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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 25/10/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2941/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2941/2025, promossa con ricorso depositato il 15/07/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Deborah Fidene
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data 13 dicembre 1986
(anno 1986 atto n. 372 parte II Serie A); separati consensualmente con verbale in data 13 giugno 2018, omologato con decreto del 29 novembre 2018, depositato il 4 dicembre 2018, con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
nato a [...] il [...]; Persona_1
pagina 1 di 3 nato a [...] l'[...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti
CONDIZIONI
1) I ricorrenti statuiscono che nella casa coniugale sita in Viggiù, Via Bertini n. 27, di proprietà esclusiva del GN , continuerà ad abitarvi lo stesso. Pt_1
2) I GNi e , come già indicato in sede di omologa, si dichiarano Parte_2 Pt_1 entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non vantano, allo stato, alcuna richiesta di contributo nei rispettivi confronti.
3) I coniugi dichiarano che durante il matrimonio sono stati maturati diritti previdenziali presso Istituti svizzeri di previdenza professionale obbligatoria (Secondo Pilastro – LPP).
4) Entrambe le parti dichiarano di non rinunciare alle reciproche spettanze relative al Secondo Pilastro maturato.
5) Le parti danno atto, sin da ora, che la divisione di tali diritti sarà oggetto di una procedura separata da avviarsi presso le competenti autorità giudiziarie svizzere conformemente alla Legge Federale svizzera sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e sul diritto internazionale privato (LDIP).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 13 dicembre 1986, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1986, atto n. 372, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Letizia CAJANI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2941/2025, promossa con ricorso depositato il 15/07/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Deborah Fidene
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese in data 13 dicembre 1986
(anno 1986 atto n. 372 parte II Serie A); separati consensualmente con verbale in data 13 giugno 2018, omologato con decreto del 29 novembre 2018, depositato il 4 dicembre 2018, con i seguenti figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti:
nato a [...] il [...]; Persona_1
pagina 1 di 3 nato a [...] l'[...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti
CONDIZIONI
1) I ricorrenti statuiscono che nella casa coniugale sita in Viggiù, Via Bertini n. 27, di proprietà esclusiva del GN , continuerà ad abitarvi lo stesso. Pt_1
2) I GNi e , come già indicato in sede di omologa, si dichiarano Parte_2 Pt_1 entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non vantano, allo stato, alcuna richiesta di contributo nei rispettivi confronti.
3) I coniugi dichiarano che durante il matrimonio sono stati maturati diritti previdenziali presso Istituti svizzeri di previdenza professionale obbligatoria (Secondo Pilastro – LPP).
4) Entrambe le parti dichiarano di non rinunciare alle reciproche spettanze relative al Secondo Pilastro maturato.
5) Le parti danno atto, sin da ora, che la divisione di tali diritti sarà oggetto di una procedura separata da avviarsi presso le competenti autorità giudiziarie svizzere conformemente alla Legge Federale svizzera sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e sul diritto internazionale privato (LDIP).
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 13 dicembre 1986, in Varese, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1986, atto n. 372, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
pagina 2 di 3 Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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