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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/07/2024, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1679/2021
RE PU BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente estensore
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa A.R. Mazzarelli Consigliera
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1679/2021 promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. FRANGIONI
FILIPPO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. SAGRIPANTI ROBERTO, elettivamente(c.f. P.IVA 1 domiciliati come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Pisa del 17.08.2021 pubblicata il 20.08.2021 n. 1085/2021, contrariis rejectis: accertare e dichiarare la compatibilità delle lesioni così descritte in atto di citazione, lesioni accorse al sig. Pt 1
[...] e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento in favore del Sig. Parte 1 di Euro
11.889,92 (undicimilaottocentoottantanove/92) o la minor o maggior somma che riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In via istruttoria si chiede che sia accolta la richiesta chiarimenti CTU. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore."
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis rejectis, Rigettare l'appello proposto dal Sig. [...]
Pt 1 perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1085/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, in persona del
Giudice Dott. Martina Fontanelli, in data 17.08.2021, pubblicata in data 20.08.2021, nella causa civile n.
2435/2016 R.G.; condannare il Sig. Parte 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
"lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso, condannare il Sig. Parte 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma, al pagamento a favore dell'Appellato di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1085/2021 del Tribunale di Pisa, pubblicata il
20.08.2021 in materia di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro.
I FATTI DI CAUSA E LE DOMANDE PROPOSTE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/05/2016 il Sig. Parte 1
conveniva in giudizio la Controparte_1 e [...]
CP 1 affinchè fossero accertati e dichiarati i danni subiti in seguito al sinistro occorsogli nei locali della suddetta società e di conseguenza che venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 11.889,92 o della minor o maggior somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, unitamente al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con IVA e CAP come per Legge.
Premetteva l'attore che in data 29.03.2014 si trovava presso la sede operativa della
CP_1 in Santa Croce Controparte_1 sull'Arno in via Piemonte n. 19, per svolgere la propria attività lavorativa di conciatore di pellame, in qualità di lavoratore subordinato, con qualifica di operaio specializzato;
CP 2 Pt 1 che, nonostante prestasse la propria opera in qualità di dipendente, era stato assunto come lavoratore occasionale con partita IVA;
tale stratagemma veniva utilizzato per evitare i costi relativi all'assunzione con contratto di lavoro subordinato.
Intorno alle h.15.00/15.30 del 29.03.2014, durante lo svolgimento del suo lavoro, Pt 1
veniva fatto salire su un tavolo di ferro su cui erano posizionate delle pelli grezze da lavorare;
il compito impartito a Pt 1 era quello di dividere il pellame e tale operazione doveva essere effettuata salendo sulla catasta delle pelli per spostarle verso il basso,
poiché erano state ripiegate in prima lavorazione in quattro parti e posizionate l'una sopra l'altra; poco dopo l'inizio della lavorazione, Pt 1 cadeva rovinosamente a terra da un'altezza di circa tre metri;
i colleghi, per evitare problemi con il datore di lavoro, cercavano di spostarlo fuori dai locali della conceria, consigliandogli di riferire ai soccoritori, nel frattempo allertati, che la caduta era avvenuta fuori dalla struttura;
sul luogo del sinistro interveniva l'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce
sull'Arno, che trasportava Pt 1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli dove,
previo ricovero di un giorno, a seguito di accertamenti, veniva refertato con "lesioni multiple da cadute, dorsalgia e cervicalgia" con prognosi di sette giorni.
Si costituiva nei termini, con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1 contestando quanto asserito da controparte nell'atto di citazione,
[...]
respingendo ogni addebito e chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di alcuna responsabilità a suo carico e di conseguenza respinta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché infondata in fatto e diritto.
Dopo l'esperimento delle prove testimoniali, il Giudice ammetteva la CTU e, in data
17.08.2021, emetteva la sentenza - pubblicata il 20.08.2021 - con la quale respingeva la domanda proposta da Parte 1 nei confronti della Controparte 1 e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite, lasciando a carico definitivo di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Avverso la predetta sentenza Parte 1 propone appello, per i seguenti motivi:
1. Errata ricostruzione dei fatti. Il giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti asserendo che "in base alle risultanze probatorie acquisite agli atti,
la domanda attorea non risulta accoglibile non essendo stato confermato l'evento della caduta;
secondo la versione offerta dall'attore questo sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava sopra un tavolo di ferro sulla cui sommità si trovavano le pelli
2. Errata interpretazione da parte del giudice di prime cure delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio. La decisione del giudice veniva in particolare avvalorata dalla testimonianza del teste TE 1 che dichiarava di aver ".... sentito arrivare l'ambulanza e non sapevo il motivo, quel punto il Pt 1 si è gettato a terra..." confermando quanto riferito in sede di dichiarazioni ex art. 391 ter c.p.p. .
3. Errata interpretazione della ricostruzione dell'evento lesivo emerso in causa;
nella sentenza il Giudice statuiva inoltre che "... non risulta acquisita alcuna prova certa in ordine all'evento caduta come dedotto dall'attore poiché vi sono in atti numerosi
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indizi che inducono a ritenere che effettivamente i fatti non si sono svolti come preteso /ovvero il fatto che non vi fosse nessuno ad aspettare l'ambulanza che da CP_3
infatti, quando giungeva sul posto, trovava il cancello chiuso", fondando su questo ulteriore punto uno dei motivi per il rigetto della domanda.
4. Mancata valutazione della conoscenza linguistica da parte del Pt 2. A sostegno della propria decisione, il Giudice adduceva fatto che la chiamata al 118 verosimilmente è
stata effettuata dallo stesso Pt 1 che oltretutto lamentava dolore alla mano e non al fianco e che non sia risultato sempre per quanto riferito dai soccorritori che il Pt 1 fosse stato spostato all'esterno della struttura"
5. Errata interpretazione delle risultanze della C.T.U. Il giudicante, in ordine alla C.T.U.,
riportando un passo della stessa, ne alterava il significato, giungendo alle seguenti conclusioni, ritenute errate dall'appellante: "pertanto in estrema sintesi è possibile affermare che non vi sono elementi oggettivi che permettono di affermare od escludere con certezza che vi sia stata una caduta quale quella che emerge dagli atti"
Nel costituirsi in giudizio la Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
1) Con il primo motivo si contesta la ricostruzione del fatto prospettata dal Tribunale,
che non sarebbe corrispondente alle risultanze istruttorie. La tesi non è condivisibile, quanto l'episodio denunciato da Parte 1 è stato rievocato dal primo Giudice sulla base delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio, che non vengono confutate in alcun modo nell'atto di appello. In particolare, è stata richiamata la deposizione di [...]
