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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2541/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Giudice dott.ssa Alessia Romeo,
viste le note scritte depositate dalle parti costituite a seguito del decreto di sostituzione dell'udienza del
11 giugno 2025 ex art. 127 ter cpc;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2541/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA 136/L Parte_1 C.F._1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSENTINO NINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE PAPA PIO XII 60 BARI;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SGARAMELLA CRISTIAN giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti il Tribunale di Siracusa, per sentire dichiarata la nullità e/O Controparte_1
annullabilità del decreto ingiuntivo n. 622/2024 - R.G. 837/2024 reso dal Giudice Unico del Tribunale
pagina 2 di 12 di Siracusa in data 27.05.2024, con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 19.665,18 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore complessivo derivante dal contratto mutuo chirografario stipulato in data 30/06/2017 dalla Sig.ra
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale F.E.C. DI INGA SCIBILIA, con Banca Sella Spa Pt_1 dell'importo originario di € 54.000,00, il cui adempimento è stato garantito dal Sig. Parte_2 con atto del 27/06/2017 sino alla concorrenza di € 98.400,00
A sostegno della propria opposizione, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di motivazione del decreto ingiuntivo in ordine alla sussistenza di clausole abusive, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Parte opponente eccepiva altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto;
la nullità della cd. “clausola floor” del contratto di mutuo chirografario e la violazione dell'art. 124 TUB.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 622/2024 - R.G. 837/2024 reso dal Giudice
Unico del Tribunale di Siracusa in data 27.05.2024, per le motivazioni di cui ai punti 1 - 4 della presente opposizione e per l'effetto disporne la revoca;
Con vittoria di spese.”
Con comparsa responsiva del 4.10.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza del 10.2.2025, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I., disponendo contestualmente che la società opposta provvedesse ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 18.3.2025.
Indi, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 11.6.2025 svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
All'udienza del 11.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione. Ed infatti, parte opposta, con note depositate in data 3 giugno 2025, ha prodotto il verbale negativo di mediazione del 18 marzo 2025. La condizione di procedibilità, quindi, deve ritenersi correttamente esperita.
pagina 3 di 12 Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
- Clausole abusive
Parte opponente ha innanzitutto contestato il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando la laconicità della motivazione in relazione all'assenza di clausole abusive poste a fondamento della domanda monitora.
Tale eccezione va vagliata solo con riferimento alla posizione del garante , in quanto Persona_1
non può essere considerata consumatrice, dal momento che il contratto di finanziamento Parte_1 sotteso alla domanda monitoria è stato stipulato nell'ambito dell'esercizio di attività imprenditoriale, trattandosi di “finanziamento sotto forma di mutuo chirografario per ditte individuali.. destinato ad avvio attività” (v. richiamo al contratto di mutuo chirografario in atti).
Quanto alla posizione di va anzitutto evidenziato che l'eccezione si palesa generica non Persona_1
avendo parte opponente indicato quali clausole sarebbero vessatorie e né ha fornito prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de qua ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr., Cass., Sez. Un. Civ., 6.04.23, n. 9479). Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. E solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse. Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – silente rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un thema decidendum ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente. Del resto, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale pagina 4 di 12 che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto
Per_ necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-
308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. Controparte_2
Con Con Co e contro e e a. contro e ).
[...] CP_3 Controparte_5
In ogni caso, va rilevato che nel contratto di fideiussione si ravvisa la presenza di clausole in deroga all'art 1957 c.c. (cfr. clausole rubricate “adempimento da parte del fideiussore e recesso della Banca” e
“dispensa del fideiussore alla banca”).
Ebbene, la disposizione negoziale che, in deroga all'art. 1957 c.c., stabilisca che la decadenza dalla garanzia contemplata possa essere evitata anche con semplice istanza di carattere non giudiziale inoltrata nel termine semestrale, ad avviso della più condivisibile dottrina e della giurisprudenza, costituisce clausola di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t, del decr. lgs. n. 206/2005, sancendo essa a carico del consumatore una consistente limitazione della facoltà di opporre un'eccezione (v. in questo senso Trib. Padova Sez. II ord. 3.10.2019); così come deve ritenersi vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (così Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27558).
Nella fideiussione azionata le clausole sopra citate derogano all'art. 1957 c.c. in entrambi i sensi sopra esposti.
Ciò posto, nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, non risulta in alcun modo precisato da parte opponente in quali termini la eventuale invalidità delle previsioni contrattuali ritenute lesive abusive sia idonea a inficiare il diritto della creditrice di azionare la garanzia fideiussoria nei confronti di
[...]
. Per_1
Ed infatti, in particolare, nessuna eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata formulata dalla parte debitrice né, peraltro, l'inutile decorso del termine contemplato da siffatta disposizione – con la conseguente estinzione della fideiussione - può essere rilevato d'ufficio dal giudice, afferendo la relativa questione a materia non sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2969 c.c. (v., in proposito, la risalente Cass. Civ. Sez. III 17.6.1963, n. 1613, per cui, ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art. 1957 c.c., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il fideiussore pagina 5 di 12 può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente o anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito, mentre il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio dal giudice).
Ancora, la non rilevabilità d'ufficio della eccezione oggetto di esame è stata reputata, di recente,
“principio […] del tutto pacifico” dalla Corte di Cassazione (così Cass. Civ. Sez. VI 22.2.2018, n.
4373) e ribadita anche con riguardo alla specifica materia delle fideiussioni nulle perché riproduttive dello schema contrattuale ABI censurato dall'Autorità di Vigilanza (v., in questo senso, App. Venezia
17.1.2023, n. 99, ove si legge che “è evidente la confusione di piani sottesa all'argomentazione in parola: altra è la questione di nullità altra quella inerente al rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore, così come altra è l'eccezione di nullità altra l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cit. … Circoscritta la questione al rilievo dell'eccezione di decadenza del fideiussore, che l'appellante abbia sollevato in primo grado l'eccezione in parola per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. è ammesso espressamente dallo stesso …
L'eccezione, come già opinato dal tribunale, è pertanto da ritenersi preclusa, in quanto tardivamente sollevata in causa, con conseguente irrilevanza della questione della validità della clausola di deroga al termine semestrale fissato nell'art. 1957 c.c.”; v. poi App. Catania Sez. I Civ. 24.2.2022, n. 398, in cui, a tal proposito, si legge che “non può richiedersi al giudice una pronuncia sulla nullità di clausole contrattuali relativamente alle quali le parti non hanno formulato tempestivamente, come nel caso di specie, alcuna domanda/eccezione”; in senso analogo v. App. Catania Sez. I Civ. 10.6.2022, n. 1266 cit.; Trib. Cuneo Sez. I 7.2.2022, n. 65; da altro angolo visuale v. poi App. Brescia Sez. I 9.3.2022, n.
315, in cui si osserva che, “anche rimossi gli effetti della clausola di pagamento a prima richiesta, non potendosi essa ritenere essenziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. … data la permanente sussistenza di un interesse del creditore alla garanzia personale …, gli effetti della fideiussione, ancorché rilasciata da consumatrice, permangono immutati, non potendo operare la decadenza ex art. 1957 cc, stante la tardività della proposizione in giudizio della relativa eccezione”).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendo state addotte ragioni per le quali la fattispecie di invalidità di cui all'art. 33 co.2 lett. T d.lgs 206/2005 potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità per la creditrice di escutere, nel caso in esame, la garanzia fideiussoria, la declaratoria di nullità invocata da parte opponente non risponde ad alcun apprezzabile interesse di quest'ultima.
Va per mera completezza ricordato che con orientamento pluridecennale il Supremo Collegio ha costantemente evidenziato che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di
pagina 6 di 12 pattuizione affidata dalla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore” (così testualmente Cass. Civ. Sez. III 9.12.1997, n. 12456; in senso analogo Cass. Civ. Sez. I 11.1.2006, n. 394).
Inoltre, va evidenziano che non si ravvisano altri profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore. Il contratto, poi, prevedeva quale foro esclusivo quello di IE “qualora il Pt_3 rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 33 co.2 lett. U D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del
Consumo) il foro competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore”: nel caso in esame, il Tribunale oggi adito.
- Carenza legittimazione attiva
Parte opponente ha poi eccepito la carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta.
L'eccezione va disattesa, in quanto ha dato prova della propria legittimazione Controparte_1 attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e deducendo come il credito, originariamente di titolarità della Banca Sella spa sia divenuto di proprietà della perché alla stessa ceduto giusto atto di cessione del Controparte_1
16.6.2023, prodotto in atti (cff. All.1).
A comprova della cessione del credito in proprio favore, l'odierna opposta, oltre ad avere notificato avviso di cessione al debitore ceduto a norma dell'art. 140 c.p.c. (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), ha dimostrato di essere nel possesso di tutti i documenti contrattuali e contabili della cedente.
Ad ulteriore conferma della cessione del credito l'odierna opposta ha depositato nell'ambito dell'odierno giudizio la seguente documentazione: - contratto di cessione dei crediti del 16 giugno 2023 tra Banca Sella S.p.A. e la (all. 1); la dichiarazione di cessione dei crediti oggetto Controparte_1
del ricorso per decreto ingiuntivo rilasciata dalla Banca Sella S.p.a. (all. 2) dal quale si evince che la posizione per cui è causa è contrassegnata con NDG n. 86312623, è stata ceduta;
l“Elenco Crediti
Cessione Banca Sella – Giugno 2023” depositato presso il Notaio dott.ssa (rep. 50733 Persona_3
– racc. 22199 – all. 3), crediti che formano oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub dalla
Società Banca Sella S.p.A., nell'ambito della “Cessione Banca Sella – Giugno 2023”, ove risulta ricompreso il predetto NDG e specificata la linea di credito della Sig.ra contraddistinta dal Parte_1
n. 0HB1863126230 (si veda pag. 4, seconda colonna, terzo rigo).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
pagina 7 di 12 ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Pertanto, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di nonché la conoscenza da parte dell'opponente della Controparte_1
cessione del credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
- Carenza di prova del credito.
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile. L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili. La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle pagina 8 di 12 banche dall'art. 50 T.U.B., anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 3.12.2019). L'estratto certificato ex art. 50 T.U.B., prodotto in fase monitoria, attesta che “l'estratto conto fornito per la pratica in oggetto è conforme alle scritture contabili”. Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Ciò chiarito, stando al principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa creditoria.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all'obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione del prestito predetto) per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. civ. 17403/2020; nello stesso senso Cass. civ. n. 13685/2019; Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015).
L'eccezione va, quindi, disattesa, avendo parte opposta assolto il proprio onere probatorio tramite la produzione in giudizio del contratto di mutuo chirografario del 30/06/2017 e del contratto di fideiussione del 27 giugno 2017.
- Forma scritta
Parte opponente ha, inoltre, eccepito che la società opposta, a sostegno della domanda monitoria, abbia prodotto dei salda conto riferiti ad un numero di conto differente rispetto al contratto di mutuo depositato ed ha altresì evidenziato che nel caso del conto interessi infruttifero, non è stata prodotta alcuna documentazione contrattuale.
Tali eccezioni vanno disattese in quanto l'onere della prova deve ritenersi assolto da parte dell'opposta con la sola produzione del contratto di mutuo chirografario per le ragioni sopra esposte. In ogni caso pagina 9 di 12 parte opposta ha giustificato la diversa numerazione presente nel saldaconto, evidenziando il carattere meramente amministrativo della modifica.
Per quanto invece attiene alla lamentata assenza del contratto relativo al conto interessi infruttifero, occorre evidenziare che non si tratta di un diverso rapporto contrattuale, ma di un rapporto tecnico in cui sono stati riversati gli interessi maturati con riferimento al mutuo chirografario.
- Clausola floor
Infine, l'opposizione non può trovare accoglimento neppure con riferimento alle doglianze relative alla previsione contrattuale, contenuto nel mutuo de quo, secondo cui il tasso è determinato dalla media aritmetica semplice delle rilevazioni quotidiane dell'Euribor 3 mesi/365 del mese precedente a quello di decorrenza della data, maggiorato di uno spread (pari a 7,65 punti percentuali) definito anche come soglia minima (c.d. floor).
Gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità di tale clausola cd. “floor” poiché avrebbe natura vessatoria e comporterebbe un aggravio di rischi ed oneri in capo al mutuatario.
In primo luogo, tale domanda deve essere respinta in quanto difetta totalmente l'allegazione circa la concreta operatività, nel caso di specie, della clausola contenente la soglia minima sopra indicata.
L'attore si è infatti limitato ad esporre astratte considerazioni circa l'illegittimità della clausola, senza in alcun modo dedurre: -che, nel corso di svolgimento del rapporto, l'indice di riferimento per la determinazione degli interessi corrispettivi previsto dal contratto sarebbe effettivamente sceso al di sotto del saggio di interesse minimo previsto a favore della banca;
- in quali trimestri si sarebbe verificata questa diminuzione e quale sarebbe stata la differenza tra il tasso floor ed il tasso variabile
(inferiore) che avrebbe invece trovato applicazione in assenza della clausola asseritamente illegittima.
Anche per tale aspetto, quindi, la richiesta CTU risulta del tutto esplorativa.
In ogni caso, le doglianze attoree risultano infondate anche in punto di diritto, avendo la Corte di
Cassazione chiarito che: -“costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (Cass. 1942/2025, che richiama Cass. Sez. U. 23 febbraio
2023, n. 5657 nonché Cass. n. 5151/2024); “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e,
pagina 10 di 12 pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile” (Cass. 1942/2025).
Nel caso in esame, il funzionamento della clausola è stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, con l'espressa precisazione che il tasso d'interesse, quantunque variabile, non sarebbe potuto scendere al di sotto di un limite prefissato, così che il mutuatario, al momento della stipula, ha avuto piena consapevolezza della misura del corrispettivo minimo pattuito a favore della banca.
- Violazione dell'art. 124 TUB
Non risulta fondato neppure il motivo concernente la violazione dell'art. 124 TUB. Ed infatti, nella fattispecie in esame il contratto di mutuo non è stato stipulato da un consumatore, ma da , Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale F.E.C. DI INGA SCIBILIA, sicché non trovano applicazione le norme poste a tutela dei consumatori.
- Spese di lite
Stante il rigetto integrale della opposizione, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e . Parte_1 Parte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria poiché non espletata, avuto riguardo all'entità del credito contestato (scaglione di riferimento: €. 5,201,00 - €.
26.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Alessia Romeo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2541/2024:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e , per le Parte_1 Parte_2
ragioni di cui in motivazione;
- condanna parte opponente a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Controparte_1
2547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 11 di 12 Siracusa, 13 giugno 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Giudice dott.ssa Alessia Romeo,
viste le note scritte depositate dalle parti costituite a seguito del decreto di sostituzione dell'udienza del
11 giugno 2025 ex art. 127 ter cpc;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2541/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA 136/L Parte_1 C.F._1
96100 SIRACUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. CONSENTINO NINO GIUSEPPE giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIALE PAPA PIO XII 60 BARI;
Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. SGARAMELLA CRISTIAN giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio, avanti il Tribunale di Siracusa, per sentire dichiarata la nullità e/O Controparte_1
annullabilità del decreto ingiuntivo n. 622/2024 - R.G. 837/2024 reso dal Giudice Unico del Tribunale
pagina 2 di 12 di Siracusa in data 27.05.2024, con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma di € 19.665,18 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale saldo debitore complessivo derivante dal contratto mutuo chirografario stipulato in data 30/06/2017 dalla Sig.ra
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale F.E.C. DI INGA SCIBILIA, con Banca Sella Spa Pt_1 dell'importo originario di € 54.000,00, il cui adempimento è stato garantito dal Sig. Parte_2 con atto del 27/06/2017 sino alla concorrenza di € 98.400,00
A sostegno della propria opposizione, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la carenza di motivazione del decreto ingiuntivo in ordine alla sussistenza di clausole abusive, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, anche sotto il profilo dell'omessa prova dell'avvenuta cessione del credito asseritamente azionato da questa in danno dell'opponente.
Parte opponente eccepiva altresì, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la concessione dello stesso, stante la carenza di prova scritta e l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a valere quale prova della legittimazione del credito ingiunto;
la nullità della cd. “clausola floor” del contratto di mutuo chirografario e la violazione dell'art. 124 TUB.
Pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o
l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 622/2024 - R.G. 837/2024 reso dal Giudice
Unico del Tribunale di Siracusa in data 27.05.2024, per le motivazioni di cui ai punti 1 - 4 della presente opposizione e per l'effetto disporne la revoca;
Con vittoria di spese.”
Con comparsa responsiva del 4.10.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività dello stesso.
Con ordinanza del 10.2.2025, questo Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I., disponendo contestualmente che la società opposta provvedesse ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria tra le parti, conclusosi con esito negativo, come da verbale del 18.3.2025.
Indi, rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 11.6.2025 svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter cpc.
All'udienza del 11.06.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento della mediazione. Ed infatti, parte opposta, con note depositate in data 3 giugno 2025, ha prodotto il verbale negativo di mediazione del 18 marzo 2025. La condizione di procedibilità, quindi, deve ritenersi correttamente esperita.
pagina 3 di 12 Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
- Clausole abusive
Parte opponente ha innanzitutto contestato il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando la laconicità della motivazione in relazione all'assenza di clausole abusive poste a fondamento della domanda monitora.
Tale eccezione va vagliata solo con riferimento alla posizione del garante , in quanto Persona_1
non può essere considerata consumatrice, dal momento che il contratto di finanziamento Parte_1 sotteso alla domanda monitoria è stato stipulato nell'ambito dell'esercizio di attività imprenditoriale, trattandosi di “finanziamento sotto forma di mutuo chirografario per ditte individuali.. destinato ad avvio attività” (v. richiamo al contratto di mutuo chirografario in atti).
Quanto alla posizione di va anzitutto evidenziato che l'eccezione si palesa generica non Persona_1
avendo parte opponente indicato quali clausole sarebbero vessatorie e né ha fornito prova in merito alla loro applicazione nella fattispecie de qua ed indicare quale specifica previsione del suddetto art. 33 violerebbero.
La natura vessatoria o non vessatoria delle clausole deve essere, quindi, vagliata con riferimento a quelle clausole che, sulla base della narrazione dei fatti di causa, abbiano avuto effettivamente rilevanza ai fini della determinazione dell'an o del quantum del credito, così come, del resto, anche il giudice del monitorio ha l'onere di individuare “con chiarezza, la clausola del contratto (o le clausole) che abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore e che se ne escluda, quindi, il carattere vessatorio” (cfr., Cass., Sez. Un. Civ., 6.04.23, n. 9479). Solo in questo caso, infatti, l'eventuale giudizio di nullità delle clausole può riverberare i propri effetti ai fini dell'accoglimento della domanda del consumatore. E solo in questo caso, quindi, la parte ha un interesse concreto ed attuale all'accertamento della vessatorietà delle clausole stesse. Laddove, invece, la parte rimanga – come nel caso di specie – silente rispetto alla rappresentazione dello svolgimento della relazione contrattuale per quel che può attenere l'eventuale applicazione di clausole contrattuali inefficaci potenzialmente incidenti sull'esistenza e l'ammontare del credito, il controllo rispetto all'esistenza o meno di clausole vessatorie finisce per essere del tutto scollegato dal bene della vita oggetto della tutela giurisdizionale: quest'ultimo è l'accertamento dell'esistenza e l'ammontare del credito e non anche un generalizzato sindacato di carattere inquisitorio rispetto al quale l'interesse concreto della parte, quanto meno nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo che ha un thema decidendum ben delineato, all'accertamento della nullità delle clausole vessatorie risulta sfuggente. Del resto, è lo stesso giudice europeo ad affermare che “dalla giurisprudenza costante della Corte risulta che il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale pagina 4 di 12 che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, laddove disponga degli elementi di diritto e di fatto
Per_ necessari a tal fine (sentenze del 14 marzo 2013, C-415/11, EU:C:2013:164, punto 46 e giurisprudenza ivi citata;
del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e a., C-154/15, C-307/15 e C-
308/15, EU:C:2016:980, punto 58, e del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, EU:C:2017:60, punto 43).” (cfr. CGUE Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 maggio 2022. Controparte_2
Con Con Co e contro e e a. contro e ).
[...] CP_3 Controparte_5
In ogni caso, va rilevato che nel contratto di fideiussione si ravvisa la presenza di clausole in deroga all'art 1957 c.c. (cfr. clausole rubricate “adempimento da parte del fideiussore e recesso della Banca” e
“dispensa del fideiussore alla banca”).
Ebbene, la disposizione negoziale che, in deroga all'art. 1957 c.c., stabilisca che la decadenza dalla garanzia contemplata possa essere evitata anche con semplice istanza di carattere non giudiziale inoltrata nel termine semestrale, ad avviso della più condivisibile dottrina e della giurisprudenza, costituisce clausola di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t, del decr. lgs. n. 206/2005, sancendo essa a carico del consumatore una consistente limitazione della facoltà di opporre un'eccezione (v. in questo senso Trib. Padova Sez. II ord. 3.10.2019); così come deve ritenersi vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (così Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27558).
Nella fideiussione azionata le clausole sopra citate derogano all'art. 1957 c.c. in entrambi i sensi sopra esposti.
Ciò posto, nella vicenda sottoposta all'odierno vaglio, non risulta in alcun modo precisato da parte opponente in quali termini la eventuale invalidità delle previsioni contrattuali ritenute lesive abusive sia idonea a inficiare il diritto della creditrice di azionare la garanzia fideiussoria nei confronti di
[...]
. Per_1
Ed infatti, in particolare, nessuna eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è stata formulata dalla parte debitrice né, peraltro, l'inutile decorso del termine contemplato da siffatta disposizione – con la conseguente estinzione della fideiussione - può essere rilevato d'ufficio dal giudice, afferendo la relativa questione a materia non sottratta alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2969 c.c. (v., in proposito, la risalente Cass. Civ. Sez. III 17.6.1963, n. 1613, per cui, ai fini della sopravvivenza della fideiussione successivamente alla scadenza dell'obbligazione principale, il termine di sei mesi, di cui all'art. 1957 c.c., entro il quale il creditore deve aver proposto le sue istanze contro il debitore, è termine di decadenza stabilito in materia non sottratta alla disponibilità delle parti, sicché il fideiussore pagina 5 di 12 può rinunciare ad avvalersi della decadenza medesima espressamente o anche implicitamente, non eccependola nel corso del giudizio di merito, mentre il decorso del suddetto termine non può essere rilevato d'ufficio dal giudice).
Ancora, la non rilevabilità d'ufficio della eccezione oggetto di esame è stata reputata, di recente,
“principio […] del tutto pacifico” dalla Corte di Cassazione (così Cass. Civ. Sez. VI 22.2.2018, n.
4373) e ribadita anche con riguardo alla specifica materia delle fideiussioni nulle perché riproduttive dello schema contrattuale ABI censurato dall'Autorità di Vigilanza (v., in questo senso, App. Venezia
17.1.2023, n. 99, ove si legge che “è evidente la confusione di piani sottesa all'argomentazione in parola: altra è la questione di nullità altra quella inerente al rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. da parte del creditore, così come altra è l'eccezione di nullità altra l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cit. … Circoscritta la questione al rilievo dell'eccezione di decadenza del fideiussore, che l'appellante abbia sollevato in primo grado l'eccezione in parola per la prima volta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. è ammesso espressamente dallo stesso …
L'eccezione, come già opinato dal tribunale, è pertanto da ritenersi preclusa, in quanto tardivamente sollevata in causa, con conseguente irrilevanza della questione della validità della clausola di deroga al termine semestrale fissato nell'art. 1957 c.c.”; v. poi App. Catania Sez. I Civ. 24.2.2022, n. 398, in cui, a tal proposito, si legge che “non può richiedersi al giudice una pronuncia sulla nullità di clausole contrattuali relativamente alle quali le parti non hanno formulato tempestivamente, come nel caso di specie, alcuna domanda/eccezione”; in senso analogo v. App. Catania Sez. I Civ. 10.6.2022, n. 1266 cit.; Trib. Cuneo Sez. I 7.2.2022, n. 65; da altro angolo visuale v. poi App. Brescia Sez. I 9.3.2022, n.
315, in cui si osserva che, “anche rimossi gli effetti della clausola di pagamento a prima richiesta, non potendosi essa ritenere essenziale ai sensi dell'art. 1419 c.c. … data la permanente sussistenza di un interesse del creditore alla garanzia personale …, gli effetti della fideiussione, ancorché rilasciata da consumatrice, permangono immutati, non potendo operare la decadenza ex art. 1957 cc, stante la tardività della proposizione in giudizio della relativa eccezione”).
Alla luce di quanto sopra, pertanto, non essendo state addotte ragioni per le quali la fattispecie di invalidità di cui all'art. 33 co.2 lett. T d.lgs 206/2005 potrebbe avere ripercussioni sulla possibilità per la creditrice di escutere, nel caso in esame, la garanzia fideiussoria, la declaratoria di nullità invocata da parte opponente non risponde ad alcun apprezzabile interesse di quest'ultima.
Va per mera completezza ricordato che con orientamento pluridecennale il Supremo Collegio ha costantemente evidenziato che “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di
pagina 6 di 12 pattuizione affidata dalla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore” (così testualmente Cass. Civ. Sez. III 9.12.1997, n. 12456; in senso analogo Cass. Civ. Sez. I 11.1.2006, n. 394).
Inoltre, va evidenziano che non si ravvisano altri profili di abusività delle clausole poste a tutela del soggetto consumatore, in quanto il giudizio è stato regolarmente incardinato dinanzi al Foro del consumatore. Il contratto, poi, prevedeva quale foro esclusivo quello di IE “qualora il Pt_3 rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 33 co.2 lett. U D.Lgs. n. 206 del 2005 (Codice del
Consumo) il foro competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore”: nel caso in esame, il Tribunale oggi adito.
- Carenza legittimazione attiva
Parte opponente ha poi eccepito la carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta.
L'eccezione va disattesa, in quanto ha dato prova della propria legittimazione Controparte_1 attiva e ha ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi e deducendo come il credito, originariamente di titolarità della Banca Sella spa sia divenuto di proprietà della perché alla stessa ceduto giusto atto di cessione del Controparte_1
16.6.2023, prodotto in atti (cff. All.1).
A comprova della cessione del credito in proprio favore, l'odierna opposta, oltre ad avere notificato avviso di cessione al debitore ceduto a norma dell'art. 140 c.p.c. (cfr. doc. 9 fasc. monitorio), ha dimostrato di essere nel possesso di tutti i documenti contrattuali e contabili della cedente.
Ad ulteriore conferma della cessione del credito l'odierna opposta ha depositato nell'ambito dell'odierno giudizio la seguente documentazione: - contratto di cessione dei crediti del 16 giugno 2023 tra Banca Sella S.p.A. e la (all. 1); la dichiarazione di cessione dei crediti oggetto Controparte_1
del ricorso per decreto ingiuntivo rilasciata dalla Banca Sella S.p.a. (all. 2) dal quale si evince che la posizione per cui è causa è contrassegnata con NDG n. 86312623, è stata ceduta;
l“Elenco Crediti
Cessione Banca Sella – Giugno 2023” depositato presso il Notaio dott.ssa (rep. 50733 Persona_3
– racc. 22199 – all. 3), crediti che formano oggetto di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub dalla
Società Banca Sella S.p.A., nell'ambito della “Cessione Banca Sella – Giugno 2023”, ove risulta ricompreso il predetto NDG e specificata la linea di credito della Sig.ra contraddistinta dal Parte_1
n. 0HB1863126230 (si veda pag. 4, seconda colonna, terzo rigo).
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca,
pagina 7 di 12 ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Pertanto, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di nonché la conoscenza da parte dell'opponente della Controparte_1
cessione del credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'infondata eccezione avversa.
- Carenza di prova del credito.
Quanto poi all'eccezione relativa alla nullità del D.I. opposto per l'assenza dei presupposti di legge per la relativa concessione, anch'essa è da ritenersi infondata.
Il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, infatti, risulta essere certo, liquido ed esigibile. L'art. 50 del T.U.B. stabilisce, infatti, che il decreto ingiuntivo di pagamento previsto dall'art. 633 c.p.c. può essere richiesto anche in base all'e/c certificato conforme alle scritture contabili. La Suprema Corte ha infatti affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex L. n.
130/1999 (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle pagina 8 di 12 banche dall'art. 50 T.U.B., anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sent. n. 31577 del 3.12.2019). L'estratto certificato ex art. 50 T.U.B., prodotto in fase monitoria, attesta che “l'estratto conto fornito per la pratica in oggetto è conforme alle scritture contabili”. Il cessionario del credito può, al pari della banca cedente, dare prova del proprio credito derivante da esposizione su estratto conto con la produzione nel giudizio monitorio dell'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Ciò chiarito, stando al principio in tema di riparto dell'onere della prova, il debitore opponente è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr.
Cass. SS.UU., Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa creditoria.
La Suprema Corte ha più volte affermato che, ove si versi in una situazione di inadempimento di un'obbligazione contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero (come nella specie, quanto all'obbligo di restituzione derivante dall'accertata erogazione del prestito predetto) per l'adempimento - che hanno come elemento comune il mancato adempimento - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della relativa circostanza, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (anche per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento (Cass. civ. 17403/2020; nello stesso senso Cass. civ. n. 13685/2019; Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015).
L'eccezione va, quindi, disattesa, avendo parte opposta assolto il proprio onere probatorio tramite la produzione in giudizio del contratto di mutuo chirografario del 30/06/2017 e del contratto di fideiussione del 27 giugno 2017.
- Forma scritta
Parte opponente ha, inoltre, eccepito che la società opposta, a sostegno della domanda monitoria, abbia prodotto dei salda conto riferiti ad un numero di conto differente rispetto al contratto di mutuo depositato ed ha altresì evidenziato che nel caso del conto interessi infruttifero, non è stata prodotta alcuna documentazione contrattuale.
Tali eccezioni vanno disattese in quanto l'onere della prova deve ritenersi assolto da parte dell'opposta con la sola produzione del contratto di mutuo chirografario per le ragioni sopra esposte. In ogni caso pagina 9 di 12 parte opposta ha giustificato la diversa numerazione presente nel saldaconto, evidenziando il carattere meramente amministrativo della modifica.
Per quanto invece attiene alla lamentata assenza del contratto relativo al conto interessi infruttifero, occorre evidenziare che non si tratta di un diverso rapporto contrattuale, ma di un rapporto tecnico in cui sono stati riversati gli interessi maturati con riferimento al mutuo chirografario.
- Clausola floor
Infine, l'opposizione non può trovare accoglimento neppure con riferimento alle doglianze relative alla previsione contrattuale, contenuto nel mutuo de quo, secondo cui il tasso è determinato dalla media aritmetica semplice delle rilevazioni quotidiane dell'Euribor 3 mesi/365 del mese precedente a quello di decorrenza della data, maggiorato di uno spread (pari a 7,65 punti percentuali) definito anche come soglia minima (c.d. floor).
Gli opponenti hanno dedotto l'illegittimità di tale clausola cd. “floor” poiché avrebbe natura vessatoria e comporterebbe un aggravio di rischi ed oneri in capo al mutuatario.
In primo luogo, tale domanda deve essere respinta in quanto difetta totalmente l'allegazione circa la concreta operatività, nel caso di specie, della clausola contenente la soglia minima sopra indicata.
L'attore si è infatti limitato ad esporre astratte considerazioni circa l'illegittimità della clausola, senza in alcun modo dedurre: -che, nel corso di svolgimento del rapporto, l'indice di riferimento per la determinazione degli interessi corrispettivi previsto dal contratto sarebbe effettivamente sceso al di sotto del saggio di interesse minimo previsto a favore della banca;
- in quali trimestri si sarebbe verificata questa diminuzione e quale sarebbe stata la differenza tra il tasso floor ed il tasso variabile
(inferiore) che avrebbe invece trovato applicazione in assenza della clausola asseritamente illegittima.
Anche per tale aspetto, quindi, la richiesta CTU risulta del tutto esplorativa.
In ogni caso, le doglianze attoree risultano infondate anche in punto di diritto, avendo la Corte di
Cassazione chiarito che: -“costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (Cass. 1942/2025, che richiama Cass. Sez. U. 23 febbraio
2023, n. 5657 nonché Cass. n. 5151/2024); “la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e,
pagina 10 di 12 pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile” (Cass. 1942/2025).
Nel caso in esame, il funzionamento della clausola è stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, con l'espressa precisazione che il tasso d'interesse, quantunque variabile, non sarebbe potuto scendere al di sotto di un limite prefissato, così che il mutuatario, al momento della stipula, ha avuto piena consapevolezza della misura del corrispettivo minimo pattuito a favore della banca.
- Violazione dell'art. 124 TUB
Non risulta fondato neppure il motivo concernente la violazione dell'art. 124 TUB. Ed infatti, nella fattispecie in esame il contratto di mutuo non è stato stipulato da un consumatore, ma da , Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale F.E.C. DI INGA SCIBILIA, sicché non trovano applicazione le norme poste a tutela dei consumatori.
- Spese di lite
Stante il rigetto integrale della opposizione, le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e . Parte_1 Parte_2
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, senza il riconoscimento della fase istruttoria poiché non espletata, avuto riguardo all'entità del credito contestato (scaglione di riferimento: €. 5,201,00 - €.
26.000,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e dei parametri minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Alessia Romeo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
2541/2024:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e , per le Parte_1 Parte_2
ragioni di cui in motivazione;
- condanna parte opponente a pagare in favore di le spese di lite, che liquida in €. Controparte_1
2547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
pagina 11 di 12 Siracusa, 13 giugno 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
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