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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1165/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1165/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 08/03/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GIUSTO CRISTINA
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._2
Con l'avv. FONTANA FRANCESCO e l'Avv. CROSARA ANITA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione con ordinanza del 24.5.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: Per_ 1. affido condiviso della figlia ai genitori;
2. residenza formale della minore presso la madre;
3. la minore starà con i genitori a settimane alterne nei seguenti giorni e orari
- Settimana A:
1
con la madre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il
Settimana B: lunedì mattina (o dal padre a orario equivalente in periodo non scolastico); con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) fino al giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico); con il padre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico); con la madre il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) fino al giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina (o dal padre a orario equivalente in periodo non scolastico);
4. Entrambi i genitori si impegnano a concordare e/o far rispettare le attività alla figlia (attività sportive, attività educative e ricreative formali e informali, ecc.). La gestione ordinaria sarà a carico del genitore che ha la figlia in affidamento. Ognuno deciderà ciò che riterrà positivo durante la giornata e l'altro non potrà in nessun modo né interferire né giudicare. Gli aspetti straordinari invece verranno condivisi.
Contatto telefonico: ogni giorno la figlia entrerà in contatto telefonico con il genitore assente, rispettando la fascia oraria tra le dalle 20 alle 20.30. Sarà compito dello stesso genitore che ha in affidamento la figlia garantire che il contatto avvenga con regolarità e serenità.
5. Per il periodo estivo i genitori trascorreranno 1 settimana di ferie con la figlia. Ogni anno la settimana di Ferragosto verrà alternata tra i genitori. Salvo diversi accordi. In ogni caso le settimane di vacanza con la figlia non saranno più di due consecutive.
Entro il 30 aprile di ogni anno si provvederà a concordare le ferie estive, a mezzo mail, alternando la scelta fra genitori di anno in anno. Durante questo periodo il genitore fornirà all'altro indicazioni del luogo di vacanza e un recapito telefonico.
Per le festività natalizie, da i genitori potranno beneficare di una Parte_2
SETTIMANA ciascuno da trascorrere con la figlia;
per quest'anno (2024) dal 24/12 alle ore 10-10.30 al Per_ Per_ 30/12 entro le 22.00 starà con la mamma;
dal 30/12 alle 22.00 al 7/01 starà con il papà che la porterà a scuola. Nel giorno di Natale il genitore che non è di responsabilità, per il 2024 il papà, andrà a prendere la figlia dall'altro genitore alle ore 16 e la terrà con sé fino alle ore 22 del 25/12. Per_ Per_ I trasferimenti di da un'abitazione all'altra verranno equamente distribuiti, andrà a prendere sempre il genitore che inizia il periodo di responsabilità.
2 Per le vacanze pasquali i giorni verranno divisi equamente al 50%: con l'uno dall'uscita da scuola fino alla domenica di Pasqua alle ore 21 (dopo cena) e con l'altro dalle ore 21 del giorno di Pasqua al termine dei giorni di vacanza. Per l'anno 2025, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà.
Al termine del periodo di vacanza, l'alternanza settimanale ordinaria riprenderà col genitore che non avrà trascorso con la figlia l'ultimo periodo di vacanza.
- Compleanno di : nel giorno del compleanno i genitori si organizzeranno per trascorrere del tempo con Per_1 la figlia, ossia il genitore che non ha con sé la figlia potrà trascorrere del tempo con lei, indipendentemente dal calendario, o a pranzo o per fare merenda (dalle 16 alle 17.30) o a cena (dalle 19 alle 20.30). Sarà compito Per_ del genitore che avrà in carico la figlia fare in modo che il contatto tra e l'altro genitore avvenga in modo sereno. Salvo diversi accordi.
- Compleanno dei genitori: I genitori si organizzeranno in modo tale da poter trascorre la cena (dalle 19.30 alle
21) nel giorno del loro compleanno con la figlia, indipendentemente dal calendario. Per_
- Festa della Mamma e Festa del Papà: trascorrerà il pranzo o per fare merenda (dalle 16 alle 17.30) o la cena (dalle 19 alle 20.30) con il genitore festeggiato, indipendentemente dal calendario.
- Ogni altra festività (ponti e il Carnevale) verrà gestita attenendosi al calendario, si chiede però che il cambio di competenza avvenga la sera che precede la festività, entro le ore 21.00, piuttosto che il giorno stesso.
- Assenza prolungata: In caso di assenza prolungata (per 2 o più giorni) di uno dei genitori si chiederà all'altro di occuparsi della figlia, prima di provvedere in altro modo, dando un preavviso di almeno 15 gg. Negli altri Per_ casi ogni genitore deciderà autonomamente la gestione di In ogni caso i genitori dovranno provvedere ad informare l'altro nel caso trascorrano la notte fuori casa (anche solo una) e la figlia trascorra la notte con altre persone, specificando a chi sarà affidata.
- Salute Per_ a) in caso di malattia ( non è trasportabile da una abitazione all'altra) che comporti la degenza in casa per la minore, la stessa verrà gestito dal genitore che ce l'ha in carico, garantendo all'altro la possibilità di farle visita giornalmente per circa mezz'ora - un'ora (previo accordo telefonico). Per_ b) In caso di malattia ( è trasportabile) il cambio di responsabilità avverrà nel rispetto dell'orario del calendario.
Nel caso in cui un genitore accompagni la figlia dal medico o al pronto soccorso ne darà tempestiva comunicazione all'altro genitore, condividendo eventuali prescrizioni farmacologiche e/o terapeutiche.
Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a gestire le esigenze sanitari della figlia chiederà all'altro genitore di occuparsene prima di attivare altre risorse.
In caso di necessità di interventi medici o riabilitativi, se i genitori fossero in disaccordo, verrebbe demandata al medico di riferimento della minore ogni decisione in merito.
- Percorso religioso: il genitore (anche se laico /non praticante), si renderà disponibile agli accompagnamenti della figlia al catechismo, qualora l'impegno sia nei giorni di propria pertinenza.
3 Dovrà garantire che la figlia partecipi ad eventuali altri incontri di preparazione ai sacramenti, esclusivamente nell'anno in cui sarà prevista la consacrazione del sacramento stesso (prima confessione, Prima Comunione,
Santa Cresima); qualora avesse qualche impegno altro provvederà a comunicare al referente (catechista o sacerdote) l'assenza della figlia. Sarà però libero di decidere per sé di non partecipare agli incontri spirituali previsti per i genitori. Eventuali banchetti/pranzi o cene in occasione dei sacramenti della figlia verranno organizzati, previo accordo tra i genitori stessi, in modo disgiunto.
- Manifestazioni sportive, saggi, recite ecc. Le occasioni vedranno la partecipazione di entrambi i genitori, nel Per_ rispetto reciproco. Nel caso in cui necessiti di essere preparata nell'aspetto (es. pettinata e/o truccata) sarà la mamma deputata ad occuparsene, solo nel caso in cui la mamma non sia disponibile, si provvederà ad attivare altra risorsa.
- Quindi stabilire che qualora il sig. intenda far frequentare il CP_1 Per_1
, dovrà portarla in giorni in cui la minore non ha le lezioni di danza. CP_2
Il sig dovrà far frequentare alla figli ogni saggio e/o manifestazione CP_1 Per_1 sportiva, ivi comprese le prove e gli allenamenti pre-gara anche nei giorni di propria pertinenza, come stabilito, così anche per il Catechismo.
6. Impegno dei genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, eventualmente disgiunto.
7. Monitoraggio da parte del Servizio territoriale di riferimento con richiesta di relazionare ogni otto mesi, per almeno Per_ 2 anni, a fronte di una dinamica ancora molto carica di conflitto, che potrebbe continuare ad esporre a situazioni
8. Dispone che versi a entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico, a titolo CP_1 Parte_1
Per_ di contributo al mantenimento ordinario della figlia un assegno mensile di € 200,00, in caso di permanere della percezione dell'assegno unico al 100 % a favore della ricorrente e di € 300,00 in caso di percezione dell'assegno unico al 50 % tra le parti;
in ogni caso, la somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ferma la rivalutazione eventualmente già intervenuta e da aggiungersi agli importi di cui sopra;
9. i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie per la minore, individuate e regolamentate come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
10. Spese di giudizio compensate, comunque ci si rimette al Giudice qualora controparte anche in sede di precisazione delle conclusioni non aderisca alla proposta del Giudice.
11. Spese di C.T.U. al 50 % in carico a ciascuna parte.
In via subordinata
La sig.ra seppur in via subordinata, e conscia di quanto indicato dal CTU, e della proposta del Giudice, Pt_1
Per_ Per_ comunque chiede la possibilità di poter stare con la figlia per ulteriori due giorni al mese, tenuto conto che ha anche un fratello con cui è cresciuta, e che la CTU non ha minimamente tenuto in considerazione la conservazione dei rapporti tra fratelli.
Spese di lite rifuse.”
4 Per parte resistente: “Nel merito Per_ 1. Disporre l'affidamento condiviso della figlia ai genitori che manterrà la residenza anagrafica presso la madre
2. La minore starà con i genitori a settimane alterne con le seguenti modalità nei seguenti giorni e orari:
- Settimana A: con la madre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina (o dal padre a orario equivalente in periodo non scolastico); con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) fino al giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico);
- Settimana B: con il padre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico); con la madre il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) fino al giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina (o dal padre a orario equivalente in periodo non scolastico);
- Contatto telefonico: ogni giorno la figlia entrerà in contatto telefonico con il genitore assente, rispettando la fascia oraria tra le dalle 20 alle 20.30. Sarà compito dello stesso genitore che ha in affidamento la figlia garantire che il contatto avvenga con regolarità e serenità.
- Per il periodo estivo i genitori trascorreranno 1 settimana di ferie con la figlia. Ogni anno la settimana di
Ferragosto verrà alternata tra i genitori. Salvo diversi accordi. In ogni caso le settimane di vacanza con la figlia non saranno più di due consecutive.
Entro il 30 aprile di ogni anno si provvederà a concordare le ferie estive, a mezzo mail, alternando la scelta fra genitori di anno in anno. Durante questo periodo il genitore fornirà all'altro indicazioni del luogo di vacanza e un recapito telefonico.
- Per le festività natalizie, da i genitori potranno beneficare di una Parte_2
SETTIMANA ciascuno da trascorrere con la figlia;
per quest'anno (2024) dal 24/12 alle ore 10-10.30 al Per_ Per_ 30/12 entro le 22.00 starà con la mamma;
dal 30/12 alle 22.00 al 7/01 starà con il papà che la porterà a scuola. Nel giorno di Natale il genitore che non è di responsabilità, per il 2024 il papà, andrà a prendere la figlia dall'altro genitore alle ore 16 e la terrà con sé fino alle ore 22 del 25/12. Per_ Per_
- I trasferimenti di da un'abitazione all'altra verranno equamente distribuiti, andrà a prendere sempre il genitore che inizia il periodo di responsabilità.
5 - Per le vacanze pasquali i giorni verranno divisi equamente al 50%: con l'uno dall'uscita da scuola fino alla domenica di Pasqua alle ore 21 (dopo cena) e con l'altro dalle ore 21 del giorno di Pasqua al termine dei giorni di vacanza. Per l'anno 2025, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà.
Al termine del periodo di vacanza, l'alternanza settimanale ordinaria riprenderà col genitore che non avrà trascorso con la figlia l'ultimo periodo di vacanza.
- Compleanno di : nel giorno del compleanno i genitori si organizzeranno per trascorrere del tempo con Per_1 la figlia, ossia il genitore che non ha con sé la figlia potrà trascorrere del tempo con lei, indipendentemente dal calendario, o a pranzo o per fare merenda (dalle 16 alle 17.30) o a cena (dalle 19 alle 20.30). Sarà compito Per_ del genitore che avrà in carico la figlia fare in modo che il contatto tra e l'altro genitore avvenga in modo sereno. Salvo diversi accordi.
- Compleanno dei genitori: I genitori si organizzeranno in modo tale da poter trascorre la cena (dalle 19.30 alle
21) nel giorno del loro compleanno con la figlia, indipendentemente dal calendario. Per_
- Festa della Mamma e Festa del Papà: trascorrerà il pranzo o per fare merenda (dalle 16 alle 17.30) o la cena (dalle 19 alle 20.30) con il genitore festeggiato, indipendentemente dal calendario.
Ogni altra festività (ponti e il Carnevale) verrà gestita attenendosi al calendario, si chiede però che il cambio di competenza avvenga la sera che precede la festività, entro le ore 21.00, piuttosto che il giorno stesso.
Assenza prolungata: In caso di assenza prolungata (per 2 o più giorni) di uno dei genitori si chiederà all'altro di occuparsi della figlia, prima di provvedere in altro modo, dando un preavviso di almeno 15 gg. Negli altri casi Per_ ogni genitore deciderà autonomamente la gestione di In ogni caso i genitori dovranno provvedere ad informare l'altro nel caso trascorrano la notte fuori casa (anche solo una) e la figlia trascorra la notte con altre persone, specificando a chi sarà affidata.
- Salute Per_ a) in caso di malattia ( non è trasportabile da una abitazione all'altra) che comporti la degenza in casa per la minore, la stessa verrà gestito dal genitore che ce l'ha in carico, garantendo all'altro la possibilità di farle visita giornalmente per circa mezz'ora - un'ora (previo accordo telefonico). Per_ b) In caso di malattia ( è trasportabile) il cambio di responsabilità avverrà nel rispetto dell'orario del calendario.
Nel caso in cui un genitore accompagni la figlia dal medico o al pronto soccorso ne darà tempestiva comunicazione all'altro genitore, condividendo eventuali prescrizioni farmacologiche e/o terapeutiche.
Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a gestire le esigenze sanitarie della figlia chiederà all'altro genitore di occuparsene prima di attivare altre risorse.
In caso di necessità di interventi medici o riabilitativi, se i genitori fossero in disaccordo, verrebbe demandata al medico di riferimento della minore ogni decisione in merito.
6 - Percorso religioso: il genitore (anche se laico /non praticante), si renderà disponibile agli accompagnamenti della figlia al catechismo, qualora l'impegno sia nei giorni di propria pertinenza.
Dovrà garantire che la figlia partecipi ad eventuali altri incontri di preparazione ai sacramenti, esclusivamente nell'anno in cui sarà prevista la consacrazione del sacramento stesso (prima confessione, Prima Comunione, Santa
Cresima); qualora avesse qualche impegno altro provvederà a comunicare al referente (catechista o sacerdote)
l'assenza della figlia. Sarà però libero di decidere per sé di non partecipare agli incontri spirituali previsti per i genitori. Eventuali banchetti/pranzi o cene in occasione dei sacramenti della figlia verranno organizzati, previo accordo tra i genitori stessi, in modo disgiunto.
- Manifestazioni sportive, saggi, recite ecc. Le occasioni vedranno la partecipazione di entrambi i genitori, nel Per_ rispetto reciproco. Nel caso in cui necessiti di essere preparata nell'aspetto (es. pettinata e/o truccata) sarà la mamma deputata ad occuparsene, solo nel caso in cui la mamma non sia disponibile, si provvederà ad attivare altra risorsa”.
3. Disporre altresì che il sig. versi alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Pt_1
un assegno mensile di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi Persona_2 entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico su conto corrente intestato alla sig.ra oltre al 50% Pt_1 delle spese straordinarie, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso.
4. Disporre che l'assegno unico sia destinato nella misura del 50% a ciascun genitore.
5. Disporsi il rigetto delle altre domande ex adverso proposte in quanto non compatibili alle conclusioni formulate dalla scrivente difesa.
In ogni caso
Spese e competenze di causa integralmente rifuse.”
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con Parte_1 CP_1 cui allegava di aver contratto matrimonio in data 22.8.2015. Per_ Dalla relazione nasceva il 14.12.2016 la figlia .
Allegava:
- che la separazione dei coniugi veniva omologata dall'intestato Tribunale in data 20.9.2022, a seguito di ricorso consensuale;
- essersi protratta ininterrottamente la separazione da allora;
- essere nel frattempo mutate le proprie condizioni lavorative, non lavorando più a turni, ed esserci dunque i presupposti per un collocamento prevalente della minore presso di sé, già inutilmente richiesto al resistente in via stragiudiziale sul presupposto che le condizioni di cui alla sentenza di separazione fossero solo provvisorie e dipendenti dai propri orari lavorativi allora in essere;
7 - essere il resistente affetto da problemi di uso alcool oltre che inadatto a prendersi cura della minore.
Chiedeva quindi pronunciarsi il divorzio dal marito con affido condiviso della minore, collocamento prevalente presso di sé, regolamentazione del diritto di visita del padre, statuizione in capo allo stesso dell'obbligo di contribuire al mantenimento della minore versando l'importo di € 350,00 mensili, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo dell'intestato Tribunale e con Assegno unico interamente a proprio favore.
− Si costituiva il 9.5.2024 contestando quanto allegato da parte ricorrente, aderendo CP_1 alla domanda di divorzio e chiedendo l'affido condiviso della minore, con conferma delle modalità di collocamento e visita stabilite in sede di separazione, statuizione a proprio carico, a titolo di mantenimento della minore, di un assegno di € 200,00 mensili , con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie individuate e regolamentate come da Protocollo del Tribunale di Treviso e con AU al 50 % a favore di ciascun genitore.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 24.6.2025, venivano sentite, e il Giudice ne tentava infruttuosamente la conciliazione.
Il Giudice in tale sede, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e visto l'art. 473 bis.22, ultimo comma C.p.c., ritenuto, quanto al regime di visita della minore, che allo stato non fossero emersi elementi per modificare quello in vigore e che andassero quindi confermate le modalità in essere per garantire stabilità alla minore (salva solo la modifica concordata in udienza tra le parti) così disponeva in via temporanea e urgente: Per_
“1. affido condiviso della figlia ai genitori con residenza prevalente presso la madre;
2. conferma delle modalità di visita della minore assunte in sede di separazione, con parziale modifica dell'orario di rientro, visto l'accordo raggiunto dalle parti sul punto: la minore starà a settimane alterne con la madre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì ore 20:30 circa fino alla domenica alle ore 18.00 e con il padre il mercoledì e giovedì con pernotto e venerdì dalla fine della scuola fino alle ore 20:30 circa;
la settimana successiva in alternanza con le stesse modalità ma con il padre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì ore 20:30 circa fino alla domenica alle ore 18.00
e con la madre il mercoledì e giovedì con pernotto e venerdì dalla fine della scuola fino alle ore 20:30 circa.
