Ordinanza presidenziale 9 dicembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 25/06/2025, n. 12621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12621 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12621/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11081/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11081 del 2021, proposto da -OMISSIS-rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
LE IN, IG AM, CO CH, OM Picca, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto -OMISSIS-del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare - II Reparto - 4^ Divisione, avente ad oggetto la “promozione al grado di NT Colonnello del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri. Anno 2021” ed ogni atto prodromico, collegato, conseguente o comunque connesso, notificato: a -OMISSIS-nella parte in cui fa decorrere l’anzianità assoluta dal 5.08.21 anziché dal 16.06.19, nonché avverso risposta a diffida del 21.09.21 pervenuta in data 5.10.21 a mezzo pec.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 maggio 2025 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso collettivo, i ricorrenti, tutti ufficiali del ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, hanno impugnano il provvedimento in epigrafe col quale sono stati nominati NT NE con decorrenza dell’anzianità dal 5 agosto 2021 anziché dal 16 giugno 2019. La loro prima nomina (a tenente in servizio attivo in ferma prefissata del ruolo tecnico dell’Arma) è intervenuta in data 16 giugno 2003 e dal 2005, avendo gli stessi superato il concorso pubblico, risultano in servizio permanente effettivo.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso, eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività.
3. A seguito di ordinanza presidenziale del 9 dicembre 2024, il Ministero resistente ha depositato il provvedimento impugnato e la richiesta relazione istruttoria.
4. Parte ricorrente ha prodotto ulteriore memoria in vista dell’udienza del 9 maggio 2025, all’esito della quale il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
5. I ricorrenti hanno dedotto i seguenti profili di illegittimità.
6. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano il vizio di difetto di motivazione del provvedimento nella parte in cui fissa la decorrenza dell’anzianità nel grado di NT NE al 5 agosto 2021, senza conteggiare il periodo di ferma prefissata.
7. Con il secondo motivo, invece, deducono il vizio di disparità di trattamento dagli stessi subìto rispetto agli Ufficiali in ferma prefissata, i quali - senza passare per il concorso pubblico - hanno fruito della specifica procedura di stabilizzazione e quindi hanno potuto sommare alla propria anzianità anche il periodo di servizio a tempo determinato.
8. Con il terzo e quarto motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento lamentando la violazione della clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE e dell’art. 6 D. Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. A sostegno della tesi, i ricorrenti invocano la sentenza n. 4956/21 del Consiglio di Stato, che avrebbe deciso un caso simile, affermando l’obbligo per il Ministero della Difesa di applicare i principi europei in materia di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato.
9. Infine, con l’ultimo motivo di ricorso, rivolto avverso la nota di riscontro alla diffida stragiudiziale, i ricorrenti sostengono la pertinenza degli arresti giurisprudenziali citati pur essendo essi stati resi in favore di soggetti stabilizzati.
10. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal Ministero resistente in quanto essa è fondata.
11. Con riferimento al dies a quo , il Collegio osserva che ciò che si contesta sono i decreti di promozione datati 16 luglio 2021, e le censure riguardano la decorrenza dell’anzianità di servizio, fissata, nel provvedimento impugnato, al 5 agosto 2021. Tale indicazione è rigidamente vincolata a quanto disposto con l’originario atto di nomina – adottato all’esito del concorso pubblico superato dagli odierni ricorrenti – del 20 marzo 2006, che ha individuato al 5 agosto 2005 la decorrenza dell’anzianità assoluta. Orbene, è da tale istante che gli interessati sono collocati nel ruolo e, pertanto, da tale momento decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione di tale, asseritamente lesiva, decisione.
12. Sul punto, il Collegio condivide la pertinente giurisprudenza amministrativa richiamata dal Ministero, che afferma che “ i provvedimenti di inquadramento dei pubblici dipendenti hanno natura di atti autoritativi e, come tali, soggetti al termine decadenziale di impugnazione; pertanto, non è ammissibile un’azione volta all’ottenimento di un diverso inquadramento, se non tempestivamente proposta contro il provvedimento di attribuzione della qualifica, né è ammesso un autonomo giudizio di accertamento chiedendo la disapplicazione dei provvedimenti dell’Amministrazione, atteso che l’azione di accertamento è esperibile a tutela di un diritto soggettivo, mentre la posizione del pubblico dipendente a fronte della potestà organizzatoria della Pubblica Amministrazione è quella di titolare di un mero interesse legittimo ” ( ex multis , Cons. St., n. 1871/2012; n. 7614/2009).
13. Fermo quanto sopra, il ricorso è anche infondato nel merito.
14. Infondata è la censura di difetto di motivazione, dal momento che la motivazione della decorrenza dell’anzianità è espressa per relationem mediante il riferimento ai precedenti atti di nomina: come appena osservato, la decorrenza dell’anzianità discende dal presupposto provvedimento di inquadramento nei ruoli dell’Arma dei Carabinieri, derivando da quest’ultimo atto la decorrenza giuridica dell’anzianità.
15. Priva di pregio è inoltre la lamentata disparità di trattamento, atteso che nel caso di specie non ricorre l’assoluta identità delle situazioni prese in esame (Cons. Stato, sez. VI, 3 giugno 2019 n. 3723): è evidente che, mentre gli odierni ricorrenti hanno preso servizio a seguito del superamento di un concorso pubblico, il tertium comparationis è dato da soggetti stabilizzati, ossia assunti con procedure straordinarie ed eccezionali (art. 1, comma 519 l. 27 dicembre 2006, n. 296) di limitata applicazione nel tempo e insuscettibili di estensione oltre le ipotesi in esse previste (Cons. Stato, sez. II, 27 settembre 2022, n. 8338).
16. Infondato è ancora il motivo con cui si lamenta la violazione della normativa comunitaria: difatti, da un lato, la giurisprudenza è granitica nell’evidenziare la peculiarità dei contesti militari ai quali appartengono gli odierni ricorrenti (Cons. Stato, sez. II, 12 luglio 2024, n. 6273); dall’altro, va osservato come la mera iscrizione in un ruolo corrispondente a quello di provenienza non costituisce circostanza che prova l’unitarietà del rapporto, attese le evidenti differenze tra i due impieghi (essendo solo il secondo reputato idoneo al servizio incondizionato, mentre quello in ferma prefissata è previsto solo per coprire specifiche esigenze derivanti da carenze organiche o necessità operative). La giurisprudenza ha infatti affermato che l’autonoma procedura concorsuale, disciplinando l’immissione del personale con un diverso status giuridico, individua sul piano giuridico una sorta di “cesura” rispetto al precedente rapporto di impiego a tempo determinato, a nulla rilevando che dal punto di vista meramente fattuale non vi sia stata soluzione di continuità nel servizio prestato dall’interessato (Cons. Stato, sez. II, 19 aprile 2022, n. 2907).
17. Inconferente è infine la richiamata sentenza del Cons. Stato, sez. II, 30 giugno 2021, n. 4965, riguardando una situazione non sovrapponibile al caso di specie, in cui il giudizio era stato avviato da un militare stabilizzato.
18. Concludendo, per quanto sopra esposto, il ricorso – ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. va dichiarato irricevibile.
19. Le spese, stante la pronuncia in rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario
Marilena Di Paolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marilena Di Paolo | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO