Sentenza 14 marzo 2022
Ordinanza cautelare 1 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 7007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7007 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07007/2025REG.PROV.COLL.
N. 04016/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4016 del 2022, proposto da AR D'AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Damonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Piciocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione prima) del 14 marzo 2022, n. 198
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ventimiglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento n. 5521 del 15 dicembre 2014 del Comune di Ventimiglia di diniego di accertamento di conformità edilizia e contestuale ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate sul territorio comunale, in località Peglia.
2. Il sig. D’AN AR, proprietario dell’immobile in questione, ha impugnato tale diniego dinanzi al T.a.r. per la Liguria sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 della legge reg. n. 16/2008 anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 anche in relazione all’art. 3 del medesimo T.U. Ed., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 della l.n. 1150/1942 e dell’art. 10 della l.n. 765/1967, difetto di presupposto, travisamento;
b) violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 della legge reg. n. 16/2008 anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 anche in relazione all’art. 3 del medesimo T.U. Ed., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241/1990, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
c) violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 45 della legge reg. n. 16/2008 anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 anche in relazione all’art. 3 del medesimo T.U. Ed., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sotto altro profilo, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 45 della legge reg. n. 16/2008 anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. n. 380/2001 anche in relazione all’art. 3 del medesimo T.U. Ed., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 47 della legge reg. n. 16/2008, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 sotto altro profilo, difetto di presupposto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.
3. Con la sentenza n. 198 del 14 marzo 2022 il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione in via cautelare dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a tre motivi così rubricati:
I - erroneità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. anche in relazione agli articoli 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. anche in relazione all'art. 3 del medesimo T.U. Ed., erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
II - erroneità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. anche in relazione agli articoli 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. anche in relazione all'art. 3 del medesimo T.U. Ed., erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria, carenza di motivazione;
III - erroneità della sentenza gravata per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 45 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. anche in relazione agli artt. 7, 10 e 15 della medesima legge regionale, erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. anche in relazione all'art. 3 del medesimo T.U. Ed., erroneità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 47 della l.r. 6 giugno 2008, n. 16 e s.m.i.. erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto altro, ulteriore profilo, difetto assoluto di presupposto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Ventimiglia, eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con ordinanza n. 2550 del 1° giugno 2022 l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza appellata è stata respinta.
7. Il 6 maggio 2025 l’appellante ha comunicato che, essendo stata eseguita la demolizione delle opere abusive, con provvedimento del Comune del 26 ottobre 2022 il procedimento sanzionatorio era stato archiviato. Evidenziando di non avere più alcun interesse alla coltivazione dell’impugnazione, il sig. D’AN ha chiesto, quindi, che l’appello fosse dichiarato improcedibile, a spese compensate, producendo in giudizio la relativa istanza, sottoscritta dalla controparte “per adesione”.
8. Con note del 26 maggio 2025 l’appellante ha chiesto che la causa fosse decisa in base agli atti depositati senza previa discussione.
9. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10 Alla luce di quanto dichiarato dall’appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse da parte sua alla prosecuzione del giudizio di appello, questo deve essere dichiarato improcedibile.
11. In base all’esito della presente controversia ed all’accordo raggiunto dalle parti sul punto, le spese del presente grado possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | AR Lipari |
IL SEGRETARIO