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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 02/07/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
80/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa tra:
difeso dall'avv. Parte_1
Umberto per procura allegata al ricorso Pt_2 ex art. 14 Dlgs 150/11.
Ricorrente
CONTRO
EV s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Fabrizio Villa per procura allegata alla comparsa di costituzione. resistente parola chiave: compensi avvocato – interruzione prescrizione presuntiva – e-mail.
MOTIVI
1 Il presente giudizio
Con ricorso proposto ex artt. 28 L. 794/1942 e 14
D. Lgs. 150/2011, l'avv. ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi alla Corte di
Appello di Genova, la società EV ss. ed ha sostenuto:
• di aver svolto attività professionale, in favore della
1 società convenuta, in relazione al giudizio RG
1000429/2012 avanti il Tribunale di Savona ed alla successiva impugnazione, iscritta al RG
554/2015 avanti la Corte d'Appello di Genova, conclusasi con la sentenza n. 1207/2018 pubblicata il 25.07.2018;
• di aver chiesto, tramite e-mail inviata in data 17 ottobre 2018, il pagamento del compenso, calcolato secondo i valori medi del DM 55/14, ridotto del 40%, con uno “sconto” determinato dai rapporti di amicizia con il cliente, senza ricevere risposta;
• di avere inoltrato ulteriore sollecito di pagamento del corrispettivo per tali prestazioni, quantificato secondo i valori medi in 13.430,00 euro, oltre spese generali al 15%, cpa, IVA per il primo grado e, quanto al secondo grado, in 7.642,00 euro, oltre spese generali al 15%, cpa, IVA, in data 11 ottobre
2021;
• che nulla gli era stato versato;
• di aver instaurato procedimento di negoziazione nell'agosto del 2024;
Il ricorrente ha, quindi, chiesto il pagamento degli importi di cui sopra oltre interessi.
EV ss si è costituita in giudizio ed ha eccepito che il credito fatto valere era prescritto ex art. 2956
c.c., in quanto l'unico atto interruttivo della prescrizione era stato l'invio della pec in data 11 ottobre 2021, mentre la e -mail asseritamente inviata il 17 ottobre 2018 non costituiva valido atto interruttivo e, comunque, non era pervenuta alla società EV. In ogni caso, infine, la e -mail in esame non avrebbe potuto interrompere il termine
2 di prescrizione per i compensi del giudizio di primo grado e sarebbe valsa solo per gli importi
(scontati) ivi richiesti per il giudizio di appello.
La società resistente ha, quindi, chiesto di respingere le domande proposte.
Concessi i termini ex art. 281 decies, co. 4, c.p.c. fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in data 6 maggio 2025, è stata pronunciata la presente sentenza.
2 la prescrizione del credito
Secondo l'avv. l'eccezione di Pt_1 prescrizione presuntiva deve esser respinta. L'avv. aveva, infatti, interrotto il decorso della Pt_1 prescrizione, ove avesse dimostrato la spedizione e la ricezione della e-mail dell'ottobre del 2018, unicamente per quanto riguarda tali importi
“scontati” richiesti con tale e-mail.
L'argomento non convince.
L'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione dovrà essere rigettata se chi oppone la prescrizione ha, comunque, ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Nella specie, non c'è stata alcuna ammissione in tal senso da parte della società EV, la quale si è limitata ad indicare qual era la portata, prevista ex lege, dell'effetto interruttivo.
Detto in altri termini, il decorso di oltre 3 anni dalla conclusione dell'affare affidato all'avvocato è circostanza che fa presumere l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, che il debitore può invocare sul presupposto che in tale lasso temporale il creditore sia rimasto inerte
3 nell'esigere la propria prestazione. A fronte di un'istanza parziale di pagamento del compenso, questo determinerà un superamento parziale della presunzione di avvenuta estinzione, per la quota di credito per il quale vi è stata la costituzione in mora.
Parte resistente, nel difendersi, ha precisato qual
è la portata del permanere di tale presunzione, sulla base esclusivamente di una interpretazione astratta delle norme sul punto, per cui non vi è stato alcun riconoscimento del mancato pagamento del dovuto.
Irrilevanti, sono, invece, le ammissioni stragiudiziali.
L'art. 2959 c.c. parla di ammissioni “in giudizio”, ragion per cui le uniche dichiarazioni rilevanti dalle quali può trarsi la prova di fatti che contraddicono la presunzione di estinzione sono quelle fatte in giudizio, mentre quelle fatte fuori dal processo, se in concreto integranti un riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c., varranno, al più, a conseguire effetti meramente interruttivi, sempre che il riconoscimento avvenga prima che sia verificato il termine di prescrizione presuntiva.
Si deve, quindi, passare al merito delle questioni.
Ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione presuntiva comincia a decorrere, nel caso di provvedimento impugnabile, dall'ultima prestazione eseguita, che, nel caso di impugnazione di sentenza, “coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché
l'"ultima prestazione", ex art. 2957, secondo
4 comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte”. (Cass.
13401/15; Cass. 40626/21).
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che l'attività professionale svolta dall'avv. si Pt_1
è conclusa il 25 luglio del 2018, data di pubblicazione della sentenza di appello n.
1207/18, come da prod. 2 di parte ricorrente.
Bisogna, quindi, valutare se vi è stato un atto interruttivo della prescrizione nel lasso temporale
25 luglio 2018 – 25 luglio 2021.
Parte ricorrente ha sostenuto di aver inviato una e-mail il 17 ottobre 2018 (doc. 3 e 12 di parte ricorrente), con la quale ha trasmesso la richiesta di pagamento dei propri compensi, analiticamente dettagliati.
La costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essere fatta per iscritto.
Al riguardo, la giurisprudenza più recente e condivisa dal collegio (Cass. 14046/24) afferma che la e-mail con firma elettronica "semplice" è un documento informatico, con firma elettronica
“semplice”, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 20, co.
1°-bis Dlgs 82/05. Quest'ultima disposizione prevede che “l'idoneità del documento informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di
5 sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida”.
Secondo la Suprema Corte, il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità, avendo riguardo al formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato;
alle proprietà di esso;
alla sintassi adottata;
alla grafica (Cass. 14046/24).
Nella specie, a fronte delle contestazioni di controparte, l'avv. non ha fornito alcun Pt_1 elemento per dimostrare che, effettivamente, la e - mail prodotta soddisfa tali requisiti;
soprattutto, nessun elemento probatorio è stato offerto per dimostrare che la e-mail è stata inviata (ed è, quindi, presuntivamente giunta a destinazione), non essendo possibile accontarsi, a fini probatori, delle sole prod. 3 e 12, alla luce di quanto detto sopra ed in difetto di ogni elemento volto a provarne l'autenticità, pur a fronte della contestazione sul punto della controparte. Nessun capitolo di prova testimoniale è stato formulato per dimostrare l'effettivo invio della e- mail
6 dell'ottobre 2018 (mail peraltro redatta e presumibilmente inviata da soggetto diverso dalla parte ricorrente).
Sul punto, del resto, ad altri fini, la Cassazione ha evidenziato che la spedizione di e -mail ordinaria non consente di acquisire con sufficiente certezza la prova della ricezione della stessa da parte del destinatario (Cass. 16399/25).
Al riguardo, l'unico elemento apparentemente a supporto dell'invio e della ricezione della e-mail di cui trattasi è il doc. 13.
Tuttavia, la controparte ha disconosciuto la sigla apposta in calce a tale documento, che è stato prodotto unicamente in copia e non in originale, cosa che impedisce di disporre un'eventuale ctu, che, peraltro, dovrebbe riguardare un segno grafico di difficile interpretazione. “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta
a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano l a diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” (Cass. 16551/15); “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersi della prova documentale
7 rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass.
7267/14). Analogamente, Cass. 33769/19.
Parte ricorrente non ha fornito ulteriori elementi per dimostrare la paternità della sottoscrizione, limitandosi a chiedere ulteriore termine per produrre scritture di comparazione e per articolare eventuali mezzi di prova, neppure indicati nella udienza tenutasi in data 17 giugno
2025, ma non offrendosi mai di produrre il documento in esame in originale (di cui, peraltro, non ha neppure allegato il possesso).
Ne discende che la domanda proposta deve essere respinta.
3 Le spese di lite
Le spese di lite vengono liquidate sulla base dei parametri minimi, tenuto conto della semplicità della controversia.
PQM
Respinge la domanda di Parte_1
[...] condanna a rifondere Parte_1
a EV ss le spese di lite, che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova, 1 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa tra:
difeso dall'avv. Parte_1
Umberto per procura allegata al ricorso Pt_2 ex art. 14 Dlgs 150/11.
Ricorrente
CONTRO
EV s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa dall'avv. Fabrizio Villa per procura allegata alla comparsa di costituzione. resistente parola chiave: compensi avvocato – interruzione prescrizione presuntiva – e-mail.