I genitori trascorreranno con la figlia 15 giorni anche non continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno, La bambina rimarrà con i genitori alternando di anno in anno il giorno della Viglia di Natale e di Natale, il giorno di Capodanno e dell'epifania per 7 giorni continuativi, due giorni continuativi per le vacanze pasquali alternando la Pasqua e il giorno di Pasquetta.
3. Dispone che versi a entro il giorno 20 di ciascun mese mediante bonifico, a titolo di CP_1 Parte_1
Per_ contributo al mantenimento ordinario della figlia un assegno mensile di € 200,00, in caso di permanere della percezione dell'assegno unico al 100 % a favore della ricorrente e di € 300,00 in caso di percezione dell'assegno unico
8 al 50 % tra le parti;
in ogni caso, la somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ferma la rivalutazione eventualmente già intervenuta e da aggiungersi agli importi di cui sopra;
5. i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie per la minore, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso”.
− Inoltre, vista la concorde richiesta dei procuratori delle parti di emissione di sentenza parziale sullo status, la Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
− Il divorzio tra le parti veniva pronunciato dall'intestato Tribunale con sentenza n. 1349/2024 del
12.7.2024, all'esito della quale il Collegio con ordinanza di pari data rimetteva la causa avanti alla
Giudice relatrice per il proseguo.
− All'esito, veniva disposta C.T.U. per determinare le migliori modalità di affido, collocamento e visita della minore.
− La relazione finale veniva depositata il 10.2.2025 e con decreto di pari data veniva liquidato il compenso della Consulente.
− All'udienza dell'11.3.2025, fissata per l'esame della relazione della C.T.U., la Giudice formulava alle parti proposta conciliativa che veniva accettata dalla sola ricorrente.
− Con ordinanza del 13.3.2025 la Giudice, vista la richiesta di modifica dei provvedimenti in essere formulata dal resistente nel corso dell'udienza, riservata alla valutazione del Collegio la decisione sull'eventuale modifica dei provvedimenti economici e preso atto dell'accordo delle parti sulla richiesta modifica dei tempi di collocamento e visita provvedeva in conformità ex art. 473bis.23 c.p.c.
− Ritenuta la causa matura per la decisione la Giudice relatrice assegnava i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
e all'esito si riservava di riferire al Collegio.
***
Sulla domanda di divorzio
- Il divorzio tra le parti è già stato pronunciato con sentenza n. 1349/2024 del 12.7.2024 da intendersi qui richiamata.
***
Sulle ulteriori domande delle parti.
Sull'affido, il collocamento e le visite della minore
- Quanto a tali aspetti, le parti, tenuto conto degli esiti della C.T.U., hanno raggiunto un sostanziale accordo all'udienza dell'11.3.2025 e hanno sul punto formulato conclusioni congiunte che possono essere accolte in quanto in linea con l'istruttoria espletata e corrispondenti all'interesse della minore.
- Quanto alle modifiche richieste da parte ricorrente, si ritiene che le stesse non siano accoglibili.
- In particolare, quanto alla richiesta di aumento dei propri tempi di visita nella misura di due giorni al mese, ci si richiama a quanto osservato dalla C.T.U. in sede di risposta alle osservazioni delle parti:
9 “Sulla richiesta di un ampliamento di due giorni al mese in favore della madre non concordo, poiché tale sbilanciamento, Per_ irrilevante per avrebbe una ricaduta solo ed esclusivamente in termini economici, tema che, quasi certamente, rappresenterebbe ulteriore motivo di scontro tra i genitori” (relazione C.T.U., pag. 56).
Si tratta di valutazione che risulta condivisibile in considerazione del complessivo contenuto dell'elaborato peritale, con conseguente insussistenza dei presupposti per modificare i tempi suggeriti dalla C.T.U. nel senso richiesto dalla ricorrente.
- Quanto alla richiesta della ricorrente di precisare l'obbligo per il resistente di far frequentare il catechismo alla minore solo nei giorni in cui la stessa non abbia lezioni di danza e, comunque, di statuire l'obbligo per lo stesso di accompagnare la minore a ogni saggio e/o manifestazione sportiva, ivi comprese le prove e gli allenamenti pre-gara, anche nei giorni di propria pertinenza, si osserva quanto segue.
- La C.T.U. ha dato atto (pag. 47 della relazione) dell'accordo raggiunto tra le parti nel corso della
Consulenza, relativamente all'opportunità – visto il parziale sovrapporsi degli impegni della minore – che la stessa a partire da dicembre 2024 frequentasse danza solo nella giornata del mercoledì per permetterle di partecipare agli incontri di catechismo del sabato presso la Parrocchia di riferimento del padre a Monfumo.
- Alla luce di ciò la C.T.U., condivisibilmente e con indicazioni sul punto recepite dalle parti nelle rispettive conclusioni, ha previsto: “• Percorso religioso: il genitore (anche se laico /non praticante), si renderà disponibile agli accompagnamenti della figlia al catechismo, qualora l'impegno sia nei giorni di propria pertinenza. Dovrà garantire che la figlia partecipi ad eventuali altri incontri di preparazione ai sacramenti, esclusivamente nell'anno in cui sarà prevista la consacrazione del sacramento stesso (prima confessione, Prima
Comunione, Santa Cresima); qualora avesse qualche impegno altro provvederà a comunicare al referente (catechista o sacerdote) l'assenza della figlia. Sarà però libero di decidere per sé di non partecipare agli incontri spirituali previsti per i genitori. Eventuali banchetti/pranzi o cene in occasione dei sacramenti della figlia verranno organizzati, previo accordo tra i genitori stessi, in modo disgiunto. • Manifestazioni sportive, saggi, recite ecc. Le occasioni vedranno Per_ la partecipazione di entrambi i genitori, nel rispetto reciproco. Nel caso in cui necessiti di essere preparata nell'aspetto (es. pettinata e/o truccata) sarà la mamma deputata ad occuparsene, solo nel caso in cui la mamma non sia disponibile, si provvederà ad attivare altra risorsa.” (relazione, pag. 53).
- Si ritiene quindi che vadano confermate tali indicazioni, con la conseguenza che la minore nella giornata del sabato potrà partecipare all'incontro di catechismo anche laddove lo stesso si sovrapponga alla frequentazione di danza.
- Quanto, infine, alla richiesta della ricorrente di prevedere espressamente l'impegno dei genitori ad accompagnare la minore alle altre attività per la stessa programmate – punto su cui non risultano conclusioni congiunte delle parti - e, in particolare, a danza, si rileva che trattandosi di attività extrascolastica concordata tra i genitori sussiste l'obbligo per gli stessi – e, in particolare, per il genitore
10 che ha la figlia con sé – di accompagnarla a tali attività se ricadenti nei turni di propria competenza, indipendentemente da una specifica previsione.
- Viene inoltre disposto, conformemente alle indicazioni della C.T.U. e considerata l'elevata conflittualità ancora in essere tra le parti, il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con richiesta di relazionare ogni otto mesi, per almeno 2 anni, in particolare segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
***
Sulle statuizioni economiche
- Come visto, in sede di separazione, le parti avevano concordato le seguenti condizioni economiche, poi recepite dal Tribunale con il decreto di omologa del 26.9.2022 (docc. 4 e 5 ricorrente): Per_
“Il Sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia la somma CP_1 Pt_1 mensile di € 200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 20 di ogni mese oltre al 50 % delle spese straordinarie sostenute in suo favore, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, precisando che le spese di custodia per motivi di lavoro verranno divise al 50 % e che entrambi i genitori dovranno conoscere i recapiti delle rispettive baby-sitter […]
Le parti concordano che l'assegno unico per il nucleo familiare verrà richiesto e percepito al 100 % dalla sig.ra Pt_1 ed il sig. rinuncia espressamente a tale somma”. CP_1
- Tali condizioni erano state concordate a fronte del seguente calendario di visita: “nella settimana in cui la madre ha i turni lavorativi di pomeriggio starà con la stessa i giorni di lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì ore 21:30 circa fino alla domenica ore 18:00 circa e con il papà il mercoledì, giovedì con pernotto e venerdì fino alle
21:30 circa;
nelle settimane in cui la madre ha i turni lavorativi al mattino starà con la stessa il mercoledì, giovedì, con pernotto e venerdì fino alle 21:30 circa, mentre rimarrà con il papà nei giorni di lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì alle ore 21:30 fino alla domenica alle 18:00”.
- A seguito della C.T.U. è stato confermato un regime sostanzialmente paritetico, come era anche quello previgente: sotto tale profilo non risultano quindi intervenute significative modifiche.
- Quanto alle rispettive condizioni economiche delle parti, anche le stesse risultano sostanzialmente invariate.
- La ricorrente ha documentato per il 2021 un reddito netto medio mensile di € 1.490,00 (doc. 13 ricorrente) e per il 2022 di € 1.630,00 netti mensili (doc. 14).
Il reddito del 2022 risulta sostanzialmente in linea con quello di cui alle ultime buste paga prodotte, relative agli ultimi mesi del 2023 (doc. 11).
Risulta aver nel frattempo contratto mutuo con il nuovo compagno (docc. 8 e 9 ricorrente) con esborso per la propria quota di circa € 400,00 mensili che risulta sostanzialmente sovrapponibile al canone di affitto pagato in precedenza e risultante dagli estratti conto prodotti (doc. 16 ricorrente).
