeste negli elaborati di cui si è avvalso l'organo di amministrazione convenuto in giudizio, in sede di assunzione delle decisioni relative ai due progetti;
che, in particolare, per quanto attiene al progetto , è innegabile che i Parte_3 convenuti agirono con oculatezza, consentendo all'amministrazione comunale di acquisire il finanziamento regionale (revocato successivamente alle loro dimissioni) adoperandosi anche per trovare la soluzione alle mutate condizioni per ottenerlo, promuovendo la gara d'appalto che prevedeva il conveniente realizzo degli immobili acquisiti (ex area LARI) e giungendo fino alla stipula del contratto d'appalto stesso. Tutto ciò senza dimenticare che, sempre sotto il profilo finanziario, il realizzo di svariati immobili compresi nel P.I.P. consentiva una specifica copertura finanziaria degli esborsi a ciò finalizzati” (non potendo certo imputarsi agli odierni convenuti il successivo svolgimento patologico del rapporto tra committente e appaltatore, che aveva portato dapprima alla sospensione dei lavori, a partire dal 29 ottobre 2013 – oltre due anni dopo la cessazione dei convenuti dalla carica di amministratori – quindi nel dicembre 2014 alla revoca del finanziamento da parte della Regione Lombardia ed infine nel 2015 alla risoluzione del contratto con l'appaltatore Libor);
- che, quanto al progetto Cogeneratore, la sostenibilità economica dell'iniziativa era attestata dai numerosi progetti che sono stati redatti nel tempo: vero che la relazione dell'ing. (BEN) Per_3
del 22 luglio 2015 (quattro anni dopo le dimissioni dei convenuti) rileva criticità di ordine tecnico-economico ma tali criticità non potevano essere note ai convenuti durante il loro mandato, dal momento che gli elementi a loro disposizione, forniti dai tecnici cui si erano affidati (che avevano fatto prospettazioni del tutto differenti), erano assolutamente confortanti.
Sotto il profilo finanziario l'iniziativa poteva presentare effettivamente un forte impatto sulla gestione aziendale: tuttavia è oggettivo l'interessamento manifestato da più di un operatore Cont creditizio per l'operazione, tanto da indurre la a ipotizzare una gara ad evidenza pubblica fra potenziali finanziatori. La tematica di ordine finanziario non appariva inoltre un ostacolo pagina 8 di 11 insormontabile, tale da portare all'abbandono dell'iniziativa, tanto che gli amministratori succedutisi ai convenuti hanno reiteratamente confermato l'intenzione di procedere, come attestato da numerosi riscontri documentali in atti: emblematico (ma non certo isolato) è
l'esempio del piano industriale 2012-2013 (doc. 12/a), approvato nella riunione del 16/05/2012, in cui, dopo aver messo in rilievo le problematiche di ordine finanziario (causate dal protrarsi dei tempi per giungere a una decisione definitiva) che rendevano impraticabile lo sviluppo Cont dell'iniziativa in autonomia da parte della sola si ipotizzava la partnership con soggetto del settore e si preconizzava il pieno recupero dei costi sostenuti, arrivando anche a prospettare un plausibile utile. Quello stesso piano industriale fu poi oggetto di esame nella riunione del CdA del 14.12.2012, nella quale si prefigurava l'imminente chiusura positiva della procedura per la ricerca del socio per la cogenerazione. In quella stessa riunione si dava atto del miglioramento della situazione finanziaria causato, inter alia, dall'accensione di un mutuo: tale operazione, che consentiva di riequilibrare le scadenze dei finanziamenti in relazione agli impieghi, era stata resa possibile dall'ampia dotazione di assets della società, già esistente durante il mandato dei Cont convenuti, a testimonianza della solidità patrimoniale intrinseca di rassicurante sotto il profilo della tenuta finanziaria. La prospettiva del finanziamento del progetto TLR-
Cogeneratore, specie se attraverso un Newco in partnership con soci affidabili, sulla base dei dati progettuali disponibili ai convenuti non poteva dissuadere dal proseguimento dell'iniziativa. Anche in questo caso, a semplice titolo esemplificativo, basti citare la relazione Cont sulla gestione del bilancio 2010 di v. doc. 11/a pagg. da 378 a 382), nella quale si fornisce un ampio resoconto dello stato dell'arte e si sottolinea, per quanto qui di interesse, che “sono stati fatti approfondimenti dell'intervento dal punto di vista finanziario, con analisi, oltre che dei conti economici, anche dei conti finanziari e dei cash flow simulati anche nel contesto generale di tutti i servizi gestiti dalla società” (anche in questo caso non possono essere addebitati ai convenuti errori imputabili al direttore generale subentrato nel 2013, il quale ha motivato la proposta di abbandonare il progetto sulla scorta dell'erronea individuazione della data entro la quale i lavori avrebbero dovuto essere completati, come si evince dalle osservazioni del ctp di parte convenuta, non contestate ex adverso);
- a fronte di tali conclusioni dettagliate e analitiche il ctp di parte attrice si limita sostanzialmente ad affermare che gli amministratori si erano affidati alla tenuta del mercato immobiliare,
Cont assumendo in capo alla società oneri finanziari per oltre € 1.600.000,00, prospettando di pagina 9 di 11 sopperire con la vendita di alcuni immobili alle necessità finanziarie derivanti dal contratto stipulato il 26.9.2007 con il (doc. 4/c) per l'esecuzione delle opere di Controparte_8
urbanizzazione e consolidamento del P.I.P. di , che riguarda il “completamento Pt_1 dell'assetto viabilistico del ”, comprensivo anche della ”, dal quale CP_17 Parte_3
Cont derivava appunto un impegno di spesa in capo a fino all'ammontare di € 1.644.110 ,00
(dimenticando che alla data di conclusione dell'impegno la crisi del mercato immobiliare, successiva al fallimento della Lehman Brothers, era del tutto imprevedibile, e che comunque la fisiologica esecuzione del contratto di appalto predisposto dagli odierni convenuti avrebbe consentito di conseguire dalla vendita all'appaltatore di un terreno un valore di gran lunga superiore al prezzo di acquisto).
Ciò posto, osserva il Collegio che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto,
l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati
i suoi doveri di lealtà o di diligenza” (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25056 del 9 novembre
2020; cfr. anche Srz. I, ord. n. 2975 del 7 febbraio 2020).
Orbene, dalla accertata assenza della prova che le spese sostenute dagli odierni convenuti per la implementazione dei progetti censurati da parte attrice fossero dipese da una inadeguata acquisizione di informazione tali da consentire loro di valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle operazioni in oggetto, ovvero fossero viziate da manifesta irragionevolezza (che, in altri termini, esse non fossero conformi alla c.d. business judgement rule), impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, stante che evidentemente la mancata prova delle condotte prospettate come concretanti violazione dei doveri di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.) e comunque dell'obbligo di agire in modo informato (art. 2381,
u.c., c.c.) esonera il Collegio dalla necessità di indagare circa la sussistenza e la entità dei danni lamentati dalla parte attrice.
Tale conclusione ha carattere assorbente delle altre istanze subordinate di merito e istruttorie svolte da parte convenuta.
pagina 10 di 11 4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
conseguentemente la parte attrice dovrà essere condannata a rifondere ai convenuti la somma complessiva di € 44.835,40 (calcolata sui valori medi per tutte le fasi per le cause di valore fino ad € 520.000,00, somma aumentata del 10 % per tre volte per pervenire alla determinazione dei valori medi dello scaglione da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00, aumentata di un altro 50 % complessivo in considerazione della difesa di più parti, peraltro con posizioni del tutto simili), oltre 15 % per spese generali e accessori di legge;
dovranno essere inoltre definitivamente poste le spese di ctu a carico solidale delle parti processuali, e a carico di parte attrice nei rapporti interni;
la non evidente infondatezza della domanda (che ha imposto di disporre ctu per accertare i fatti di causa) non consente infine di accogliere la domanda avente ad oggetto la condanna di parte attrice ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande risarcitorie proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Parte_1
a rifondere alla parte attrice le spese di lite da essa sostenute, liquidate in complessivi €
[...]
44.835,40 =, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente le spese di ctu a carico solidale delle parti, e a carico di parte attrice nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 7 gennaio 2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO GIUDICE
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15830 del ruolo generale dell'anno 2016 vertente tra
Parte_1
attrice, con gli avvocati Ivo Formigaro e Alessandro Nolli
e
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
CP_4
convenuti, con gli avvocati Paolo Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
e
CP_5
convenuto, con gli avvocati Paolo Pontecorvi, Giulia Di Piero e Giacomo Lombardi
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 3 ottobre 2024 e, perciò, per tutte le parti, come da fogli allegati depositati telematicamente
MOTIVAZIONE pagina 1 di 11 1. Lo svolgimento del processo.
