Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/05/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5746/2024 R.G. avente ad oggetto la separazione giudiziale tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Carmine, giusta procura in atti
- ricorrente -
e
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Lippiello, giusta procura in atti
- resistente -
con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente ex lege -
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 28.04.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.11.2024 la SI.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con il SI. , il giorno 20.12.2010 in Bacoli (NA), con atto trascritto nei Controparte_1
registri di Stato Civile del predetto Comune (n.57, parte II, s.C, anno 2010) e che dall'unione nascevano i figli, a Napoli il 03.06.2011, , a Napoli l'01.10.2012 Persona_1 Controparte_2
a causa di incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del marito.
Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito a carico del predetto coniuge, nonché: affido esclusivo dei figli minori alla ricorrente con collocazione presso la residenza della stessa sita in Tufino alla via Turati n.22, e regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come da piano genitoriale. Disporre altresì a carico del SI. Controparte_1 il contributo al mantenimento dei figli minori in euro 900,00 mensili, da corrispondere alla SI.ra
[...] entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat e il 50% delle Parte_1 spese straordinarie. Chiedeva altresì porre a carico del resistente assegno di mantenimento pari ad euro 250,00 mensili in favore della ricorrente, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat;
attribuzione esclusiva dell'AUU alla ricorrente e condanna del resistente alle spese processuali.
In data 16.04.2025 si costituiva parte resistente che, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'avverso dedotto, chiedendo affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno con pernottamento, come da piano genitoriale;
determinare in euro 300,00 il contributo al mantenimento in favore dei figli minori a carico del resistente, oltre il 50% delle spese straordinarie. Chiedeva altresì il rigetto della domanda di addebito al resistente, nonché la richiesta di assegno di mantenimento a favore della SI.ra
, e condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Con memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. le parti si riportavano ai propri atti introduttivi e formulavano richieste istruttorie.
All'udienza del 13.01.2025, comparivano entrambe le parti che chiedevano di rassegnare conclusioni congiunte.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe, il Presidente Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in camera di conSIlio.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Il Tribunale letto l'accordo, ravvisato che lo stesso risulta conforme alla legge e agli interessi delle parti, ritiene che lo stesso possa essere messo a fondamento della propria decisione. Preliminarmente il Tribunale prende atto che la SI.ra rinuncia alla Parte_1 dichiarazione di addebito, e che entrambe le parti rinunciano alle rispettive richieste istruttorie.
In riferimento al regime di affido dei minori, dispone affido condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, e diritto di visita paterno come da accordo ossia: sabato e domenica alternati, salvo diverso accordo tra le parti per un giorno infrasettimanale, con prelevamento dal domicilio materno alle ore 10:30 sino alle ore 19:00 senza pernotto;
festività natalizie e pasquali alternate;
sette giorni continuativi o non continuativi senza pernotto per quanto concerne per le ferie estive da concordare preventivamente.
Il contributo al mantenimento a favore dei figli minori è determinato in euro 450,00 a carico del SI.
da versare entro il giorno 15 di ogni mese, in contanti, previo rilascio della ricevuta, Controparte_1
o ricarica PostePay, dando atto che la SI.ra percepisce al 100% l'AUU. Le spese Parte_1 straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le linee guida del Protocollo del CNF.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
09.11.1983 (C.F. e , nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_1
Paolo SI (C.F. ), che hanno contratto matrimonio il giorno 20.12.2010 C.F._2
in Bacoli (NA), con atto trascritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (n.57, parte II,
s.C, anno 2010);
2) dispone affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre
SI.ra e diritto di visita paterno come in parte motiva;
Parte_1
3) determina in € 450,00 (€ 150,00 cadauno) il contributo al mantenimento dei figli minori a carico del SI. da corrispondere alla SI.ra entro il giorno 15 Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, mediante contanti, previo rilascio della ricevuta, o ricarica PostePay, con rivalutazione annuale Istat;
le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, secondo le linee guida del Protocollo del CNF;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di Stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898, così come mod. da l.
6.3.1987 n.74, e artt. 125 n.6, 133 n.2
e 88 n.7 r.d.
9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché d.p.r. n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
5) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Nola, così deciso il 29.04.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca