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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 22/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1647/2020 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Corrado
Parte_1 APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giovanni Brancaccio APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
– premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...] Controparte_1
dal 29 maggio 2014 al 14 settembre 2016 – chiedeva l'emissione di decreto
[...] ingiuntivo per la somma di euro 2.354,57, a titolo di TFR. A seguito della notifica del provvedimento monitorio n. 1903/2018, la CP_1
proponeva opposizione con la quale deduceva che il trattamento di fine rapporto
[...] era stato già corrisposto al lavoratore attraverso rimesse bancarie effettuate sul conto corrente intestato alla di lui moglie, , con operazioni che riportavano Parte_2 sempre la causale del pagamento in favore dell'opposto. Regolarmente costituitosi in giudizio, rilevava che le somme Parte_1 versate sul conto corrente della moglie erano di esclusiva competenza di quest'ultima, in quanto anche lei licenziata e che il modello CUD, stante la sua natura di dichiarazione fiscale proveniente dall'opponente, doveva ritenersi veritiera in ordine agli importi indicati come dovuti a titolo TFR. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 1400/2020 del 19.02.2020, il Tribunale, ritenuto che la documentazione depositata agli atti di causa (relativa alle mensilità di maggio/giugno/luglio 2016) avesse fornito la prova dell'accordo - raggiunto per facta concludentia – con il quale le parti avevano inteso effettuare il pagamento delle retribuzioni di competenza dell'opposto sul conto corrente intestato alla moglie e accertato che l'importo di detti pagamenti risultasse maggiore rispetto a quello rivendicato in via monitoria, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite. Avverso il provvedimento, con ricorso depositato presso questa Corte il 23.07.2020, ha proposto appello , chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
Quale argomento di gravame, sosteneva che non fosse stata offerta in giudizio la prova dell'accordo relativo all'efficacia estintiva del pagamento fatto in favore di un soggetto terzo rispetto al creditore, prospettando la possibilità che il bonifico effettuato dalla ex datrice di lavoro sul conto della moglie dell'appellante fosse estintivo di altro credito, quale il tfr maturato dalla stessa, anche lei licenziata dalla . Controparte_1
Concludeva chiedendo che, in riforma della appellata sentenza, venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Vinte le spese del doppio grado. Ricostituito il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di liquidazione del tfr.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
***** L'appello è infondato.
L'appellante fonda il gravame, in primo luogo, sul difetto di rilevanza estintiva dei pagamenti pacificamente effettuati dalla società appellata sul conto corrente della
, moglie dell' . Sostiene che l'erogazione delle somme in Parte_2 Pt_1 favore di un terzo, in difetto di prova di un accordo specifico tra le parti e in particolare mancando un atto di espressione del consenso del creditore, non avrebbe effetto liberatorio per il debitore, non ricorrendo un'ipotesi di modificabilità del lato attivo dell'obbligazione. Deduceva, in linea generale, che gli istituti che nel nostro ordinamento prevedono la modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo sono esclusivamente la surrogazione, la cessione e la delegazione attiva. La prima richiede che venga fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento, la seconda presuppone la notifica ed il terzo istituto si perfeziona con il consenso dei tre soggetti coinvolti. Di conseguenza, secondo la prospettiva dell'appellante, il pagamento del trattamento di fine rapporto a soggetto diverso dal creditore originario non risulta idoneo ad estinguere l'obbligazione nei confronti di quest'ultimo.
La prospettiva non può essere condivisa. Deve in primo luogo sottolinearsi che non sono state svolte, né in primo grado né con l'appello oggi in esame, contestazioni in merito all'effettivo pagamento delle somme sul conto corrente della;
risulta, altrettanto, incontestata la Parte_2 circostanza che costei sia coniuge dell'appellante. Neppure risulta mossa alcuna contestazione in relazione ai precedenti pagamenti accreditati nei mesi di maggio, giugno e luglio 2016, sempre con le medesime modalità e con espressa indicazione nella causale di bonifico della retribuzione mensile dell' . Tali bonifici accreditati sul conto corrente della non sono stati Pt_1 Pt_2 mai contestati né restituiti, circostanza che comprova che siano stati effettivamente eseguiti ed accettati. Peraltro, condotto un puntuale esame degli estratti conto, la Parte_2 risulta aver ricevuto in alcuni mesi doppi pagamenti dalla , imputati Controparte_1 uno alla propria retribuzione e l'altro alla paga del marito, come attestato a titolo esemplificativo dall'estratto conto del mese di agosto 2016 (doc. 3 allegato alla nota di deposito documenti telematica della società del 12/7/2019).
In linea generale, l'art. 1188, secondo comma, cod. civ. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento da parte del creditore. Nella specie la retribuzione avrebbe dovuto essere pagata per intero al lavoratore, in difetto di diversa indicazione sua o della legge o del giudice. La liberazione non avviene se il debitore che ha pagato non assolve l'onere (art. 2697 cod. civ.) di provare l'approfittamento (Cass. 28 marzo 1972 n. 1006, 7 marzo 1997 n. 2093), che dev'essere totale e non parziale (Cass. 5 agosto 1981 n. 4886). Vale in sintesi la regola dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, secondo cui il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. In conclusione, si deve affermare che l'art. 1188 cod. civ., comma 2, secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore. Tuttavia, l'indicazione di un terzo cui possa essere effettuato il pagamento liberatorio non deve avvenire secondo schemi formali. L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 9 ottobre 2015, n. 20345), secondo un apprezzamento di puro fatto che compete al giudice di merito. Invero, la pluralità dei pagamenti, anche a titolo di retribuzione mensile, avvenuti sempre con accredito sul conto corrente della nell'ultimo periodo del rapporto Pt_2 di lavoro, induce a ritenere provata l'esistenza di un preventivo accordo tra l' Pt_1
e la datrice di lavoro che è qualificabile come autorizzazione all'adempimento in favore del terzo. La reiterazione dei pagamenti, senza che sul titolo retributivo per i mesi da giugno ad agosto 2016 sia formulata alcuna rivendicazione da parte dell' , comprova Pt_1 per facta concludentia che la modalità di pagamento era stata richiesta dal lavoratore o, perlomeno, dallo stesso accettata. Per quanto riguarda specificamente il credito oggetto di ingiunzione, cioè il trattamento di fine rapporto maturato dall'appellante, l'esistenza di bonifici effettuati dalla società sul conto della moglie e l'importo degli stessi, complessivamente superiore al credito per tfr indicato in busta paga e nel CUD, devono ritenersi elementi probatori documentali che danno conto del pagamento estintivo del credito. Ebbene, nel caso di specie, l' ha acconsentito, in termini generali, che la Pt_1 liquidazione dei propri crediti retributivi avvenisse - secondo una prassi piuttosto consolidata da mesi di reiterazione della medesima modalità - mediante versamento su un conto corrente intestato alla moglie Pt_2
Non è idonea ad inclinare in senso diverso l'affermazione, arrestata al rango di mera asserzione indimostrata, che la avesse diritto, analogamente al marito, al Pt_2 pagamento del TFR. La non decisività discende sia dal dato temporale, in quanto i pagamenti effettuati risalgono ad un periodo in cui la stessa si trovava ancora alle dipendenze della
, sia dall'espressa indicazione nella causale dei bonifici del titolo del Controparte_1 pagamento individuato espressamente nel TFR dell'appellante. Deve essere dunque confermata la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a persona diversa da quella creditrice, peraltro avvinta da vincolo di coniugio, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla moglie (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11737 del 15/05/2018).
