Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00294/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00282/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2020, proposto da
Starbene s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Locale - ASL n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Margherita Milo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Scoppito, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione dirigenziale del Dipartimento Sanità - Servizio Programmazione Socio Sanitaria della Regione Abruzzo prot. n. DPF009/39 del 10 giugno 2020, notificata in pari data, avente ad oggetto “Cessata validità del parere favorevole di compatibilità programmatoria regionale rilasciato ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 32/2007 e ss.mm.ii. alla Società Starbene s.r.l. dalla Regione Abruzzo con determina dirigenziale n. DPF009/54 del 19.10.2018”;
- della nota di riscontro dell’ASL n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila del 23 giugno 2020, prot. n. 127838/20, avente ad oggetto “società STARBENE s.r.l. - Validità del parere di compatibilità programmatoria regionale ai sensi dell’art. 3 comma 1 L.R. 32/2007. Riscontro”;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano - Sulmona - L’Aquila;
Vista la nota depositata in data 16 maggio 2025, con la quale la parte ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Rosanna Perilli;
Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Con atto depositato in data 16 maggio 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, in considerazione della sopravvenuta autorizzazione alla realizzazione del poliambulatorio, rilasciatale dal Comune di Scoppito in data 24 febbraio 2022.
La società ricorrente ha altresì chiesto al Tribunale di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Il Collegio, preso atto della predetta dichiarazione, deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.
Il Collegio, in assenza di pertinenti osservazioni da parte delle amministrazioni costituite in giudizio, ritiene di dover accogliere la richiesta di compensazione delle spese di lite avanzata dalla parte ricorrente.
La definizione in rito del ricorso giustifica, altresì, la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti del controinteressato Comune di Scoppito, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate tra le parti costituite.
Nulla è dovuto per le spese al controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario, Estensore
Massimo Baraldi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosanna Perilli | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO