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15 dicembre 1981
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1 gennaio 1993
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9 luglio 1998
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26 luglio 2008
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19 settembre 2018
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Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ((45))
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8)
----------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma , per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 . ----------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161 , 162 , 162-bis , 162-ter , 163 , 164 , 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo , oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ((45))
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.(8)
----------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (in S.O. n. 74, relativo alla G.U. 18/5/1992, n.114) ha disposto (con l'art.231) l'abrogazione legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma , per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 . ----------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "In deroga all' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161 , 162 , 162-bis , 162-ter , 163 , 164 , 164-bis, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice, che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, e' ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente gia' adottati, il pagamento potra' essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Commentari • 219
- 1. Delucidazioni su sanzione amministratova finanzahttps://www.dequo.it/articoli/ · 20.32434
Salve, volevo delle delucidazioni in merito ad una sanzione a me recapitata. Infatti mi è arrivata una carta a casa con accusa di aver violato l'art. 316 ter, comma 2 del c.p. di una somma di 500€ per poi dover pagare 3 volte tanto arrivando a 1500€ (più oneri di 10,55€). La stessa cita che con l'art. 16 della legge 689/1981 è possibile pagare in forma ridotta pari ad un terzo della somma entro i 60 giorni. Le mie domande quindi sono: pagando entro i 60 giorni dovrò pagare solo 500€ (più oneri) anziché 1500€? Questa sanzione amministrativa comporta problemi sulla fedina penale? Risulterò “macchiato” a tal proposito? La ringrazio per l'eventuale delucidazione, cordiali saluti.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Livorno, sentenza 20/01/2022, n. 39Provvedimento: […] 2010, n. 11, la soglia e' di 1.000 euro”). In sintesi parte ricorrente : a) contesta la quantificazione dell'importo della “sanzione” (in realtà la determinazione dell'importo indicato per il pagamento volontario in forma ridotta ex art. 16 legge 689/1981) b) evidenzia la propria “buona fede”, essendosi fidato delle indicazioni ricevute - Tribunale di Livorno - dal gestore del money transfer.Leggi di più...
- sanzione amministrativa·
- pagamento in forma ridotta·
- colpa·
- trasferimento di denaro·
- art. 49 D.Lgs. 231/2007·
- art. 16 legge 689/1981·
- compensazione spese di lite·
- procedimento sanzionatorio·
- giurisdizione giudice ordinario