Con distinti atti di citazione notificati a mezzo posta il 15 settembre 2016 Parte_1
(di seguito “ ”) conveniva innanzi al Tribunale di Brescia, sezione specializzata in materia Pt_1
d'imprese, e ex Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Cont amministratori della (di seguito “ ) poi incorporata per fusione in Controparte_6
, al fine di sentire: i) accertare la loro responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. per i danni arrecati al Pt_1
Cont patrimonio sociale della ad effetto dell'approvazione, in qualità di consiglieri di amministrazione della società dal 6 agosto 2006 al 15 settembre 2011, delle decisioni di finanziamento, progettazione e realizzazione della tangenziale sud di (“Operazione Tangenziale”) e di un impianto di Pt_1
teleriscaldamento nel territorio del Comune di alimentato da una centrale di cogenerazione Pt_1
(“Operazione Co-generatore”); ii) condannare i convenuti a risarcire alla predetta società i danni derivanti dalle predette condotte, quantificati in € 2.641.627,40, oltre interessi e rivalutazione, ovvero per il diverso importo risultante all'esito della causa.
Narrava l'attrice che è una società a capitale pubblico controllata dal Pt_1 Controparte_8
operante nel settore delle public utilities che, per atto a rogito Notaio rep. n. 74873 del 27 Per_1
Cont dicembre 2013, aveva incorporato per fusione anch'essa controllata dal Controparte_8
Cont
deduceva quindi che, in qualità di amministratori di el periodo intercorrente tra il 2006 ed Pt_1 il 2011, i convenuti avrebbero deliberato “l'assunzione di costi e impegni finanziari e contrattuali da parte della società in assenza di un'adeguata istruttoria e senza avere alcuna cognizione in merito alla fattibilità economico – finanziaria di entrambe le operazioni”, con l'effetto di costringere , nel Pt_1
2014, a rettificare la propria contabilità, rimuovendo dall'attivo di bilancio i costi sostenuti dalla società relativamente all'Operazione Tangenziale, pari a complessivi € 1.972.000,00, in quanto non risultavano documentate l'utilità futura e la redditività dell'opera, e di far registrare ad , con riferimento Pt_1 all'Operazione Co-generatore, costi inutilmente sostenuti per € 669.627,40.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo con il n. R.G. 15830/2016 ed assegnato alla Sezione
Specializzata per le Imprese.
Con comparsa di costituzione e risposta (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa di terzo ex artt. 167 e 269 comma 2 c.p.c.), depositata telematicamente il 5 gennaio 2017, si costituivano in giudizio i Signori e , i quali, previa richiesta di differimento CP_2 CP_3 CP_1 CP_4
della prima udienza di comparizione delle parti onde consentire la chiamata dei terzi – segnatamente la compagnia assicurativa Lloyd's of London Ltd, il in persona del Sindaco pro CP_8 CP_8
pagina 2 di 11 tempore, nonché i sigg.ri Parte_2 CP_9 CP_10 Controparte_11
ed
[...] Controparte_12 Controparte_13 CP_14 Controparte_15 CP_16
(amministratori del e amministratori di nel periodo successivo alle Controparte_8 Pt_1 dimissioni dei convenuti), chiedevano: i) in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da per decorrenza del termine quinquennale, con Pt_1
conseguente declaratoria di inammissibilità ed improcedibilità delle domande svolte dall'attrice; ii) nel merito, di rigettare ogni avversa domanda ed eccezione formulata da , siccome infondata in fatto Pt_1
ed in diritto, dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità ex art. 2476 comma 1 c.c., o che comunque non è provata la sussistenza di un danno derivante dalla condotta dei convenuti;
iii) in via subordinata, di accertare e dichiarare il Rappresentate Generale per l'Italia quale rappresentante degli assuntori del rischio di Lloyd's of London Ltd, tenuto a manlevare e tenere indenne i convenuti;
iv) di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione comunale intervenuti nei processi decisionali relativi alla realizzazione della e ad una centrale di cogenerazione e di teleriscaldamento nel Comune di Soresina Parte_3
(CR), nonché di tutti i soggetti appartenenti all'amministrazione societaria che hanno compiuto atti gestori relativamente al Progetto Tangenziale Sud e al Progetto Cogeneratore, nonché dei sindaci che hanno avallato gli atti gestori posti in essere dal CDA in relazione al Progetto Tangenziale Sud e al
Progetto Cogeneratore;
v) in ogni caso, di accertare e condannare per temerarietà della lite ex Pt_1
art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Alla prima udienza del 26 gennaio 2017 il G.I. autorizzava esclusivamente la chiamata in causa in manleva della compagnia di assicurazione dei convenuti, rinviando all'udienza del 28 settembre 2018 ed assegnando termine ai convenuti sino a 90 giorni prima dell'udienza per la notifica dell'atto di citazione del terzo;
notifica peraltro omessa dei convenuti, che avevano acquisito solo in corso di causa l'evidenza documentale della inoperatività della polizza, e quindi del fatto che i convenuti medesimi erano privi di copertura assicurativa.
Il 10 febbraio 2017 la difesa di , in considerazione dell'esito negativo della notifica dell'atto di Pt_1
Cont citazione nei confronti di anch'egli ex amministratore di chiedeva ed otteneva CP_5
l'autorizzazione alla sua vocatio in jus; il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione CP_5
e risposta depositata in data 1 febbraio 2018, svolgendo difese ed eccezioni analoghe a quelle degli altri convenuti.
pagina 3 di 11 All'udienza del 27 settembre 2018, dopo che le parti avevano depositato le proprie memorie istruttorie, il G.I. rimetteva la decisione sulle questioni preliminari e sulle istanze istruttorie al collegio;
con ordinanza di rimessione in istruttoria del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, ritenendo necessario stimolare il contraddittorio tra le parti in ordine al possibile difetto di propria giurisdizione in favore del Giudice Contabile - circostanza potenzialmente idonea a definire in rito il giudizio - rimetteva la causa in fase istruttoria, fissando l'udienza del 6 febbraio 2020, poi rinviata d'ufficio al 13 febbraio 2020, per la prosecuzione del giudizio limitatamente alla questione della giurisdizione.
In udienza le parti discutevano in merito alla questione sollevata d'ufficio dal Tribunale, e, all'esito del contraddittorio, il G.I. rimetteva nuovamente le parti davanti al collegio sulla questione preliminare di giurisdizione.
Con sentenza parziale del 22 gennaio 2021 il Tribunale di Brescia affermava la propria giurisdizione, rimettendo la causa in istruttoria al fine di disporre c.t.u. volta a ricostruire l'iter decisionale delle due operazioni oggetto del procedimento, nonché ad accertare eventuali carenze nel processo di acquisizione degli elementi idonei a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei due progetti oggetto di censura, e ogni altro elemento utile ai fini di valutare la diligenza dei convenuti della gestione complessiva dei predetti progetti.
Il giuramento del ctu avveniva all'udienza del 27 gennaio 2022.
La relazione peritale, anche a seguito della necessità di decidere nel contraddittorio delle parti sulla istanza di acquisire ulteriore documentazione in possesso di parte attrice, veniva depositata, dopo due proroghe dei termini concessi in sede di conferimento dell'incarico peritale, in data 25 luglio 2023.
All'udienza del 21 settembre 2023, fissata per l'esame della relazione peritale, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 3 ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni;
all'esito di tale udienza la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni indicate in epigrafe.
2. L'eccezione di prescrizione.
Osserva il Collegio che, con riguardo all'azione risarcitoria promossa dall'attrice nei confronti di e dal momento che, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
essendo la condotta loro addebitata di tipo omissivo, ed operando per tutti i predetti soggetti la sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 c.c., da un lato si tratta di un illecito permanente, d'altro lato il corso della prescrizione è sospeso per tutti per tutta la durata della loro pagina 4 di 11 permanenza nella carica di amministratore – con la conseguenza che per nessuno di loro può dirsi decorso il termine prescrizionale.
Ed invero, se pure i predetti soggetti avevano rassegnato le proprie dimissioni, in forza del disposto di cui all'art. 2385, primo comma, ultima parte, c.c. la loro rinuncia aveva avuto effetto solo dal momento in cui la maggioranza del consiglio (nel caso che ci occupa: la sua totalità) si era ricostituita a seguito dell'accettazione dei nuovi amministratori;
in altri termini gli amministratori dimissionari sono rimasti in carica fino all'accettazione dei nuovi amministratori per effetto della c.d. prorogatio imperii. Cont Orbene, dal momento che tale evento si è verificato solo in esito all'assemblea dei soci di del 15 settembre 2011, l'esercizio dell'azione è avvenuto nell'ultimo giorno del quinquennio di cui all'art. 2392, comma quarto, c.c., vale a dire il 15 settembre 2016; con la conseguenza che il termine prescrizionale non si è compiuto.
Ad analoga conclusione dovrà giungersi con riguardo all'amministratore ed invero, CP_5 vertendosi nell'ipotesi in cui la responsabilità allegata dalla società attrice è di natura solidale tra tutti i co-amministratori, se non è controverso che egli ricevette la notifica dell'atto di citazione in epoca successiva alla maturazione del quinquennio dalla sua cessazione dalla carica, è altrettanto pacifico che, giusta la norma di cui all'art. 1310, comma primo, c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro taluno dei condebitori in solido (nella specie: la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei convenuti e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
hanno spiegato effetto riguardo agli altri debitori (nella specie: il condebitore solidale . CP_5
Conseguentemente l'eccezione dovrà essere rigettata.
3. Il merito della azione risarcitoria.
Secondo la prospettazione attorea le decisioni inerenti l'avvio e la prosecuzione del Progetto
e al Progetto Cogeneratore (che, sempre secondo l'attrice, avrebbero procurato alla Parte_3
società poi incorporata in un danno pari a € 2.641.627,40) erano state adottate dai Parte_1 convenuti in assenza di un'adeguata istruttoria e senza avere alcuna cognizione in merito alla fattibilità economico-finanziaria di entrambe le operazioni;
in particolare, quanto alla operazione Parte_3
gli amministratori cessati il 15 settembre 2011 avevano proceduto all'indizione della gara per
[...]
l'affidamento dei lavori per la sua costruzione in assenza di risorse adeguate per il completamento dell'opera e addirittura incrementando progressivamente l'entità della compartecipazione finanziaria della società alla realizzazione dell'opera in assenza di adeguate valutazioni economico-finanziarie; quanto alla operazione Cogeneratore, i convenuti avrebbero deciso di approvare l'iniziativa progettuale pagina 5 di 11 inerente l'operazione e di assumerne i relativi impegni economico-finanziari e contrattuali in una situazione in cui sarebbe risultata palese l'impossibilità di finanziare la realizzazione dell'opera
Cont progettuale con risorse proprie di di ottenere i finanziamenti dal sistema bancario.
All'esito della istruttoria esperita la prospettazione della parte attrice non ha trovato riscontro.
A tale proposito basti osservare come il contenuto delle indagini in fatto compiute dal consulente tecnico di ufficio (chiamato a fornire a ricostruire l'iter decisionale delle due operazioni oggetto del procedimento, nonché ad accertare eventuali carenze nel processo di acquisizione degli elementi idonei a valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei due progetti oggetto di censura, e ogni altro elemento utile ai fini di valutare la diligenza dei convenuti della gestione complessiva dei predetti progetti) ha consentito di accertare:
- che, contrariamente a quanto prospettato dalla parte attrice, gli amministratori non avevano avviato alcuna delle due operazioni censurate;
che peraltro, come si vedrà meglio in seguito, la decisione di abbandonare i progetti era seguita a notevole distanza temporale dalla loro cessazione dalla carica, prevalentemente se non esclusivamente per eventi sopravvenuti alle loro dimissioni (senza dimenticare che, per quanto attiene al progetto , non può Parte_3
parlarsi di un abbandono definitivo, dal momento che, sulla base degli elementi propedeutici e procedimentali riferibili agli odierni convenuti, la costruzione dell'opera era stata ripresa a partire dall'anno 2021, ed attualmente si trova in fase di completamento);
- che infatti, quanto all'operazione Tangenziale Sud, con delibera n. 56 del 27.4.2006 (doc. 10/c) la Giunta Comunale ha assunto un atto di indirizzo per coordinare le modalità di esecuzione di
Cont un nuovo contratto di servizio concluso il 13.2.2006 con individuando tra le opere prioritarie per il completamento dell'assetto viabilistico complessivo del anche (ma CP_17
non solo) la progettazione (non la realizzazione) della “tangenziale sud”, oltre alla realizzazione della tangenziale ovest;
il 14.10.2006 la Giunta del Comune di approvava con Delibera Pt_1
n. 113 (doc. 62/c all. C di parte convenuta, pagg. 148/151) il progetto di fattibilità per la realizzazione della “Nuova Tangenziale Sud” - relativamente al “tratto A” - di , Pt_1 prevedendo una spesa per l'Amministrazione Comunale di Euro 200.000 per ogni singola annualità 2007-2008- 2009; dalla documentazione prodotta dai convenuti (doc. 62 all. C, pagg.
Cont 156-206) è risultato però che la società si era attivata almeno dal 2005 per commissionare uno studio di fattibilità delle opere previste dal protocollo d'intesa originario, salvo essere poi costretta a rivedere in corsa l'intero progetto per volontà del che aveva modificato il CP_8
pagina 6 di 11 proprio orientamento dopo la stipula del protocollo, disponendo la realizzazione della tangenziale sud in sostituzione della tangenziale ovest;
dell'attività antecedente si trova chiara traccia nell'incipit della relazione introduttiva allo studio di fattibilità realizzato dall'arch.
il quale, nell'elaborato denominato “Tangenziale Sud - Studio di fattibilità – Persona_2
Proposta ottobre 2006” affermava che “la presente proposta rappresenta la seconda soluzione e segue quella a suo tempo valutata dall'Amministrazione Comunale circa un anno fa. Dal momento in cui fu studiata la stesura della prima proposta, sono mutate alcune situazioni di contorno che hanno portato a riconsiderare il tracciato dell'opera. In buona sostanza il venir meno della scelta del tracciato esterno … obbliga l'Amministrazione di ad optare per Pt_1 una soluzione che investa solo il territorio di competenza”; che tale affermazione induce a ritenere che già un anno prima dell'ottobre 2006 (quindi ben prima della nomina dei convenuti, avvenuta nell'agosto 2006) la società avesse assunto impegni di spesa in relazione a tale opera;
- che, quanto alla operazione Cogeneratore, nel bilancio di esercizio al 31.12.2005 (ultimo redatto dal Consiglio di Amministrazione precedente - doc. 62/c all. C pagg. 68/145) a pag. 22 della nota integrativa si legge che sono già stati spesi 4.000 euro per “Individuazione progetto centrale T.E. a gas”; a pag. 26 si legge che sono stati già spesi 112.315 euro per lo «Studio di fattibilità impianto di cogenerazione»; nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio, si legge: “per quanto riguarda le strategie future e lo sviluppo di nuove iniziative, Controparte_18
tramite Cispel Lombardia Services, ha predisposto uno studio di fattibilità per la
[...] realizzazione a di un sistema energetico territoriale.”; che la relazione prosegue Pt_1 dettagliando le caratteristiche dell'impianto e segnalando che l'iniziativa è stata presentata pubblicamente;
- che, quanto al quesito se gli amministratori avessero acquisito elementi adeguati a consentire loro la valutazione della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria dei progetti, nella relazione peritale si legge che “numerosi, anche nel periodo in cui i convenuti erano in carica, sono stati
i professionisti (sia di estrazione tecnica, quali i progettisti, sia specialisti nel campo del diritto
e/o delle discipline aziendali) che hanno affiancato gli amministratori, come è facile desumere dai passaggi evidenziati nella trattazione, e il loro coinvolgimento e supporto alle decisioni appare documentato;
che non va dimenticato che anche il Direttore generale della società ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario nella definizione di passaggi essenziali per
l'implementazione delle due iniziative;
non è casuale che l'avvento nel 2013 di un nuovo
pagina 7 di 11 direttore (l'ing. , subentrato all'ing. abbia portato all'abbandono del CP_19 CP_20 progetto nell'arco di poche settimane, dopo che per anni più Consigli di Parte_4
Amministrazione avevano insistito nel portarlo a compimento”;
- che, quanto alla questione se le relazioni tecniche ed economico-finanziarie propedeutiche alla realizzazione dei progetti fossero affette da manifeste carenze, nella relazione finale si legge che
“la disamina compiuta in contradditorio tra l'ausiliario tecnico dello scrivente e i consulenti di parte non ha fatto emergere carenze manifeste negli elaborati di cui si è avvalso l'organo di amministrazione convenuto in giudizio, in sede di assunzione delle decisioni relative ai due progetti;