MOTIVI
1 Il presente giudizio
Con ricorso proposto ex artt. 28 L. 794/1942 e 14
D. Lgs. 150/2011, l'avv. ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi alla Corte di
Appello di Genova, la società EV ss. ed ha sostenuto:
• di aver svolto attività professionale, in favore della
1 società convenuta, in relazione al giudizio RG
1000429/2012 avanti il Tribunale di Savona ed alla successiva impugnazione, iscritta al RG
554/2015 avanti la Corte d'Appello di Genova, conclusasi con la sentenza n. 1207/2018 pubblicata il 25.07.2018;
• di aver chiesto, tramite e-mail inviata in data 17 ottobre 2018, il pagamento del compenso, calcolato secondo i valori medi del DM 55/14, ridotto del 40%, con uno “sconto” determinato dai rapporti di amicizia con il cliente, senza ricevere risposta;
• di avere inoltrato ulteriore sollecito di pagamento del corrispettivo per tali prestazioni, quantificato secondo i valori medi in 13.430,00 euro, oltre spese generali al 15%, cpa, IVA per il primo grado e, quanto al secondo grado, in 7.642,00 euro, oltre spese generali al 15%, cpa, IVA, in data 11 ottobre
2021;
• che nulla gli era stato versato;
• di aver instaurato procedimento di negoziazione nell'agosto del 2024;
Il ricorrente ha, quindi, chiesto il pagamento degli importi di cui sopra oltre interessi.
EV ss si è costituita in giudizio ed ha eccepito che il credito fatto valere era prescritto ex art. 2956
c.c., in quanto l'unico atto interruttivo della prescrizione era stato l'invio della pec in data 11 ottobre 2021, mentre la e -mail asseritamente inviata il 17 ottobre 2018 non costituiva valido atto interruttivo e, comunque, non era pervenuta alla società EV. In ogni caso, infine, la e -mail in esame non avrebbe potuto interrompere il termine
2 di prescrizione per i compensi del giudizio di primo grado e sarebbe valsa solo per gli importi
(scontati) ivi richiesti per il giudizio di appello.
La società resistente ha, quindi, chiesto di respingere le domande proposte.
Concessi i termini ex art. 281 decies, co. 4, c.p.c. fissata udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in data 6 maggio 2025, è stata pronunciata la presente sentenza.
2 la prescrizione del credito
Secondo l'avv. l'eccezione di Pt_1 prescrizione presuntiva deve esser respinta. L'avv. aveva, infatti, interrotto il decorso della Pt_1 prescrizione, ove avesse dimostrato la spedizione e la ricezione della e-mail dell'ottobre del 2018, unicamente per quanto riguarda tali importi
“scontati” richiesti con tale e-mail.
L'argomento non convince.
L'art. 2959 c.c. prevede che l'eccezione dovrà essere rigettata se chi oppone la prescrizione ha, comunque, ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.
Nella specie, non c'è stata alcuna ammissione in tal senso da parte della società EV, la quale si è limitata ad indicare qual era la portata, prevista ex lege, dell'effetto interruttivo.
Detto in altri termini, il decorso di oltre 3 anni dalla conclusione dell'affare affidato all'avvocato è circostanza che fa presumere l'avvenuta estinzione dell'obbligazione, che il debitore può invocare sul presupposto che in tale lasso temporale il creditore sia rimasto inerte
3 nell'esigere la propria prestazione. A fronte di un'istanza parziale di pagamento del compenso, questo determinerà un superamento parziale della presunzione di avvenuta estinzione, per la quota di credito per il quale vi è stata la costituzione in mora.
Parte resistente, nel difendersi, ha precisato qual
è la portata del permanere di tale presunzione, sulla base esclusivamente di una interpretazione astratta delle norme sul punto, per cui non vi è stato alcun riconoscimento del mancato pagamento del dovuto.
Irrilevanti, sono, invece, le ammissioni stragiudiziali.
L'art. 2959 c.c. parla di ammissioni “in giudizio”, ragion per cui le uniche dichiarazioni rilevanti dalle quali può trarsi la prova di fatti che contraddicono la presunzione di estinzione sono quelle fatte in giudizio, mentre quelle fatte fuori dal processo, se in concreto integranti un riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c., varranno, al più, a conseguire effetti meramente interruttivi, sempre che il riconoscimento avvenga prima che sia verificato il termine di prescrizione presuntiva.
Si deve, quindi, passare al merito delle questioni.
Ai sensi dell'art. 2957 c.c., la prescrizione presuntiva comincia a decorrere, nel caso di provvedimento impugnabile, dall'ultima prestazione eseguita, che, nel caso di impugnazione di sentenza, “coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché
l'"ultima prestazione", ex art. 2957, secondo
4 comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte”. (Cass.
13401/15; Cass. 40626/21).
Alla luce di quanto precede, deve concludersi che l'attività professionale svolta dall'avv. si Pt_1
è conclusa il 25 luglio del 2018, data di pubblicazione della sentenza di appello n.
1207/18, come da prod. 2 di parte ricorrente.
Bisogna, quindi, valutare se vi è stato un atto interruttivo della prescrizione nel lasso temporale
25 luglio 2018 – 25 luglio 2021.
Parte ricorrente ha sostenuto di aver inviato una e-mail il 17 ottobre 2018 (doc. 3 e 12 di parte ricorrente), con la quale ha trasmesso la richiesta di pagamento dei propri compensi, analiticamente dettagliati.
La costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 1219 c.c., deve essere fatta per iscritto.
Al riguardo, la giurisprudenza più recente e condivisa dal collegio (Cass. 14046/24) afferma che la e-mail con firma elettronica "semplice" è un documento informatico, con firma elettronica
“semplice”, ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 20, co.
1°-bis Dlgs 82/05. Quest'ultima disposizione prevede che “l'idoneità del documento informatico
a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di
5 sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e
l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
Linee guida”.
Secondo la Suprema Corte, il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell'art. 2712 c.c.; se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate;
se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità, avendo riguardo al formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato;
alle proprietà di esso;
alla sintassi adottata;
alla grafica (Cass. 14046/24).
Nella specie, a fronte delle contestazioni di controparte, l'avv. non ha fornito alcun Pt_1 elemento per dimostrare che, effettivamente, la e - mail prodotta soddisfa tali requisiti;
soprattutto, nessun elemento probatorio è stato offerto per dimostrare che la e-mail è stata inviata (ed è, quindi, presuntivamente giunta a destinazione), non essendo possibile accontarsi, a fini probatori, delle sole prod. 3 e 12, alla luce di quanto detto sopra ed in difetto di ogni elemento volto a provarne l'autenticità, pur a fronte della contestazione sul punto della controparte. Nessun capitolo di prova testimoniale è stato formulato per dimostrare l'effettivo invio della e- mail
6 dell'ottobre 2018 (mail peraltro redatta e presumibilmente inviata da soggetto diverso dalla parte ricorrente).
Sul punto, del resto, ad altri fini, la Cassazione ha evidenziato che la spedizione di e -mail ordinaria non consente di acquisire con sufficiente certezza la prova della ricezione della stessa da parte del destinatario (Cass. 16399/25).
Al riguardo, l'unico elemento apparentemente a supporto dell'invio e della ricezione della e-mail di cui trattasi è il doc. 13.
Tuttavia, la controparte ha disconosciuto la sigla apposta in calce a tale documento, che è stato prodotto unicamente in copia e non in originale, cosa che impedisce di disporre un'eventuale ctu, che, peraltro, dovrebbe riguardare un segno grafico di difficile interpretazione. “A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta
a produrre l'originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l'originale si realizzano l a diretta correlazione e l'immanenza della personalità dell'autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall'apparente sottoscrittore solo con l'esito favorevole della querela di falso” (Cass. 16551/15); “In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio
e intenda avvalersi della prova documentale
7 rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità” (Cass.
7267/14). Analogamente, Cass. 33769/19.
Parte ricorrente non ha fornito ulteriori elementi per dimostrare la paternità della sottoscrizione, limitandosi a chiedere ulteriore termine per produrre scritture di comparazione e per articolare eventuali mezzi di prova, neppure indicati nella udienza tenutasi in data 17 giugno
2025, ma non offrendosi mai di produrre il documento in esame in originale (di cui, peraltro, non ha neppure allegato il possesso).
Ne discende che la domanda proposta deve essere respinta.
3 Le spese di lite
Le spese di lite vengono liquidate sulla base dei parametri minimi, tenuto conto della semplicità della controversia.
PQM
Respinge la domanda di Parte_1
[...] condanna a rifondere Parte_1
a EV ss le spese di lite, che liquida in 2.906,00 euro per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Genova, 1 luglio 2025
Il relatore Il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno
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