Ordinanza cautelare 16 luglio 2021
Ordinanza collegiale 10 novembre 2021
Ordinanza collegiale 24 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 15 luglio 2022
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 29/12/2022, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02123/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il M.E.F., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
- del Decreto recante prot. n. -OMISSIS- – Pos. -OMISSIS- (notificato al ricorrente in data 20.4.2021) del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Miliare e della Leva – II Reparto – 5^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente ”Postumi di trapianto di midollo osseo in pz. con leucemia linfoblastica acuta B” come non dipendente da causa di servizio e nella parte in cui ha negato al ricorrente il beneficio dell’equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge, nonché di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi, ivi espressamente compreso il parere -OMISSIS- (Posizione n. -OMISSIS-) reso nell’adunanza -OMISSIS- del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che l’infermità “Postumi di trapianto di midollo osseo in pz. con leucemia linfoblastica acuta B” non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio ed il verbale mod. -OMISSIS- in data 23.09.2019 con il quale la C.M.O. di Bari ha giudicato l’infermità sofferta dal ricorrente ascrivibile alla Tabella B;
- del verbale modello -OMISSIS- datato 17.7.2020 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari Palese – C.M.O. distaccata di Taranto, nella parte in cui, condizionando il giudizio al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio, a seguito del diniego del nesso eziologico contenuto nel decreto che in questa sede si impugna e contesta, comporta l’impossibilità in capo al ricorrente di poter essere riconosciuto “parzialmente idoneo” , venendo invece giudicato solo “idoneo al transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della Legge n. 266/1999” ;
- dell’atto notificato al ricorrente in data 28.4.2021 con cui il Comando del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” gli ha comunicato l’avvio del procedimento di dispensa dal servizio permanente a seguito del giudizio di permanente inidoneità al servizio militare incondizionato, considerandolo dispensato dal servizio permanente ai sensi dell’art. 929, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui ha omesso di considerare che il diniego di causa di servizio opposto al ricorrente risulta sub judice ;
- dell’atto recante prot. -OMISSIS- del Reggimento “Cavalleggeri di Lodi” , in persona del Comandante di Corpo, nella parte in cui ha disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per la durata di giorni 644 per terapia salvavita e ha considerato la patologia non dipendente da causa di servizio (dal 10.10.2018 al 14.07.2020) e nella parte in cui per giorni 228 dal 17.07.2020 al 1.3.2021 ha considerato il ricorrente in posizione di aspettativa fino alla ricezione del provvedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ignorando che detto atto negatorio impugnato risulta ancora sub judice , nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il M.E.F.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. A. F. Tartaglia per la parte ricorrente;
Considerato che:
- con ordinanza collegiale n. 1609/2021 del 10 novembre 2021 veniva disposta verificazione al fine di “accertare la sussistenza o meno del nesso di causalità tra le attività svolte dall’odierno ricorrente al servizio dell’Esercito Italiano e l’insorgenza della grave patologia sofferta dallo stesso” ;
- con ordinanza n. 1875/2021 del 24.12.2021, il Collegio provvedeva alla sostituzione del verificatore, in luogo di quello inizialmente individuato, nominando all’uopo il Direttore dell’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce;
- ad oggi il verificatore nominato in sostituzione non ha adempiuto all’incombente istruttorio;
Ritenuta la persistenza della necessità di espletare la verificazione già disposta;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del verificatore ex artt. 19 e 66 c.p.a., nominando all’uopo il Dott. Antonio Pastore, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi;
Ritenuto che la verificazione dovrà essere svolta sulla base dei criteri già precedentemente fissati con la sopra menzionata ordinanza n. 1609/2021, ossia:
- il Verificatore, previa acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ed in possesso dell’Amministrazione resistente, dovrà chiarire se in base alle attuali conoscenze scientifiche si possa ritenere verosimile, o altamente probabile, che la specifica patologia sofferta dal ricorrente, tenuto conto anche dei tempi di insorgenza e delle modalità di evoluzione, sia riconducibile alle attività di servizio svolte dal ricorrente (tenuto conto, in ogni caso, dei precedenti di carriera di quest’ultimo e dei rischi ad essi potenzialmente connessi) o, al contrario, se detto rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso;
- l’Amministrazione intimata fornirà tutta la documentazione al riguardo richiesta dall’Organo di verificazione;
- sia la parte ricorrente che l’Amministrazione intimata potranno produrre ogni documentazione ritenuta utile e potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- se ritenuto necessario dal Verificatore, il ricorrente potrà essere sottoposto a visita diretta;
- la relazione sulla verificazione, comprensiva di motivato e documentato parere sulla sussistenza o meno del rapporto causale tra il servizio prestato dal ricorrente e la patologia accusata, dovrà essere depositata nella Segreteria di questa Sezione entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione - se anteriore - della presente ordinanza;
- per la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, si provvederà al momento della definizione del presente giudizio;
Ritenuto, altresì, di onerare parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza e della succitata ordinanza n. 1609/2021 al verificatore nominato in sostituzione;
Ritenuto, infine, di fissare per la prosecuzione della trattazione della causa l’udienza pubblica del 27 aprile 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, nomina quale verificatore, in sostituzione dell’organo di verificazione precedentemente nominato, il Dott. Antonio Pastore, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia dell’Ospedale “Antonio Perrino” di Brindisi;
Fissa, per il prosieguo della trattazione del ricorso, l’udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023.
Onera la difesa attorea della notificazione della presente ordinanza al nuovo verificatore, al quale dovrà essere trasmessa anche la copia integrale dell’ordinanza collegiale n. 1609/2021, citata in premessa.
Manda alla segreteria di comunicare la presenta ordinanza alle parti e al verificatore nominato in sostituzione.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.