che, in particolare, per quanto attiene al progetto , è innegabile che i Parte_3 convenuti agirono con oculatezza, consentendo all'amministrazione comunale di acquisire il finanziamento regionale (revocato successivamente alle loro dimissioni) adoperandosi anche per trovare la soluzione alle mutate condizioni per ottenerlo, promuovendo la gara d'appalto che prevedeva il conveniente realizzo degli immobili acquisiti (ex area LARI) e giungendo fino alla stipula del contratto d'appalto stesso. Tutto ciò senza dimenticare che, sempre sotto il profilo finanziario, il realizzo di svariati immobili compresi nel P.I.P. consentiva una specifica copertura finanziaria degli esborsi a ciò finalizzati” (non potendo certo imputarsi agli odierni convenuti il successivo svolgimento patologico del rapporto tra committente e appaltatore, che aveva portato dapprima alla sospensione dei lavori, a partire dal 29 ottobre 2013 – oltre due anni dopo la cessazione dei convenuti dalla carica di amministratori – quindi nel dicembre 2014 alla revoca del finanziamento da parte della Regione Lombardia ed infine nel 2015 alla risoluzione del contratto con l'appaltatore Libor);
- che, quanto al progetto Cogeneratore, la sostenibilità economica dell'iniziativa era attestata dai numerosi progetti che sono stati redatti nel tempo: vero che la relazione dell'ing. (BEN) Per_3
del 22 luglio 2015 (quattro anni dopo le dimissioni dei convenuti) rileva criticità di ordine tecnico-economico ma tali criticità non potevano essere note ai convenuti durante il loro mandato, dal momento che gli elementi a loro disposizione, forniti dai tecnici cui si erano affidati (che avevano fatto prospettazioni del tutto differenti), erano assolutamente confortanti.
Sotto il profilo finanziario l'iniziativa poteva presentare effettivamente un forte impatto sulla gestione aziendale: tuttavia è oggettivo l'interessamento manifestato da più di un operatore Cont creditizio per l'operazione, tanto da indurre la a ipotizzare una gara ad evidenza pubblica fra potenziali finanziatori. La tematica di ordine finanziario non appariva inoltre un ostacolo pagina 8 di 11 insormontabile, tale da portare all'abbandono dell'iniziativa, tanto che gli amministratori succedutisi ai convenuti hanno reiteratamente confermato l'intenzione di procedere, come attestato da numerosi riscontri documentali in atti: emblematico (ma non certo isolato) è
l'esempio del piano industriale 2012-2013 (doc. 12/a), approvato nella riunione del 16/05/2012, in cui, dopo aver messo in rilievo le problematiche di ordine finanziario (causate dal protrarsi dei tempi per giungere a una decisione definitiva) che rendevano impraticabile lo sviluppo Cont dell'iniziativa in autonomia da parte della sola si ipotizzava la partnership con soggetto del settore e si preconizzava il pieno recupero dei costi sostenuti, arrivando anche a prospettare un plausibile utile. Quello stesso piano industriale fu poi oggetto di esame nella riunione del CdA del 14.12.2012, nella quale si prefigurava l'imminente chiusura positiva della procedura per la ricerca del socio per la cogenerazione. In quella stessa riunione si dava atto del miglioramento della situazione finanziaria causato, inter alia, dall'accensione di un mutuo: tale operazione, che consentiva di riequilibrare le scadenze dei finanziamenti in relazione agli impieghi, era stata resa possibile dall'ampia dotazione di assets della società, già esistente durante il mandato dei Cont convenuti, a testimonianza della solidità patrimoniale intrinseca di rassicurante sotto il profilo della tenuta finanziaria. La prospettiva del finanziamento del progetto TLR-
Cogeneratore, specie se attraverso un Newco in partnership con soci affidabili, sulla base dei dati progettuali disponibili ai convenuti non poteva dissuadere dal proseguimento dell'iniziativa. Anche in questo caso, a semplice titolo esemplificativo, basti citare la relazione Cont sulla gestione del bilancio 2010 di v. doc. 11/a pagg. da 378 a 382), nella quale si fornisce un ampio resoconto dello stato dell'arte e si sottolinea, per quanto qui di interesse, che “sono stati fatti approfondimenti dell'intervento dal punto di vista finanziario, con analisi, oltre che dei conti economici, anche dei conti finanziari e dei cash flow simulati anche nel contesto generale di tutti i servizi gestiti dalla società” (anche in questo caso non possono essere addebitati ai convenuti errori imputabili al direttore generale subentrato nel 2013, il quale ha motivato la proposta di abbandonare il progetto sulla scorta dell'erronea individuazione della data entro la quale i lavori avrebbero dovuto essere completati, come si evince dalle osservazioni del ctp di parte convenuta, non contestate ex adverso);
- a fronte di tali conclusioni dettagliate e analitiche il ctp di parte attrice si limita sostanzialmente ad affermare che gli amministratori si erano affidati alla tenuta del mercato immobiliare,
Cont assumendo in capo alla società oneri finanziari per oltre € 1.600.000,00, prospettando di pagina 9 di 11 sopperire con la vendita di alcuni immobili alle necessità finanziarie derivanti dal contratto stipulato il 26.9.2007 con il (doc. 4/c) per l'esecuzione delle opere di Controparte_8
urbanizzazione e consolidamento del P.I.P. di , che riguarda il “completamento Pt_1 dell'assetto viabilistico del ”, comprensivo anche della ”, dal quale CP_17 Parte_3
Cont derivava appunto un impegno di spesa in capo a fino all'ammontare di € 1.644.110 ,00
(dimenticando che alla data di conclusione dell'impegno la crisi del mercato immobiliare, successiva al fallimento della Lehman Brothers, era del tutto imprevedibile, e che comunque la fisiologica esecuzione del contratto di appalto predisposto dagli odierni convenuti avrebbe consentito di conseguire dalla vendita all'appaltatore di un terreno un valore di gran lunga superiore al prezzo di acquisto).
Ciò posto, osserva il Collegio che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto,
l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo modo siano stati violati
i suoi doveri di lealtà o di diligenza” (cfr. da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 25056 del 9 novembre
2020; cfr. anche Srz. I, ord. n. 2975 del 7 febbraio 2020).
Orbene, dalla accertata assenza della prova che le spese sostenute dagli odierni convenuti per la implementazione dei progetti censurati da parte attrice fossero dipese da una inadeguata acquisizione di informazione tali da consentire loro di valutare la fattibilità tecnica ed economico-finanziaria delle operazioni in oggetto, ovvero fossero viziate da manifesta irragionevolezza (che, in altri termini, esse non fossero conformi alla c.d. business judgement rule), impone il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla società attrice, stante che evidentemente la mancata prova delle condotte prospettate come concretanti violazione dei doveri di diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.) e comunque dell'obbligo di agire in modo informato (art. 2381,
u.c., c.c.) esonera il Collegio dalla necessità di indagare circa la sussistenza e la entità dei danni lamentati dalla parte attrice.
Tale conclusione ha carattere assorbente delle altre istanze subordinate di merito e istruttorie svolte da parte convenuta.
pagina 10 di 11 4. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
conseguentemente la parte attrice dovrà essere condannata a rifondere ai convenuti la somma complessiva di € 44.835,40 (calcolata sui valori medi per tutte le fasi per le cause di valore fino ad € 520.000,00, somma aumentata del 10 % per tre volte per pervenire alla determinazione dei valori medi dello scaglione da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00, aumentata di un altro 50 % complessivo in considerazione della difesa di più parti, peraltro con posizioni del tutto simili), oltre 15 % per spese generali e accessori di legge;
dovranno essere inoltre definitivamente poste le spese di ctu a carico solidale delle parti processuali, e a carico di parte attrice nei rapporti interni;
la non evidente infondatezza della domanda (che ha imposto di disporre ctu per accertare i fatti di causa) non consente infine di accogliere la domanda avente ad oggetto la condanna di parte attrice ex art. 96
c.p.c.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta le domande risarcitorie proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_5 Controparte_4 Parte_1
a rifondere alla parte attrice le spese di lite da essa sostenute, liquidate in complessivi €
[...]
44.835,40 =, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente le spese di ctu a carico solidale delle parti, e a carico di parte attrice nei rapporti interni.
Così deciso in Brescia il 7 gennaio 2025.
Il giudice est. Il Presidente
dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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