11 - Il resistente risultava percepire nel 2021 un reddito medio netto mensile di € 1.400,00 (doc. 15 resistente) e nel 2022 un reddito medio netto mensile di € 1.800,00 (doc. 16 resistente).
In base all'ultima dichiarazione dei redditi risulta aver percepito nel 2023 reddito medio netto mensile di € 1.870,00 (doc. 17 resistente), sostanzialmente in linea con quello degli anni precedenti e confermato anche per il 2024 viste le buste paga prodotte (docc. 12-14 resistente).
Il contratto di mutuo e quello di finanziamento documentati (docc. 20 e 21 resistente) risultavano in essere già al momento della separazione.
- Alla luce di quanto sopra, vanno confermate le condizioni economiche già stabilite dalle parti in sede di separazione.
***
Sulle spese di lite
- Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod. vengono compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza e, in particolare, per la ricorrente della sostanziale infondatezza, all'esito della C.T.U., delle allegazioni su cui la stessa aveva basato la richiesta di modifica del calendario in essere e per il resistente in considerazione della mancata adesione alla proposta conciliativa formulata, confermata dalla sentenza.
- Le spese di C.T.U., come già liquidate con decreto del 10.2.2025, vanno poste in via solidale a carico di entrambe le parti, nella misura di metà ciascuna, trattandosi di incombente istruttorio espletato nell'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1165 /2024 R.G., richiamata la sentenza di divorzio n. 1349/2024 del 12.7.2024 dell'intestato Tribunale, ogni diversa domanda e istanza rigettata o assorbita: Per_ 1. dispone l'affido condiviso della figlia ai genitori;
2. la minore manterrà la residenza anagrafica presso la madre;
3. la minore starà con i genitori a settimane alterne nei seguenti giorni e orari
- Settimana A: con la madre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina (o dal padre a orario equivalente in periodo non scolastico); con il padre il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) fino al giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico);
- Settimana B:
12 con il padre il lunedì e martedì con pernotto e dal venerdì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) con riaccompagnamento a scuola il lunedì mattina (o dalla madre a orario equivalente in periodo non scolastico); con la madre il mercoledì dall'uscita da scuola (o orario equivalente in periodo non scolastico) fino al giovedì con pernotto e riaccompagnamento a scuola il venerdì mattina (o dal padre a orario equivalente in periodo non scolastico);
- Contatto telefonico: ogni giorno la figlia entrerà in contatto telefonico con il genitore assente, rispettando la fascia oraria tra le dalle 20 alle 20.30. Sarà compito dello stesso genitore che ha in affidamento la figlia garantire che il contatto avvenga con regolarità e serenità.
- Per il periodo estivo i genitori trascorreranno 1 settimana di ferie con la figlia. Ogni anno la settimana di Ferragosto verrà alternata tra i genitori. Salvo diversi accordi. In ogni caso le settimane di vacanza con la figlia non saranno più di due consecutive.
Entro il 30 aprile di ogni anno si provvederà a concordare le ferie estive, a mezzo mail, alternando la scelta fra genitori di anno in anno. Durante questo periodo il genitore fornirà all'altro indicazioni del luogo di vacanza e un recapito telefonico.
- Per le festività natalizie, da i genitori potranno beneficare di una Parte_2
SETTIMANA ciascuno da trascorrere con la figlia;
per quest'anno (2024) dal 24/12 alle ore 10-10.30 Per_ Per_ al 30/12 entro le 22.00 starà con la mamma;
dal 30/12 alle 22.00 al 7/01 starà con il papà che la porterà a scuola.
Nel giorno di Natale il genitore che non è di responsabilità, per il 2024 il papà, andrà a prendere la figlia dall'altro genitore alle ore 16 e la terrà con sé fino alle ore 22 del 25/12. Per_
- I trasferimenti di da un'abitazione all'altra verranno equamente distribuiti, andrà a prendere Per_
sempre il genitore che inizia il periodo di responsabilità.
- Per le vacanze pasquali i giorni verranno divisi equamente al 50%: con l'uno dall'uscita da scuola fino alla domenica di Pasqua alle ore 21 (dopo cena) e con l'altro dalle ore 21 del giorno di Pasqua al termine dei giorni di vacanza. Per l'anno 2025, la figlia trascorrerà il giorno di Pasqua con il papà.
- Al termine del periodo di vacanza, l'alternanza settimanale ordinaria riprenderà col genitore che non avrà trascorso con la figlia l'ultimo periodo di vacanza.
- Compleanno di : nel giorno del compleanno i genitori si organizzeranno per trascorrere del Per_1 tempo con la figlia, ossia il genitore che non ha con sé la figlia potrà trascorrere del tempo con lei, indipendentemente dal calendario, o a pranzo o per fare merenda (dalle 16 alle 17.30) o a cena (dalle
19 alle 20.30). Sarà compito del genitore che avrà in carico la figlia fare in modo che il contatto tra Per_
e l'altro genitore avvenga in modo sereno. Salvo diversi accordi.
- Compleanno dei genitori: I genitori si organizzeranno in modo tale da poter trascorre la cena (dalle
19.30 alle 21) nel giorno del loro compleanno con la figlia, indipendentemente dal calendario.
13 Per_
- Festa della Mamma e Festa del Papà: trascorrerà il pranzo o per fare merenda (dalle 16 alle
17.30) o la cena (dalle 19 alle 20.30) con il genitore festeggiato, indipendentemente dal calendario.
- Ogni altra festività (ponti e il Carnevale) verrà gestita attenendosi al calendario, si chiede però che il cambio di competenza avvenga la sera che precede la festività, entro le ore 21.00, piuttosto che il giorno stesso.
- Assenza prolungata: In caso di assenza prolungata (per 2 o più giorni) di uno dei genitori si chiederà all'altro di occuparsi della figlia, prima di provvedere in altro modo, dando un preavviso di almeno 15 Per_ gg. Negli altri casi ogni genitore deciderà autonomamente la gestione di . In ogni caso i genitori dovranno provvedere ad informare l'altro nel caso trascorrano la notte fuori casa (anche solo una) e la figlia trascorra la notte con altre persone, specificando a chi sarà affidata.
- Salute Per_ a) in caso di malattia ( non è trasportabile da una abitazione all'altra) che comporti la degenza in casa per la minore, la stessa verrà gestito dal genitore che ce l'ha in carico, garantendo all'altro la possibilità di farle visita giornalmente per circa mezz'ora - un'ora (previo accordo telefonico). Per_ b) In caso di malattia ( è trasportabile) il cambio di responsabilità avverrà nel rispetto dell'orario del calendario.
Nel caso in cui un genitore accompagni la figlia dal medico o al pronto soccorso ne darà tempestiva comunicazione all'altro genitore, condividendo eventuali prescrizioni farmacologiche e/o terapeutiche.
Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a gestire le esigenze sanitari della figlia chiederà all'altro genitore di occuparsene prima di attivare altre risorse.
In caso di necessità di interventi medici o riabilitativi, se i genitori fossero in disaccordo, verrebbe demandata al medico di riferimento della minore ogni decisione in merito.
- Percorso religioso: il genitore (anche se laico /non praticante), si renderà disponibile agli accompagnamenti della figlia al catechismo, qualora l'impegno sia nei giorni di propria pertinenza.
Dovrà garantire che la figlia partecipi ad eventuali altri incontri di preparazione ai sacramenti, esclusivamente nell'anno in cui sarà prevista la consacrazione del sacramento stesso (prima confessione, Prima Comunione, Santa Cresima); qualora avesse qualche impegno altro provvederà a comunicare al referente (catechista o sacerdote) l'assenza della figlia. Sarà però libero di decidere per sé di non partecipare agli incontri spirituali previsti per i genitori. Eventuali banchetti/pranzi o cene in occasione dei sacramenti della figlia verranno organizzati, previo accordo tra i genitori stessi, in modo disgiunto.
- Manifestazioni sportive, saggi, recite ecc. Le occasioni vedranno la partecipazione di entrambi i Per_ genitori, nel rispetto reciproco. Nel caso in cui necessiti di essere preparata nell'aspetto (es.
14 pettinata e/o truccata) sarà la mamma deputata ad occuparsene, solo nel caso in cui la mamma non sia disponibile, si provvederà ad attivare altra risorsa;
4. Dispone, conformemente alle indicazioni della C.T.U. – da intendersi qui richiamate - e considerata l'elevata conflittualità ancora in essere tra le parti, il monitoraggio da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti con richiesta di relazionare ogni otto mesi, per almeno 2 anni, in particolare segnalando eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
5. Dispone che versi a entro il giorno 20 di ciascun mese mediante CP_1 Parte_1
Per_ bonifico, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia , un assegno mensile di €
200,00, in caso di permanere della percezione dell'assegno unico al 100 % a favore della ricorrente e di € 300,00 in caso di percezione dell'assegno unico al 50 % tra le parti;
in ogni caso, la somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, ferma la rivalutazione eventualmente già intervenuta e da aggiungersi agli importi di cui sopra;
6. Spese straordinarie per la minore, individuate e regolamentate come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso, al 50 % a carico di ciascuno dei genitori.
7. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
8. Pone definitivamente le spese di C.T.U., come già liquidate con decreto del 10.2.2025, a carico solidale delle parti, nella misura di metà ciascuna.
Dispone la trasmissione della presente sentenza a cura della Cancelleria ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la minore , nata a [...], il [...] e residente a [...]
d'Asolo (TV), Via Malobra n. 81/A, per quanto statuito in parte dispositiva.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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