La complessità di alcuni dei profili giuridici della questione, invero non affrontati nella decisione di primo grado, induce a compensare per metà le spese del grado. La restante parte segue la soccombenza dell'appellante e viene liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante alla rifusione della restante parte che liquida in tale ridotta misura in euro 900,00 oltre iva, cpa e spese forfetarie, con attribuzione al procuratore anticipatario. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 22.10.2024 L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 22/10/2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1647/2020 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Corrado
Parte_1 APPELLANTE E
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Giovanni Brancaccio APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
– premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...] Controparte_1
dal 29 maggio 2014 al 14 settembre 2016 – chiedeva l'emissione di decreto
[...] ingiuntivo per la somma di euro 2.354,57, a titolo di TFR. A seguito della notifica del provvedimento monitorio n. 1903/2018, la CP_1
proponeva opposizione con la quale deduceva che il trattamento di fine rapporto
[...] era stato già corrisposto al lavoratore attraverso rimesse bancarie effettuate sul conto corrente intestato alla di lui moglie, , con operazioni che riportavano Parte_2 sempre la causale del pagamento in favore dell'opposto. Regolarmente costituitosi in giudizio, rilevava che le somme Parte_1 versate sul conto corrente della moglie erano di esclusiva competenza di quest'ultima, in quanto anche lei licenziata e che il modello CUD, stante la sua natura di dichiarazione fiscale proveniente dall'opponente, doveva ritenersi veritiera in ordine agli importi indicati come dovuti a titolo TFR. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 1400/2020 del 19.02.2020, il Tribunale, ritenuto che la documentazione depositata agli atti di causa (relativa alle mensilità di maggio/giugno/luglio 2016) avesse fornito la prova dell'accordo - raggiunto per facta concludentia – con il quale le parti avevano inteso effettuare il pagamento delle retribuzioni di competenza dell'opposto sul conto corrente intestato alla moglie e accertato che l'importo di detti pagamenti risultasse maggiore rispetto a quello rivendicato in via monitoria, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo e condannava l'opposto al pagamento delle spese di lite. Avverso il provvedimento, con ricorso depositato presso questa Corte il 23.07.2020, ha proposto appello , chiedendo la riforma della gravata sentenza. Parte_1
Quale argomento di gravame, sosteneva che non fosse stata offerta in giudizio la prova dell'accordo relativo all'efficacia estintiva del pagamento fatto in favore di un soggetto terzo rispetto al creditore, prospettando la possibilità che il bonifico effettuato dalla ex datrice di lavoro sul conto della moglie dell'appellante fosse estintivo di altro credito, quale il tfr maturato dalla stessa, anche lei licenziata dalla . Controparte_1
Concludeva chiedendo che, in riforma della appellata sentenza, venisse rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo originariamente concesso. Vinte le spese del doppio grado. Ricostituito il contraddittorio, si è costituita in giudizio l'appellata che ha resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto, sostenendo l'inammissibilità dell'appello e l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda di liquidazione del tfr.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
***** L'appello è infondato.
L'appellante fonda il gravame, in primo luogo, sul difetto di rilevanza estintiva dei pagamenti pacificamente effettuati dalla società appellata sul conto corrente della
, moglie dell' . Sostiene che l'erogazione delle somme in Parte_2 Pt_1 favore di un terzo, in difetto di prova di un accordo specifico tra le parti e in particolare mancando un atto di espressione del consenso del creditore, non avrebbe effetto liberatorio per il debitore, non ricorrendo un'ipotesi di modificabilità del lato attivo dell'obbligazione. Deduceva, in linea generale, che gli istituti che nel nostro ordinamento prevedono la modifica del rapporto obbligatorio dal lato attivo sono esclusivamente la surrogazione, la cessione e la delegazione attiva. La prima richiede che venga fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento, la seconda presuppone la notifica ed il terzo istituto si perfeziona con il consenso dei tre soggetti coinvolti. Di conseguenza, secondo la prospettiva dell'appellante, il pagamento del trattamento di fine rapporto a soggetto diverso dal creditore originario non risulta idoneo ad estinguere l'obbligazione nei confronti di quest'ultimo.
La prospettiva non può essere condivisa. Deve in primo luogo sottolinearsi che non sono state svolte, né in primo grado né con l'appello oggi in esame, contestazioni in merito all'effettivo pagamento delle somme sul conto corrente della;
risulta, altrettanto, incontestata la Parte_2 circostanza che costei sia coniuge dell'appellante. Neppure risulta mossa alcuna contestazione in relazione ai precedenti pagamenti accreditati nei mesi di maggio, giugno e luglio 2016, sempre con le medesime modalità e con espressa indicazione nella causale di bonifico della retribuzione mensile dell' . Tali bonifici accreditati sul conto corrente della non sono stati Pt_1 Pt_2 mai contestati né restituiti, circostanza che comprova che siano stati effettivamente eseguiti ed accettati. Peraltro, condotto un puntuale esame degli estratti conto, la Parte_2 risulta aver ricevuto in alcuni mesi doppi pagamenti dalla , imputati Controparte_1 uno alla propria retribuzione e l'altro alla paga del marito, come attestato a titolo esemplificativo dall'estratto conto del mese di agosto 2016 (doc. 3 allegato alla nota di deposito documenti telematica della società del 12/7/2019).
In linea generale, l'art. 1188, secondo comma, cod. civ. secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento da parte del creditore. Nella specie la retribuzione avrebbe dovuto essere pagata per intero al lavoratore, in difetto di diversa indicazione sua o della legge o del giudice. La liberazione non avviene se il debitore che ha pagato non assolve l'onere (art. 2697 cod. civ.) di provare l'approfittamento (Cass. 28 marzo 1972 n. 1006, 7 marzo 1997 n. 2093), che dev'essere totale e non parziale (Cass. 5 agosto 1981 n. 4886). Vale in sintesi la regola dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, secondo cui il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. In conclusione, si deve affermare che l'art. 1188 cod. civ., comma 2, secondo cui il debitore che ha pagato al non legittimato a ricevere è liberato qualora il creditore abbia nondimeno approfittato del pagamento, comporta per il debitore, che si affermi liberato, l'onere di provare l'approfittamento del creditore. Tuttavia, l'indicazione di un terzo cui possa essere effettuato il pagamento liberatorio non deve avvenire secondo schemi formali. L'art. 1392 c.c. sulla forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324 c.c., ma non agli atti in senso stretto, come la ricezione della prestazione, sicché la rappresentanza a ricevere l'adempimento ex art. 1188, comma 1, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni mezzo, incluse le presunzioni (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 9 ottobre 2015, n. 20345), secondo un apprezzamento di puro fatto che compete al giudice di merito. Invero, la pluralità dei pagamenti, anche a titolo di retribuzione mensile, avvenuti sempre con accredito sul conto corrente della nell'ultimo periodo del rapporto Pt_2 di lavoro, induce a ritenere provata l'esistenza di un preventivo accordo tra l' Pt_1
e la datrice di lavoro che è qualificabile come autorizzazione all'adempimento in favore del terzo. La reiterazione dei pagamenti, senza che sul titolo retributivo per i mesi da giugno ad agosto 2016 sia formulata alcuna rivendicazione da parte dell' , comprova Pt_1 per facta concludentia che la modalità di pagamento era stata richiesta dal lavoratore o, perlomeno, dallo stesso accettata. Per quanto riguarda specificamente il credito oggetto di ingiunzione, cioè il trattamento di fine rapporto maturato dall'appellante, l'esistenza di bonifici effettuati dalla società sul conto della moglie e l'importo degli stessi, complessivamente superiore al credito per tfr indicato in busta paga e nel CUD, devono ritenersi elementi probatori documentali che danno conto del pagamento estintivo del credito. Ebbene, nel caso di specie, l' ha acconsentito, in termini generali, che la Pt_1 liquidazione dei propri crediti retributivi avvenisse - secondo una prassi piuttosto consolidata da mesi di reiterazione della medesima modalità - mediante versamento su un conto corrente intestato alla moglie Pt_2
Non è idonea ad inclinare in senso diverso l'affermazione, arrestata al rango di mera asserzione indimostrata, che la avesse diritto, analogamente al marito, al Pt_2 pagamento del TFR. La non decisività discende sia dal dato temporale, in quanto i pagamenti effettuati risalgono ad un periodo in cui la stessa si trovava ancora alle dipendenze della
, sia dall'espressa indicazione nella causale dei bonifici del titolo del Controparte_1 pagamento individuato espressamente nel TFR dell'appellante. Deve essere dunque confermata la sentenza impugnata, che aveva ritenuto dotato di efficacia liberatoria il pagamento effettuato a persona diversa da quella creditrice, peraltro avvinta da vincolo di coniugio, valorizzando la circostanza che quest'ultima aveva assentito, in termini generali che con specifico riferimento alla fattura oggetto di causa, ad un sistema di liquidazione dei propri crediti mediante versamento su un conto corrente intestato alla moglie (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11737 del 15/05/2018).
La complessità di alcuni dei profili giuridici della questione, invero non affrontati nella decisione di primo grado, induce a compensare per metà le spese del grado. La restante parte segue la soccombenza dell'appellante e viene liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa per metà le spese del grado e condanna l'appellante alla rifusione della restante parte che liquida in tale ridotta misura in euro 900,00 oltre iva, cpa e spese forfetarie, con attribuzione al procuratore anticipatario. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Napoli in data 22.10.2024 L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone