Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Decreto presidenziale 28 marzo 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2024, proposto da
AM MP S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Domenico Comporti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni AM Val d’Orcia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento in data 9.11.2024 dell'Unione dei Comuni AM Val D'Orcia-SUAP, recante revoca dell'autorizzazione annuale 2024 all'installazione di un PI RO per accedere alla Vetta AM nel Comune di Abbadia San Salvatore;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni AM Val d’Orcia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2025 il dott. Pierpaolo Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AM MP S.r.l. gestisce dal 1994 le piste da sci “Vetta” e “Crocicchio”, e i relativi impianti di risalita, che insistono sul versante senese del Monte AM, nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore.
Secondo la prospettazione, l’esercizio stagionale dell’attività avviene in forza di autorizzazioni rilasciate annualmente dal Comune, le quali prevedono che al termine della stagione sciistica debbano rimuoversi dal terreno tutte le strutture che servono per il regolare esercizio della pista e procedersi alla sistemazione dell’area. Proprio per assicurare il corretto svolgimento degli interventi di manutenzione, a fine stagione le piste vengono chiuse a pedoni e mezzi meccanici e l’accesso alla vetta del Monte AM è garantito tramite un PI RO della lunghezza di circa 150 m, anch’esso soggetto ad autorizzazione annuale rilasciata dall’Unione dei Comuni AM Val d’Orcia, cui il Comune di Abbadia San Salvatore ha delegato le funzioni e i servizi del proprio S.U.A.P..
Peraltro, prosegue la ricorrente, a decorrere dal 2023 il rinnovo annuale dell’autorizzazione all’esercizio del PI RO – utilizzato quale impianto di risalita a servizio degli sciatori – sarebbe stato indebitamente subordinato all’osservanza di specifiche prescrizioni, con le quali l’Unione dei Comuni avrebbe imposto, al termine della stagione invernale, di lasciare libero il passaggio pedonale sulla pista per l’accesso alla vetta, nonché di realizzare gli interventi di manutenzione in un lasso di tempo circoscritto, non superiore a sessanta giorni e non prorogabile.
1.1. L’autorizzazione all’esercizio del PI RO rilasciata per l’anno 2024, nella parte contenente le predette prescrizioni d’uso, è stata impugnata da AM MP con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Frattanto, l’Unione dei Comuni ha nondimeno accertato e contestato alla ricorrente il mancato rispetto delle prescrizioni stesse e dato avvio, con nota del 26 settembre 2024, al procedimento per la revoca dell’autorizzazione.
All’esito del contraddittorio procedimentale, in data 8 novembre 2024 il S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni AM Val d’Orcia ha effettivamente revocato l’autorizzazione, assumendo violata la prescrizione relativa al libero accesso pedonale alla parte monumentale della montagna. Al gestore si rimprovera, in particolare, di aver transennato la pista con paletti di legno e corda che avrebbero impedito l’accesso alla vetta, costringendo gli escursionisti a servirsi dell’impianto, a pagamento.
La revoca è impugnata dalla società ricorrente, che chiede pronunciarsene l’annullamento sulla scorta di due motivi in diritto.
1.2. Si è costituita l’Unione dei Comuni AM Val d’Orcia, che resiste al gravame e conclude per il suo rigetto.
1.3. Nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024, il T.A.R. ha accolto la domanda cautelare formulata con il ricorso e sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
1.4. Nel merito, la causa è stata trattenuta per la decisione, sulla base degli atti, nella pubblica udienza del 5 giugno 2025, preceduta dallo scambio fra le parti di documenti e memorie difensive, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a..
2. Come riferito in narrativa, AM MP S.r.l. impugna la revoca dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio del PI RO che funge da impianto di risalita verso la vetta del Monte AM, a servizio degli sciatori durante la stagione invernale e degli escursionisti durante il periodo di chiusura estiva delle piste da sci.
La revoca è motivata con l’inosservanza delle prescrizioni apposte all’autorizzazione, nella parte in cui impongono al gestore delle piste di non impedire, durante il periodo estivo, il passaggio pedonale verso la vetta con recinzioni o altri ostacoli. Alla società ricorrente si imputa, infatti, di aver transennato l’accesso alla pista, costringendo gli escursionisti a servirsi del PI RO .
Con il primo motivo di ricorso, è dedotta la violazione dell’art. 22 co. 2 della legge toscana n. 93/1993, in forza del quale la decadenza da autorizzazioni e concessioni aventi a oggetto le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati avrebbe dovuto essere preceduta da una diffida ad adempiere, con contestuale assegnazione del termine di sessanta giorni per l’adeguamento.
L’Unione dei Comuni AM Val d’Orcia avrebbe errato, in primo luogo, nel ritenere il PI RO non assimilabile a un impianto a fune, trattandosi pur sempre di un impianto di risalita funzionale al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione delle aree sciistiche e di salvaguardia ambientale e sicurezza degli utenti stabiliti dal legislatore regionale; e si sarebbe sottratta, di conseguenza, allo specifico contraddittorio procedimentale previsto dalla norma, impedendo così lo svolgimento di un proficuo confronto tra le parti in merito ai problemi pratici provocati dall’eccessivo afflusso di visitatori nel periodo estivo, confronto lungamente auspicato dalla ricorrente e che avrebbe potuto favorire la ricerca di un possibile accordo su tempi e modalità della chiusura della pista.
Con il secondo motivo, AM MP sostiene che né dalla normativa statale (d.lgs. n. 40/2021), né da quella regionale (l.r. n. 93/1993, cit.), si ricaverebbe l’esistenza di un generalizzato obbligo di apertura al pubblico delle piste da sci nei periodi estivi. All’opposto, il principio desumibile sarebbe quello dell’obbligo di apertura al pubblico nel solo periodo invernale, dal momento che al termine della stagione sciistica i gestori delle piste sarebbero tenuti a provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria manutenzione, e, segnatamente, al mantenimento di un perfetto tappeto erboso, idoneo a garantire la tenuta della neve durante l’inverno. Le prescrizioni apposte all’autorizzazione all’esercizio del PI RO sarebbero in palese contrasto con tale principio e vizierebbero, in via derivata, anche la revoca dell’autorizzazione: il passaggio costante e incontrollato di un gran numero di persone al giorno, durante il periodo estivo, renderebbe impossibile la manutenzione e per questo la ricorrente avrebbe inteso indirizzare i visitatori verso il PI RO , fermo restando che la vetta del Monte AM sarebbe pur sempre accessibile da due percorsi alternativi, il sentiero che costeggia lo stesso PI RO e il sentiero panoramico del C.A.I. che corre lungo il lato sinistro della pista da sci.
Le prescrizioni e la revoca sarebbero anche irragionevoli e sproporzionate rispetto agli interessi in gioco. L’accesso alla parte monumentale della montagna, menzionato come obiettivo fondamentale dall’Unione dei Comuni, non sarebbe affatto pregiudicato dalla chiusura della pista, perché, come detto, l’accesso alla vetta sarebbe comunque garantito, profilo che l’amministrazione procedente non si sarebbe curata di verificare, così come non avrebbe verificato che la manutenzione del fondo della pista da sci non è strumentale al transito dei turisti nel periodo estivo, ma all’uso della pista nel periodo invernale.
Ancora, l’Unione dei Comuni non avrebbe considerato che la chiusura sarebbe avvenuta solo nelle domeniche estive di massima affluenza di visitatori, mentre nel resto della settimana la pista sarebbe stata liberamente accessibile senza limiti, e il PI RO fermo; né potrebbe condividersi l’idea di consentire il transito quantomeno sulla parte centrale della pista, rivestita da selciato, posto che anche quest’ultimo necessiterebbe di manutenzione e che, in ogni caso, una tale soluzione avrebbe dovuto essere concordata fra le parti, mentre l’amministrazione, omettendo la diffida, avrebbe di fatto impedito la ricerca di una soluzione condivisa su tempi e modalità della chiusura della pista.
La resistente Unione dei Comuni replica che le necessità manutentive del manto erboso costituirebbero un mero pretesto, utilizzato dal gestore per chiudere l’accesso alla vetta e costringere i visitatori a servirsi del PI RO a pagamento, quando invece sarebbe stato sufficiente limitare l’accesso alla parte centrale della pista, coperta da selciato. Al termine della stagione sciistica, le piste dovrebbero essere liberamente percorribili e fruibili, e, comunque, i sentieri alternativi indicati dalla ricorrente sarebbero assai disagevoli da percorrere, oltre a non consentire l’accesso al fondo valle; inevitabile, perciò, la revoca dell’autorizzazione all’uso del PI RO , a tutela dell’interesse primario alla libera fruizione dell’area indebitamente impedita da AM MP.
2.1. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione.
Il provvedimento impugnato ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’installazione di un PI RO sulla pista da sci gestita dalla società ricorrente, sul presupposto dell’inosservanza di una delle prescrizioni apposte al titolo abilitativo, quella di non inibire, nel periodo estivo, il libero passaggio pedonale sulla pista per accedere alla vetta del Monte AM.
La fattispecie è immediatamente sussumibile nella previsione di cui all’art. 22 co. 1 lett. b) della l.r. n. 93/1993, che disciplina la decadenza dalle autorizzazioni all’esercizio delle piste da sci e dalle concessioni per gli impianti a fune nell’ipotesi, appunto, di inottemperanza delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e di concessione. Se così è, la “revoca” (meglio: la decadenza) avrebbe dovuto essere preceduta da una diffida ad adempiere nei successivi sessanta giorni, come previsto dal successivo comma 2 dello stesso art. 22: indipendentemente dal nomen juris adoperato dall’amministrazione, la disciplina sostanziale dell’istituto non può che essere, infatti, quella stabilita dalla legge, la quale da un lato consente espressamente di apporre prescrizioni ai titoli abilitativi, e, dall’altro, sanziona con la decadenza l’inosservanza di quelle stesse prescrizioni.
L’Unione dei Comuni oppone, dal canto suo, che il PI RO non costituirebbe un impianto a fune, con conseguente inapplicabilità della disciplina in questione. In contrario, deve ribadirsi quanto già anticipato dal collegio in sede cautelare, vale a dire che la disciplina della decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della pista e dalla concessione per l’impianto a fune, dettata dalla legge regionale toscana n. 93/1993, ben può trovare applicazione per via di interpretazione analogica, se non estensiva, ai PI RO come a tutti quegli impianti di risalita funzionalmente collegati alle piste, e questo sia perché, in termini generali, anche la realizzazione di tali impianti partecipa agli obiettivi di riqualificazione e razionalizzazione delle aree sciistiche e di tutela ambientale enunciati dal legislatore regionale (art. 1 co. 1 l.r. n. 93/1993), sia perché, nel caso concreto, il rilascio dell’autorizzazione al PI RO è espressamente subordinato alla mancata realizzazione della nuova seggiovia prevista dal Piano provinciale delle aree sciistiche attrezzate del Monte AM, il che dimostra come sia la stessa Unione dei Comuni a riconoscere la piena assimilabilità fra PI RO e impianto a fune (tale è la seggiovia), indipendentemente dal mancato inserimento del primo nel Piano provinciale delle aree sciistiche.
Ne discende che il regime dell’autorizzazione all’esercizio del PI RO , e della sua revoca/decadenza, non può differire da quello dei titoli abilitativi all’esercizio degli impianti a fune, perlomeno nei limiti della compatibilità (con esclusione, cioè, della disciplina dettata dal Titolo III della legge n. 93/1993 per l’affidamento delle concessioni degli impianti a fune). La mancanza della diffida e del contestuale termine di sessanta per adempiere alle prescrizioni asseritamente inosservate vizia, pertanto, la “revoca” dell’autorizzazione, pregiudicando la partecipazione rafforzata dell’interessato che è sottesa all’art. 22 co. 2 della legge regionale n. 93/1993; ed è la stessa motivazione del provvedimento impugnato – laddove, nel replicare alle osservazioni della ricorrente, ventila la possibilità di un accordo in ordine a tempi e modalità di chiusura della pista nel periodo estivo – a confermare che la previa diffida avrebbe consentito di approfondire l’interlocuzione fra le parti e pervenire eventualmente al più efficiente bilanciamento degli interessi contrapposti tramite una soluzione concordata, ad esempio quella di limitare l’accesso estivo al selciato centrale della pista, suggerita ancora una volta dalla stessa Unione dei Comuni e ispirata al contenuto dell’autorizzazione all’esercizio della pista da sci, che disciplina l’uso pedonale del (solo) selciato centrale e l’accesso alla vetta del Monte AM mediante il passaggio alla destra del PI RO .
Né vi sono elementi obiettivi in virtù dei quali possa sostenersi che, a seguito della diffida, il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, tenuto anche conto dell’occasionalità delle chiusure contestate, operata nelle sole giornate domenicali di fine luglio-agosto, e dell’esistenza di percorsi alternativi verso la vetta, che il provvedimento non smentisce affatto.
2.2.Alla luce, e nei limiti, delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni residuo profilo di gravame.
2.3. Le spese processuali possono essere compensate, stante la peculiarità e novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO