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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3521/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_1
Brasile, residente in [...]. Seráfico de Assis Carvalho n. 103, San Paolo – SP – Brasile;
2) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_2
Brasile, residente in [...]n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
3) , nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_1 residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
4) , minore rappresentato dai genitori Controparte_2
e Parte_2 Controparte_3
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
5) , minore rappresentata dai genitori Controparte_4
e Parte_2 Controparte_3
nata il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
6) , minore rappresentata dai genitori Controparte_5
e , Controparte_1 Controparte_6 nata l'[...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
tutti rappresentati dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
ricorrenti e
Controparte_7
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in CP_7 virtù della discendenza con , nato ad [...] Persona_1
(RO) il 22/10/1873, emigrato poi in Brasile e ivi sposatosi in data 4/11/1893 con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi Persona_2 cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva, il 4/4/1896, il figlio, Persona_2 Pt_3 il quale contraeva matrimonio con in data
[...] Persona_3
27/5/1920 e dalla suddetta unione nasceva la figlia il Persona_4
15/2/1925, determinando il passaggio per linea femminile della discendenza. In data 19/6/1948, contraeva matrimonio con e Persona_4 Persona_5 dalla suddetta unione nasceva, il 4/5/1952, la figlia, Parte_1
Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, Persona_1 non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza odierna, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure CP_7 costituito. Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della Controparte_7 notifica. Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di nel 1925, prima dell'entrata in vigore Persona_4 della Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con
[...] nel 1948 e dalla cui unione coniugale nasceva il CP_8 Parte_1
4/5/1952, sino ad arrivare agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da si rileva che Persona_4 la figlia di quest'ultima è nata successivamente al 1 gennaio 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza le è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K Controparte_7
28.1 dell'8 aprile 1991: "Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza e nonostante nel caso di specie non sia stata data la prova dell'invio delle domande consolari, generalmente necessarie, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, soprattutto il Consolato di San Paolo, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del Parte_5
D.P.R 362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_7
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_1
Brasile, residente in [...]. Seráfico de Assis Carvalho n. 103, San Paolo – SP – Brasile;
2) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_2
Brasile, residente in [...]n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
3) , nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_1 residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
4) , minore rappresentato dai genitori Controparte_2
e Parte_2 Controparte_3
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
5) , minore rappresentata dai genitori Controparte_4
e Parte_2 Controparte_3
nata il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
6) , minore rappresentata dai genitori Controparte_5
e , Controparte_1 Controparte_6 nata l'[...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 17.02.02025 Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_1
Brasile, residente in [...]. Seráfico de Assis Carvalho n. 103, San Paolo – SP – Brasile;
2) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_2
Brasile, residente in [...]n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
3) , nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_1 residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
4) , minore rappresentato dai genitori Controparte_2
e Parte_2 Controparte_3
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
5) , minore rappresentata dai genitori Controparte_4
e Parte_2 Controparte_3
nata il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
6) , minore rappresentata dai genitori Controparte_5
e , Controparte_1 Controparte_6 nata l'[...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
tutti rappresentati dall'Avv. Giuseppe Pinelli;
ricorrenti e
Controparte_7
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti hanno citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento del loro status di cittadini italiani in CP_7 virtù della discendenza con , nato ad [...] Persona_1
(RO) il 22/10/1873, emigrato poi in Brasile e ivi sposatosi in data 4/11/1893 con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi Persona_2 cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva, il 4/4/1896, il figlio, Persona_2 Pt_3 il quale contraeva matrimonio con in data
[...] Persona_3
27/5/1920 e dalla suddetta unione nasceva la figlia il Persona_4
15/2/1925, determinando il passaggio per linea femminile della discendenza. In data 19/6/1948, contraeva matrimonio con e Persona_4 Persona_5 dalla suddetta unione nasceva, il 4/5/1952, la figlia, Parte_1
Pertanto, i ricorrenti hanno come ascendente l'avo che, Persona_1 non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza odierna, il legale dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure CP_7 costituito. Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della Controparte_7 notifica. Nel merito Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di nel 1925, prima dell'entrata in vigore Persona_4 della Costituzione Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio con
[...] nel 1948 e dalla cui unione coniugale nasceva il CP_8 Parte_1
4/5/1952, sino ad arrivare agli odierni ricorrenti. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento agli odierni ricorrenti, discendenti da si rileva che Persona_4 la figlia di quest'ultima è nata successivamente al 1 gennaio 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza le è stata trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K Controparte_7
28.1 dell'8 aprile 1991: "Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza e nonostante nel caso di specie non sia stata data la prova dell'invio delle domande consolari, generalmente necessarie, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, soprattutto il Consolato di San Paolo, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_4
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del Parte_5
D.P.R 362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda dei ricorrenti dev'essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_7
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti: 1) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_1
Brasile, residente in [...]. Seráfico de Assis Carvalho n. 103, San Paolo – SP – Brasile;
2) , nata il [...] a [...] – SP – Parte_2
Brasile, residente in [...]n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
3) , nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_1 residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
4) , minore rappresentato dai genitori Controparte_2
e Parte_2 Controparte_3
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
5) , minore rappresentata dai genitori Controparte_4
e Parte_2 Controparte_3
nata il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
[...]
Portugal n. 392, San Paolo – SP – Brasile;
6) , minore rappresentata dai genitori Controparte_5
e , Controparte_1 Controparte_6 nata l'[...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]n. 1938, San Paolo – SP – Brasile;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_7 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 17.02.02025 Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito