Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5518 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 26614/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26614/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Santa Lucia 123 presso Parte_1
l'avv. Salvatore Pane, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
APPELLANTE
e
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Melisurgo 44 presso l'avv. Gian Tommaso Avati, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186.905 Persona_1
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata.
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aveva chiesto di dichiarare il conducente di un veicolo non identificato
[...] responsabile esclusivo di un sinistro che assumeva essersi verificato in data 8/3/2016 in
Napoli, quando , mentre stava attraversando Via Giacinto Gigante sulle strisce Pt_1 pedonali,. era stato investito da un motociclo, che poi si era dileguato senza che fosse stato possibile identificarlo – e condannare l'impresa designata a risarcire tutti i danni da lui subiti per le lesioni personali riportate nell'evento, da liquidare in complessivi € 17070,57 per invalidità temporanea totale e parziale, danno biologico e morale, spese documentate, oltre rivalutazione, interessi legali e danno morale e detratto quanto già versato dall con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha proposto appello CP_2
, chiedendo di accogliere la domanda proposta in primo grado, con vittoria Parte_1 delle spese del doppio grado con distrazione;
si è costituita per il Controparte_1
FGVS, chiedendo di rigettare l'appello perché inammissibile ed improponibile e comunque infondato, con vittoria delle spese del grado;
ora la causa va decisa.
Il GdP ha così motivato la propria decisione:
Nell'atto d'appello si sostiene che l'omessa denuncia all'autorità di polizia del danno subito ad opera di un veicolo pirata, è irrilevante ai fini del decidere;
che il GdP avrebbe errato nel valutare le prove testimoniali raccolte in primo grado;
e che l' aveva CP_2 riconosciuto nell'evento per cui è causa un infortunio in itinere, indennizzandolo.
pagina 2 di 4 Il punto centrale è la valutazione delle deposizioni rese in primo grado dai testi
[...]
e In particolare, il teste ha riferito: “… era la ES Testimone_2 ES
Festa della Donna. Mi trovavo in Napoli alla Via Giacinto Gigante, insieme al mio amico stavamo andando a comprare i regali per le ragazze. Nella curva ho visto Per_2 una moto che investiva un pedone, che cadeva a terra. Anzi, ho visto il signore già a terra, un po' fuori dalle strisce pedonali. … Ricordo che il Vespone era di colore scuro, credo. …. Preciso che non ho visto l'incidente in quanto ho assistito l'uomo che era già a terra …”; il teste , invece: “…ero sul mio scooter insieme al mio amico _2
e guidavo io. … sono stato superato da un che poi investiva un ES Tes_3 signore che stava attraversando sulle strisce pedonali. …Ricordo che l'investimento è avvenuto quasi al centro della carreggiata. … l'impatto si è verificato tra il lato Dx del Vespone di colore chiaro ed il fianco sx dell'investito. …”. Come evidenziato dal CTU, tali deposizioni sono incompatibili tra loro: il teste ha riferito che lui e _2
, al momento del sinistro, erano su uno scooter, dal quale egli, che guidava il ES veicolo, ebbe modo di assistere all'investimento; il teste non ha menzionato in ES alcun modo il fatto che lui e stessero a bordo di un motoveicolo, ed ha _2 specificato di non aver assistito all'incidente, ma di avere visto il pedone già a terra. Ora, trovarsi a bordo di un motoveicolo invece che camminare a piedi, è talmente rilevante, che se non ha menzionato tale particolare, è perché nella sua ES versione dei fatti i due testi, al momento del sinistro, non erano a bordo di alcun veicolo. Inoltre, se dalla sua posizione sullo scooter aveva potuto assistere all'evento, _2 non si capisce come mai , seduto sullo stesso scooter, non avrebbe invece ES assistito all'evento, accorgendosi solo dell'uomo a terra. In sostanza, i due testimoni non hanno assistito al medesimo evento, divergendo le loro versioni per aspetti rilevanti;
e poiché ciascuno di loro ha confermato la presenza sul luogo dell'altro teste, entrambi risultano inattendibili: ciascuno di loro, confermando la presenza dell'altro che ha fornito una versione in contrasto con la sua, si contraddice. Su questo aspetto, evidenziato dal CTU, nulla si dice nell'atto d'appello – e quindi la motivazione della sentenza, sia pur sintetica, resta valida. Non essendo attendibili i testi escussi, l'evento sul quale si fonda la domanda non è provato, e la domanda va rigettata. Risultano irrilevanti le argomentazioni sul valore da attribuire alla mancata presentazione della denuncia dell'evento alla pubblica autorità, cui il GdP ha accennato solo ad NT (solo per evidenziare che, a causa dell'omessa denuncia, le autorità di polizia non hanno svolto indagini che potessero dimostrare l'effettivo verificarsi dell'incidente). Ed è irrilevante che l' abbia pagato un indennizzo per l'incidente dedotto nel presente CP_2 giudizio: non risultano atti istruttori di comprovanti l'effettivo verificarsi CP_2 dell'evento, per cui la scelta dell'ente di erogare un indennizzo a , non Pt_1 costituisce prova nei confronti della impresa designata. Per quanto detto, la sentenza impugnata va confermata. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26614/2022 rgac tra:
, appellante;
per il FGVS, appellata;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare alla impresa designata appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 5000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 4/6/2025 Il giudice
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