TE 2 collega di lavoro di CP 3 ,nei termini che seguono :"ha riferito che, intorno alle due e mezzo tre del pomeriggio, Pt 1 aveva ricevuto una telefonata e nel
-
parlare si era diretto verso il bagno dove era rimasto per circa 10 minuti, per poi tornare alla propria postazione di lavoro;
ha poi riferito di aver "sentito arrivare l'ambulanza e non sapevo il motivo. A quel punto Pt 1 si è gettato a terra. Secondo me Pt 1 ha cominciato a lamentarsi quando è arrivata l'ambulanza. Adr A me Pt 1 non ha detto che si era fatto male prima dell'arrivo dell'ambulanza", con ciò sostanzialmente confermando quanto riferito in sede di dichiarazioni ex art. 391 ter cpp, prodotte da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione sub doc. n. 5.
Sono stati poi valorizzati numerosi indizi dai quali evincere uno svolgimento dei fatti diverso da come preteso da CP 3 ; infatti non è risultato che vi fosse alcuno ad aspettare l'ambulanza che, quando giungeva sul posto, trovava il cancello chiuso (cfr., teste TEtimone 3 : "Quel giorno ero in servizio. Ricordo di avere preso io la telefonata dal 118, infatti ero soccorritore, mentre Pt 3 era in quel frangente autista. La
Centrale ci inviò per un infortunio presso una ditta dicendo di non aver capito bene quale fosse l'entità dell'infortunio. Ci disse di andare in codice giallo o rosso ma mi sembra rosso e di valutare una volta sul posto se chiedere l'aiuto del sanitario. Una volta arrivati, fuori ad aspettarci non c'era nessuno e anche i cancelli dell'azienda erano chiusi. Scesi
dall'ambulanza per suonare il campanello e farmi aprire anche perché dall'interno provenivano delle urla;
ho urlato anch'io "aprite, aprite" e a quel punto è apparso un signore che mi ha domandato se dovevamo entrare lì dentro. Ha aperto il cancello, quello grande perché contemporaneamente è entrata anche l'ambulanza e mi ha chiesto chi ci avesse chiamato mentre mi spostavo verso il luogo da cui provenivano le urla"). E' stato poi correttamente sottolineato nella sentenza di primo grado che la chiamata al 118 alle ore 15,20, per il contenuto della stessa così come emerge dal relativo verbale di trascrizione prodotto in atti dalla difesa della convenuta, verosimilmente è stata effettuata dallo stesso Pt 1 che, oltretutto, lamentava dolore alla mano e non al fianco
(destro o sinistro) per come poi rilevato dai soccorritori e comunque avendo il teste escusso, TE 2 riferito di non aver chiamato lui l'ambulanza; il fatto che non sia risultato, sempre per quanto riferito dai soccorritori, che Pt 1 fosse stato spostato all'esterno della struttura;
Anche la relazione del consulente tecnico nominato in corso di causa non consente di ritenere compatibili le lesioni refertate con la dinamica dell'incidente riferita dal Pt 1 , vi si legge , infatti "Dalla casistica esaminata si ricava che la lesività in caso di precipitazione può essere molto variabile, dipendendo da molteplici parametri che sono,
oltre all'altezza di caduta, il peso del corpo, la dinamica di caduta, la parte del corpo che per prima è soggetta all'impatto, le caratteristiche della superficie contro cui il corpo impatta e le capacità di reazione del soggetto. Dagli studi sopra citati si ricava che, sebbene esista una correlazione generale tra altezza della caduta, gravità e
caratteristiche della lesività, tuttavia non esistono lesioni patognomoniche della precipitazione e, soprattutto per altezze inferiori a 3 mt, si riscontra una grande variabilità lesiva che va dalla assenza di lesioni significative al decesso. Un'altezza pari a
3 mt rappresenta inoltre un traguardo abbastanza frequente per coloro che praticano il parkour che tipicamente attutiscono la caduta atterrando su entrambi i piedi e lasciandosi rotolare su un fianco che pare essere la dinamica della caduta del sig. Parte 1 che emerge dalla descrizione del P.S. di Empoli. Va comunque evidenziato che l'anamnesi raccolta in sede di visita medico legale non ha permesso di confermare detta dinamica in relazione alla apparente difficoltà di comprendere le richieste e di spiegare l'accaduto legate alla barriera linguistica. In merito alla lesività riportata dal referto del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Empoli, emerge un quadro policontusivo che ha interessato la spalla sinistra, il rachide e gli arti inferiori, con particolare riferimento al ginocchio e alla parte prossimale della gamba destra e ad entrambi i piedi e le caviglie. Questo tipo di quadro è compatibile con una caduta con atterraggio "di piedi" e con successivo ulteriore impatto sul lato sinistro del corpo. L'impatto del tipo feet first è del tutto compatibile con la sintomatologia dolorosa riferita a livello del rachide e degli arti inferiori (caviglia e piedi), dal momento che l'energia cinetica accumulata nella fase di volo viene trasmessa,
al momento dell'impatto al suolo, dal terreno al corpo, ripercuotendosi sulla parte che per prima assorbe l'impatto, in questo caso i piedi e, da lì, lungo la colonna. E' verosimile che, dopo il primo impatto in piedi, il sig. Parte 1 sia caduto sul lato sinistro del
corpo, riportando il trauma contusivo riferito a livello della spalla sinistra. Tuttavia
occorre anche sottolineare come gli accertamenti strumentali siano risultati tutti negativi e che, pur essendo refertato un quadro "policontusivo", nella documentazione sanitaria non viene mai descritta specificatamente lesività cutanea per sede, caratteristiche
(ecchimosi, escoriazioni etc..) e dimensioni. Pertanto, pur rilevando la compatibilità del quadro descritto con una caduta quale quella che emerge dalla raccolta anamnestica condotta al PS di Empoli, tuttavia non è presente alcun elemento oggettivo per la ricostruzione della dinamica del sinistro a posteriori"). E, all'esito, ha così concluso:
"Pertanto, in estrema sintesi, è possibile affermare che non vi sono elementi oggettivi che permettano di confermare o escludere con certezza che vi sia stata una caduta quale quella che emerge dagli atti".
Al quadro efficacemente delineato dal Tribunale, che ha escluso in termini condivisibili la fondatezza della prospettazione attorea riproposta con l'atto di appello occorre '
aggiungere che CP 4 è stato giudicato dal Tribunale penale di Pisa e dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 640 c. 2 c.p. perchè, mediante artifici e raggiri consistiti nel simulare, mentre si trovava presso la ditta "Spaccatrice
Alma & Sani Snc di Ulivieri A. e Sani M." dove stava volgendo attività autonoma occasionale, il verificarsi di un infortunio per il quale veniva rilasciato dal Pronto Soccorso
di Empoli un certificato medico attestante lesioni personali consistite in "cervicalgia,
dorsalgia e contusioni multiple da caduta" con prognosi di gg. CP 5 e nel rappresentare falsamente, mediante mendaci dichiarazioni rese all CP 6 sede di Pontedera, la sussistenza, con la ditta di cui sopra, di un rapporto di lavoro subordinato facendosi cosi rilasciare dall'ente due ulteriori certificati il primo datato 30.03.14 attestante una
'inabilita temporanea assoluta al lavoro dal giorno 30.03.14 al 05.04.14" ed il secondo,
datato 08.05.14, attestante una "inabilita con prognosi giustificata dal 08.05.14 fino al
14.05.14" -' compiva atti diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente sia nell'ottenere, in danno dei datori di lavoro, CP_1 e [...]
/CP 1 il risarcimento per i danni fisici patiti e il rimborso per le spese mediche sostenute, sia nel conseguire, in danno degli enti assistenziali e previdenziali, le prestazioni da questi erogate. Con l'aggravante del fatto commesso a danno di un ente pubblico. In Santa Croce sull'Arno, il 29.03.20 14. La pronuncia del Giudice penale si fonda sulle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del dibattimento, che possono costituire fonte di convincimento ai fini della decisione e sono liberamente valutabili dal giudice civile, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie. Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010,
Persona 1 c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante. Cass.Ord. n.30992 del
7.11.2023 Rv 669626-02
A tale proposito appare opportuno riportare alcuni stralci della sentenza penale emessa a
' proprio nell'ottica della rievocazione dell'episodio dal quale carico di Parte_1
sarebbero derivate le lesioni riferite. "All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale dichiarava Parte 1 responsabile del reato di cui al capo A), mentre lo assolveva dalla residua imputazione perche il fatto non sussiste. In merito al capo di imputazione A), le versioni date dai testi CP 1 CP 1 e TE 4 risultano attendibili, in quanto coerenti e pressoche uguali. CP 1 CP 1 dicevano di trovarsi a lavorare nel capannone adiacente, di aver sentito delle urla, di essere immediatamente accorsi sul posto, dove trovavano il TARIB a terra, ma non facevano neppure in tempo a domandare come stesse e a realizzare che cosa fosse successo, perche sopraggiungevano gli operatori del 118. Dunque, in un secondo momento, chiedevano agli altri colleghi che cosa fosse successo, e loro raccontavano che il Pt 1 si era buttato a terra quando aveva visto arrivare l'autoambulanza. affermava di aver fatto in tempo a malapena a domandare alTE 4
Pt 1 che cosa avesse, in quanto i soccorsi erano arrivati dopo pochissimo, tanto che lo stesso teste diceva che l'ambulanza era sicuramente sopraggiunta prima che il Pt 1 si buttasse a terra, quest'ultimo doveva averla vista arrivare dalla porta aperta, perche il tempo intercorso tra la caduta del Pt 1 e l'ingresso degli operatori era stato troppo breve. Peraltro, il TE 4 aveva visto il Pt 1
allontanarsi per ben due volte in bagno, a parlare al telefono, la prima volta verso le due, e lo aveva sentito parlare in arabo, la seconda volta una decina di minuti prima che avvenisse il fatto, ma in questo caso non aveva sentito in che lingua parlasse. Ora, al di la delle supposizioni del teste, che certamente non hanno alcun valore nel processo penale, vero e che il Tes 4 non sentiva che cosa dicesse il Pt 1 in arabo, con chi fosse al telefono, e non sentiva nemmeno che cosa dicesse la seconda volta, ma certo è che la chiamata al 118 partiva dal cellulare del Pt 1, per sua stessa ammissione, alle ore 15:20, esattamente una decina di minuti prima dell'intervento.
Dalla motivazione della sentenza penale si ricava altresì un riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenute poco credibili, in quanto prive di logica:
"e lo stesso esame reso dal TARIB a contenere numerose incongruenze e a fare emergere una ricostruzione che, comparata a quella di altri testi, appare poco credibile. Innanzitutto, il Pt 1 diceva che, quando cadeva, i colleghi subito gli chiedevano se stesse bene, ma quando lui rispondeva di no e chiedeva loro di chiamare l'ambulanza, immediatamente rispondevano: "Non devi chiamare nessuno, devi alzarti e devi uscire [. . .} ti buttiamo fuori! Ho litigato con !oro e loro urlano e il capo era in un 'altra stanza ...", dunque il CP 1 [...] ha sentito che cos 'era successo, e arrivato .... Lui ha chiamato TE 4 e
Per 2 [ }", "(.) non è mai venuto da me (...) lui ha chiamato loro per parlare con loro." Dunque, i suoi colleghi di lavoro, prima si sarebbero preoccupati di come stesse, ma poi, appurando che non stava bene,
si sarebbero arrabbiati, tanto da dirgli di volerlo buttare fuori, reazione che appare del tutto immotivata,
ed ancora di più il fatto che il CP_1 che avrebbe sentito le urla, "è arrivato" diceva il TARIB, per poi affermare che in verità non era mai arrivato da lui, ma semplicemente aveva chiamato gli altri due per sapere che cosa fosse successo e li avrebbe delegati di risolvere la situazione. Ora, nessuno sapeva che cosa avesse il TARIB, in primis il CP 1 he, a detta dell' imputato, non si era recato neppure a vedere che cosa stesse succedendo, e sembra incredibile ed ingiustificato che tutti i presenti abbiano avuto una reazione non solo indifferente, ma addirittura ostica nei suoi confronti non appena sapevano che si sentiva male, senza neppure appurare che cosa realmente lo stesso avesse, dal momento che poteva avere avuto un qualsiasi tipo di malore. Pt 1, peraltro, a domanda precisa, rispondeva di non aver mai parlato con il CP 1 con l' CP 1 e di aver ricevuto tutte le indicazioni da TE 2 ma in un secondo
momento diceva, rispetto all' CP 1 di averci parlato solo al lavoro, perche quest'ultimo gli impartiva le indicazioni sulle mansioni da svolgere. Oltretutto, diceva di avere il timbro della Partita Iva nella giacca, il quale gli era stato sottratto dal CP 1 dall CP 1 prima che gliela restituissero, ma non vi e motivo che i due facessero ciò, dal momento che il teste CP_1 a ammesso in udienza di non aver appurato se il TARIB fosse effettivamente in regola. Infine, ancora, il Pt 1 diceva di lavorare presso quella ditta da tre settimane e non da quel giorno come affermava CP_1 ma nella trascrizione della chiamata effettuata al118, alla domanda dell'operatore "Che ditta e?" Utente: "Eeeeh, non lo so.", e forniva soltanto la via;
dunque, sembra assurdo che, dopo tre settimane, non sapesse nemmeno presso quale ditta stava lavorando. Appare strano che sia stato lo stesso Pt 1 ad effettuare la chiamata ai soccorsi, dal momento che si sentiva male, era accasciato a terra, come ha affermato il teste della Difesa Pt 3 del primo intervento del 118, che lo ha trovato "sdraiato" in terra;
peraltro, ciò che appare ancora più
contraddittorio è il fatto che, nella chiamata effettuata al 118, il TARIB faceva riferimento esclusivamente alla mano, come si puo leggere nella trascrizione: "Utente: ... cascato... mano...", la quale non appare nei referti medici e che, se TE 2 e TE 4 lo volevano cacciare fuori e addirittura l'imputato ha dichiarato che, dopo l'infortunio, lo minacciavano telefonicamente, non si spiega come gli stessi non abbiano cercato di fermarlo quando chiamava il 118, cosa che, essendo lui sdraiato a terra, avrebbero potuto fare facilmente. Per ultimo, ma non meno importante, per quanto riguarda il referto del Pronto
Soccorso, gli venivano refertati "Cervicalgia, dorsalgia e contusioni multiple", con 7 gg. di prognosi, ma si può leggere che, dagli esami effettuati in radiologia, non emergevano fratture radiologicamente evidenti ed anche il collare veniva non prescritto ma consigliato. Inoltre, appunto, della mano a cui aveva fatto riferimento il TARIB nella chiamata, non se ne trova traccia nei referti, ma si parla piuttosto di arto e spalla sinistra e del ginocchio destro;
anche dal verbale di PS dell' 08/04/2014 dalla RX colonna cervicale non vengono rilevate lesioni traumatiche, e lo stesso dalla TC cerebrale". L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle part. Cass. Ord.n.30992 del 7.11.2023 Rv 669626-02i
2)-Con il secondo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto attendibili le testimonianze rese dai testi escussi. L'assunto non può essere condiviso in quanto non sono emersi, nell'analisi delle dichiarazioni rese dai testi esaminati in corso di causa contraddizioni o mancanza di precisione, tali da rendere la rievocazione dei fatti poco coerente Nè può essere trascurato che le testimonianze rese nel processo penale '
esitano un quadro fattuale preciso e coincidente nei suoi elementi essenziali, per cui non si rinvengono criticità tali da porre in dubbio l'attendibilità dei testi esaminati.
3)-Con il terzo motivo si ripropongono analoghe censure relativamente alla ricostruzione del fatto prospettata nella sentenza di primo grado, che sono state già esaminate nell'analisi del primo motivo di appello
4)-Con il quarto motivo si contesta la pronuncia impugnata per non avere il tribunale valutato la scarsa conoscenza linguistica del . Parte 1 Al di là della considerazione per cui non è esplicitata la rilevanza di tale condizione del Pt 1 posto che comunque l'appellante ha partecipato al processo penale con piena consapevolezza, ha reso in quella sede dichiarazioni e non risulta abbia avuto particolari difficoltà nel rievocare, sia pure in termini non sempre coincidenti - ma contrastanti - i fatti che gli sono capitati, sia in ordine alla dinamica dell'asserito infortunio, che in ordine alle lesioni subite, la asserita scarsa conoscenza della lingua italiana non ha impedito al Pt 1 di rispondere alle domande del proprio consulente di parte, dott. Per 3 in maniera precisa e puntuale (cfr.
Relazione tecnica di parte attrice- doc.
9- pag. 2: " e, interrogato, risponde con precisione alle domande che gli vengono poste").E' ben vero che il ctu ha evidenziato una certa difficoltà nel dialogare con il Pt 1 ma ciò non esclude che egli fosse in condizione di descrivere adeguatamente quanto gli era occorso sul luogo di lavoro e soprattutto indicare quali parti del corpo avessero subito conseguenze in seguito all'infortunio denunciato.
-5)Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente valutato l'esito della ctu. L'assunto è infondato in quanto le conclusioni cui è pervenuto il ctu paiono inequivoche, laddove ha evidenziato che "non vi sono elementi oggettivi (di natura clinica) che permettono di confermare o escludere con certezza che vi sia stata una caduta quale quella che emerge dagli atti", che "pur rilevando la compatibilità del quadro descritto (nella documentazione sanitaria prodotta da controparte) con una caduta quale quella che emerge dalla raccolta anamnestica condotta al PS di Empoli, tuttavia non è presente alcun elemento oggettivo per la ricostruzione della dinamica del sinistro a posteriori" e che "non vi sono elementi che permettono di escludere o confermare con certezza la compatibilità delle lesioni emerse dalla documentazione sanitaria con la dinamica di caduta riferita (caduta da circa 3 m di altezza)"
Deve essere pertanto respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22,
in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, iva e cap.
p.q.m.
Parte 1 , ogni La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da contraria istanza o eccezione disattesa, così dispone:
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1085/21 pubblicata il
20.8.2021;
condanna parte appellante a rifondere le spese di lite in favore di parte appellata,
liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.4.2024 Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
RE PU BLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Alberto Panu Presidente estensore
Dott. Ernesto Covini Consigliere
Dott.ssa A.R. Mazzarelli Consigliera
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1679/2021 promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. FRANGIONI
FILIPPO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. SAGRIPANTI ROBERTO, elettivamente(c.f. P.IVA 1 domiciliati come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Pisa del 17.08.2021 pubblicata il 20.08.2021 n. 1085/2021, contrariis rejectis: accertare e dichiarare la compatibilità delle lesioni così descritte in atto di citazione, lesioni accorse al sig. Pt 1
[...] e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento in favore del Sig. Parte 1 di Euro
11.889,92 (undicimilaottocentoottantanove/92) o la minor o maggior somma che riterrà di giustizia oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. In via istruttoria si chiede che sia accolta la richiesta chiarimenti CTU. Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del presente procuratore."
Per l'appellata:
"Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Firenze, contrariis rejectis, Rigettare l'appello proposto dal Sig. [...]
Pt 1 perché inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1085/2021 emessa dal Tribunale di Pisa, in persona del
Giudice Dott. Martina Fontanelli, in data 17.08.2021, pubblicata in data 20.08.2021, nella causa civile n.
2435/2016 R.G.; condannare il Sig. Parte 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da
"lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
in ogni caso, condannare il Sig. Parte 1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., 3° comma, al pagamento a favore dell'Appellato di una somma equitativamente determinata. Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio".
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1085/2021 del Tribunale di Pisa, pubblicata il
20.08.2021 in materia di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro.
I FATTI DI CAUSA E LE DOMANDE PROPOSTE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13/05/2016 il Sig. Parte 1
conveniva in giudizio la Controparte_1 e [...]
CP 1 affinchè fossero accertati e dichiarati i danni subiti in seguito al sinistro occorsogli nei locali della suddetta società e di conseguenza che venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo di € 11.889,92 o della minor o maggior somma che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, unitamente al pagamento delle spese, diritti e onorari del giudizio con IVA e CAP come per Legge.
Premetteva l'attore che in data 29.03.2014 si trovava presso la sede operativa della
CP_1 in Santa Croce Controparte_1 sull'Arno in via Piemonte n. 19, per svolgere la propria attività lavorativa di conciatore di pellame, in qualità di lavoratore subordinato, con qualifica di operaio specializzato;
CP 2 Pt 1 che, nonostante prestasse la propria opera in qualità di dipendente, era stato assunto come lavoratore occasionale con partita IVA;
tale stratagemma veniva utilizzato per evitare i costi relativi all'assunzione con contratto di lavoro subordinato.
Intorno alle h.15.00/15.30 del 29.03.2014, durante lo svolgimento del suo lavoro, Pt 1
veniva fatto salire su un tavolo di ferro su cui erano posizionate delle pelli grezze da lavorare;
il compito impartito a Pt 1 era quello di dividere il pellame e tale operazione doveva essere effettuata salendo sulla catasta delle pelli per spostarle verso il basso,
poiché erano state ripiegate in prima lavorazione in quattro parti e posizionate l'una sopra l'altra; poco dopo l'inizio della lavorazione, Pt 1 cadeva rovinosamente a terra da un'altezza di circa tre metri;
i colleghi, per evitare problemi con il datore di lavoro, cercavano di spostarlo fuori dai locali della conceria, consigliandogli di riferire ai soccoritori, nel frattempo allertati, che la caduta era avvenuta fuori dalla struttura;
sul luogo del sinistro interveniva l'ambulanza della Pubblica assistenza di Santa Croce
sull'Arno, che trasportava Pt 1 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli dove,
previo ricovero di un giorno, a seguito di accertamenti, veniva refertato con "lesioni multiple da cadute, dorsalgia e cervicalgia" con prognosi di sette giorni.
Si costituiva nei termini, con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_1 contestando quanto asserito da controparte nell'atto di citazione,
[...]
respingendo ogni addebito e chiedendo che fosse dichiarata l'assenza di alcuna responsabilità a suo carico e di conseguenza respinta la domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, poiché infondata in fatto e diritto.
Dopo l'esperimento delle prove testimoniali, il Giudice ammetteva la CTU e, in data
17.08.2021, emetteva la sentenza - pubblicata il 20.08.2021 - con la quale respingeva la domanda proposta da Parte 1 nei confronti della Controparte 1 e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite, lasciando a carico definitivo di parte attrice le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
Avverso la predetta sentenza Parte 1 propone appello, per i seguenti motivi:
1. Errata ricostruzione dei fatti. Il giudice di primo grado avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti asserendo che "in base alle risultanze probatorie acquisite agli atti,
la domanda attorea non risulta accoglibile non essendo stato confermato l'evento della caduta;
secondo la versione offerta dall'attore questo sarebbe caduto da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava sopra un tavolo di ferro sulla cui sommità si trovavano le pelli
2. Errata interpretazione da parte del giudice di prime cure delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio. La decisione del giudice veniva in particolare avvalorata dalla testimonianza del teste TE 1 che dichiarava di aver ".... sentito arrivare l'ambulanza e non sapevo il motivo, quel punto il Pt 1 si è gettato a terra..." confermando quanto riferito in sede di dichiarazioni ex art. 391 ter c.p.p. .
3. Errata interpretazione della ricostruzione dell'evento lesivo emerso in causa;
nella sentenza il Giudice statuiva inoltre che "... non risulta acquisita alcuna prova certa in ordine all'evento caduta come dedotto dall'attore poiché vi sono in atti numerosi
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indizi che inducono a ritenere che effettivamente i fatti non si sono svolti come preteso /ovvero il fatto che non vi fosse nessuno ad aspettare l'ambulanza che da CP_3
infatti, quando giungeva sul posto, trovava il cancello chiuso", fondando su questo ulteriore punto uno dei motivi per il rigetto della domanda.
4. Mancata valutazione della conoscenza linguistica da parte del Pt 2. A sostegno della propria decisione, il Giudice adduceva fatto che la chiamata al 118 verosimilmente è
stata effettuata dallo stesso Pt 1 che oltretutto lamentava dolore alla mano e non al fianco e che non sia risultato sempre per quanto riferito dai soccorritori che il Pt 1 fosse stato spostato all'esterno della struttura"
5. Errata interpretazione delle risultanze della C.T.U. Il giudicante, in ordine alla C.T.U.,
riportando un passo della stessa, ne alterava il significato, giungendo alle seguenti conclusioni, ritenute errate dall'appellante: "pertanto in estrema sintesi è possibile affermare che non vi sono elementi oggettivi che permettono di affermare od escludere con certezza che vi sia stata una caduta quale quella che emerge dagli atti"
Nel costituirsi in giudizio la Controparte_1 ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni scritte depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
1) Con il primo motivo si contesta la ricostruzione del fatto prospettata dal Tribunale,
che non sarebbe corrispondente alle risultanze istruttorie. La tesi non è condivisibile, quanto l'episodio denunciato da Parte 1 è stato rievocato dal primo Giudice sulla base delle testimonianze acquisite nel corso del giudizio, che non vengono confutate in alcun modo nell'atto di appello. In particolare, è stata richiamata la deposizione di [...]
TE 2 collega di lavoro di CP 3 ,nei termini che seguono :"ha riferito che, intorno alle due e mezzo tre del pomeriggio, Pt 1 aveva ricevuto una telefonata e nel
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parlare si era diretto verso il bagno dove era rimasto per circa 10 minuti, per poi tornare alla propria postazione di lavoro;
ha poi riferito di aver "sentito arrivare l'ambulanza e non sapevo il motivo. A quel punto Pt 1 si è gettato a terra. Secondo me Pt 1 ha cominciato a lamentarsi quando è arrivata l'ambulanza. Adr A me Pt 1 non ha detto che si era fatto male prima dell'arrivo dell'ambulanza", con ciò sostanzialmente confermando quanto riferito in sede di dichiarazioni ex art. 391 ter cpp, prodotte da parte convenuta in allegato alla comparsa di costituzione sub doc. n. 5.
Sono stati poi valorizzati numerosi indizi dai quali evincere uno svolgimento dei fatti diverso da come preteso da CP 3 ; infatti non è risultato che vi fosse alcuno ad aspettare l'ambulanza che, quando giungeva sul posto, trovava il cancello chiuso (cfr., teste TEtimone 3 : "Quel giorno ero in servizio. Ricordo di avere preso io la telefonata dal 118, infatti ero soccorritore, mentre Pt 3 era in quel frangente autista. La
Centrale ci inviò per un infortunio presso una ditta dicendo di non aver capito bene quale fosse l'entità dell'infortunio. Ci disse di andare in codice giallo o rosso ma mi sembra rosso e di valutare una volta sul posto se chiedere l'aiuto del sanitario. Una volta arrivati, fuori ad aspettarci non c'era nessuno e anche i cancelli dell'azienda erano chiusi. Scesi
dall'ambulanza per suonare il campanello e farmi aprire anche perché dall'interno provenivano delle urla;
ho urlato anch'io "aprite, aprite" e a quel punto è apparso un signore che mi ha domandato se dovevamo entrare lì dentro. Ha aperto il cancello, quello grande perché contemporaneamente è entrata anche l'ambulanza e mi ha chiesto chi ci avesse chiamato mentre mi spostavo verso il luogo da cui provenivano le urla"). E' stato poi correttamente sottolineato nella sentenza di primo grado che la chiamata al 118 alle ore 15,20, per il contenuto della stessa così come emerge dal relativo verbale di trascrizione prodotto in atti dalla difesa della convenuta, verosimilmente è stata effettuata dallo stesso Pt 1 che, oltretutto, lamentava dolore alla mano e non al fianco
(destro o sinistro) per come poi rilevato dai soccorritori e comunque avendo il teste escusso, TE 2 riferito di non aver chiamato lui l'ambulanza; il fatto che non sia risultato, sempre per quanto riferito dai soccorritori, che Pt 1 fosse stato spostato all'esterno della struttura;
Anche la relazione del consulente tecnico nominato in corso di causa non consente di ritenere compatibili le lesioni refertate con la dinamica dell'incidente riferita dal Pt 1 , vi si legge , infatti "Dalla casistica esaminata si ricava che la lesività in caso di precipitazione può essere molto variabile, dipendendo da molteplici parametri che sono,
oltre all'altezza di caduta, il peso del corpo, la dinamica di caduta, la parte del corpo che per prima è soggetta all'impatto, le caratteristiche della superficie contro cui il corpo impatta e le capacità di reazione del soggetto. Dagli studi sopra citati si ricava che, sebbene esista una correlazione generale tra altezza della caduta, gravità e
caratteristiche della lesività, tuttavia non esistono lesioni patognomoniche della precipitazione e, soprattutto per altezze inferiori a 3 mt, si riscontra una grande variabilità lesiva che va dalla assenza di lesioni significative al decesso. Un'altezza pari a
3 mt rappresenta inoltre un traguardo abbastanza frequente per coloro che praticano il parkour che tipicamente attutiscono la caduta atterrando su entrambi i piedi e lasciandosi rotolare su un fianco che pare essere la dinamica della caduta del sig. Parte 1 che emerge dalla descrizione del P.S. di Empoli. Va comunque evidenziato che l'anamnesi raccolta in sede di visita medico legale non ha permesso di confermare detta dinamica in relazione alla apparente difficoltà di comprendere le richieste e di spiegare l'accaduto legate alla barriera linguistica. In merito alla lesività riportata dal referto del Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Empoli, emerge un quadro policontusivo che ha interessato la spalla sinistra, il rachide e gli arti inferiori, con particolare riferimento al ginocchio e alla parte prossimale della gamba destra e ad entrambi i piedi e le caviglie. Questo tipo di quadro è compatibile con una caduta con atterraggio "di piedi" e con successivo ulteriore impatto sul lato sinistro del corpo. L'impatto del tipo feet first è del tutto compatibile con la sintomatologia dolorosa riferita a livello del rachide e degli arti inferiori (caviglia e piedi), dal momento che l'energia cinetica accumulata nella fase di volo viene trasmessa,
al momento dell'impatto al suolo, dal terreno al corpo, ripercuotendosi sulla parte che per prima assorbe l'impatto, in questo caso i piedi e, da lì, lungo la colonna. E' verosimile che, dopo il primo impatto in piedi, il sig. Parte 1 sia caduto sul lato sinistro del
corpo, riportando il trauma contusivo riferito a livello della spalla sinistra. Tuttavia
occorre anche sottolineare come gli accertamenti strumentali siano risultati tutti negativi e che, pur essendo refertato un quadro "policontusivo", nella documentazione sanitaria non viene mai descritta specificatamente lesività cutanea per sede, caratteristiche
(ecchimosi, escoriazioni etc..) e dimensioni. Pertanto, pur rilevando la compatibilità del quadro descritto con una caduta quale quella che emerge dalla raccolta anamnestica condotta al PS di Empoli, tuttavia non è presente alcun elemento oggettivo per la ricostruzione della dinamica del sinistro a posteriori"). E, all'esito, ha così concluso:
"Pertanto, in estrema sintesi, è possibile affermare che non vi sono elementi oggettivi che permettano di confermare o escludere con certezza che vi sia stata una caduta quale quella che emerge dagli atti".
Al quadro efficacemente delineato dal Tribunale, che ha escluso in termini condivisibili la fondatezza della prospettazione attorea riproposta con l'atto di appello occorre '
aggiungere che CP 4 è stato giudicato dal Tribunale penale di Pisa e dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 56, 640 c. 2 c.p. perchè, mediante artifici e raggiri consistiti nel simulare, mentre si trovava presso la ditta "Spaccatrice
Alma & Sani Snc di Ulivieri A. e Sani M." dove stava volgendo attività autonoma occasionale, il verificarsi di un infortunio per il quale veniva rilasciato dal Pronto Soccorso
di Empoli un certificato medico attestante lesioni personali consistite in "cervicalgia,
dorsalgia e contusioni multiple da caduta" con prognosi di gg. CP 5 e nel rappresentare falsamente, mediante mendaci dichiarazioni rese all CP 6 sede di Pontedera, la sussistenza, con la ditta di cui sopra, di un rapporto di lavoro subordinato facendosi cosi rilasciare dall'ente due ulteriori certificati il primo datato 30.03.14 attestante una
'inabilita temporanea assoluta al lavoro dal giorno 30.03.14 al 05.04.14" ed il secondo,
datato 08.05.14, attestante una "inabilita con prognosi giustificata dal 08.05.14 fino al
14.05.14" -' compiva atti diretti in modo non equivoco a procurarsi un ingiusto profitto consistente sia nell'ottenere, in danno dei datori di lavoro, CP_1 e [...]
/CP 1 il risarcimento per i danni fisici patiti e il rimborso per le spese mediche sostenute, sia nel conseguire, in danno degli enti assistenziali e previdenziali, le prestazioni da questi erogate. Con l'aggravante del fatto commesso a danno di un ente pubblico. In Santa Croce sull'Arno, il 29.03.20 14. La pronuncia del Giudice penale si fonda sulle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del dibattimento, che possono costituire fonte di convincimento ai fini della decisione e sono liberamente valutabili dal giudice civile, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie. Il giudice civile, investito della domanda di risarcimento del danno da reato, ben può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato senza dover procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'obbligo di rinnovazione (imposto dall'art. 6, par. 1, della CEDU, in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, come affermato dalla Corte EDU nella sentenza del 21 settembre 2010,
Persona 1 c. Italia), infatti, ha rilievo solo in ambito penalistico e non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati, in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno, dalle diverse regole probatorie del "più probabile che non" e della probabilità prevalente, a maggior ragione qualora venga richiesta in appello l'affermazione della responsabilità del presunto danneggiante. Cass.Ord. n.30992 del
7.11.2023 Rv 669626-02
A tale proposito appare opportuno riportare alcuni stralci della sentenza penale emessa a
' proprio nell'ottica della rievocazione dell'episodio dal quale carico di Parte_1
sarebbero derivate le lesioni riferite. "All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale dichiarava Parte 1 responsabile del reato di cui al capo A), mentre lo assolveva dalla residua imputazione perche il fatto non sussiste. In merito al capo di imputazione A), le versioni date dai testi CP 1 CP 1 e TE 4 risultano attendibili, in quanto coerenti e pressoche uguali. CP 1 CP 1 dicevano di trovarsi a lavorare nel capannone adiacente, di aver sentito delle urla, di essere immediatamente accorsi sul posto, dove trovavano il TARIB a terra, ma non facevano neppure in tempo a domandare come stesse e a realizzare che cosa fosse successo, perche sopraggiungevano gli operatori del 118. Dunque, in un secondo momento, chiedevano agli altri colleghi che cosa fosse successo, e loro raccontavano che il Pt 1 si era buttato a terra quando aveva visto arrivare l'autoambulanza. affermava di aver fatto in tempo a malapena a domandare alTE 4
Pt 1 che cosa avesse, in quanto i soccorsi erano arrivati dopo pochissimo, tanto che lo stesso teste diceva che l'ambulanza era sicuramente sopraggiunta prima che il Pt 1 si buttasse a terra, quest'ultimo doveva averla vista arrivare dalla porta aperta, perche il tempo intercorso tra la caduta del Pt 1 e l'ingresso degli operatori era stato troppo breve. Peraltro, il TE 4 aveva visto il Pt 1
allontanarsi per ben due volte in bagno, a parlare al telefono, la prima volta verso le due, e lo aveva sentito parlare in arabo, la seconda volta una decina di minuti prima che avvenisse il fatto, ma in questo caso non aveva sentito in che lingua parlasse. Ora, al di la delle supposizioni del teste, che certamente non hanno alcun valore nel processo penale, vero e che il Tes 4 non sentiva che cosa dicesse il Pt 1 in arabo, con chi fosse al telefono, e non sentiva nemmeno che cosa dicesse la seconda volta, ma certo è che la chiamata al 118 partiva dal cellulare del Pt 1, per sua stessa ammissione, alle ore 15:20, esattamente una decina di minuti prima dell'intervento.
Dalla motivazione della sentenza penale si ricava altresì un riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato, ritenute poco credibili, in quanto prive di logica:
"e lo stesso esame reso dal TARIB a contenere numerose incongruenze e a fare emergere una ricostruzione che, comparata a quella di altri testi, appare poco credibile. Innanzitutto, il Pt 1 diceva che, quando cadeva, i colleghi subito gli chiedevano se stesse bene, ma quando lui rispondeva di no e chiedeva loro di chiamare l'ambulanza, immediatamente rispondevano: "Non devi chiamare nessuno, devi alzarti e devi uscire [. . .} ti buttiamo fuori! Ho litigato con !oro e loro urlano e il capo era in un 'altra stanza ...", dunque il CP 1 [...] ha sentito che cos 'era successo, e arrivato .... Lui ha chiamato TE 4 e
Per 2 [ }", "(.) non è mai venuto da me (...) lui ha chiamato loro per parlare con loro." Dunque, i suoi colleghi di lavoro, prima si sarebbero preoccupati di come stesse, ma poi, appurando che non stava bene,
si sarebbero arrabbiati, tanto da dirgli di volerlo buttare fuori, reazione che appare del tutto immotivata,
ed ancora di più il fatto che il CP_1 che avrebbe sentito le urla, "è arrivato" diceva il TARIB, per poi affermare che in verità non era mai arrivato da lui, ma semplicemente aveva chiamato gli altri due per sapere che cosa fosse successo e li avrebbe delegati di risolvere la situazione. Ora, nessuno sapeva che cosa avesse il TARIB, in primis il CP 1 he, a detta dell' imputato, non si era recato neppure a vedere che cosa stesse succedendo, e sembra incredibile ed ingiustificato che tutti i presenti abbiano avuto una reazione non solo indifferente, ma addirittura ostica nei suoi confronti non appena sapevano che si sentiva male, senza neppure appurare che cosa realmente lo stesso avesse, dal momento che poteva avere avuto un qualsiasi tipo di malore. Pt 1, peraltro, a domanda precisa, rispondeva di non aver mai parlato con il CP 1 con l' CP 1 e di aver ricevuto tutte le indicazioni da TE 2 ma in un secondo
momento diceva, rispetto all' CP 1 di averci parlato solo al lavoro, perche quest'ultimo gli impartiva le indicazioni sulle mansioni da svolgere. Oltretutto, diceva di avere il timbro della Partita Iva nella giacca, il quale gli era stato sottratto dal CP 1 dall CP 1 prima che gliela restituissero, ma non vi e motivo che i due facessero ciò, dal momento che il teste CP_1 a ammesso in udienza di non aver appurato se il TARIB fosse effettivamente in regola. Infine, ancora, il Pt 1 diceva di lavorare presso quella ditta da tre settimane e non da quel giorno come affermava CP_1 ma nella trascrizione della chiamata effettuata al118, alla domanda dell'operatore "Che ditta e?" Utente: "Eeeeh, non lo so.", e forniva soltanto la via;
dunque, sembra assurdo che, dopo tre settimane, non sapesse nemmeno presso quale ditta stava lavorando. Appare strano che sia stato lo stesso Pt 1 ad effettuare la chiamata ai soccorsi, dal momento che si sentiva male, era accasciato a terra, come ha affermato il teste della Difesa Pt 3 del primo intervento del 118, che lo ha trovato "sdraiato" in terra;
peraltro, ciò che appare ancora più
contraddittorio è il fatto che, nella chiamata effettuata al 118, il TARIB faceva riferimento esclusivamente alla mano, come si puo leggere nella trascrizione: "Utente: ... cascato... mano...", la quale non appare nei referti medici e che, se TE 2 e TE 4 lo volevano cacciare fuori e addirittura l'imputato ha dichiarato che, dopo l'infortunio, lo minacciavano telefonicamente, non si spiega come gli stessi non abbiano cercato di fermarlo quando chiamava il 118, cosa che, essendo lui sdraiato a terra, avrebbero potuto fare facilmente. Per ultimo, ma non meno importante, per quanto riguarda il referto del Pronto
Soccorso, gli venivano refertati "Cervicalgia, dorsalgia e contusioni multiple", con 7 gg. di prognosi, ma si può leggere che, dagli esami effettuati in radiologia, non emergevano fratture radiologicamente evidenti ed anche il collare veniva non prescritto ma consigliato. Inoltre, appunto, della mano a cui aveva fatto riferimento il TARIB nella chiamata, non se ne trova traccia nei referti, ma si parla piuttosto di arto e spalla sinistra e del ginocchio destro;
anche dal verbale di PS dell' 08/04/2014 dalla RX colonna cervicale non vengono rilevate lesioni traumatiche, e lo stesso dalla TC cerebrale". L'interrogatorio della parte lesa assunto in sede di giudizio penale, pur non potendo acquisire nel giudizio civile il valore di prova, neppure atipica, riveste efficacia di argomento di prova ex art. 117 c.p.c., il quale, peraltro, può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, in particolare quando l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle part. Cass. Ord.n.30992 del 7.11.2023 Rv 669626-02i
2)-Con il secondo motivo si censura la sentenza laddove ha ritenuto attendibili le testimonianze rese dai testi escussi. L'assunto non può essere condiviso in quanto non sono emersi, nell'analisi delle dichiarazioni rese dai testi esaminati in corso di causa contraddizioni o mancanza di precisione, tali da rendere la rievocazione dei fatti poco coerente Nè può essere trascurato che le testimonianze rese nel processo penale '
esitano un quadro fattuale preciso e coincidente nei suoi elementi essenziali, per cui non si rinvengono criticità tali da porre in dubbio l'attendibilità dei testi esaminati.
3)-Con il terzo motivo si ripropongono analoghe censure relativamente alla ricostruzione del fatto prospettata nella sentenza di primo grado, che sono state già esaminate nell'analisi del primo motivo di appello
4)-Con il quarto motivo si contesta la pronuncia impugnata per non avere il tribunale valutato la scarsa conoscenza linguistica del . Parte 1 Al di là della considerazione per cui non è esplicitata la rilevanza di tale condizione del Pt 1 posto che comunque l'appellante ha partecipato al processo penale con piena consapevolezza, ha reso in quella sede dichiarazioni e non risulta abbia avuto particolari difficoltà nel rievocare, sia pure in termini non sempre coincidenti - ma contrastanti - i fatti che gli sono capitati, sia in ordine alla dinamica dell'asserito infortunio, che in ordine alle lesioni subite, la asserita scarsa conoscenza della lingua italiana non ha impedito al Pt 1 di rispondere alle domande del proprio consulente di parte, dott. Per 3 in maniera precisa e puntuale (cfr.
Relazione tecnica di parte attrice- doc.
9- pag. 2: " e, interrogato, risponde con precisione alle domande che gli vengono poste").E' ben vero che il ctu ha evidenziato una certa difficoltà nel dialogare con il Pt 1 ma ciò non esclude che egli fosse in condizione di descrivere adeguatamente quanto gli era occorso sul luogo di lavoro e soprattutto indicare quali parti del corpo avessero subito conseguenze in seguito all'infortunio denunciato.
-5)Con il quinto motivo si censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente valutato l'esito della ctu. L'assunto è infondato in quanto le conclusioni cui è pervenuto il ctu paiono inequivoche, laddove ha evidenziato che "non vi sono elementi oggettivi (di natura clinica) che permettono di confermare o escludere con certezza che vi sia stata una caduta quale quella che emerge dagli atti", che "pur rilevando la compatibilità del quadro descritto (nella documentazione sanitaria prodotta da controparte) con una caduta quale quella che emerge dalla raccolta anamnestica condotta al PS di Empoli, tuttavia non è presente alcun elemento oggettivo per la ricostruzione della dinamica del sinistro a posteriori" e che "non vi sono elementi che permettono di escludere o confermare con certezza la compatibilità delle lesioni emerse dalla documentazione sanitaria con la dinamica di caduta riferita (caduta da circa 3 m di altezza)"
Deve essere pertanto respinto l'appello e confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri del DM 147/22,
in base ai valori medi dello scaglione di riferimento, in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, iva e cap.
p.q.m.
Parte 1 , ogni La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da contraria istanza o eccezione disattesa, così dispone:
rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1085/21 pubblicata il
20.8.2021;
condanna parte appellante a rifondere le spese di lite in favore di parte appellata,
liquidate in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre 15% spese generali, iva e cap.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.4.2024 Il Presidente estensore
Dott. Alberto Panu
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.